Pubblicati in G.U. lo scorso 27 febbraio 2015 due distinti decreti del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (D. Interm. n.272 e D. Interm. n.273), datati 13 gennaio 2015.
Essi disciplinano l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dei due crediti d’imposta istituiti, dall’articolo 3 del D.L. n. 91/2014, a favore delle imprese agricole e ittiche, per incentivare il potenziamento del commercio elettronico e lo sviluppo di nuovi prodotti.
Ambito di applicazione, soggetti beneficiari, investimenti agevolabili e misura, procedura di richiesta e modalità di utilizzo dei due crediti d’imposta istituiti, dall’articolo 3 del decreto legge 91/2014, a favore delle imprese agricole e ittiche per incentivare il potenziamento del commercio elettronico e lo sviluppo di nuovi prodotti.
Il tutto in due distinti decreti del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 13 gennaio 2015, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 di venerdì 27 febbraio.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto del versamento
Prevedono, il primo, la concessione di un credito d’imposta per le spese per nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera nell’ambito di reti di imprese e, il secondo, la concessione di un credito d’imposta per le spese per nuovi investimenti sostenuti, tra il 2014 e il 2016, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Per ottenere i bonus, gli interessati dovranno presentare domanda in via telematica al Mipaaf, dal 20 al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.
Destinatari dei crediti
Per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi prodotti, i beneficiari possono essere singole imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi - formati da più imprese fra loro indipendenti - aderenti a un contratto di rete già costituito al momento della presentazione della domanda, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, che:
• producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
• sono piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria (regolamento Ue n. 651/2014), che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non rientranti nel citato allegato I.
Nel caso del bonus per il potenziamento dell’e-commerce, possono accedere all’agevolazione, sia se persone fisiche o giuridiche, i titolari di reddito d’impresa o di reddito agrario che sono:
• imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
• piccole e medie imprese, in base al regolamento Ue n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nel predetto allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.
Misura dell’agevolazione
Continuando a scorrere in parallelo i due decreti, nel primo caso i costi agevolabili sono quelli riguardanti le attività di consulenza e di assistenza tecnico-specialistica, quelli per la costruzione o il miglioramento di immobili e per l’acquisto di materiali e attrezzature, i costi per hardware e software inerenti il progetto di aggregazione in rete, quelli riguardanti l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali, i costi di formazione sia dei titolari che dei dipendenti impegnati nel progetto, i costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera e i costi per la pubblicità riguardante le attività della rete.
Il credito d’imposta spetta per i nuovi investimenti realizzati dopo l’entrata in vigore del decreto a partire dal periodo d’imposta in vigore al 31 dicembre 2014 e nei due successivi (nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro per il 2014, di 12 milioni di euro per il 2015 e di 9 milioni di euro per il 2016). La misura del bonus varia dal 10 al 40%, con limiti di spesa che vanno da 15mila a 400mila euro, a seconda dell’attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini Iva e delle dimensioni dell’impresa.
Per quanto riguarda il commercio elettronico, sono agevolabili le spese sostenute per realizzazione e ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico, quelle per investimenti riguardanti le dotazioni tecnologiche, il software, la progettazione, lo sviluppo del database e dei sistemi di sicurezza realizzati dopo l’entrata in vigore del decreto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, nel limite di spesa di 500mila euro per il 2014, di 2 milioni di euro per il 2015 e di 1 milione di euro per il 2016. La misura del bonus varia dal 10 al 40%, con limiti di spesa che vanno da 15mila a 50mila euro.
Utilizzo del bonus e non cumulabilità
Il bonus riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità effettuato dal Mipaaf va indicato dall’impresa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in riferimento al quale il beneficio è concesso e utilizzato, tramite il modello F24, esclusivamente in compensazione, attraverso i soli servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto del versamento.
Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno dell’Unione europea riguardanti gli stessi costi che danno diritto alla fruizione del bonus, nel caso in cui il cumulo produrrebbe un’intensità di aiuto superiore al livello consentito.
Fonte: Fisco Oggi