Con Circolare 21 maggio 2014, n. 11, l'Agenzia delle Entrate, in merito alla deducibilità degli interessi passivi per mutui, ha precisato che:
- nel caso di mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall'altro coniuge;
- nel caso di acquisto di unità immobiliare adiacente all'abitazione principale che si intende accorpare a quest'ultima, il contribuente può detrarre gli interessi passivi riferiti anche al mutuo contratto per l'ampliamento ma solo dopo l'accorpamento e nel limite complessivo di euro 4.000;
- gli interessi passivi relativi a mutui per l'acquisto dell'abitazione principale nelle zone colpite dal sisma in Abruzzo, sono detraibili anche nel caso in cui l'immobile utilizzato quale dimora abituale non sia più agibile a seguito di specifica ordinanza di sgombero.