giovedì 29 maggio 2014

Lavoro autonomo occasionale: i rimborsi spesa

L’art. 71, co. 2, D.P.R. 917/1986, stabilisce che i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale “sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione”. 
La locuzione utilizzata dal Legislatore «ammontare percepito» fa rientrare tra i proventi percepiti, dunque nel concorso del reddito imponibile, anche i rimborsi spesa inerenti alla produzione del reddito. Tale tesi è stata confermata dall’Amministrazione Finanziaria in numerosi documenti di prassi e ribadita da ultimo dall’Amministrazione Finanziaria nella R.M. 49/E/2013. 
In merito al concorso delle spese alla determinazione dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, nel documento di prassi in esame, l’Amministrazione Finanziaria chiarisce il diverso collegamento funzionale rispetto al concorso delle spese nella determinazione dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non occasionale. Si precisa infatti che “mentre i redditi di lavoro autonomo abituale sono costituiti dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso, senza, quindi, prevedere un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, i redditi di lavoro autonomo non abituale sono determinati, proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, in quanto deducibile nel periodo di imposta in cui sono percepiti i compensi cui dette spese si riferiscono in modo specifico”. 
Il diverso collegamento funzionale tra spese e compensi previsto per il lavoro autonomo occasionale, rispetto al lavoro autonomo abituale, fa sì che si generi un reddito nullo nei casi di prestazioni sostanzialmente gratuite, in cui si prevedono esclusivamente rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio, data la coincidenza tra compenso e spese sostenute. 
Sulla scia di tale interpretazione, l’Amministrazione Finanziaria con la R.M. 49/E/2013 ha sancito che, in un’ottica di semplificazione fiscale, si ritiene possibile per il soggetto erogante non assoggettare alla ritenuta alla fonte di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 in ipotesi di attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito, in quanto il compenso è pari alle spese sostenute. 
In sostanza, nel lavoro autonomo occasionale, nei casi in cui le spese sono solo quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività, queste non concorrono alla formazione del reddito e conseguentemente non scontano la ritenuta alla fonte del 20%. 
In base alle indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria nella R.M. 49/E/2013, oltre alla possibilità di non assoggettare tali somme alla ritenuta alla fonte di cui all’art. 25 del D.P.R. 600/1973, il percipiente potrà omettere di riportare dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi. 
Nei casi in cui invece il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, la semplificazione non risulta applicabile. Tale interpretazione risulta condivisibile, in quanto un compenso superiore alle spese necessarie alla realizzazione dell’attività occasionale fa venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa.
Fonte: Fiscal Focus