martedì 18 dicembre 2012

770/2012 tardivo: entro il 19 dicembre 2012 possibile sanare l’omessa presentazione

Entro il prossimo 19 dicembre potrà essere sanata l’omessa presentazione dei modelli 770/2012 Semplificato e Ordinario (ossia, entro i 90 giorni successivi al termine previsto per la presentazione della dichiarazione).
Sono tenuti a presentare il modello 770/2012 semplificato i sostituti di imposta che nel 2011 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e coloro che nel 2011 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e all’INPDAP e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL.
Inoltre, sono comunque tenuti alla presentazione del modello 770/2012 semplificato i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all’art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.
Se si verifica una delle situazioni sopracitate, possono essere soggette alla presentazione il modello 770:
- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo (compresi i Trust), con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i condomini;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto.
In merito alla presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta per il 2011 omesse, occorre tenere presente che, ai sensi dell’art. 2, comma 7 del DPR 27 luglio 1998 n. 322, le dichiarazioni presentate:
- entro 90 giorni dalla scadenza del termine, sono considerate valide ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo;
- con un ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse e costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.
In caso di presentazione tardiva della dichiarazione entro 90 giorni, per sanare la propria posizione è necessario ricorrere al ravvedimento di cui all’art. 13 del DLgs. 472/1997.
A decorrere dalle violazioni commesse dal 1° febbraio 2011, per beneficiare dell’istituto del ravvedimento si applica una sanzione ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.
Nel caso in cui l’omessa presentazione del modello 770/2012 abbia comportato anche l’omissione dei versamenti delle relative ritenute, qualora il sostituto d’imposta intenda ravvedersi deve provvedere al versamento:
- della sanzione ridotta per la regolarizzazione dell’omessa presentazione della dichiarazione, pari a 25 euro (1/10 del minimo di 258 euro);
- delle ritenute dovute;
- della sanzione ridotta per la regolarizzazione del ritardato versamento delle ritenute;
- degli interessi moratori sulle ritenute dovute, calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
Si ricorda, poi, che gli interessi legali sono pari:
- all’1,5% annuo, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, ai sensi del DM 7 dicembre 2010;
- al 2,5% annuo, dal 1° gennaio 2012, ai sensi del DM 12 dicembre 2011.
Resta fermo che i sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate i modelli 770/2012 esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e così via, comprese le società del gruppo).
Fonte: Eutekne