Ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, gli avvisi
di accertamento e le rettifiche devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del 4° anno successivo a quello
in cui è stata presentata la
dichiarazione oppure, nei casi di nullità o di omessa presentazione della
dichiarazione, del 5° anno successivo
a quello in cui la dichiarazione
avrebbe dovuto essere presentata.
Pertanto, il prossimo 31 dicembre, l’Amministrazione
finanziaria decadrà dall’azione accertatrice in relazione ai periodi d’imposta 2009 e 2008, salvo
l’operatività dell’istituto del raddoppio
dei termini per l’accertamento in presenza di violazioni comportanti
l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.
Pertanto il prossimo 31 dicembre 2014 l’Amministrazione
Finanziaria decadrà dall’azione di accertamento ai fini delle imposte dirette e
dell’IVA in relazione ai periodi
d’imposta 2009 e 2008, salvo l’operatività del raddoppio dei termini
decadenziali nel caso di violazioni comportanti l'obbligo di denuncia ai sensi
dell’art. 331 del codice di procedura penale.
Piu
specificatamente ai fini delle imposte sui redditi (irpef, ires, irap) ai
sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 600
del 1973, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del 4° anno successivo
a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe
dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di omessa presentazione della
dichiarazione.
Ed ai fini iva ai sensi dell’articolo 57 del T.U. sull’IVA, invece, gli avvisi relativi
alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'artt. 54 e 55, secondo comma,
devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del
4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Mentre in caso di omessa presentazione della
dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato fino al 31 dicembre del 5° anno successivo
a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Tuttavia la mancata notifica nei termini non determina
automaticamente la nullità dell’avviso
d’accertamento: l'eventuale atto tardivo
è annullabile dal giudice tributario ma solo se il contribuente eccepisce la decadenza. Occorre, cioè,
che la violazione del termine decadenziale sia debitamente sollevata dal contribuente nel ricorso. In caso
contrario, il giudice non potrà accertarla e dichiararla. In sostanza, quindi,
in assenza di ricorso, l'atto rimane pienamente efficace e quindi la pretesa
legittima.
Invece in caso di violazioni che comportano un obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., per
uno dei reati tributari di cui
al D.Lgs. n. 74 del 2000, i
termini ordinari per l’accertamento raddoppiano relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione.
Ne deriva che l’Ufficio è ammesso a notificare
l’accertamento entro il 31 Dicembre dell’8°
anno successivo a quello in cui è stata presentata la Dichiarazione e del 10° anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, nel caso di
dichiarazione omessa o nulla.
dell’accertamento