mercoledì 13 febbraio 2013

Contributi colf e badanti 2013: l'importo dei contributi e le scadenze per il 2013

L'INPS, con la Circolare n. 25 dell'8 febbraio 2013, ha reso noto l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2013 per i lavoratori domestici.
Si ricorda che i contributi devono essere versati trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare e quindi:
• 1° trimestre 2013 (gennaio - marzo): entro martedì 10 aprile 2013;
• 2° trimestre 2013 (aprile - giugno): entro martedì 10 luglio 2013;
• 3° trimestre 2013 (luglio - settembre): entro mercoledì 10 ottobre 2013;
• 4° trimestre 2013 (ottobre - dicembre): entro venerdì 10 gennaio 2014.
Fonte: seac

martedì 12 febbraio 2013

RICORSI INPS 2013: presentazione telematica

È ormai a regime la procedura telematica messa a disposizione dall’INPS per ricorrere avverso i provvedimenti emessi in materia di contributi e prestazioni previdenziali degli artigiani e commercianti dovuti alle rispettive gestioni. Proponiamo un breve vademecum per chiarire l’iter procedurale.
Come previsto dall’art. 47 della Legge 9 marzo 1989 n. 88, è il Comitato amministratore per la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali rispettivamente degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che decide i ricorsi amministrativi presentati in materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni.
La proposizione del ricorso amministrativo non sospende il provvedimento emanato dall’INPS e, come di seguito esposto, è necessario per potere procedere nelle controversie in questione.
Infatti, il termine per ricorrere ai predetti Comitati è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato e trascorsi inutilmente ulteriori novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati potranno adire l’ Autorità Giudiziaria.
I professionisti di cui all’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979 n.12, previa abilitazione ai servizi telematici, potranno accedere alla procedura seguendo il seguente percorso presente nel sito www.inps.it: Servizi On line – Elenco di tutti i servizi – Ricorsi online – Accedi al servizio, con l’inserimento del proprio codice fiscale e PIN.
Il percorso successivo che è guidato, richiede oltre ai dati anagrafici del ricorrente (la cui coerenza sarà confrontata con i dati contenuti negli archivi dell’INPS) e ad alcune informazioni relative alla pratica da trattare, i seguenti documenti da prodursi in formato elettronico pdf oppure immagine jpeg:
• modello di delega sottoscritto dal ricorrente e rilasciato all’intermediario per trasmettere il ricorso;
• il valido documento d’identità del ricorrente;
• il ricorso (indirizzato ad uno dei predetti Comitati amministratore per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani/esercenti attività commerciali) datato e firmato dal ricorrente;
• eventuali allegati (segnalando quelli che per la loro natura sanitaria contengono dati sensibili e devono quindi ssere considerati riservati).
Subito dopo l’inserimento del ricorso è stato predisposto uno spazio per eventuali annotazioni e per qualsiasi difficoltà durante la lavorazione della pratica è possibile accedere ad un link che consente il collegamento con il call center dell’INPS oltre che consultare un manuale utente.
Dal momento che a volte si sono verificate difficoltà nell’acquisizione dei files degli allegati facoltativi, si rende opportuno esplicitare nel ricorso gli estremi della documentazione probatoria.
Dopo avere visualizzato una sintesi dei dati del ricorso e confermato l’invio, il sistema rilascerà una ricevuta provvisoria cui seguirà quella definitiva nelle 24 ore successive.
In corrispondenza di ciascun ricorso oppure dall’elenco dei ricorsi inoltrati, il professionista intermediario potrà stampare la ricevuta di presentazione del ricorso, conoscere la fase di lavorazione e infine l’esito–delibera. Per altri utili riferimenti procedurali è possibile consultare la Circolare INPS n.32 del 10.2.2011.
Fonte: fisco 7 - Dott. Rag. Giuseppina Spanò

lunedì 11 febbraio 2013

INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI 2013: definite le nuove aliquote 2013

Con Circolare 8 febbraio 2013, n. 24, l'INPS ha diramato le aliquote contributive dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali per il 2013. Nello specifico, si prevede che:
• le aliquote per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per il 2013 sono pari al 21,75% per gli artigiani e al 21,84% per i commercianti;
• per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall'art. 1, comma 2, Legge n. 233/1990. Per tali soggetti le aliquote risultano quindi pari al 18,75% (artigiani) e 18,84% (commercianti);
• continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15, Legge n. 449/1997, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni, già pensionati presso le gestoni dell'Istituto;
• è dovuto il contributo per le prestazioni di maternità pari a euro 0,62 mensili.
Nella Circolare è stato inoltre stabilito che:
• il reddito minimale 2013 è pari ad euro 15.357,00;
• il reddito massimale 2013 è pari ad euro 75.883,00 (euro 99.034,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Fonte: seac

giovedì 7 febbraio 2013

Legge di stabilità 2013: condno mini ruolifino al 1999 e cartelle pazze

Annullamento mini – ruoli. Verranno cancellati i debiti fino a 2 mila euro iscritti a ruolo fino al 31 dicembre 1999 e che non sono ancora stati riscossi. Entro il prossimo 1° luglio 2013 tali debiti saranno automaticamente annullati.
Cartelle pazze. Rafforzamento dell’istituto giuridico dell’autotutela per i contribuenti raggiunti da cartelle sbagliate. Entro 90 giorni dalla notifica, il contribuente potrà presentare una dichiarazione che obbliga l’agente per la riscossione a fermarsi. Il contribuente dovrà provare che gli atti emessi dall’ente creditore sono invalidi. Dopo 220 giorni, in caso di mancata risposta dell’amministrazione, la cartelle saranno annullate di diritto. Questo provvedimento è attivo dal 1° gennaio 2013.
E’ da segnalare, infine, l’introduzione della figura del Garante della Riscossione che avrà i compito di verificare e formulare atti di indirizzo rispetto all’Agente della Riscossione. Il nuovo garante sarà operativo a seguito di un decreto attuativo del MEF da emanarsi entro il 30 giugno 2013.

mercoledì 6 febbraio 2013

Imposta di registro: ravvedimento operoso 2013

Il Testo Unico dell’imposta di registro divide gli atti che sono soggetti all’imposta in due categorie:
- atti da registrare in termine fisso;
- atti da registrare in caso d’uso.
Gli atti da registrare “in termine fisso” sono individuati dalla Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, mentre gli atti da registrare in “caso d’uso” sono individuati dalla Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86. Infine, la Tabella allegata al medesimo DPR elenca gli atti per i quali non sussiste obbligo di registrazione (i quali, tuttavia, possono essere volontariamente registrati).
Il termine “atti da registrare in termine fisso” fa riferimento proprio al fatto che questi atti debbono essere obbligatoriamente portati alla registrazione entro un determinato termine dalla loro stipula o formazione. In particolare, tali atti debbono essere registrati entro:
- 20 o 30 giorni dalla “data dell’atto”, se formati in Italia;
- 60 giorni se formati all’estero.
A norma dell’art. 13 del DPR 131/86, la data dell’atto, da cui decorrono i termini per la registrazione, coincide:
- per tutti gli atti che sono stati formati in un solo giorno, con la data di chiusura dell’atto;
- per le scritture private non autenticate, con la data dell’ultima autenticazione;
- per i contratti verbali, con la data dell’inizio della loro esecuzione (per questo motivo, ad esempio, per il contratto di locazione stipulato in data 10 dicembre 2012, che abbia, però, decorrenza dal 1° dicembre 2012, i termini per la registrazione decorrono dal 1° dicembre).
Per quanto concerne gli atti formati in Italia, debbono essere registrati entro 30 giorni gli atti:
- di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato;
- di cessione, risoluzione o di proroga anche tacita di tali contratti (art. 17 del DPR 131/86);
- da registrare mediante Modello Unico Informatico, ad opera del Notaio rogante (art. 3-bis del DLgs. 463/97).
Gli altri atti devono essere registrati entro 20 giorni.
Per quanto concerne gli atti da registrare “in caso d’uso”, invece, essi debbono essere registrati, per l’appunto, solo ove si verifichi il “caso d’uso”. A norma dell’art. 6 del DPR 131/86, il “caso d’uso” si realizza quando un atto viene depositato, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.
Quindi, mentre gli atti da registrare in termine fisso debbono essere registrati entro un termine predeterminato dalla loro formazione, gli atti da registrare in caso d’uso debbono essere registrati solo se vengono utilizzati nell’ambito di determinate procedure amministrative o giudiziarie.
La legge, tuttavia, non prevede esplicitamente alcun termine per adempiere tale onere e la dottrina non è univoca sul tema. Infatti, da un lato vi è chi ritiene che la registrazione degli atti da registrare in caso d’uso debba essere effettuata prima del verificarsi del caso d’uso, “proprio come mezzo al fine”. Mentre altri ritengono che, anche in tal caso, possa operare il termine di cui all’art. 13 del DPR 131/86. Peraltro, in difetto di precise indicazioni legislative, si ritiene che l’Amministrazione finanziaria possa richiedere la corresponsione dell’imposta entro il generale termine decadenziale di 5 anni dal momento in cui si è verificato il “caso d’uso”.
In caso di omessa registrazione entro i termini di legge, a norma dell’art. 69 del DPR 131/86, trova applicazione una sanzione che va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.
Tuttavia, il contribuente può accedere al ravvedimento operoso se, prima della scadenza di determinati termini (purché la violazione non sia stata ancora contestata e, comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche dal parte dell’Agenzia), provvede al pagamento dell’imposta, della sanzione (ridotta) e degli interessi moratori.
In particolare, gli atti da registrare entro 20 giorni possono essere registrati avvalendosi del ravvedimento operoso:
- entro 110 (90 + 20) giorni, pagando la sanzione di 1/10 del minimo, pari al 12% (1/10 del 120%) dell’imposta dovuta (art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs. 472/97);
- entro 1 anno e 20 giorni, pagando la sanzione di 1/8 del minimo, pari al 15% (1/8 del 120%) dell’imposta dovuta (art. 13, comma 1, lett. b) del DLgs. 472/97);
D’altro canto, gli atti da registrare entro 30 giorni (come, ad esempio, i contratti di locazione immobiliare), possono essere registrati avvalendosi del ravvedimento operoso:
- entro 120 (90 + 30) giorni, pagando la sanzione di 1/10 del minimo, pari al 12% (1/10 del 120%)dell’imposta dovuta;
- entro 1 anno e 30 giorni, pagando la sanzione di 1/8 del minimo, pari al 15% (1/8 del 120%) dell’imposta dovuta.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2013: guida alla compilazione, rateizzazione ed invio entro il 16 febbraio 2013

Con l’autoliquidazione del premio, il datore di lavoro, entro il 16 febbraio di ogni anno:
- Comunica le retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente
- Calcola il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione)
- Conteggia il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione
- Paga il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 Enti Pubblici”
Per l’autoliquidazione, l’INAIL rende disponibili, ogni anno, i seguenti servizi telematici sul sito www.inail.it – Punto Cliente:
- Visualizzazione e stampa delle basi di calcolo;
- Richiesta e ricezione delle basi di calcolo in formato elettronico;
- Invio telematico dichiarazione salari , per effettuare, con procedura guidata, tutte le operazioni per l’autoliquidazione, compreso il conteggio dei premi.
VALORI DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2012:
• ARTIGIANI:€ 13.710,00 (VERIFICA IL PREMIO UNITARIO ARTIGIANI AFFERENTE A CIASCUNA CLASSE DI RISCHIO)
• SOCI E COLLABORATORI FAMILIARI DITTE NON ARTIGIANE: ANNUALE € 15.514,80 – 1.292,90 MENSILE – 51,72 GIORNALIERA
• IMPRESA FAMILIARE: ANNUALE € 15.582,84 – 1298,54 MENSILE – 51,94 GIORNALIERA
• LAVORATORI PARASUBORDINATI – ANNUALE: Min. € 15.514,80 – Max. € 28.813,20 MENSILE: Min. € 1.292,90 – Max. € 2.401,10 GIORNALIERA: Min. € 51.72 – Max. € 96,04
• PRESTAZIONI OCCASIONALI: Min. € 51.72 – Max. € 96,04 (giornaliera)
• SPORTIVI (retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti): Min. € 15.514,80 – Max. € 28.813,20
Retritribuzioni di ragguaglio:
• ALTRI - Per altre categorie di lavoratori si utilizza la “retribuzione di ragguaglio” (minimale di rendita, divisibile in 300 giorni lavorativi). Si utilizza per quei lavoratori che non percepiscono una retribuzione fissa o non accertabile o per i quali non siano stabiliti salari medi o convenzionali.
RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO:
• Giornaliera: 51,72
• Mensile: 1.292,90
ESEMPIO CALCOLO AUTOLIQUIDAZIONE
IMPORTANTE NOVITA’
Nel corso dell’anno 2012 la circolare che rivaluta l’importo dei premi annuali ha avuto decorrenza 1 GENNAIO 2012. Tale misura ha di fatto semplificato la procedura nel calcolo dell’autoliquidazione. In precedenza infatti l’aumento avveniva in data LUGLIO, con necessità di considerare la “spezzatura” esistente (i primi sei mesi dell’anno calcolati con valore afferente all’anno precedente ed i secondi sei con importo maggiorato).
SCADENZA INVIO DICHIARAZIONI IN MODALITA’ TELEMATICA
Le dichiarazioni delle retribuzioni telematiche possono essere presentate, entro il 16 marzo, anziché entro il 16 febbraio, fermo restando che i premi devono essere comunque pagati entro il 16 febbraio.
INFORMAZIONI GENERALI DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI:
• La dichiarazione delle retribuzioni deve essere effettuata con il modello 1031, cartaceo o telematico, nel quale devono essere indicati i dati retributivi per calcolare il premio.
Soggetti esonerati:
• Sono esonerate dall’obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell’anno precedente, o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista
OBBLIGO DI ISCRIZIONE SOCI :
• Per ciò che attiene all’obbligo assicurativo per i soci che svolgono attività soggette a rischio infortunistico il riferimento normativo è il punto 7 del Decreto 30/06/1965 n.1124 – CAPO III – PERSONE ASSICURATE Art.4: “sono pertanto ricompresi nell’assicurazione obbligatoria INAIL, “i soci delle società cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n.2.” Al riguardo leggasi anche la Circolare n.22 del 28 marzo 2002 INAIL, obbligo assicurativo socio amministratore.
Riferimenti normativi:
• Circolare n. 22 del 28 marzo 2002
• Decreto n. 1124 del 30/06/1965
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL DEI SOGGETTI ARTIGIANI
RIDUZIONE DELLE RETRIBUZIONI PRESUNTE: Il datore di lavoro, che presume di erogare per l’anno di rata un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto per l’anno precedente, deve inviare all’INAIL entro il 16 febbraio un’apposita comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per il calcolo della rata anticipata.
RATEIZZAZIONE DEL PREMIO
VERSAMENTO DELLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA PER I SOGGETTI CHE HANNO OPTATO PER LA RATEAZIONE:
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2011 e devono essere maggiorate degli interessi.
- Il tasso di interesse da applicare è fissato dal Ministero dell’Economia e Finanze in tempo utile per il versamento della 2°, 3° e 4° rata ed è determinato in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell’anno precedente
RATEAZIONE DEL PREMIO DA PAGARE:
- Le aziende senza dipendenti che intendono pagare il premio in quattro rate per la prima volta, devono ugualmente presentare la dichiarazione delle retribuzioni, barrando la casella SI relativa alla rateazione.
Tasso di interesse stabilito:
- L’aliquota stabilita per l’anno 2013 è pari al 3,11%, contro il 3,61 % dello scorso anno. In virtù del citato tasso di interesse, le maggiorazioni, calcolate su ciascuna scadenza, saranno le seguenti:
16 maggio 2013: 0,00741288
16 agosto 2013: 0,01525178
16 novembre 2013: 0,02309068
Per coloro che invece usufruiscono del pagamento rateale per l’autoliquidazione 2012/2013 in scadenza a giugno, fermo restando che entro il 17 giugno 2013 deve essere stato effettuato il versamento del 50% di quanto dovuto, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta rata, scadenti il 16 agosto e 16 novembre, sono:
16 agosto 2013: 0,00511233
16 novembre 2013: 0,01295123
SITUAZIONI PARTICOLARI
LAVORATORI CON CONTRATTO PART TIME
• La base imponibile per il calcolo del premio assicurativo per i lavoratori con contratto part-time non è la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, bensì la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare), determinata moltiplicando la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo (vedi circolari INAIL n. 11/2010 e 43/2010).
RIDUZIONI CONTRIBUTIVE RIDUZIONE PER IL SETTORE EDILE
• La riduzione contributiva per il settore edile è fissata in ciascun anno. Si applica ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili ed in regola con gli adempimenti legati alla sicurezza.
RIDUZIONE DEI PREMI SPECIALI UNITARI PER LE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE AUTOTRASPORTO
• Ai premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123, si applica una riduzione.
RIDUZIONE PER IL SETTORE DELLA PESCA
• riduzione pari dell’80% del premio, sia per la regolazione che per la rata, (ditte esercenti pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari).
REIMPIEGO DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE
La riduzione contributiva è pari al 50% del premio assicurativo dovuto per il dirigente reimpiegato (aziende che occupano meno di 250 dipendenti) che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione per un periodo non superiore a dodici mesi (le aziende in esame devono essere in regola con gli adempimenti DURC)
INCENTIVI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI
Il beneficio si applica esclusivamente alle aziende con autorizzazione concessa entro il 31 dicembre 2007.
INCENTIVI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ E PER LA SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN CONGEDO
Lo sgravio si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. (riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti).
RIDUZIONI PER I CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
I contratti di formazione e lavoro continuano a trovare applicazione esclusivamente nei confronti della Pubblica amministrazione. Sono applicabili le riduzioni del 25% e del 50% a seconda che il datore di lavoro pubblico operi rispettivamente nel centro-nord o nel mezzogiorno.
RIDUZIONI PER I CONTRATTI DI INSERIMENTO
Riduzione a seconda dei casi pari al 25%, 40%, 50% e 100%, in presenza delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 276/2003.
RIDUZIONE PER I DATORI DI LAVORO OPERANTI A CAMPIONE D’ITALIA
Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel Comune di Campione d’Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50%, sia in regolazione che in rata.
RIDUZIONE DEL PREMIO PER LE COOPERATIVE E LORO CONSORZI OPERANTI IN ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE
Cooperative e loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici sono agevolate con una percentuale pari del 75% alle zone montane e del 68% alle zone svantaggiate, già previste per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2010.
CESSAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA NEL CORSO DELL’ANNO
In caso di cessazione dell’attività aziendale (cessazione del codice cliente e di tutte le PAT correlate) nel corso del 2012 devono essere effettuate entro il 16 del secondo mese successivo a quello della cessazione sia la denuncia delle retribuzioni che l’autoliquidazione del premio.

lunedì 4 febbraio 2013

Dichiarazione Imu 2012 : oggi 4 febbraio termine ultimo per la presentazione

Tanti gli interessati, ma altrettanti gli esonerati, come, per il momento, gli enti non commerciali che devono aspettare l’approvazione di un modello dedicato solo a loro
Scade lunedì 4 febbraio il termine per presentare la prima dichiarazione Imu della storia. Dopo l’uscita del modello e di una serie di chiarimenti necessari per capire nel dettaglio chi è veramente tenuto all’adempimento e chi, invece, è esonerato, è arrivato il momento della concretezza: cioè della presentazione.
Il termine riguarda gli immobili per i quali l’obbligo è sorto dal 1° gennaio 2012 e le condizioni che lo determinano sono principalmente due.
La prima si realizza quando vengono effettuate variazioni sugli immobili che impongono una diversa quantificazione dell’imposta, non calcolabile direttamente da parte dei Comuni (in merito all’imminente scadenza rilevano le modifiche eseguite fino al 5 novembre scorso, vale a dire quelle per le quali il termine ordinario dei 90 giorni si esaurisce il 4 febbraio).
La seconda riguarda, invece, il possesso di immobili già denunciati ai fini Ici sulla base di caratteristiche incompatibili con la normativa Imu, come potrebbe essere nel caso di più pertinenze. Infatti, all’epoca dell’imposta comunale sugli immobili, non era stato limitato il numero dei fabbricati “di servizio” (o, meglio, era lasciata ai Comuni la possibilità di farlo), cosa che invece è avvenuta con l’introduzione dell’Imu, ai fini della quale, soltanto una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, può essere considerata pertinenziale dell’abitazione principale e godere della stessa aliquota.
Infine, va segnalata l’ipotesi di manufatti (o aree) che godono di riduzioni d’imposta, ad esempio, gli immobili concessi in locazione per i quali il Comune ha deliberato il calo dell’aliquota.
Il modello da utilizzare è, appunto, quello approvato, insieme alle relative istruzioni, con il decreto 30 ottobre 2012 del ministro dell’Economia e delle Finanze, disponibile sul sito del Df.
Se tanti sono gli interessati, altrettanti sono gli esonerati. E i chiarimenti arrivati tra l’approvazione del modello di dichiarazione e il termine per la presentazione riguardano proprio la platea dei dispensati. È così che, con le prime due risoluzioni dell’anno, il dipartimento delle Finanze ha specificato che gli enti non commerciali tenuti al pagamento dell’Imu in maniera proporzionale, cioè esclusivamente per le “porzioni” adibite ad attività commerciali, per esplicitare la loro situazione dovranno aspettare la realizzazione di un modello ad hoc, tutto per loro (risoluzione 1/2013). Inoltre, come in altri casi, le dichiarazioni Ici già presentate continuano a essere efficaci anche per i terreni agricoli (se non hanno subito variazioni) posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza Iap (risoluzione 2/2013).
In effetti, la progenitrice denuncia Ici nella maggior parte delle ipotesi libera dall’imminente adempimento. Chi, a suo tempo, ha presentato la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili non deve far nulla, poiché i dati comunicati allora mantengono la loro validità anche per l’Imu, naturalmente se non ci sono state variazioni. L’obbligo dichiarativo, infatti, così come disposto per l’Ici, sorge solo quando le informazioni richieste non possono essere acquisite direttamente dalla banca dati catastale.
Dichiarazione omessa o ritardata: le conseguenze
Per saper cosa succede in caso di mancata o differita dichiarazione Imu, bisogna far riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 14 del Dlgs 504/1992. Ebbene, differenziando le possibili casistiche, le sanzioni vanno, in estrema sintesi, così:
• dichiarazione omessa, dal 100 al 200% dell’imposta dovuta, partendo da un minimo di 51 euro
• dichiarazione infedele, dal 50 al 100% del maggior tributo dovuto.
In entrambi i casi, se il contribuente si mette in regola nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria, cioè entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie, la sanzione è ridotta a un terzo.
Infine, quando l’omissione o l’errore non incidono sull’imposta dovuta, la sanzione oscilla tra un minimo di 51 a un massimo di 258 euro.
Fonte: Fisco Oggi - Paola Pullella Lucano