Con la nota n. 201046, datata 30 dicembre 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico definisce, in via provvisoria, gli importi del diritto camerale annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese a decorrere dal 1° gennaio 2011, in seguito alle novità apportate dall’art. 1, comma 19, del DLgs. n. 23/2010 all’art. 18 della L. n. 580/93. La nota “anticipa” il contenuto del consueto decreto interministeriale in corso di approvazione, che potrà definire misure diverse: nel qual caso, si procederà ai necessari conguagli o compensazioni.
Quale principale novità rispetto allo scorso anno, spicca l’obbligo di versamento del diritto anche per i soggetti iscritti soltanto al Repertorio Economico Amministrativo (REA), ma non nel Registro delle Imprese. L’importo dovuto è pari a 30 euro.
Per le altre imprese, se in determinati casi risultano confermati i diritti dovuti per il 2010, in altre ipotesi gli ammontari risultano sensibilmente aumentati.
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:
- nuove società semplici non agricole: 200 euro (incremento di 56 euro);
- nuove società semplici agricole: 100 euro (incremento di 12 euro);
- nuove società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 200 euro (incremento di 30 euro);
- nuove imprese individuali iscritte o annotate, diverse dalle precedenti: 88 euro (importo invariato).
Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:
- nuove imprese individuali iscritte: 200 euro (importo invariato);
- tutte le altre nuove imprese iscritte, diverse da quelle oggetto di disposizioni particolari o altre innovazioni: 200 euro (importo invariato).
Per le unità locali e le sedi secondarie, sono dovuti i seguenti ammontari:
- nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese: 18 euro (importo invariato);
- nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese: 40 euro (importo invariato);
- nuove unità locali di imprese con sede principale all’estero di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b) del DPR n. 581/95: 110 euro;
- nuove unità locali di società semplici non agricole: 40 euro (incremento di 11 euro);
- nuove unità locali di società tra avvocati: 40 euro (incremento di 6 euro);
- nuove unità locali di società semplici agricole: 20 euro (incremento di 2 euro);
- nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero: 110 euro.
Versamento entro 30 giorni dalla domanda d’iscrizione o annotazione
Come di consueto, per i soggetti neo-iscritti, il diritto deve essere versato tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d’iscrizione o annotazione.
Nel caso di pagamento tramite modello F24, occorre utilizzare il codice tributo “3850” da indicare nella sezione “ICI ed altri tributi locali”. Come anno di riferimento, va riportato il 2011; nella casella “Codice ente/codice comune” deve essere indicata la sigla della provincia della CCIAA a cui è indirizzato il pagamento. Se sono dovuti diritti a diverse Camere di commercio, occorre indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di commercio e i relativi codici di riferimento richiesti.
L’importo dovuto:
- non è rateizzabile;
- può anche essere compensato con eventuali crediti fiscali e contributivi disponibili.
Fonte: Eutekne