Per coprire le
particolari esigenze lavorative delle sale da gioco ma anche dei gestori di macchine da gioco tra le
varie formule di contratti di lavoro vengono spesso usate due tipologie
contrattuali: il contratto autonomo
occasionale e il contratto
occasionale accessorio. A tal proposito riteniamo di interesse degli
associati Astro analizzare in dettaglio le caratteristiche e le differenze tra
i due contratti differenziandosi sia per la diversa qualificazione giuridica
del rapporto di lavoro sia per il diverso trattamento fiscale e previdenziale.
Contratto
di lavoro autonomo occasionale
Qualificazione: in esso rientra chi si
obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro
prevalentemente proprio caratterizzato dall’assenza di continuità, abitualità,
professionalità e coordinazione. La figura è stata introdotta dal D.Lgs.
273/2003 mentre la regolamentazione generale viene disposta dall’art. 2222 del
Codice civile sul contratto d’opera. Nello specifico il lavoratore autonomo:
- Svolge la
propria attività in maniera del tutto episodica e non continuativa;
- Effettua la
propria prestazione senza essere alle dipendenze del committente e neppure
inserito funzionalmente all’interno della sua organizzazione;
- Dispone di
ampia autonomia per quanto riguarda sia i tempi che le modalità di svolgimento
delle proprie prestazioni;
Limiti
Affinché un’attività
di lavoro autonomo possa definirsi di tipo occasionale necessita il rispetto di
due condizioni:
- 5.000 euro di
reddito lordo nel corso dell’anno solare, come limite complessivo con
riferimento alla totalità dei committenti;
- durata
massima di 30 giorni lavorativi nel corso dell’anno solare con lo stesso
committente.
Nell’ipotesi in
cui venga superata una oppure entrambe le condizioni operative sopra indicate
troveranno applicazione la disciplina del lavoro a progetto, se sussiste
l’elemento della coordinazione, oppure del lavoro autonomo, quando si è in
presenza di più prestazioni abituali.
Trattamento fiscale
I redditi di
lavoro autonomo occasionale rientrano fiscalmente nella categoria dei redditi
diversi (art.67 c.1 lett.I TUIR). La base imponibile assoggettata ad
imposizione è pari alla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di
imposta e le spese inerenti alla loro produzione (art.71 c.2 del citato TUIR).
Trattamento previdenziale
Dal punto di
vista previdenziale l’art, 44 c.2 del D.L. 269/03 convertito in L. 326/03 ha
disposto l’iscrizione alla gestione separata dei lavoratori autonomi
occasionali solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro
nell’anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti
occasionali. Pertanto sussiste l’obbligo contributivo solo sulla quota di
reddito eccedente i 5.000 euro; i lavoratori autonomi con compensi fino a tale
limite nell’anno solare non sono obbligati né all’iscrizione alla gestione
separata INPS né al versamento dei contributi previdenziali.
Ulteriori adempimenti
I lavoratori
interessati devono comunicare tempestivamente ai propri committenti occasionali
il superamento della soglia di esenzione sopra riportata e, solo per la prima
volta, iscriversi alla gestione separata INPS, a meno che non si tratti di
collaboratori o soggetti assimilati già iscritti.
Contratto
di lavoro occasionale accessorio
Qualificazione: rientrano in tali
fattispecie le prestazioni meramente occasionali, definite appunto accessorie,
che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo
saltuario. La disciplina del lavoro accessorio è contenuta nel D.Lgs. 276/2003,
fatta poi oggetto di importante intervento di revisione ad opera della legge
92/2012 (Legge Fornero) e successivamente con l’art. 7 del D.L. 76/2013
convertito in legge con modificazioni dalla legge 99/2013. Scopo del lavoro
accessorio è di favorire l’occupazione di soggetti a rischio di esclusione
sociale o comunque ancora non entrati nel mercato del lavoro, oppure anche in
procinto di uscirne, oltre che di favorire l’emersione del lavoro nero. Il
lavoro accessorio può essere utilizzato in tutti i settori produttivi, nelle
attività agricole stagionali e nelle attività agricole presso piccoli imprenditori
agricoli. Si precisa inoltre che tali attività non incidono sullo stato
di disoccupato o inoccupato dichiarato presso il Centro per l’impiego
competente e non danno diritto alle prestazioni a sostegno del reddito
dell’INPS.
Limiti
I compensi
complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare per l’anno 2014
5.050.00 euro netti (6.740.00 euro lordi) nel corso dell’anno solare, con
riferimento alla totalità dei committenti. Si precisa inoltre che le
prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi
professionisti non possono superare per l’anno 2014 2.020.00 euro netti (2.690
euro lordi) per ciascun committente, fermo restando il limite di 5.050 euro
precedentemente menzionato.
Trattamento fiscale
Il pagamento
delle prestazioni avviene attraverso il meccanismo dei “buoni lavoro” detti
anche voucher. Essi sono tagliandi aventi valore nominale pari a 10, 20 oppure
a 50 euro. Essi sono acquistabili presso le tabaccherie, le Poste, gli istituti
di credito convenzionati, presso le sedi provinciali INPS oppure tramite
INTERNET dall’apposito portale. Il prestatore incassa il valore netto del buono
lavoro ed è esente da imposizione fiscale (nel rispetto dei limiti sopra
indicati).
Trattamento previdenziale
Il prestatore
accessorio ha sia la copertura previdenziale INPS che quella assistenziale
INAIL in quanto il valore nominale del voucher comprende sia la contribuzione a
favore della gestione separata INPS che quella contro gli infortuni sul lavoro.
Il valore netto (per esempio con un taglio di 10 euro il prestatore ne incassa
7.50) viene ottenuto dalla differenza tra il valore facciale, la contribuzione
INPS e INAIL e il compenso spettante all’istituto di previdenza per la gestione
del servizio.
Ulteriori adempimenti
Prima
dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio, il committente ha l’obbligo di
effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’INPS (valida anche ai
fini INAIL). Inoltre, il committente ha l’obbligo di verificare il non
superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà
richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli
importi massimi previsti. L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad
evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere
sanzionatorio.