Con Risoluzione 9 giugno 2014, n. 60, l'Agenzia delle Entrate, con riguardo al versamento delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni e per l'affrancamento del saldo di rivalutazione, ha disposto, in considerazione dell'evoluzione normativa la ridenominazione dei seguenti codici tributo:
- "1811" denominato "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, art. 1, comma 140, Legge n. 147/2013, e succ. mod.";
- "1813" denominato "Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all'art. 1, comma 142, Legge n. 147/2013, e succ. mod.".
Fonte: Seac