L'art. 7, D.L. n. 91/2014, così come modificato dalla Legge di conversione n. 116/2014, ha introdotto all'art. 16, TUIR il nuovo comma 1-quinquies.1, che prevede una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli nel limite di euro 80 per ettaro locato e fino a un massimo di euro 1.200 all'anno.
Per effetto di quanto introdotto in sede di conversione:
• deve trattarsi di terreni agricoli locati diversi da quelli di proprietà dei genitori;
• il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.
L'agevolazione trova applicazione a decorrere dal 2014 (non può essere considerata al fine della determinazione dell'acconto IRPEF 2014) e spetta esclusivamente ai coltivatori diretti/IAP:
• iscritti nella previdenza agricola;
• di età inferiore a 35 anni.
Fonte: Seac