Con il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 il governo ha predisposto una nuova manovra finanziaria che prevede il recupero di 45,5 miliardi in due anni (20 nel 2012 e i restanti nel 2013), finalizzata all`anticipo del pareggio di bilancio dal 2014 al 2013. L’intervento attualmente è in corso di conversione e pertanto, sebbene operativo, è ancora soggetto a cambiamenti ed emendamenti che verranno definiti e concordati con maggioranza ed opposizione
Riassumiamo le principali novita` fiscali del decreto originario:
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA`
Per il triennio 2011-2013 sara` dovuto un contributo di solidarieta` del 5% a carico dei redditi Irpef di importo superiore a 90.000 euro e del 10% cento sui redditi piu` alti. Una clausola di salvaguardia consente di applicare un`aliquota marginale del 48% (invece dell`attuale aliquota massima del 43%) ai redditi eccedenti i 75.000, alternativamente al contributo di solidarieta` (dovrebbe rivelarsi conveniente per redditi superiori ai 165.000 euro).
Il contributo di solidarieta` sara` deducibile dal reddito complessivo, secondo quanto previsto dall`articolo 10 del Tuir. Per l`accertamento, la riscossione e il contenzioso sono applicabili le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
AUMENTO ADDIZIONALI IRPEF
Le Regioni potranno aumentare l`aliquota dell`addizionale IRPEF gia` dal 2012 dello 0,5% in piu` rispetto alle aliquote attuali. Per i Comuni e` invece previsto lo sblocco totale e immediato delle addizionali: l`addizionale comunale potrebbe aumentare dallo 0,1% allo 0,8%.
RENDITE FINANZIARIE E RITENUTE
Viene uniformata al 20% la tassazione delle rendite finanziarie realizzate dalle persone fisiche per interessi su titoli, depositi e conti correnti, per dividendi da azioni e partecipazioni sociali "non qualificate" e da capital gain su partecipazioni, titoli e strumenti finanziari, anche attraverso gestioni individuali o collettive. Resta al 12,5% la tassazione dei titoli di stato italiani e di Paesi inclusi nella white list, dei titoli di risparmio per l`economia meridionale, del risultato delle forme di previdenza complementare e di piani di risparmio appositamente istituiti. La nuova aliquota sara` applicabile sui proventi esigibili e sui capital gain realizzati dal prossimo 1° gennaio 2012.
Vengono conseguentemente rimodulate le ritenute di imposta applicate sulle rendite finanziarie: scende quindi al 20% la ritenuta sugli interessi interessi bancari.
DIVIDENDI E CAPITAL GAIN SU PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE
Per i dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori su partecipazioni (quotate e non quotate) "non qualificate" (che rappresentano quindi una percentuale non superiore al 20% per le non quotate o al 2% per le azioni quotate), incassati a partire dal 1° gennaio 2012 anche se per effetto della distribuzione di utili o riserve formatesi in precedenza, la tassazione "secca" (oggi del 12,5%) sale al 20%. Resta immutata la tassazione dei dividendi su partecipazioni qualificate delle persone fisiche (che concorrono alla formazione del reddito IRPEF per il 49,72%).
La stessa aliquota del 20% si applichera` anche alla remunerazione degli strumenti partecipativi assimilati alle azioni e ai proventi degli associati in partecipazione in contratti con apporto di capitale o misto, in tutti i casi in cui la percentuale rappresentata dallo strumento o dal contratto dovesse essere "non qualificata", nonche` ai cosiddetti capital gain su partecipazioni non qualificate realizzati dal 1° gennaio 2012. Le plusvalenze su titoli di stato si computano, ai fini della applicazione dell`imposta sostitutiva, nella misura del 62,5%. Le minusvalenze realizzate fino al 2011 su strumenti finanziari sopra indicati si dedurranno dalle future plusvalenze limitatamente al 62,5% (rapporto tra 12,5% e 20%) anziche` al 100%; resta invariato il limite quinquennale per il riporto. Per la tassazione dei futuri capital gain sara` possibile utilizzare, in luogo del costo storico, il relativo valore alla data del 31.12.2011, corrispondendo l`eventuale imposta sostitutiva del 12,5% sulle plusvalenze scaturite dalla "rivalutazione" del costo.
LIMITAZIONI ALL`USO DEI CONTANTI
L`utilizzo del denaro contante e degli assegni "trasferibili" nelle transazioni e` ammesso solo per operazioni di importo inferiore a 2.500 euro (il limite precedente era di 5.000 euro). Entro il 30 settembre 2011 i libretti al portatore con saldo eccedente il limite dovranno essere chiusi o ridotti entro il limite.
SANZIONI PER MANCATA FATTURAZIONE
Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell`obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e` disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell`iscrizione all`albo o all`ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva la sospensione e` disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. Il provvedimento di sospensione e` immediatamente esecutivo e viene comunicato all`ordine professionale perche` ne venga data pubblicazione sul sito internet. Se la violazione viene commessa nell`esercizio in forma associata di attivita` professionale, la sanzione accessoria e` disposta nei confronti di tutti gli associati.
ROBIN TAX DEL SETTORE ENERGETICO
Cambiano i limiti per l`applicazione dell`addizionale IRES alle imprese che operano nel settore energetico; l`addizionale si applichera` alle imprese con fatturato superiore a 10 milioni di euro (il limite precedente era di 25 milioni), ma solo in presenza di un reddito imponibile di almeno 1 milione di euro. Per il triennio 2011-2013 l`addizionale Ires salira` dal 6,5 al 10,5%. Aumentano anche i soggetti interessati che accolgono ora anche le societa` attive nella trasmissione e distribuzione dell`energia elettrica e del gas naturale e quelle che producono energia da fonti rinnovabili.
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
Aumenta l`imposta provinciale di trascrizione per le auto con cilindrata superiore a 53 cavalli fiscali.
GIOCHI E SIGARETTE
Il Direttore dell`amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato potra` regolare con propri decreti dirigenziali tutti i giochi pubblici gia` esistenti e potra` introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalita` di gioco del Lotto e dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l`assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi o a vincite in denaro, e da ultimo variare la misura del prelievo erariale unico e la percentuale del compenso per le attivita` di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
Il Direttore generale dell`amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato potra` anche segnalare al Ministero dell`Economia la necessita` di aumentare l`aliquota di base dell`imposta di consumo, tenendo conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti.