mercoledì 2 luglio 2014

Tassazione dei redditi di natura finanziaria 2014: dal 1 luglio 2014 applicabili le nuove aliquote

Con Circolare 27 giugno 2014, n. 19, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che l'aliquota relativa alla tassazione dei redditi di natura finanziaria è passata dal 20% al 26%, in applicazione degli artt. 3 e 4, Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 in vigore dal 1°luglio 2014.
In relazione a tale modifica, l'Agenzia delle Entrate, nel documento di prassi, ha fornito esempi e istruzioni sugli effetti della nuova disciplina affrontandone in particolare: 
• l'ambito di applicazione; 
• le deroghe all'applicazione dell'aliquota del 26%; 
• la decorrenza e il regime transitorio per i redditi di capitale; 
• le assicurazioni; 
• gli organismi di investimento collettivo del risparmio; 
• le gestioni individuali di portafoglio; 
• i redditi diversi di natura finanziaria: decorrenza dell'aumento dell'aliquota e affrancamento; 
• il credito d'imposta per le casse privatizzate; 
• l'abrogazione della ritenuta sui redditi degli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria.
La norma che detta l’aumento dell’aliquota dal 20% al 26% si applica non soltanto ai redditi di capitale, ma anche ai redditi diversi di natura finanziaria. Restano fuori dall’ambito di applicazione della tassazione ad aliquota fissa del 26%, invece, le plusvalenze relative alle partecipazioni qualificate citate dalla lettera c) dell’articolo 67 del Tuir, in quanto non sottoposte a imposta sostitutiva (le quali concorrono alla determinazione del reddito nella misura del 49,72%).
La nuova misura dell’aliquota si applica: 
• ai dividendi percepiti dall’1 luglio 2014
• agli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi bancari e postali maturati a partire dall’1 luglio 2014
• ai redditi derivanti da obbligazioni e cambiali finanziare maturati a decorrere dal 1° luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli.
Invece, l’aliquota del 26% scatta a partire dal giorno successivo a quello di scadenza nel caso dei contratti di riporto e pronti contro termine di durata non superiore a dodici mesi stipulati prima dell’1 luglio 2014 (e aventi a oggetto obbligazioni e titoli similari soggetti all’imposta sostitutiva prevista dal Dlgs n. 239/1996).
Pertanto, per i differenziali generati fino alla scadenza dei contratti conclusi prima dell’1 luglio 2014 continua ad applicarsi l’aliquota precedente (a seconda dei casi, 12,5% o 20%).
Mantenuto il trattamento di favore riservato ad alcune fattispecie meritevoli di tutela, in certi casi introdotte al fine di salvaguardare alcuni interessi generali di carattere pubblico oppure perché derivanti da accordi derivanti dall’appartenenza all’Ue.
Tra le varie deroghe al nuovo quadro normativo, ad esempio, rimane in vigore l’aliquota del 12,5% sui titoli pubblici italiani (ed equiparati). È il caso dei titoli del debito pubblico, dei buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa depositi e prestiti e dei titoli equiparati, emessi da organismi internazionali.
Per quanto riguarda gli Stati esteri inclusi nella white list (Dm 4 settembre 1996), si estende ulteriormente l’ambito di applicazione dell’aliquota agevolata del 12,5%, che in precedenza interessava solo le obbligazioni emesse dagli Stati: adesso vi rientrano anche le obbligazioni emesse dai loro enti territoriali.
Analoga aliquota ridotta del 12,5% per le obbligazioni di progetto (project bond), seppure relativamente ai soli interessi maturati su questi strumenti finanziari e non anche agli altri redditi di capitale o diversi di natura finanziaria derivanti dalla loro cessione o rimborso.
Non si applica la nuova aliquota del 26%, infine, nemmeno alle forme di previdenza complementare. Per esse, però, il Dl 66/2014 ha aumentato dall’11 all’11,5% l'imposta sostitutiva dovuta sul risultato netto maturato per l’anno 2014.
In seguito all’abrogazione dell’obbligo di effettuazione della ritenuta, i sostituti d’imposta che intervengono nella riscossione dei redditi derivanti da attività finanziarie estere applicheranno le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive soltanto dietro specifico incarico da parte del contribuente. In caso contrario, il contribuente dovrà compilare il quadro RW (restano comunque esonerati dall’obbligo i contribuenti che detengono conti correnti e depositi bancari all’estero di valore inferiore a 10mila euro).
Le imposte sostitutive sono dovute nella misura del 26% anche sui redditi di capitale percepiti in dipendenza di contratti assicurativi, nonché sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei predetti contratti. Tale misura si applica ai redditi di capitale derivanti da contratti sottoscritti dall’1 luglio 2014 e alle plusvalenze realizzate a decorrere da tale data, indipendentemente dalla data di stipula dei contratti.
Invece, per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2014, si applica l’aliquota del: 
• 12,5%, per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011
• 20%, per la parte dei redditi maturati dall’1 gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014
• 26%, sui redditi maturati a partire dall’1 luglio 2014.
Con riferimento ai redditi diversi di natura finanziaria si applica l’aliquota del 26% alle plusvalenze realizzate a partire dall’1 luglio 2014. Qualora la cessione a titolo oneroso si sia perfezionata antecedentemente a tale data, la plusvalenza resta assoggettata a imposizione con l’aliquota del 20 per cento.
Per evitare che l’aumento dell’aliquota incida sui redditi maturati antecedentemente all’1 luglio 2014, sarà comunque possibile affrancare il costo o il valore di acquisto delle attività finanziarie possedute al 30 giugno 2014, versando un’imposta sostitutiva del 20%, determinata sulla differenza fra tale valore o costo in base ai criteri previsti dal “decreto affrancamento” (Dm 13 dicembre 2011) e il valore o costo di acquisto delle stesse o il valore già precedentemente affrancato (articolo 5, Dlgs 461/1997).
L’affrancamento consente ai contribuenti di assumere come costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziare il valore alla data del 30 giugno 2014, in luogo dell’originario costo.
È prevista una diversa modalità di esercizio dell’opzione a seconda del regime scelto dal contribuente ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria, ossia a seconda che sia stato scelto il regime dichiarativo ovvero il regime del risparmio amministrato.
Nel primo caso, l’opzione può essere effettuata direttamente tramite versamento dell’eventuale imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2014; nella seconda ipotesi, l’opzione deve essere riferita obbligatoriamente a tutte le attività finanziarie (ad eccezione di quelle escluse dall’affrancamento) comprese nel singolo rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto, possedute alla data del 30 giugno 2014, nonché alla data di esercizio dell’opzione. In entrambe le ipotesi, non è consentito l’affrancamento parziale. L’imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, dopo averne ricevuto provvista dal contribuente. I dati relativi all’affrancamento sono indicati nella dichiarazione del sostituto d’imposta e dell’intermediario relativa al periodo d’imposta 2014.
Per quanto concerne le modalità di determinazione della base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva del 20% sui redditi diversi di natura finanziaria, le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria derivanti dall’esercizio dell’opzione sono determinati, prioritariamente, al netto del 62,50% di eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati prima dell’1 gennaio 2012 e non ancora utilizzati in compensazione. Successivamente, al netto di eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati dall’1 gennaio 2012 al 30 giugno 2014 e non ancora utilizzati in compensazione. Infine, al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi che dovessero derivare dall’esercizio della medesima opzione.
È riconosciuto, in attesa dell’armonizzazione, prevista a decorrere dal 2015, della disciplina di tassazione dei redditi percepiti da tali enti e dalle forme di previdenza complementare, un credito d’imposta a favore delle casse professionale (Dlgs 252/2005). Il credito, da utilizzare in compensazione, sarà pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo che va dall’1 luglio al 31 dicembre 2014 e l’ammontare delle medesime ritenute calcolate nella misura del 20%. Tale importo non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi né il valore della produzione ai fini dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di indeducibilità degli interessi passivi (articolo 61 del Tuir) né di indeducibilità delle spese e dei componenti negativi (articolo 109, comma 5, del Tuir).