mercoledì 3 agosto 2011

Pagamenti UNICO IRAP CEDOLARE SECCA 2011: scade il 5 agosto 2011 il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40%

Pochi giorni ancora per mettersi in regola con una piccola maggiorazione e senza incorrere in sanzioni, l’agenda fiscale prevede ancora un appuntamento prima delle ferie estive. I proprietari di immobili abitativi, che hanno scelto il regime della cedolare secca e hanno saltato la scadenza del 6 luglio per pagare la prima rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulle locazioni, possono, fino al 5 agosto, mettersi in regola con una maggiorazione minima, pari allo 0,40% dell’importo dovuto.
Stesso termine e stesse condizioni anche per i contribuenti che si sono lasciati sfuggire l’ultimo giorno utile (il 6 luglio) per passare in cassa e pagare, senza somme aggiuntive, le imposte dirette, l’imposta regionale sulle attività produttive e l’Iva emerse dai modelli Unico e Irap 2011. La segnalazione vale per le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche e i loro soci “in trasparenza”.
Queste ipotesi, a cui il Dpcm del 12 maggio (articolo 1) aveva concesso 20 giorni in più rispetto alla scadenza ordinaria del 16 giugno, non usufruiscono dello stop “fiscale” che va dal 1° al 20 agosto, stabilito dall’articolo 3 dello stesso decreto.
I primo acconto 2012
Scendendo più nel dettaglio, chi ha scelto l’imposta unica sostitutiva per il reddito proveniente dai canoni della casa data in affitto, deve versare, entro il 5 agosto, la prima rata dell’acconto (cioè il 40% dell’acconto complessivo) aumentato dello 0,40%. Il restante 60% (la seconda rata) aspetterà fino al 30 novembre. Se poi, l’importo totale è inferiore a 257,52 euro, l’anticipo dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione a fine novembre. Regola, quest’ultima, estesa anche ai contratti con decorrenza 1° giugno 2011.
La percentuale da calcolare per l’acconto di quest’anno è pari all’85% dell’imposta complessiva, indice che salirà al 95% dal 2012.
La cedolare secca - si ricorda - sostituisce Irpef, addizionali comunale e regionale, più le imposte di registro e di bollo sui contratti di locazione. Il suo ammontare è pari al 21% dei canoni riscossi e scende al 19% per i contratti a canone concordato relativi a immobili situati nei Comuni con carenze di disponibilità di fabbricati residenziali e in quelli ad alta tensione abitativa. Può essere applicata anche in caso di locazioni di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno, per i quali non c’è l’obbligo di registrazione.
Il codice tributo da inserire nell’F24 per il pagamento della prima rata è 1840.
Unico e Irap, uno sguardo ai risultati
La minimaggiorazione, con scadenza 5 agosto, riguarda, come già accennato, anche il “popolo” di Unico e Irap e più precisamente, le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche (e loro soci “trasparenti”) interessati dagli studi di settore, che svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite fissato per la loro applicazione.
Chiamati in cassa, dunque, tra questi contribuenti, coloro che hanno perso l’appuntamento del 6 luglio per il saldo 2010 e il primo acconto 2011 di Irpef (e sue addizionali), Ires e Irap 2011, e per il saldo Iva 2010, in caso abbiano deciso di presentare la dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto con Unico.
Ancora una precisazione: il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o rateizzato in quote mensili fino a novembre.
Per completezza: il versamento deve essere effettuato utilizzando l’F24. Chi non è titolare di partita Iva può presentare il modello anche presso banche, agenzie postali e concessionari. Ecco i codici tributo:
• 4001 Irpef – saldo
• 4033 Irpef acconto – prima rata
• 2003 Ires – saldo
• 2001 Ires – acconto prima rata
• 3800 Irap – saldo
• 3812 Irap acconto – prima rata
• 3801 addizionale regionale Irpef
• 3843 addizionale comunale Irpef – acconto
• 3844 addizionale comunale Irpef – saldo
• 6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
• 6494 studi di settore – adeguamento Iva
• 4726 persone fisiche – maggiorazione 3% adeguamento studi di settore
• 2118 soggetti diversi dalle persone fisiche – maggiorazione 3% adeguamento studi di settore.
Fonte: Fisco Oggi