La legge di conversione conferma il limite massimo di 400 giornate di prestazioni di lavoro effettive che possono essere svolte dal lavoratore intermittente nell’arco di un triennio solare, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo (art. 7, co. 2, D.L. 76/2013).
In sede di conversione sono però introdotte alcune modifiche e precisazioni.
La sanzione prevista in caso di superamento di tale periodo è la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data di superamento del limite massimo.
Dal momento che fino al 27.6.2013, data di entrata in vigore del D.L. 76/2013, non vigeva alcun limite in ordine al totale delle prestazioni eseguibili dai lavoratori con contratto a chiamata, il Legislatore ha previsto che ai fini del computo delle giornate rilevino esclusivamente quelle di effettivo lavoro prestate successivamente all’entrata in vigore del decreto, e quindi dal 28.6.2013.
Rispetto alla previsione originaria del decreto, viene puntualizzato che comunque restano fermi i presupposti di instaurazione del rapporto di lavoro e, quindi, la necessità che si realizzino i requisiti previsti in capo al lavoratore (ad esempio età superiore a 55 anni o con meno di 24 anni per prestazioni da svolgere fino al 25° anno di età), ovvero al datore di lavoro (ad esempio ipotesi rientrante tra quelle contenute nella tabella allegata al R.D.L. 2657/1923 cui rinvia il D.M. 23.10.2004).
Infine, viene precisato che nel computo delle 400 giornate occorre riferirsi a quelle prestate con il medesimo datore di lavoro.