venerdì 3 giugno 2011

Diritto annuale CCIAA 2011 : proroga del versamento in scadenza il 16 giugno 2011

Con la circolare n. 103161 dello scorso 30 maggio, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto per confermare l’applicabilità anche al diritto camerale annuale della proroga dei versamenti derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011 disposta dal DPCM 12 maggio 2011.
Viene premesso che il Provvedimento che stabilisce le misure del tributo per il 2011, datato 21 aprile 2011 e registrato dalla Corte dei Conti il 25 maggio 2011, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (così come già anticipato da alcune Camere di Commercio sul proprio sito internet; si veda “Definiti gli importi del diritto annuale 2011” del 16 maggio 2011).
Quindi, la circolare passa ad esaminare il DPCM 12 maggio 2011 ricordando che il provvedimento ha differito, tra l’altro, il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte per l’anno 2011, in scadenza il 16 giugno 2011, per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. I versamenti devono essere eseguiti:
- entro il 6 luglio 2011 (invece del 16 giugno 2011), senza alcuna maggiorazione;
- dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011 (invece del 18 luglio 2011, in quanto il 16 luglio cade di sabato), con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Per quanto concerne il diritto annuale, l’art. 8 del DM 11 maggio 2001 n. 359 ne fissa il versamento entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Alla luce di ciò – precisa il Ministero – la proroga stabilita con il DPCM 12 maggio 2011 si applica anche al versamento del diritto annuale per l’anno 2011 effettuato dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) eventualmente rientranti in tali fattispecie, nonché dalle imprese individuali.
La circolare in esame ha inoltre precisato, altresì, che è applicabile al diritto camerale annuale anche l’art. 3 del DPCM in questione, norma che differisce i termini per effettuare i versamenti delle somme di cui agli artt. 17 e 20 comma 4 del DLgs. 241/97 e gli altri adempimenti fiscali, scadenti nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto 2011, al 20 agosto 2011, senza alcuna maggiorazione (si ricorda che, poiché il 20 agosto cade di sabato, il termine è ulteriormente differito a lunedì 22). Tale proroga non trova applicazione rispetto ai versamenti già differiti, ai sensi dell’art. 1 del DPCM citato, fino al 5 agosto 2011.
Fonte: Eutekne

mercoledì 1 giugno 2011

Spesometro: rinvio del termine al 01 luglio 2011

Con Provvedimento 14 aprile 2011, n. 59327, l'Agenzia delle Entrate stabilisce che il termine dal quale annotare, per la successiva comunicazione al Fisco, gli acquisti di beni e servizi che oltrepassano la soglia dei 3.600,00 euro, per cui non vige l'obbligo di emissione di fattura, partirà dal prossimo 1° luglio, anziché dal 1° maggio.
Tale posticipazione, riguardante quindi le operazioni rilevanti ai fini IVA, effettuate nei confronti dei consumatori finali, è dovuta alla necessità di aggiustamenti tecnici inerenti alla tracciabilità e all'invio dei dati.

martedì 31 maggio 2011

Decreto Sviluppo: proroga alla rivalutazione terreni e partecipazioni

Il “Decreto Sviluppo” ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001, consentendo a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data del 1° luglio 2011, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1, lett. da a) a c-bis), del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
A tal fine, occorrerà che, entro il termine del 30 giugno 2012: un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva (2% o 4%) per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
Con riferimento alla proroga, che dovrebbe concretizzarsi in un intervento all’interno dell’art. 2 comma 2 del DL 282/2002, non pare si tratti di una mera riapertura dei termini. Il provvedimento in commento, infatti, sembra porre rimedio ad alcuni problemi insiti nell’impianto normativo che finora ha disciplinato l’agevolazione.
Si afferma, inoltre, che i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazione non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, saranno individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.
In assenza del sopracitato intervento legislativo, infatti, l’Amministrazione finanziaria applicava l’interpretazione contenuta nella ris. Agenzia delle Entrate 10 giugno 2008 n. 236, secondo cui, in caso di opzione per la rideterminazione del costo di un bene già rivalutato, era negata:
- sia l’esistenza del diritto a compensare l’imposta già versata in relazione a precedenti rivalutazioni con quella dovuta per la successiva;
- sia l’applicabilità dell’art. 21 del DLgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in base al quale l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dalla data in cui si è verificato il presupposto per la restituzione dell’imposta.
Con tale documento di prassi, era stato chiarito che l’istanza di rimborso doveva essere presentata entro 48 mesi dalla data del versamento (ex art. 38 del DPR 602/73), applicando un’interpretazione che nella maggior parte dei casi si rivelava perdente in Commissione Tributaria).
Ora, invece, mediante le novità del decreto, ossia per espressa disposizione di legge, i soggetti che non effettuano la detrazione sopracitata potranno chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73. Inoltre, il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorrerà dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata.
L’importo del rimborso non potrà essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.
Il DL Sviluppo precisa, poi, che le disposizioni relative al rimborso si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del decreto. Nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulti essere scaduto, la stessa potrà essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla medesima data

venerdì 27 maggio 2011

Cedolare secca: codici tributo per il pagamento ed individuazione dei soggetti interessati all’agevolazione

Con Risoluzione 25 maggio 2011, n. 59, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento del saldo e degli acconti dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali nonché delle imposte di registro e di bollo sui canoni di locazione nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione del regime della cedolare secca.
I codici tributo, da indicare nel modello F24, sezione "Erario" sono i seguenti:
- 1840: versamento della prima rata di acconto;
- 1841: versamento della seconda rata di acconto o versamento dell'acconto in un'unica soluzione;
- 1842: versamento a saldo dell'imposta sostitutiva.
In base all'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011, solo le persone fisiche possono optare per il regime agevolato della cedolare secca sui redditi derivanti dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo, in qualità di:
- proprietari;
- titolari di altri diritti reali di godimento (ad es. usufruttuari).
Sono quindi esclusi:
- tutti i soggetti IRES;
- le società di persone (ad es. SNC e SAS).
Inoltre, si precisa che le persone fisiche che affittano immobili nell'esercizio di un'attività di impresa, arti e professioni non possono accedere all'agevolazione come sancito dall'art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 23/2011.

giovedì 26 maggio 2011

Gestione separata INPS: dal 1° giugno 2011 obbligatoria la domanda di iscrizione telematica

L'INPS, con la Circolare n. 72 del 4 maggio 2011, rende noto che dal 1° giugno 2011 la presentazione delle domande d'iscrizione alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26 della Legge n. 335/1995, dovrà avvenire esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN o senza PIN attraverso il portale dell'INPS;
-contact center multicanale - numero verde 803164, tramite PIN o senza PIN;
- intermediari dell'Istituto - attraverso i consueti servizi telematici.
Fonte: seac

martedì 24 maggio 2011

Inail: differimento del termine di pagamento di agosto al 20 agosto 2011

L'INAIL, nel Messaggio protocollo n. 3698 del 18 maggio 2011, comunica il differimento al 20 agosto 2011, dei termini dei versamenti da effettuare nel mese di agosto 2011 (D.P.C.M. 12 maggio 2011).
Il differimento riguarda i premi assicurativi, i versamenti rateali nonché le sanzioni, gli interessi ed altri titoli, di qualsiasi natura, scadenti nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2011.
Fonte: seac

lunedì 23 maggio 2011

Decreto sviluppo: rateizzazione debiti tributari

Per le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, il D.L. n. 70/2011 ("Decreto Sviluppo") ha disposto:
- la possibilità di richiedere la rateazione, per un numero massimo di 6 rate trimestrali, anche degli importi pari o inferiori a euro 2.000 senza necessità di presentazione della richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione;
- la necessità di prestare la garanzia soltanto se l'importo complessivo delle rate successive alla prima supera euro 50.000 (dall'individuazione dell'ammontare è quindi escluso l'importo della prima rata);
- l'esclusione dalla fideiussione, se dovuta, relativamente alla prima rata.
Inoltre, con riguardo alle somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata non è prevista alcuna differenziazione delle modalità di rateazione a seconda che il relativo importo sia superiore o meno a euro 500.
È infine previsto che gli importi delle rate concesse possano essere anche di ammontare decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.
Fonte: seac