La legge di Stabilità 2015 ha previsto con decorrenza dal 1 gennaio 2015 la totale deducibilità dalla base imponibile IRAP del costo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Ai contribuenti che invece non si avvalgono di lavoratori dipendenti viene attribuito un credito di imposta pari al 10% dell’IRAP lorda, da usare in compensazione nel modello F24.
L’articolo 1 comma 20 della legge n. 190 del 2014 prevede che: “A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies è aggiunto il seguente: “4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori agricoli di cui all’articolo 3, comma1, lettera d), del presente decreto e per le società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, e successive modificazioni, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo”.
Deducibilità costo lavoro: le novità dal 1 gennaio 2015
Ciò significa in sostanza che con decorrenza dal 1 gennaio 2015 è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 446/1997.
A fruire dell’agevolazione sono le imprese che hanno alle loro dipendenze lavoratori come:
• società di capitali ed enti commerciali;
• società di persone e imprese individuali;
• banche e altri enti e società finanziari;
• imprese di assicurazione;
• persone fisiche, società semplici ed equiparate.
Agevolazione per produttori agricoli
L’agevolazione in oggetto è ammessa anche per i produttori agricoli titolari di reddito agrario (esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, che si avvalgono del regime speciale IVA). L’agevolazione in questo caso spetta anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato, purché quest’ultimo, nel periodo d’imposta, abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia durata non inferiore ad un triennio.
Credito imposta IRAP per soggetti senza dipendenti
Ai soggetti IRAP che non si avvalgono di lavoratori dipendenti invece, ai sensi del comma 21 dell’articolo 1 della legge 190/2014, viene riconosciuto un credito di imposta pari al 10% dell’imposta lorda. Il credito spetta a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, a partire dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione. Perciò il credito d’imposta spettante per il 2015, la cui relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2016, sarà utilizzabile solo con decorrenza dal 1 gennaio 2016, in compensazione nel mod. F24.
Aliquote IRAP: stop alla riduzione
Infine i commi 22 e 23 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, abrogano le disposizioni previste dal D.L. 66 del 2014 (articolo 2) il quale aveva disposto la riduzione delle aliquote IRAP del 10%. Così già dal 2014, l’IRAP andrà calcolata con le stesse aliquote previste nel 2013, ossia:
• 3,9% per la maggioranza dei soggetti passivi IRAP;
• 4,65% per le banche e gli altri soggetti finanziari;
• 4,20% per le società di capitali e gli enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche;
• 5,90% per le imprese di assicurazione.
Sono salvi in ogni caso i versamenti effettuati dell’acconto 2014 usando le aliquote ridotte. In sede di saldo, si provvederà a recuperare quanto dovuto.