lunedì 17 marzo 2014

Ravvedimento operoso 2014 per il tardivo pagamento della tassa annuale sui libri sociali

L'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale può essere regolarizzato con il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472). In tal caso devono essere versati:
con il Modello F24, la tassa annuale maggiorata degli interessi legali (con maturazione giornaliera) pari all'1% annuo (dall'1.1.2014; fino al 31.12.2013 era il 2,5%), utilizzando il codice tributo 7085;
con il Modello F23, la sanzione ridotta utilizzando il codice tributo 678T. In particolare, a seconda che ci si avvalga del ravvedimento breve o del ravvedimento lungo, la misura della sanzione ridotta cambia come segue:
- Se la regolarizzazione avviene entro il 16.4.2014 (30 giorni dalla scadenza)
La sanzione è pari al 10% (1/10 del 100%, quale misura minima della sanzione)
- Se la regolarizzazione avviene dal 17.4.2014 al 17.3.2015  (dopo 30 giorni ed entro 1 anno dalla scadenza)
La sanzione è pari al 10%  (1/10 del 100%, quale misura minima della sanzione)
Si ritiene che per regolarizzare l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale non sia possibile usufruire del cd. ravvedimento "sprint" o "mini" (art. 13, co. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 - regolarizzazione entro 15 giorni dalla scadenza con un'ulteriore riduzione della sanzione): infatti, tale istituto è previsto solo se la sanzione amministrativa da irrogare è pari al 30% dell'importo non versato.
Si ricorda che entro il 17.3.2014 è possibile regolarizzare, avvalendosi del ravvedimento lungo, l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa annuale dovuta per il 2013 il cui termine di versamento era fissato al 18.3.2013.