giovedì 30 giugno 2011

Cooperative: entro il 10 luglio 2011 il versamento del contributo biennale per la revisione 2011-2012

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con il decreto 11 febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 11 aprile 2011, ha determinato la misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese di revisione degli stessi enti per il biennio 2011-2012.
Importi, modalità di versamento e sanzioni
L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2010. L'ammontare del contributo dipende:
-dal numero dei soci;
-dal capitale sottoscritto;
-dal valore della produzione (fatturato).Il contributo per il biennio 2011/2012, come determinato all'art. 1 di entrambi i decreti, è aumentato:
-del 50% per le società cooperative soggette a revisione annuale;
-del 30% per le cooperative sociali. Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi il predetto aumento del 50% non viene applicato solo nel caso in cui gli stessi non abbiano ancora avviato o realizzato un programma edilizio.
Secondo quanto stabilito all'art. 5 del decret in commento, sono tenuti al pagamento del contributo minimo di € 280,00 gli enti cooperativi che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2011/2012.
Su tale importo, ricorrendone la fattispecie, verranno applicate le maggiorazioni di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso decreto. Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione e' di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
La fascia contributiva, per tali enti cooperativi, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.
Sono esonerati dal pagamento del contributo gli enti cooperativi iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2011.
I contributi di pertinenza del Ministero dello Sviluppo Economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici:
-3010 - per il contributo biennale; per la maggiorazione del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie); interessi per ritardato pagamento
-3011 - per la maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie;
-3014 - per le eventuali sanzioni.Per gli enti cooperativi che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvederà ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del D.M. 18 dicembre 2006, il quale stabilisce le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi in questione (art. 7).
Importi del contributo
€ 280
fino a 100 soci
fino a € 5.160 di Capitale sottoscritto
fino a € 75.000 di Fatturato
€ 680
da 101 a 500 soci
da € 5.160,01 a € 40.000 di Capitale sottoscritto
€ 75.000,01 a € 300.000 di Fatturato
€ 1.350
superiore a 500 soci
superiore a € 40.000 di Capitale sottoscritto
da € 300.000,01 a € 1.000.000 di Fatturato
€ 1.730
superiore a 500 soci
superiore a € 40.000 di Capitale sottoscritto
da € 1.000.000,01 a € 2.000.000 di Fatturato
€ 2.380
superiore 500 soci
superiore a € 40.000 di Capitale sottoscritto
superiore a € 2.000.000 di Fatturato
Sanzioni in caso di ritardato od omesso pagamento
In caso di ritardato od omesso pagamento verranno applicate le disposizioni della Legge n. 273 del 12 dicembre 2002, art. 42, (Modifica all’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59) che prevede: in caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista (11 luglio 2011), si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15 per cento.
In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo. In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento la società cooperativa o il consorzio saranno cancellati dall’Albo Nazionale delle Società Cooperative.
La citata cancellazione comporterà la perdita dei requisiti per godere dei benefici fiscali e di altra natura previsti dalla legislazione vigente e quindi l’impossibilità di rilascio da parte dell’UNCI della certificazione prevista dalla normativa.
Va, peraltro, ribadito che il versamento del contributo è imposto per legge come l’irrogazione delle sanzioni per tardivo pagamento e riguarda indistintamente tutte le cooperative siano esse associate o meno.

mercoledì 29 giugno 2011

Spesometro 2011: istruzioni sulle modalità d’uso

L’Agenzia fornisce i chiarimenti sull’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3mila euro. Dalla definizione dell’ambito soggettivo e oggettivo ai casi particolari di esonero, la circolare n. 24/E del 30 maggio fa il punto sulle modalità di applicazione dello strumento pensato per contrastare le forme più rilevanti di frode ed evasione fiscale in materia di Iva e per individuare la reale capacità contributiva delle persone fisiche (articolo 21 del Dl 78/2010).
Il provvedimento attuativo
Il provvedimento del 22 dicembre 2010, in linea con il Dl 78/2010, ha messo sotto la lente di ingrandimento i pagamenti che superano una certa soglia, prevedendo, per tutti i soggetti Iva, l’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva.
Per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura (generalmente giustificate da scontrino o ricevuta fiscale), il limite è stato fissato a 3.600 euro, al lordo dell’Iva.
Il provvedimento ha previsto che siano comunicate:
• entro il 31 ottobre 2011, le operazioni di importo pari o superiore a 25mila euro, al netto dell’Iva, rese e ricevute nel periodo d’imposta 2010, per le quali è previsto l’obbligo di emettere fattura
• entro il 30 aprile 2012,le operazioni di importo pari o superiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011, per le quali è previsto l’obbligo di emettere fattura
• entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva, per le quali non è previsto l’obbligo di emettere fattura, con riferimento soltanto a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.
Soggetti obbligati
Devono trasmettere la comunicazione tutti i soggetti passivi Iva per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta:
• per le quali hanno emesso fattura nei confronti dei clienti
• ricevute da soggetti titolari di partita Iva (acquisti da fornitori)
• per le quali non hanno emesso fattura (consumatori finali, compresi imprenditori e professionisti per gli acquisti di beni e servizi no rientranti nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo).
Sono tenuti all’invio dei dati anche i contribuenti in regime di contabilità semplificata, gli enti non commerciali (per le operazioni commerciali o agricole), i non residenti con stabile organizzazione in Italia, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, chi si avvale della dispensa da adempimenti per operazioni esenti (articolo 36-bis del Dpr 633/1972), chi applica il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/2000).
Oggetto della comunicazione
Le operazioni per le quali vige l’obbligo di trasmettere i dati sono quelle rilevanti ai fini Iva: imponibili, non imponibili (se si tratta di cessioni all’esportazione - con esclusione di quelle soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale -, operazioni assimilate e servizi internazionali), esenti (articolo 10 del decreto).
Sono invece esonerati i contribuenti “minimi”, i quali, però, se fuoriescono dal regime in corso d’anno, devono presentare la comunicazione per tutte le operazioni compiute nell’intero periodo d’imposta che hanno superato le soglie previste dallo “spesometro”.
Rientrano, inoltre, nell’obbligo della comunicazione sia le operazioni soggette al regime del margine sia quelle cui si applica il meccanismo del reverse charge.
Le soglie di spesa
Dunque, sono soggette all’obbligo di comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi Iva, di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’Iva. Se non vi è obbligo di emissione della fattura (perché, ad esempio, le operazioni sono documentate tramite ricevuta o scontrino fiscale), il limite è elevato a 3.600 euro al lordo dell’Iva.
Anche per i soggetti che, pur avendo l’obbligo di documentare le operazioni mediante fattura, non hanno l’obbligo di indicare separatamente l'imposta (ad esempio, le agenzie di viaggi), il limite è di 3.600 euro.
Per la determinazione delle soglie (3.000 o 3.600 euro), non devono essere considerate le spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile Iva.
In relazione ai contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (locazione, noleggio, concessione eccetera), per i quali l’obbligo di comunicazione scatta se i corrispettivi dovuti nell’intero anno solare sono complessivamente non inferiori a 3mila euro.
Per il 2010 adempimento light
Per garantire un’introduzione graduale dell’adempimento, il provvedimento del 22 dicembre 2010 ha previsto, per l’anno d’imposta 2010, l’obbligo di comunicare le sole operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura di importo non inferiore a 25mila euro.
Il termine per trasmettere la comunicazione relativa a queste operazioni è il 31 ottobre 2011.
Operazioni escluse dalla comunicazione
La circolare, poi, riepiloga le operazioni per le quali non vanno inviate le informazioni:
• importazioni
• esportazioni già soggette all’obbligo di emissione della bolletta doganale (articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Dpr 633/1972)
• operazioni con soggetti black list, già monitorate con apposita comunicazione telematica
• operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (ad esempio, contratti di assicurazione, di somministrazione di energia elettrica, di mutuo, atti di compravendita di immobili)
• operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva se il pagamento è avvenuto con carte di credito, di debito o prepagate (a meno che tali strumenti non siano emessi da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia; in tali casi, l’obbligo di comunicazione sussiste)
• operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, già monitorate attraverso i modelli Intra e il sistema Vies (Vat information exchange system)
• passaggi interni di beni tra rami d’azienda, documentati con fattura.
Dati da indicare nella comunicazione
La comunicazione, effettuata per via telematica attraverso Fisconline o Entratel oppure avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni, deve contenere, per ciascuna cessione, acquisto o prestazione di servizi:
• la partita Iva o il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente
• l’importo delle operazioni effettuate, evidenziando l’imponibile e l’imposta oppure specificando che si tratta di operazioni non imponibili o esenti (per verificare se è necessario o meno inviare i dati, bisogna tener conto delle eventuali note di variazione). Per le operazioni per le quali non c’è obbligo di fattura, vanno riportati i corrispettivi comprensivi dell’Iva applicata.
Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti, privi di codice fiscale, vanno indicati, per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all’estero, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale.
Rettifiche e sanzioni
La comunicazione va inviata entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento alle operazioni effettuate nell’anno d’imposta precedente.
Come accennato, soltanto per il 2010 l’adempimento è posticipato al 31 ottobre 2011 e riguarda unicamente le operazioni di importo non inferiore a 25mila euro per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione.
Superati i termini, il contribuente può integrare la comunicazione presentandone una nuova entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, senza incorrere in alcuna sanzione.
L’omesso invio della comunicazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro. Stessa penalità per la trasmissione di dati incompleti o non veritieri.
Fonte: Fisco Oggi

martedì 28 giugno 2011

Personale del comparto sicurezza, difesa e pubblico soccorso: fissata la riduzione dell’irpef per il 2011

Anche per il 2011, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che, nel 2010, è stato titolare di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35mila euro, potrà fruire della riduzione dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale sul trattamento economico accessorio, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro.
La nuova misura individuale della detrazione - 141,90 euro - è stata fissata dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 138 di venerdì 17 giugno.
Lo sconto Irpef introdotto con il decreto anticrisi (Dl 185/2008), infatti, è stato riconfermato anche per l'anno 2011 dall'ultima legge di stabilità (articolo 1, comma 47, legge 220/2010).
La misura della riduzione di imposta relativa al periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011 (141,90 euro per ciascun beneficiario) è stata determinata suddividendo la cifra stanziata (60 milioni di euro) per il numero complessivo del personale in servizio al 1° gennaio 2011, che, in base al Cud rilasciato dai sostituti di imposta, risulta avere avuto nel 2010 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35mila euro (422.704 unità).
Il beneficio viene riconosciuto dallo sostituto d'imposta che, poi, ne dà evidenza nel modello Cud.
Se la detrazione spettante non trova capienza nell'imposta lorda relativa alle retribuzioni accessorie, la parte eccedente potrà essere fruita tramite riduzione dell'imposta dovuta sulle stesse retribuzioni corrisposte nel 2011 e assoggettate a tassazione separata.

lunedì 27 giugno 2011

5 per mille: entro giovedì 30 giugno 2011 l’invio della raccomandata per usufruire del beneficio

Gli enti che si sono iscritti negli elenchi dei soggetti beneficiari del cinque per mille, per poterne beneficiare, devono prestare attenzione ad effettuare un ultimo adempimento,entro giovedì 30 giugno 2011, infatti, occorre spedire, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 45 del DPR 445/2000) attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione, allegandovi, a pena di decadenza, una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
L’adempimento deve essere effettuato dai legali rappresentanti:
- degli enti del volontariato;
- delle associazioni sportive dilettantistiche;
- degli enti della ricerca scientifica e dell’Università.
Con riferimento al cinque per mille per l’anno finanziario 2007, l’Agenzia delle Entrate, con la circ. 57/2007 , ha precisato che, ai fini della valutazione della tempestività dell’invio della dichiarazione sostitutiva, fa fede il timbro di spedizione postale. Tale chiarimento si ritiene applicabile anche alla fattispecie in esame.
a raccomandata deve essere inviata:
- per quanto riguarda gli enti del settore no profit, alla DRE nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’ente;
- per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, all’Ufficio territoriale del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata;
- per quanto riguarda gli enti della ricerca scientifica, al Ministero dell’Istruzione.
Il mancato rispetto del predetto termine o la mancata allegazione del documento di identità costituiscono causa di decadenza dall’iscrizione precedentemente effettuata e, conseguentemente, comportano l’esclusione dalla partecipazione al riparto del beneficio.
Si segnala che, in caso di compilazione della domanda di iscrizione agli elenchi tramite l’apposito software messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva viene predisposta automaticamente dal programma e dovrà essere completata prima dell’invio.
Entro il 31 dicembre 2011, le dichiarazioni sostitutive inviate dagli enti del volontariato e dalle associazioni sportive dilettantistiche saranno sottoposte a controllo, per verificarne la veridicità, da parte, rispettivamente, delle Direzioni regionali competenti in base al domicilio fiscale dell’ente e dall’Ufficio del CONI che ha ricevuto la dichiarazione.
l Ministero dell’Istruzione, invece, provvederà ad effettuare i controlli entro il 31 novembre 2011.
Terminata la fase dei controlli, saranno elaborati gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio, che saranno in seguito pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it/).
Fonte: Eutekne

venerdì 24 giugno 2011

Ruoli esattoriali: dal 1 ottobre 2011 riduzione del tasso di interesse di mora

A partire dal 1° ottobre 2011, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo scendono dal 5,7567% al 5,0243% in ragione annuale. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 22 giugno 2011, pubblicato ieri.
La nuova misura tiene conto della flessione registrata nell’anno 2010 dei tassi bancari attivi.
L’art. 30 del DPR n. 602/73, infatti, prevede l’applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, a un tasso determinato ogni anno con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Dopo aver interpellato la Banca d’Italia, quindi, con provvedimento del 7 settembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fissato, con effetto dal 1° ottobre 2010, al 5,7567% il tasso d’interesse da applicare su base annua.
Anche quest’anno è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota n. 356521 del 22 aprile 2011, ha stimato al 4,0243% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010.
Tenuto conto, quindi, della flessione registrata nell’anno 2010 dei tassi bancari attivi, l’Agenzia delle Entrate ritiene congruo ridurre al 5,0243% l’attuale misura degli interessi di mora. Il tasso è stato individuato applicando la maggiorazione di un punto percentuale alla media dei tassi bancari attivi, come individuata dalla Banca d’Italia. Tale maggiorazione si ritiene necessaria per differenziare, in ragione della condotta del contribuente, le misure del tasso di interesse nelle diverse ipotesi di riscossione mediante ruolo.
Infatti, il DM 21 maggio 2009, di razionalizzazione della misura degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi, prevede un tasso di interesse del 4,5% annuo per la rateazione e la sospensione della riscossione mediante ruolo.
Fonte: Eutekne

giovedì 23 giugno 2011

Rivalutazione immobili di imprese commerciali 2011: proroga del termine di pagamento dell’imposta sostitutiva al 6 luglio 2011

Nell’ambito dei versamenti interessati dalla proroga disposta dal DPCM 12 maggio 2011 con riguardo alle imposte e ai contributi derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, particolare interesse merita il versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione degli immobili di impresa di cui all’art. 15, commi 16 – 22 del DL 185/2008.
Ai sensi dell’art. 1 del DPCM 12 maggio 2011, infatti, possono beneficiare del differimento al 6 luglio 2011 per il versamento delle imposte sui redditi:
- le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP entro il 16 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali si applicano gli studi di settore.
Vale la pena ricordare che la rivalutazione dei beni delle imprese commerciali ha consentito di conferire efficacia ai maggiori valori iscritti limitatamente ai beni immobili diversi dalle aree fabbricabili ai soggetti che redigono il bilancio secondo i Principi contabili nazionali, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva (dell’1,5% o del 3%):
- in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2008);
- oppure, in tre rate di pari importo, delle quali la prima nel termine di cui al punto precedente, e le altre due da corrispondere entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei due periodi d’imposta successivi.
In virtù del rinvio operato dall’art. 15, comma 22 del DL 185/2008 al “termine per il versamento delle imposte sui redditi dei due periodi di imposta successivi”, la disciplina sulla rivalutazione richiama esplicitamente le norme procedurali che attengono ai versamenti in materia di imposte sui redditi.
Alla luce del rimando normativo testè menzionato, pertanto, è possibile sostenere che le norme procedurali che attengono ai versamenti in materia di imposte sui redditi, tra le quali rientra il beneficio della proroga, si rendano applicabili anche all’adempimento in esame.
A conferma di tale impostazione, si osserva che la circ. Agenzia delle Entrate 11/2009, al § 7, con riguardo alla scadenza prevista in caso di versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione degli immobili, precisa che “il contribuente può, peraltro, versare l’imposta sostitutiva entro il trentesimo giorno successivo al predetto termine maggiorandola dello 0,40 per cento a titolo di interesse, così come previsto dall’articolo 17 del DPR n. 435 del 2001”. Allo stesso modo, per i versamenti in argomento è possibile beneficiare dell’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del DLgs 472/97.
Sul punto, assai delicato in considerazione dei rilevanti importi che devono essere versati ai fini della rivalutazione, si auspicano comunque opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

mercoledì 22 giugno 2011

Durc: rilascio subordinato all'iscrizione alla Cassa edile

L'INAIL, con la Nota protocollo n. 4349/2011 alla circolare n. 22/2011, precisa che non può essere rilasciato il Durc alla impresa edile non iscritta alla Cassa edile e non firmataria della Convenzione per il rilascio del Durc del 15 aprile 2004.
La legittimazione a conferire l'attribuzione di regolarità contributiva appartiene ai soli enti bilaterali, costituiti dalle associazioni dei datori e dei lavoratori maggiormente rappresentative, come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 276/03 (riforma Biagi).
In via eccezionale l'INAIL consente di rilasciare, in luogo del Durc, tre attestazioni provenienti rispettivamente dall'INPS, INAIL e dalla Cassa edile. Tale possibilità è tuttavia circoscritta alle ipotesi di pendenza di un giudizio di merito.
Fonte: seac