giovedì 8 settembre 2011

Manovra di ferragosto: tassazione delle rendite finanziarie all'aliquota del 20 per cento

La “manovra di ferragosto” (Dl 138/2011), in corso di conversione, ha uniformato la misura della tassazione delle rendite finanziarie al 20%.
In particolare, all’articolo 2, comma 6, del decreto legge, è previsto che le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del Tuir (redditi di capitale) e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, sono stabilite nella misura del 20 per cento.
In altri termini, le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale (interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, interessi e altri proventi delle obbligazioni, utili derivanti da partecipazioni non qualificate, proventi derivanti dalla gestioni individuali o collettive di portafoglio) e sui redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote di partecipazioni non qualificate, titoli, strumenti finanziari, certificati di massa, valute estere) avranno un’unica aliquota del 20%, in luogo delle precedenti aliquote del 12,50 e/o del 27 per cento.
Rimane invariata, per le persone fisiche, la tassazione su dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate; tali proventi, indicati in dichiarazione, continueranno a concorrere al reddito in misura pari al 49,72 per cento.
Il decreto legge interviene anche sulla deducibilità delle minusvalenze su partecipazioni non qualificate, sulle perdite e i differenziali negativi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quater, realizzate fino al 31 dicembre 2011, stabilendo che andranno portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi, realizzati successivamente, per una quota pari al 62,5% del loro ammontare (quota data dal rapporto tra il 12,50 e il 20 per cento).
Decorrenza
La nuova aliquota si applica agli interessi, ai premi e a ogni altro provento costituente reddito di capitale, nonché ai redditi diversi, rispettivamente esigibili e realizzati dal 1° gennaio 2012; per i dividendi e proventi a essi assimilati l’aliquota unica si applica a quelli percepiti dal 1° gennaio 2012, a prescindere dalla data di delibera di distribuzione.
Per le obbligazioni e gli altri titoli similari, di cui all’articolo 2, comma1, del Dlgs 239/1996, l’aliquota del 20% scatterà sugli interessi e su ogni altro provento maturato a partire dal 1 gennaio 2012. Regola che vale anche per le gestioni individuali di portafoglio (risparmio gestito): aliquota del 20% sui risultati maturati a partire dal 1 gennaio 2012.
Esclusioni
Restano esclusi dall’applicazione dell’aliquota del 20% interessi, premi e ogni altro provento costituente reddito di capitale, nonché i redditi diversi, relativi a :
• obbligazioni e altri titoli del debito pubblico (vale a dire titoli di Stato ed equiparati - tra i quali, anche quelli emessi da enti territoriali - e i buoni postali fruttiferi)
• obbligazioni emesse da Stati inclusi nella white list di cui all’articolo 168–bis del Tuir
• titoli di risparmio per l’economia meridionale
• piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.
Fuori dalla nuova aliquota anche gli interessi corrisposti da società italiane a società estere “consociate” - vale a dire società di altri Stati dell’Unione europea in linea di principio destinatarie delle disposizioni di cui alla direttiva 2003/49/CE (ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 5 %) - e gli utili corrisposti a soggetti residenti nell’Ue o in Paesi aderenti al See inclusi nella white list, soggetti alla ritenuta con aliquota ridotta dell’1,375%. Infine, rimane invariata l’aliquota dell’11% sul risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare.
Abrogazioni
A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le disposizioni previste dai commi 1 - 4 dell’articolo 7, Dl 323/1996 (legge Prodi). Pertanto, è abolito l’obbligo di un prelievo aggiuntivo nella misura del 20% sui proventi derivanti da depositi di denaro, valori immobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, effettuati da persone fisiche a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti.
Inoltre, viene meno il prelievo aggiuntivo del 20% degli interessi e degli altri proventi, qualora il rimborso delle obbligazioni e dei titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi sia effettuato anticipatamente.

Manovra di ferragosto: le novità fiscali proposte con il D.L. 13 agosto 2011, n. 138

Con il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 il governo ha predisposto una nuova manovra finanziaria che prevede il recupero di 45,5 miliardi in due anni (20 nel 2012 e i restanti nel 2013), finalizzata all`anticipo del pareggio di bilancio dal 2014 al 2013. L’intervento attualmente è in corso di conversione e pertanto, sebbene operativo, è ancora soggetto a cambiamenti ed emendamenti che verranno definiti e concordati con maggioranza ed opposizione
Riassumiamo le principali novita` fiscali del decreto originario:
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA`
Per il triennio 2011-2013 sara` dovuto un contributo di solidarieta` del 5% a carico dei redditi Irpef di importo superiore a 90.000 euro e del 10% cento sui redditi piu` alti. Una clausola di salvaguardia consente di applicare un`aliquota marginale del 48% (invece dell`attuale aliquota massima del 43%) ai redditi eccedenti i 75.000, alternativamente al contributo di solidarieta` (dovrebbe rivelarsi conveniente per redditi superiori ai 165.000 euro).
Il contributo di solidarieta` sara` deducibile dal reddito complessivo, secondo quanto previsto dall`articolo 10 del Tuir. Per l`accertamento, la riscossione e il contenzioso sono applicabili le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
AUMENTO ADDIZIONALI IRPEF
Le Regioni potranno aumentare l`aliquota dell`addizionale IRPEF gia` dal 2012 dello 0,5% in piu` rispetto alle aliquote attuali. Per i Comuni e` invece previsto lo sblocco totale e immediato delle addizionali: l`addizionale comunale potrebbe aumentare dallo 0,1% allo 0,8%.
RENDITE FINANZIARIE E RITENUTE
Viene uniformata al 20% la tassazione delle rendite finanziarie realizzate dalle persone fisiche per interessi su titoli, depositi e conti correnti, per dividendi da azioni e partecipazioni sociali "non qualificate" e da capital gain su partecipazioni, titoli e strumenti finanziari, anche attraverso gestioni individuali o collettive. Resta al 12,5% la tassazione dei titoli di stato italiani e di Paesi inclusi nella white list, dei titoli di risparmio per l`economia meridionale, del risultato delle forme di previdenza complementare e di piani di risparmio appositamente istituiti. La nuova aliquota sara` applicabile sui proventi esigibili e sui capital gain realizzati dal prossimo 1° gennaio 2012.
Vengono conseguentemente rimodulate le ritenute di imposta applicate sulle rendite finanziarie: scende quindi al 20% la ritenuta sugli interessi interessi bancari.
DIVIDENDI E CAPITAL GAIN SU PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE
Per i dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori su partecipazioni (quotate e non quotate) "non qualificate" (che rappresentano quindi una percentuale non superiore al 20% per le non quotate o al 2% per le azioni quotate), incassati a partire dal 1° gennaio 2012 anche se per effetto della distribuzione di utili o riserve formatesi in precedenza, la tassazione "secca" (oggi del 12,5%) sale al 20%. Resta immutata la tassazione dei dividendi su partecipazioni qualificate delle persone fisiche (che concorrono alla formazione del reddito IRPEF per il 49,72%).
La stessa aliquota del 20% si applichera` anche alla remunerazione degli strumenti partecipativi assimilati alle azioni e ai proventi degli associati in partecipazione in contratti con apporto di capitale o misto, in tutti i casi in cui la percentuale rappresentata dallo strumento o dal contratto dovesse essere "non qualificata", nonche` ai cosiddetti capital gain su partecipazioni non qualificate realizzati dal 1° gennaio 2012. Le plusvalenze su titoli di stato si computano, ai fini della applicazione dell`imposta sostitutiva, nella misura del 62,5%. Le minusvalenze realizzate fino al 2011 su strumenti finanziari sopra indicati si dedurranno dalle future plusvalenze limitatamente al 62,5% (rapporto tra 12,5% e 20%) anziche` al 100%; resta invariato il limite quinquennale per il riporto. Per la tassazione dei futuri capital gain sara` possibile utilizzare, in luogo del costo storico, il relativo valore alla data del 31.12.2011, corrispondendo l`eventuale imposta sostitutiva del 12,5% sulle plusvalenze scaturite dalla "rivalutazione" del costo.
LIMITAZIONI ALL`USO DEI CONTANTI
L`utilizzo del denaro contante e degli assegni "trasferibili" nelle transazioni e` ammesso solo per operazioni di importo inferiore a 2.500 euro (il limite precedente era di 5.000 euro). Entro il 30 settembre 2011 i libretti al portatore con saldo eccedente il limite dovranno essere chiusi o ridotti entro il limite.
SANZIONI PER MANCATA FATTURAZIONE
Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell`obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, e` disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell`iscrizione all`albo o all`ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva la sospensione e` disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. Il provvedimento di sospensione e` immediatamente esecutivo e viene comunicato all`ordine professionale perche` ne venga data pubblicazione sul sito internet. Se la violazione viene commessa nell`esercizio in forma associata di attivita` professionale, la sanzione accessoria e` disposta nei confronti di tutti gli associati.
ROBIN TAX DEL SETTORE ENERGETICO
Cambiano i limiti per l`applicazione dell`addizionale IRES alle imprese che operano nel settore energetico; l`addizionale si applichera` alle imprese con fatturato superiore a 10 milioni di euro (il limite precedente era di 25 milioni), ma solo in presenza di un reddito imponibile di almeno 1 milione di euro. Per il triennio 2011-2013 l`addizionale Ires salira` dal 6,5 al 10,5%. Aumentano anche i soggetti interessati che accolgono ora anche le societa` attive nella trasmissione e distribuzione dell`energia elettrica e del gas naturale e quelle che producono energia da fonti rinnovabili.
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
Aumenta l`imposta provinciale di trascrizione per le auto con cilindrata superiore a 53 cavalli fiscali.
GIOCHI E SIGARETTE
Il Direttore dell`amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato potra` regolare con propri decreti dirigenziali tutti i giochi pubblici gia` esistenti e potra` introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalita` di gioco del Lotto e dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l`assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi o a vincite in denaro, e da ultimo variare la misura del prelievo erariale unico e la percentuale del compenso per le attivita` di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
Il Direttore generale dell`amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato potra` anche segnalare al Ministero dell`Economia la necessita` di aumentare l`aliquota di base dell`imposta di consumo, tenendo conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti.

giovedì 4 agosto 2011

Credito per investimenti in R&S effettuati prima del 28 novembre 2008 che non hanno ottenuto il nulla osta : utilizzabile in f24 per il 47,53%

Il DM 4 marzo 2011, pubblicato sulla G.U. del 18 aprile 2011, fissa al 47,53% la percentuale di utilizzo del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo. Il beneficio fiscale può essere utilizzato immediatamente ed esclusivamente in F24 mediante il codice tributo “6808”.
L’anticipazione del DM attuativo della Finanziaria 2010, attraverso un comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze pubblicato ieri, annuncia la tanto attesa percentuale di utilizzo del credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati in attività di ricerca e sviluppo, disciplinato dall’art. 1, commi 280 – 283 della L. 296/2006 e dall’art. 29 del DL 185/2008.
Brevemente, si ricorda che, a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili, l’art. 2, comma 236 della L. 23 dicembre 2009 n. 191 (Finanziaria 2010) ha incrementato le risorse stanziate per il bonus ricerca di ulteriori 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Tuttavia, l’art. 4, comma 1 del DL 40/2010 ha ridotto a 150 milioni di euro lo stanziamento per il 2010; si tratta, quindi, di un rifinanziamento per complessivi 350 milioni di euro.
Il citato DM ha fissato le percentuali di utilizzo del credito d’imposta maturato con riferimento agli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati prima del 28 novembre 2008 (data di entrata in vigore del DL 185/2008) che non hanno ottenuto il nulla osta alla fruizione per esaurimento delle risorse disponibili.
Stante quanto anticipato dal Ministero, l’utilizzo delle risorse è consentito:
- nella misura massima del 20,37% dell’importo complessivamente richiesto per tutti e tre gli anni 2007, 2008 e 2009, a decorrere dalla data di pubblicazione del DM;
- dell’ulteriore 27,16% del predetto importo a decorrere dall’anno 2011.
Al riguardo, considerato che la pubblicazione del decreto avviene nel corso del 2011, il comunicato stampa precisa che è possibile utilizzare il credito d’imposta immediatamente ed esclusivamente tramite il modello F24, nella misura massima complessiva del 47,53%.
In merito alle modalità di utilizzo del credito d’imposta in esame è altresì intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa datato 15 aprile 2011.
In particolare, considerato che il credito ricerca e sviluppo può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, le Entrate evidenziano le modalità di compilazione dello stesso. Al fine di fruire del beneficio fiscale, occorre quindi indicare:
- “6808”, come codice tributo
- “2011”, come anno di riferimento.
Il codice tributo, denominato “credito d’imposta in favore delle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo – Articolo 1, commi da 280 a 283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, era stato istituito con la ris. Agenzia delle Entrate 361/2008.

mercoledì 3 agosto 2011

Pagamenti UNICO IRAP CEDOLARE SECCA 2011: scade il 5 agosto 2011 il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40%

Pochi giorni ancora per mettersi in regola con una piccola maggiorazione e senza incorrere in sanzioni, l’agenda fiscale prevede ancora un appuntamento prima delle ferie estive. I proprietari di immobili abitativi, che hanno scelto il regime della cedolare secca e hanno saltato la scadenza del 6 luglio per pagare la prima rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulle locazioni, possono, fino al 5 agosto, mettersi in regola con una maggiorazione minima, pari allo 0,40% dell’importo dovuto.
Stesso termine e stesse condizioni anche per i contribuenti che si sono lasciati sfuggire l’ultimo giorno utile (il 6 luglio) per passare in cassa e pagare, senza somme aggiuntive, le imposte dirette, l’imposta regionale sulle attività produttive e l’Iva emerse dai modelli Unico e Irap 2011. La segnalazione vale per le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche e i loro soci “in trasparenza”.
Queste ipotesi, a cui il Dpcm del 12 maggio (articolo 1) aveva concesso 20 giorni in più rispetto alla scadenza ordinaria del 16 giugno, non usufruiscono dello stop “fiscale” che va dal 1° al 20 agosto, stabilito dall’articolo 3 dello stesso decreto.
I primo acconto 2012
Scendendo più nel dettaglio, chi ha scelto l’imposta unica sostitutiva per il reddito proveniente dai canoni della casa data in affitto, deve versare, entro il 5 agosto, la prima rata dell’acconto (cioè il 40% dell’acconto complessivo) aumentato dello 0,40%. Il restante 60% (la seconda rata) aspetterà fino al 30 novembre. Se poi, l’importo totale è inferiore a 257,52 euro, l’anticipo dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione a fine novembre. Regola, quest’ultima, estesa anche ai contratti con decorrenza 1° giugno 2011.
La percentuale da calcolare per l’acconto di quest’anno è pari all’85% dell’imposta complessiva, indice che salirà al 95% dal 2012.
La cedolare secca - si ricorda - sostituisce Irpef, addizionali comunale e regionale, più le imposte di registro e di bollo sui contratti di locazione. Il suo ammontare è pari al 21% dei canoni riscossi e scende al 19% per i contratti a canone concordato relativi a immobili situati nei Comuni con carenze di disponibilità di fabbricati residenziali e in quelli ad alta tensione abitativa. Può essere applicata anche in caso di locazioni di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno, per i quali non c’è l’obbligo di registrazione.
Il codice tributo da inserire nell’F24 per il pagamento della prima rata è 1840.
Unico e Irap, uno sguardo ai risultati
La minimaggiorazione, con scadenza 5 agosto, riguarda, come già accennato, anche il “popolo” di Unico e Irap e più precisamente, le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche (e loro soci “trasparenti”) interessati dagli studi di settore, che svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite fissato per la loro applicazione.
Chiamati in cassa, dunque, tra questi contribuenti, coloro che hanno perso l’appuntamento del 6 luglio per il saldo 2010 e il primo acconto 2011 di Irpef (e sue addizionali), Ires e Irap 2011, e per il saldo Iva 2010, in caso abbiano deciso di presentare la dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto con Unico.
Ancora una precisazione: il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o rateizzato in quote mensili fino a novembre.
Per completezza: il versamento deve essere effettuato utilizzando l’F24. Chi non è titolare di partita Iva può presentare il modello anche presso banche, agenzie postali e concessionari. Ecco i codici tributo:
• 4001 Irpef – saldo
• 4033 Irpef acconto – prima rata
• 2003 Ires – saldo
• 2001 Ires – acconto prima rata
• 3800 Irap – saldo
• 3812 Irap acconto – prima rata
• 3801 addizionale regionale Irpef
• 3843 addizionale comunale Irpef – acconto
• 3844 addizionale comunale Irpef – saldo
• 6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
• 6494 studi di settore – adeguamento Iva
• 4726 persone fisiche – maggiorazione 3% adeguamento studi di settore
• 2118 soggetti diversi dalle persone fisiche – maggiorazione 3% adeguamento studi di settore.
Fonte: Fisco Oggi

martedì 2 agosto 2011

Vies: Circolare 39/e del 1/08/2011 con chiarimenti sull’iscrizione nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni comunitarie

“Vies” è l’acronimo di “VAT information exchange system”, tradotto nel nostro Paese in “Sistema elettronico di scambio dati sull’Iva”. E’ una banca dati che consente agli operatori commerciali titolari di una partita Iva che effettuano cessioni intracomunitarie, di verificare la validità del numero di identificazione Iva delle loro controparti, attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri dell'Unione Europea.
Anche per potenziare il contrasto alle frodi Iva realizzate nell’ambito degli scambi intracomunitari, il legislatore nazionale è intervenuto con l’articolo 27 del Dl 78/2010, al fine di rafforzare l’affidabilità dei dati contenuti nell’archivio informatico in ordine allo status del soggetto passivo che risulta inserito nell’archivio stesso.
I provvedimenti attuativi della norma sono stati emanati dal direttore dell’Agenzia delle Entrate il 29 dicembre dello scorso anno, con i protocolli n. 188376 e n. 188381; il primo ha regolato le modalità d’inclusione nell’archivio, nonché l’eventuale diniego o revoca, dei soggetti che hanno manifestato l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie; il secondo, invece, individua i criteri di valutazione dei contribuenti ai fini dell’inclusione nell’archivio informatico dei soggetti che pongono in essere operazioni intracomunitarie”.
I due documenti rappresentano l’ultimo tassello per l’ attuazione delle importanti novità introdotte dal Dl 78/2010; il decreto legge, rispondendo a quanto sollecitato dalla Comunità europea (Regolamento Ue n. 904/2010), mette in campo un meccanismo di più stretto controllo nei confronti di quei contribuenti che svolgono attività economiche fuori dai confini nazionali e nel territorio comunitario.
La circolare n. 39/E del 1° agosto chiarisce che l’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla manifestazione di volontà espressa dal contribuente, potrà eventualmente comunicare un provvedimento di diniego all’inclusione nel Vies; in ogni modo, se entro tale termine non arriverà da parte degli uffici finanziari alcuna notizia, l’operatore, dal trentunesimo giorno, potrà allargare la propria attività oltre confine.
In questo periodo (30 giorni), l’Amministrazione effettuerà alcuni controlli preliminari, per verificare la presenza dei requisiti prescritti ai fini dell’inclusione nell’archivio Vies e di elementi indicativi dell’affidabilità del richiedente.
La manifestazione di volontà è già stata espressamente richiesta per quanti hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dalla data di approvazione dei provvedimenti (29 dicembre 2010) e alla stessa potrebbe conseguire un provvedimento di diniego o, in caso di inclusione, una successiva revoca, a esito di specifici controlli dell’Agenzia.
Per coloro che hanno iniziato precedentemente l’attività è stato previsto un periodo transitorio durante il quale sono esclusi dall’archivio tutti quei soggetti che nell’ultimo biennio non hanno effettuato operazioni intracomunitarie o hanno posto in essere irregolarità in materia di Iva.
Una volta estromessi dall’elenco, gli operatori possono comunque rimuovere o sanare i fatti e le violazioni che hanno determinato l’esclusione e, per effettuare operazioni intracomunitarie, sarà possibile presentare una nuova istanza.
La circolare fornisce anche chiarimenti in merito alla gestione dell’inclusione nell’archivio Vies dei soggetti interessati da operazioni straordinarie, prevedendo una procedura finalizzata a garantire la continuità operativa a quei contribuenti che, pur con una partita Iva diversa, mantengono i precedenti requisiti per la presenza in Vies.
Fonte: Fisco Oggi

lunedì 1 agosto 2011

Manovra Correttiva 2011: novità sul trattamento delle perdite fiscali

La c.d. Manovra Correttiva (D.L. n. 98/2011), convertita, con modificazioni, con Legge 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto la modifica dei commi 1 e 2 dell'art. 84, TUIR prevedendo che la perdita fiscale conseguita in un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:
- n misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare
- ntro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare se relativa ai primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
Il decreto in esame, intervenendo solo sull'art. 84 TUIR, interessa solo le perdite realizzate dalle società di capitali.

venerdì 29 luglio 2011

Manovra correttiva 2011: nuove disposizioni sul ravvedimento operoso

Il DL 98/2011, convertito in Legge 111/2011, introduce una nuova modalità di ravvedimento nel caso il contribuente che non abbia pagato le imposte provveda a farlo entro pochi giorni dalla scadenza originaria del debito. Si tratta di una terza via che potrà essere utilizzata per sanare pagamenti entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, che va ad aggiungersi ai già esistenti “ravvedimento breve” e “ravvedimento lungo” e che consentirà di pagare sanzioni più leggere nell’ordine dello 0,2% per ogni giorno di ritardo.
Schematizzando, con le novità introdotte dalla manovra correttiva 2011, le possibilità a disposizione del contribuente per sanare imposte non pagate alla scadenza sono diventare tre:
1. Ravvedimento Sprint: utilizzabile entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento;
2. Ravvedimento breve: utilizzabile dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza;
3. Ravvedimento lungo: utilizzabile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
Ma prima di entrare nel merito degli importi delle sanzioni, delle modalità di calcolo delle stesse e di eventuali esempi esplicativi, è bene richiamare la normativa in materia di ritardati od omessi versamenti.
L’art. 13, co. 1, del D.Lgs. 471/97, prevede che “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.
L’art. 13, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 472/97 stabilisce invece che “la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”.
La manovra correttiva è intervenuta sul primo comma dell’art.13 del D.Lgs. 471/97 e, nell’intento di raggiungere la finalità di coordinare l’entità delle sanzioni al ritardo dei versamenti, ha soppresso l’espressione “Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria”, estendendo a tutti i versamenti tributari il ravvedimento “sprint” che prima era concesso solo per gli omessi versamenti di tributi che erano oggetto di garanzia a favore dell’Erario.
La norma infatti prevede che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30%, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. In pratica il 3% di sanzione del cosiddetto “ravvedimento breve” si riduce ulteriormente a un importo pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza originaria del debito d’imposta
Si tratta di una generale riduzione della sanzione riservata al contribuente che si dimentica di pagare le imposte ma che rimedia con pochi giorni di ritardo; una misura che ovviamente cresce con il passare dei giorni sino ad arrivare al limite massimo del quindicesimo giorno, quando lascia il posto al ravvedimento breve.
Quella introdotta è una novità nella normativa del ravvedimento operoso che risponde alla finalità di rendere l’impianto sanzionatorio più graduale, rafforzando l’aderenza della sanzione stessa alla gravità dell’adempimento.
Per riportare un esempio esplicativo di quanto scritto, si consideri un contribuente che non abbia pagato l’IVA relativa al mese di giugno di euro 15.000, in scadenza il 18 luglio 2011, che lo faccia il 26 luglio 2011, con un ritardo di otto giorni rispetto all’ordinaria scadenza.