Prima dello swicht-off definitivo, è necessario che tutti gli operatori, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti della PA, abbiano le informazioni operative utili per rendere possibile il rispetto dell’obbligo di legge.
Dal 31 marzo 2015, come prevede il D.L. n. 90/2014, i fornitori non potranno più emettere su supporto cartaceo la fattura a un’amministrazione.
Va detto che già dal 6 giugno 2014 tali regole sono divenute operative per le amministrazioni centrali e, a partire dal mese di aprile 2015, l’obbligo sarà esteso a tutte le Pubbliche amministrazioni. In pratica:
- dal 6 giugno 2014 la fattura elettronica è diventata obbligatoria nei confronti di ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale censiti nell'elenco Istat;
- dal 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica si estende alle operazioni verso tutte le altre amministrazioni pubbliche.
Il legislatore garantisce, tuttavia, un trimestre di transizione (dall'1.04.2015 fino al 30.06.2015), necessario per far fronte ai pagamenti delle fatture cartacee già emesse.
Le PA interessate dall'obbligo non possono accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e soprattutto non possono procedere a pagamenti, anche parziali fino a invio in forma elettronica.
L'obbligo riguarda l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture esclusivamente in formato elettronico.
Il servizio gratuito della CCIAA – Il Sistema Camerale in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Unioncamere hanno messo a disposizione delle piccole e medie imprese iscritte, sul portale di Info Camere (https://fattura-pa.infocamere.it), gratuitamente, un servizio di emissione della fatturaPA per le prime 24 fatture elettroniche.
Il servizio consente alle imprese la creazione e la completa gestione di un limitato numero di fatture nell’arco dell’anno.
Le PMI possono così adeguarsi alla nuova realtà digitale, semplicemente collegandosi al portale di servizio, senza dover scaricare alcun software o pagare un servizio esterno.
Al servizio si accede previo riconoscimento del titolare dell’impresa tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), consentendo la compilazione del documento contabile, l’individuazione della PA destinataria, la firma digitale, l’invio e relativa conservazione a norma.
Chi fosse sprovvisto della CNS può ottenerla presso la Camera di commercio del proprio territorio, oppure rivolgendosi ad altri Enti o Amministrazioni Pubbliche (per la CNS) o ad operatori di mercato certificati (per i dispositivi di firma digitale).
La fatturazione elettronica permette di emettere e conservare le fatture nel solo formato digitale, così come viene indicato nella Direttiva UE n. 115 del 20 dicembre 2001 introdotta in Italia dal D.Lgs. di recepimento del 20 febbraio 2004 n. 52 e dal D.M. del 23 gennaio 2014.
La Finanziaria del 2008 ha introdotto l’obbligo che ogni fattura destinata alle PA debba essere emessa in formato elettronico, in modo da poter transitare per il Sistema di Interscambio nazionale, istituito dal MEF e gestito da Sogei S.p.A. (come stabilito dal D.M. del 7 marzo 2008) e permettere un'importante attività di monitoraggio e controllo delle finanze pubbliche anche per rendere più efficienti i tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione.
Il nuovo standard elettronico è regolamentato dal D.M. del 3 aprile 2013 numero 55, che oltre a stabilire le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ha fissato al 6 giugno 2014 la data di entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica verso i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti previdenziali; il Decreto Irpef ha successivamente fissato al 31 marzo 2015 la scadenza per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni, tra cui anche le Camere di Commercio.
Il direttore delle Entrate, Rossella Orlandi, in occasione di un incontro sul tema, ha dichiarato che auspica il decollo della fatturazione elettronica in breve tempo anche tra privati “che dovrebbe essere incentivata per consentire il controllo fiscale, la modernizzazione delle imprese e il risparmio in termini contabili”.
La verifica degli enti destinatari della fatturaPA - Un punto di riferimento per comprendere se l’ente cui dobbiamo fatturare è o meno soggetto all’obbligo di emissione della fattura elettronica, è rappresentato dall’elenco Istat aggiornato al 30 settembre 2014, che dal 2014 comprende anche il Gse (gestore servizi energetici), ma anche all’indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa), consultabile al sito www.indicepa.gov.it.
In particolare il percorso da seguire è questo: si clicca sul seguente link: http://www.indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php e si effettua una ricerca dell’ente per codice fiscale o con altro metodo; si seleziona, una volta individuato, il simbolo dell’euro.
Nella maschera che si apre, si verifica la “data di avvio del servizio fattura PA”.
Inoltre nella stessa maschera è visibile il codice univoco dell’UfficioPA dell’ente, l’unico competente a ricevere le fatture, da inserire nel documento contabile (a pena di scarto).
In realtà, i destinatari delle fatture elettroniche dovrebbero essi stessi comunicare ai loro fornitori i codici univoci dell’ufficio da utilizzare per la trasmissione delle fatture.
Secondo quanto chiarito dalla circolare del Mef e della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1 del 31 marzo 2014, nell’Ipa viene individuato per ogni ufficio destinatario di fatturazione elettronica la data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è attivo.
La consultazione del sito dell’Ipa diviene un elemento di cui avvalersi per la puntuale individuazione dei destinatari, come ribadito di recente dalla Circolare 1/E/2015 in tema di split payment.
Fonte: Eutekne - Autore:Carla De Luca