venerdì 9 settembre 2011

INARCASSA 2011: ENTRO IL 31 OTTOBRE 2011 DICHIARAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE SOLO ON LINE

A seguito della modifica - approvata con Decreto interministeriale del 27 dicembre 2010 - agli articoli 36.1 e 36.7 dello Statuto, la dichiarazione deve essere inviata obbligatoriamente in via telematica tramite Inarcassa On line . Chi non è ancora un utente registrato di Inarcassa On line , deve fare richiesta dei codici di accesso compilando la scheda di registrazione .
Il bollettino MA.V. per il versamento del conguaglio contributivo da parte degli iscritti e per quello del contributo integrativo da parte dei non iscritti e delle Società di Ingegneria, non verrà inviato come di consueto per posta da Inarcassa ma dovrà essere generato e stampato tramite l’apposita procedura disponibile su Inarcassa On line.
Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, le Società di professionisti e le Società d’Ingegneria, devono pertanto presentare ad Inarcassa la dichiarazione obbligatoria del reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2010 in via telematica entro il 31 ottobre 2011.
La comunicazione deve essere trasmessa anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
Sono esonerati dall’invio della comunicazione gli ingegneri ed architetti non iscritti a Inarcassa che:
• per l’anno 2010 siano privi di partita IVA;
• siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2010.
Per i professionisti deceduti la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi, i quali sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico e possono trasmettere il facsimile del modello cartaceo, con raccomandata semplice. Il termine per l’invio della comunicazione e per il pagamento degli eventuali versamenti è prorogato di dodici mesi dalla data dell’avvenuto decesso.

giovedì 8 settembre 2011

Manovra di ferragosto: le principali disposizioni di interesse fiscale introdotte in fase di conversione del decreto legge 138/2011 al Senato

Tra le norme antievasione, il contrasto all’intestazione fittizia di beni a società, paletti alla possibilità di usufruire della sospensione condizionale della pena detentiva, Ires più salata per le società di comodo, stretta sui contribuenti che non hanno versato le rate relative alle sanatorie fiscali del 2002.
Ires più cara per le società di comodo
L’aliquota Ires sul reddito minimo delle società di comodo è aumentata di 10,5 punti percentuali (dal 27,5% al 38%). Non è possibile evitare questa maggiore tassazione né facendo rientrare la società di comodo in un consolidato fiscale, né applicando il regime di trasparenza fiscale. In sostanza, non c’è modo di compensare la maggiore imposta con perdite o oneri deducibili di altri soggetti.
Le società in perdita per 3 anni consecutivi (oppure per 2 + 1 in cui è stato dichiarato un reddito inferiore a quello minimo) si considerano non operative a partire dal successivo periodo d’imposta.
Contrasto all’intestazione fittizia di beni a società
Sulla scia delle misure introdotte in materia di società di comodo, un’altra norma colpisce sempre la pratica elusiva di nascondere beni, utilizzati dalle persone fisiche, dietro lo schermo societario: se il corrispettivo annuo stabilito per il godimento (affitti, canoni, eccetera) di beni dell’impresa da parte di soci o familiari dell’imprenditore è inferiore al relativo valore di mercato, la differenza costituisce reddito per gli utilizzatori (reddito diverso). In più, i costi relativi a questi beni non sono deducibili dall’impresa o dalla società.
I dati relativi a questi contratti (bene della società o dell’impresa in godimento a soci o familiare dell’imprenditore) devono essere (pena sanzione del 30% della differenza) comunicati all’Agenzia delle Entrate, che effettuerà controlli “sistematici” sulla posizione fiscale degli utilizzatori.
Carcere per i grandi evasori
A parte la fissazione di soglie di punibilità penale più basse per i reati tributari, è stata fissata un limite di evasione al superamento del quale non è possibile usufruire della sospensione condizionale della pena (la facoltà che ha il giudice - in determinate circostanze - di sospendere l’esecuzione della pena; ad esempio, nei casi di condanna alla reclusione non superiore a 2 anni).
In particolare, per i reati di omesso versamento dell’Iva, di ritenute certificate e di indebita compensazione (tutti puniti con la reclusione da 6 mesi a 2 anni), la sospensione condizionale non si applica quando l’imposta evasa o non versata è superiore a 3 milioni di euro.
Per tutti gli altri reati tributari, la cui prescrizione è stata allungata di un terzo, il beneficio non può scattare quando, congiuntamente:
• l’imposta evasa è superiore al 30% del fatturato
• l’imposta evasa è superiore a 3 milioni di euro.
Recupero somme condoni 2002
Stretta sui contribuenti che non hanno versato le rate relative alle sanatorie fiscali del 2002.
Equitalia avvierà, infatti, le azioni coattive nei confronti dei debitori, anche mediante l’invio di un’intimazione a pagare le somme residue maggiorate degli interessi maturati, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011. In caso di inadempienza, scatterà la sanzione del 50% e, in più, saranno controllate, entro il 31 dicembre 2012, tutte le attività del contribuente (comprese quelle esercitate con partita Iva/codice fiscale differente dall’identificativo indicato nelle dichiarazioni relative al condono) relativamente alle annualità successive a quelle condonate, ancora accertabili.
Per chi ha aderito al condono del 2002, i termini per gli accertamenti Iva pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno.
Ricevuta per lettini e ombrelloni
E’ cancellata la norma che esentava i titolari di stabilimenti balneari dalla certificazione fiscale (scontrino o ricevuta) per i servizi resi (affitto di ombrelloni, lettini e sdraie).
Sanzioni ridotte per chi si fa “tracciare”
Sono ridotte alla metà le sanzioni per le violazioni in materia di dichiarazione dei redditi e Iva (ad esempio, l’omessa o infedele dichiarazione), nonché per quelle in materia di documentazione e registrazione delle operazioni Iva (tra cui la mancata emissione di ricevute o scontrini), per imprenditori e lavoratori autonomi, con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che pagano e incassano con mezzi diversi dal denaro contante e che indicano nelle dichiarazioni (Iva e redditi) gli estremi dei conti correnti.
Cooperative
Due le novità per le cooperative a mutualità prevalente:
• il 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva obbligatoria devono ora essere tassati
• le percentuali minime di tassazione dell’utile passano al 40% per le cooperative diverse da quelle agricole e della piccola pesca, e al 65% per le cooperative di consumo.
Imposta money transfer
E’ istituita un’imposta di bollo del 2% (con un minimo di 3 euro) sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie “money transfer” e altri agenti in attività finanziaria. L’imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati da cittadini Ue e per quelli verso i Paesi Ue. Sono, inoltre, esentati i trasferimenti effettuati da chi ha matricola Inps e codice fiscale.
Aumento aliquota Iva ordinaria
Per le operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della manovra, l’aliquota Iva ordinaria sale dal 20 al 21 per cento.
Contributo di solidarietà
Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 (con possibilità di proroga con Dpcm, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio) chi possiede un reddito complessivo lordo superiore a 300mila euro pagherà un contributo di solidarietà (sulla parte eccedente i 300mila) del 3 per cento. Il contributo è deducibile dal reddito Irpef. Per le regole specifiche si dovrà attendere un decreto del Mef, da emanare entro il 30 ottobre 2011.
Ristrutturazioni
Quando viene ceduto un immobile per il quale si fruisce della detrazione del 36%, il bonus può essere anche mantenuto dal venditore (attualmente si trasferisce automaticamente all’acquirente).
Fonte: Fisco Oggi

INAIL: dal 15 settembre 2011 fino al 30 settembre 2011 riapertura dei termini di presentazione della richiesta dello "sconto artigiani"

L'INAIL, comunica, tramite un messaggio inviato via mail, la riapertura del termine ai fini della richiesta di applicazione della riduzione artigiani di cui alla Legge n. 296/2006. Tale norma prevede, infatti, una riduzione del premio, in favore delle aziende artigiane in possesso di determinati requisiti (quali la mancanza di infortuni in un determinato arco di tempo) che certifichino il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Per usufruire dell'agevolazione i datori di lavoro sono tenuti a presentare apposita richiesta di ammissione, tale adempimento andava effettuato entro la scadenza del termine di presentazione dell'Autoliquidazione 2010/2011 barrando la casella recante la dicitura "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781". L'Istituto comunica che, in via eccezionale solo per quest'anno, la richiesta potrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, a partire dal 15 settembre 2011 fino al 30 settembre 2011. A tal fine in Punto Cliente è stato predisposto il nuovo servizio "Richiesta riduzione artigiani legge 296/2006 anno 2011".

Redditometro: nuova ondata di convocazioni prevista in autunno

La ripresa autunnale potrebbe riservare ai contribuenti una sorta di “duplice offensiva” da condurre grazie agli accertamenti sintetici: un “doppio binario” che verrebbe a crearsi in ragione della diversa operatività prevista a seconda che l’azione dell’ufficio sia diretta al completamento del piano straordinario triennale – fondato sul redditometro di cui ai decreti ministeriali del 1992 – oppure che si riferisca al “nuovo” accertamento sintetico.
In questo intervento mi occupo proprio di quest’ultima attività, che dovrebbe rappresentare il prosieguo di un “embrione” operativo avviato la scorsa primavera con l’invio di alcune decine di migliaia di missive a contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta 2009, presentavano elementi indice di capacità contributiva, nonché spese apparentemente in contrasto con l’entità del reddito dichiarato.
L’intento, manifesto, del Fisco era quello di indurre i contribuenti a “ravvedersi”, senza tuttavia palesare quale poteva essere la “soglia” di reddito ritenuto congruo, in ragione del fatto che la nuova tabella degli elementi indice di capacità contributiva non era – e non è – disponibile: c’è da dire, però, che l’Amministrazione finanziaria si preoccupò di affermare prontamente che si trattava di una mera campagna “informativa” e di sensibilizzazione e nient’altro.
Ora, però, alle soglie dell’autunno, sembra che sia giunto il momento per la predisposizione di una “fase 2” del rodaggio sul nuovo accertamento sintetico: tant’è che dall’Agenzia delle Entrate è trapelata la circostanza che sono in fase di predisposizione delle comunicazioni, evidentemente diverse da quelle primaverili, mediante le quali gli uffici competenti richiederanno al contribuente, ai sensi dell’art. 32 del DPR n. 600/73, documentazione e informazioni concernenti beni, spese e posizione reddituale.
Essendo ragionevole ipotizzare che gli interessati saranno i medesimi contribuenti che hanno ricevuto in passato la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, è opportuno puntualizzare che, diversamente da quanto accaduto qualche mese fa, l’eventuale “inerzia” del contribuente potrebbe pregiudicare la sua posizione in chiave difensiva.
Non è superfluo sottolineare come il nuovo art. 38 preveda una “doppia griglia” di contatti tra ufficio e contribuente: dapprima la richiesta di documenti ed informazioni, al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate il completamento dei dati necessari per la prosecuzione dell’istruttoria; successivamente, ed evidentemente nel caso in cui la documentazione e le giustificazioni addotte non siano ritenute “vincenti” le presunzioni scaturenti dai dati acquisiti, l’invito all’avvio del rituale contraddittorio, ai sensi dell’art. 5 del DLgs. n. 218/1997.
Pertanto, a differenza della missiva primaverile, che non “impegnava” il contribuente, la richiesta di elementi, dati e notizie che giungerà nelle prossime settimane dovrà essere puntualmente evasa dal contribuente, per non incorrere nelle sanzioni che la legge contempla in caso di “reticenza”.
Su tutte, ed è quella maggiormente dannosa, la “sterilizzazione” di quanto non addotto in risposta alla richiesta del fisco, in ragione del penultimo comma dell’art. 32 del DPR n. 600/1973 il quale stabilisce che “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa”.
Il che significa che, teoricamente, anche la successiva fase di accertamento con adesione per il contribuente potrebbe essere incisa negativamente dal precedente rifiuto di cooperare.
L’unica via di fuga da una circostanza del genere è allora rappresentata dalla possibilità di rendere inoperanti le cause di inutilizzabilità, depositando in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile: ma occorrerà “provare”, e non “ora per allora”, l’impossibilità di adempiere che si era venuta a creare per cause non dipendenti dalla volontà del contribuente.
Ragione per cui, nel caso che questi sia impossibilitato ad esaudire le richieste ricevute, è nel suo interesse innanzitutto prospettare formalmente, all’ufficio richiedente, la necessità di un differimento nella consegna della documentazione: in caso di risposta negativa o persistendo l’impossibilità – motivata e documentata – di reperimento della documentazione, affidarsi quale extrema ratio al giudizio della Commissione tributaria laddove l’ufficio facesse valere, tanto in sede amministrativa quanto giudiziale, la sopravvenuta “sterilizzazione” di quanto richiesto a fini difensivi.
Fonte: Eutekne

Manovra di ferragosto: gli emendamenti al 1 settembre 2011

Il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti ha presentato in data 1 settembre 2011 il nuovo pacchetto di emendamenti al D.L. 13 agosto 2011, n. 138, c.d. Manovra di Ferragosto:
- riconoscimento del 100% del maggior gettito recuperato ai Comuni che collaboreranno alla lotta all'evasione, premio che non verrà riconosciuto qualora non dovessero istituire entro il 31 dicembre 2011 i Consigli tributari;
- possibilità di pubblicazione sui siti internet dei Comuni delle dichiarazioni dei redditi di determinate categorie di contribuenti;
- maggiorazione del 10,5% sull'aliquota IRES (che passa dal 27,5% al 38%) per le società di comodo;
- obbligo di indicare nelle dichiarazioni dei redditi gli estremi di tutti i rapporti intrattenuti con le banche con possibilità di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- eliminazione del contributo di solidarietà;
- sconto di sanzioni per imprese e professionisti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro, in caso di violazione delle dichiarazioni Irpef e IVA, se utilizzano strumenti di pagamento tracciabili;
- aumento dal 30% al 40% della tassazione sugli utili accantonati a riserva per le cooperative;
- detenzione in luogo della sospensione condizionale della pena qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore ai 3 milioni di euro;
- previsione di norme antielusive più stringenti per i casi di concessione di godimento di beni dell'impresa a soci a familiari.
Fonte: seac

Manovra di ferragosto: tassazione delle rendite finanziarie all'aliquota del 20 per cento

La “manovra di ferragosto” (Dl 138/2011), in corso di conversione, ha uniformato la misura della tassazione delle rendite finanziarie al 20%.
In particolare, all’articolo 2, comma 6, del decreto legge, è previsto che le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del Tuir (redditi di capitale) e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, sono stabilite nella misura del 20 per cento.
In altri termini, le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale (interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, interessi e altri proventi delle obbligazioni, utili derivanti da partecipazioni non qualificate, proventi derivanti dalla gestioni individuali o collettive di portafoglio) e sui redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote di partecipazioni non qualificate, titoli, strumenti finanziari, certificati di massa, valute estere) avranno un’unica aliquota del 20%, in luogo delle precedenti aliquote del 12,50 e/o del 27 per cento.
Rimane invariata, per le persone fisiche, la tassazione su dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate; tali proventi, indicati in dichiarazione, continueranno a concorrere al reddito in misura pari al 49,72 per cento.
Il decreto legge interviene anche sulla deducibilità delle minusvalenze su partecipazioni non qualificate, sulle perdite e i differenziali negativi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quater, realizzate fino al 31 dicembre 2011, stabilendo che andranno portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi, realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5% del loro ammontare (quota data dal rapporto tra il 12,50 e il 20 per cento).
Decorrenza
La nuova aliquota si applica agli interessi, ai premi e a ogni altro provento costituente reddito di capitale, nonché ai redditi diversi, rispettivamente esigibili e realizzati dal 1° gennaio 2012; per i dividendi e proventi a essi assimilati l’aliquota unica si applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012, a prescindere dalla data di delibera di distribuzione.
Per le obbligazioni e gli altri titoli similari, di cui all’articolo 2, comma1, del Dlgs 239/1996, l’aliquota del 20% scatterà sugli interessi e su ogni altro provento maturato a partire dal 1 gennaio 2012. Regola che vale anche per le gestioni individuali di portafoglio (risparmio gestito): aliquota del 20% sui risultati maturati a partire dal 1 gennaio 2012.
Esclusioni
Restano esclusi dall’applicazione dell’aliquota del 20% interessi, premi e ogni altro provento costituente reddito di capitale, nonché i redditi diversi, relativi a :
• obbligazioni e altri titoli del debito pubblico (vale a dire titoli di Stato ed equiparati - tra i quali, anche quelli emessi da enti territoriali - e i buoni postali fruttiferi)
• obbligazioni emesse da Stati inclusi nella white list di cui all’articolo 168–bis del Tuir
• titoli di risparmio per l’economia meridionale
• piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.
Fuori dalla nuova aliquota anche gli interessi corrisposti da società italiane a società estere “consociate” - vale a dire società di altri Stati dell’Unione europea in linea di principio destinatarie delle disposizioni di cui alla direttiva 2003/49/CE (ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 5 %) - e gli utili corrisposti a soggetti residenti nell’Ue o in Paesi aderenti al See inclusi nella white list, soggetti alla ritenuta con aliquota ridotta dell’1,375%. Infine, rimane invariata l’aliquota dell’11% sul risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare.
Abrogazioni
A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le disposizioni previste dai commi 1 - 4 dell’articolo 7, Dl 323/1996 (legge Prodi). Pertanto, è abolito l’obbligo di un prelievo aggiuntivo nella misura del 20% sui proventi derivanti da depositi di denaro, valori immobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, effettuati da persone fisiche a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti.
Inoltre, viene meno il prelievo aggiuntivo del 20% degli interessi e degli altri proventi, qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi sia effettuato anticipatamente.

Manovra di ferragosto: le novità fiscali proposte con il D.L. 13 agosto 2011, n. 138

Con il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 il governo ha predisposto una nuova manovra finanziaria che prevede il recupero di 45,5 miliardi in due anni (20 nel 2012 e i restanti nel 2013), finalizzata all`anticipo del pareggio di bilancio dal 2014 al 2013. L’intervento attualmente è in corso di conversione e pertanto, sebbene operativo, è ancora soggetto a cambiamenti ed emendamenti che verranno definiti e concordati con maggioranza ed opposizione
Riassumiamo le principali novita` fiscali del decreto originario:
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA`
Per il triennio 2011-2013 sara` dovuto un contributo di solidarieta` del 5% a carico dei redditi Irpef di importo superiore a 90.000 euro e del 10% cento sui redditi piu` alti. Una clausola di salvaguardia consente di applicare un`aliquota marginale del 48% (invece dell`attuale aliquota massima del 43%) ai redditi eccedenti i 75.000, alternativamente al contributo di solidarieta` (dovrebbe rivelarsi conveniente per redditi superiori ai 165.000 euro).
Il contributo di solidarieta` sara` deducibile dal reddito complessivo, secondo quanto previsto dall`articolo 10 del Tuir. Per l`accertamento, la riscossione e il contenzioso sono applicabili le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
AUMENTO ADDIZIONALI IRPEF
Le Regioni potranno aumentare l`aliquota dell`addizionale IRPEF gia` dal 2012 dello 0,5% in piu` rispetto alle aliquote attuali. Per i Comuni e` invece previsto lo sblocco totale e immediato delle addizionali: l`addizionale comunale potrebbe aumentare dallo 0,1% allo 0,8%.
RENDITE FINANZIARIE E RITENUTE
Viene uniformata al 20% la tassazione delle rendite finanziarie realizzate dalle persone fisiche per interessi su titoli, depositi e conti correnti, per dividendi da azioni e partecipazioni sociali "non qualificate" e da capital gain su partecipazioni, titoli e strumenti finanziari, anche attraverso gestioni individuali o collettive. Resta al 12,5% la tassazione dei titoli di stato italiani e di Paesi inclusi nella white list, dei titoli di risparmio per l`economia meridionale, del risultato delle forme di previdenza complementare e di piani di risparmio appositamente istituiti. La nuova aliquota sara` applicabile sui proventi esigibili e sui capital gain realizzati dal prossimo 1° gennaio 2012.
Vengono conseguentemente rimodulate le ritenute di imposta applicate sulle rendite finanziarie: scende quindi al 20% la ritenuta sugli interessi interessi bancari.
DIVIDENDI E CAPITAL GAIN SU PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE
Per i dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori su partecipazioni (quotate e non quotate) "non qualificate" (che rappresentano quindi una percentuale non superiore al 20% per le non quotate o al 2% per le azioni quotate), incassati a partire dal 1° gennaio 2012 anche se per effetto della distribuzione di utili o riserve formatesi in precedenza, la tassazione "secca" (oggi del 12,5%) sale al 20%. Resta immutata la tassazione dei dividendi su partecipazioni qualificate delle persone fisiche (che concorrono alla formazione del reddito IRPEF per il 49,72%).
La stessa aliquota del 20% si applichera` anche alla remunerazione degli strumenti partecipativi assimilati alle azioni e ai proventi degli associati in partecipazione in contratti con apporto di capitale o misto, in tutti i casi in cui la percentuale rappresentata dallo strumento o dal contratto dovesse essere "non qualificata", nonche` ai cosiddetti capital gain su partecipazioni non qualificate realizzati dal 1° gennaio 2012. Le plusvalenze su titoli di stato si computano, ai fini della applicazione dell`imposta sostitutiva, nella misura del 62,5%. Le minusvalenze realizzate fino al 2011 su strumenti finanziari sopra indicati si dedurranno dalle future plusvalenze limitatamente al 62,5% (rapporto tra 12,5% e 20%) anziche` al 100%; resta invariato il limite quinquennale per il riporto. Per la tassazione dei futuri capital gain sara` possibile utilizzare, in luogo del costo storico, il relativo valore alla data del 31.12.2011, corrispondendo l`eventuale imposta sostitutiva del 12,5% sulle plusvalenze scaturite dalla "rivalutazione" del costo.
LIMITAZIONI ALL`USO DEI CONTANTI
L`utilizzo del denaro contante e degli assegni "trasferibili" nelle transazioni e` ammesso solo per operazioni di importo inferiore a 2.500 euro (il limite precedente era di 5.000 euro). Entro il 30 settembre 2011 i libretti al portatore con saldo eccedente il limite dovranno essere chiusi o ridotti entro il limite.
SANZIONI PER MANCATA FATTURAZIONE
Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell`obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e` disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell`iscrizione all`albo o all`ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva la sospensione e` disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. Il provvedimento di sospensione e` immediatamente esecutivo e viene comunicato all`ordine professionale perche` ne venga data pubblicazione sul sito internet. Se la violazione viene commessa nell`esercizio in forma associata di attivita` professionale, la sanzione accessoria e` disposta nei confronti di tutti gli associati.
ROBIN TAX DEL SETTORE ENERGETICO
Cambiano i limiti per l`applicazione dell`addizionale IRES alle imprese che operano nel settore energetico; l`addizionale si applichera` alle imprese con fatturato superiore a 10 milioni di euro (il limite precedente era di 25 milioni), ma solo in presenza di un reddito imponibile di almeno 1 milione di euro. Per il triennio 2011-2013 l`addizionale Ires salira` dal 6,5 al 10,5%. Aumentano anche i soggetti interessati che accolgono ora anche le societa` attive nella trasmissione e distribuzione dell`energia elettrica e del gas naturale e quelle che producono energia da fonti rinnovabili.
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
Aumenta l`imposta provinciale di trascrizione per le auto con cilindrata superiore a 53 cavalli fiscali.
GIOCHI E SIGARETTE
Il Direttore dell`amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato potra` regolare con propri decreti dirigenziali tutti i giochi pubblici gia` esistenti e potra` introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalita` di gioco del Lotto e dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l`assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi o a vincite in denaro, e da ultimo variare la misura del prelievo erariale unico e la percentuale del compenso per le attivita` di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
Il Direttore generale dell`amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato potra` anche segnalare al Ministero dell`Economia la necessita` di aumentare l`aliquota di base dell`imposta di consumo, tenendo conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti.