venerdì 19 dicembre 2014

Dichiarazione d’intento 2014: nuove regole e nuovo modello dal 01/01/2015

L’art. 20 del D.lgs. semplificazioni fiscali (D.lgs. 175/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014, S.O. n. 90) trasferisce in capo al c.d. “esportatore abituale” (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell’IVA) l’obbligo di informare l'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento. 
In base alle nuove disposizioni infatti, l’esportatore abituale, dopo aver segnalato all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d’intento, invia al fornitore la lettera di intento trasmessa all'Agenzia delle entrate, assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa. 
Il fornitore da parte sua dovrà, una volta ricevuta la documentazione, controllare telematicamente l'avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento. 
Se il fornitore emette fattura in sospensione d’imposta senza effettuare tale controllo, o comunque poco prima della ricezione della lettera d’intento e al successivo riscontro della ricevuta di avvenuta presentazione all'agenzia delle Entrate, è punito con la sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% dell’imposta non applicata. 
Sempre il fornitore dell’esportatore abituale, oltre a dover tenere e aggiornare il registro per le dichiarazioni ricevute ed indicare degli estremi delle stesse nelle fatture emesse applicando il regime di non imponibilità, dovrà riepilogare in sede dichiarativa i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute per ogni singolo esportatore abituale. 
Con il comunicato stampa del 12.12.2014, l’Amministrazione Finanziaria ha reso noto che è stato approvato, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12.12.2014, Prot. 159674/2014, il modello per la dichiarazione d’intento che gli esportatori abituali potranno inviare, direttamente online all’Agenzia delle Entrate, per manifestare la volontà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’Iva a partire dal 2015. 
Per la trasmissione telematica, un software ad hoc, denominato “Dichiarazione d’intento”. 
Da segnalare che la nuova procedura potrà essere applicata, solo dopo 60 giorni dall’emanazione dei provvedimenti attuativi, per evitare il possibile contrasto con l’art. 3 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), in base al quale in ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti con scadenza fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione. 
Nel Provvedimento viene affermato che “fino all’11 febbraio 2015 gli operatori potranno consegnare la dichiarazione d’intento direttamente al proprio cedente o prestatore secondo le vecchie modalità”. 
In tal caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle entrate, non essendo la stessa avvenuta. 
Al punto 5.3 del Provvedimento viene inoltre stabilito che, per le dichiarazioni d’intento consegnate o inviate secondo le vecchie modalità che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia. DI conseguenza, per le lettere d’intento che si riferiscono a periodi successivi al 12 Febbraio l’esportatore abituale dovrà effettuare l’invio telematico in modo da ottenere la relativa ricevuta entro tale data da presentare successivamente al fornitore e sulla quale lo stesso potrà effettuare i necessari controlli
Conseguentemente con Provvedimento 12 dicembre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione d'intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. 
L'Agenzia ha ricordato che, a partire dal 1° gennaio 2015, sarà l'esportatore abituale che intende effettuare acquisti/importazioni beneficiando del regime di non imponibilità IVA a segnalare preventivamente all'Amministrazione Finanziaria i dati contenuti nella dichiarazione d'intento. 
Tra le novità relative al nuovo modello, si segnalano le seguenti: 
• la previsione della dichiarazione d'intento integrativa; 
• l'istituzione del quadro A, relativo ai dati del plafond e all'impegno di trasmissione telematica; 
• la presentazione della dichiarazione potrà essere effettuata direttamente dall'interessato, se abilitato a Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario abilitato. 
L'Agenzia ha, infine, ricordato che fino all'11 febbraio 2015 gli interessati possono seguire la vecchia procedura, inviando le dichiarazioni ai propri fornitori senza averle previamente trasmesse all'Agenzia delle Entrate. 
Fonte: Fiscal Focus