giovedì 16 aprile 2015

Cinque per mille 2015: fino al 7 maggio 2015 l’invio delle domande di iscrizione online

Tutto pronto per l’avvio della campagna cinque per mille 2015. L’istituto è stato messo a regime dalla Stabilità 2015 (articolo 1, comma 154, legge 190/2014), trasformandosi da beneficio provvisorio, riproposto di anno in anno da specifiche norme, in una forma permanente di finanziamento di settori di rilevanza sociale.
E’ già aperto il canale telematico messo a disposizione dalle Entrate per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, che avranno tempo fino al 7 maggio per inviare la domanda di iscrizione.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 26 marzo 2015, fornisce agli interessati le necessarie informazioni, per l’anno in corso e per i successivi, su cosa, come e quando fare per accedere al riparto del cinque per mille.
Per la finalità, la legge di stabilità 2015 ha previsto una spesa di 500 milioni di euro all’anno a decorrere dal 2015, stabilendo che “somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell’esercizio successivo” e lasciando invariate le finalità e le tipologie dei beneficiari, le modalità di accesso al contributo e quelle di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti, ammessi o esclusi, e i criteri per l’erogazione delle somme attribuite.
Novità, invece, in merito alla rendicontazione e al recupero delle somme attribuite: un Dpcm dovrà definire “le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l’indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi”.
Il documento di prassi odierno, nel sottolineare che le istruzioni fornite valgono anche per gli esercizi successivi, ribadisce l’efficacia dei chiarimenti forniti con le precedenti circolari (9/2011, 10/2012 e 6/2013), con la sola eccezione di quanto previsto per la rendicontazione che verrà rinnovata dal Dpcm di prossima emanazione.
Enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche
A proposito di enti del volontariato, viene ricordato che le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 49/1987, che fino all’esercizio 2014 sono state incluse tra i destinatari del cinque per mille in quanto Onlus di diritto, per mantenere la qualifica a seguito delle mutate disposizioni normative (e, quindi, continuare, tra l’altro, ad accedere al beneficio del cinque per mille), devono presentare istanza di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus, senza necessità di adeguare gli statuti o gli atti costitutivi ai requisiti previsti dall’articolo 10 del Dlgs 460/1997. È comunque previsto che le Ong già riconosciute idonee alla data del 29 agosto 2014 e inserite nell’elenco tenuto dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale potranno continuare ad accedere al beneficio del cinque per mille anche prima dell’iscrizione nell’Anagrafe; l’erogazione del contributo avverrà una volta accertata l’avvenuta iscrizione.
Queste le categorie degli enti del volontariato destinatari del cinque per mille: 
• organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell’Anagrafe delle Onlus, compresi gli enti che svolgono attività nel settore della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale
• enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell’Interno, iscritti all’Anagrafe come Onlus parziali, limitatamente cioè alle attività svolte con finalità di solidarietà sociale
• organizzazioni di volontariato iscritte nei registri previsti dalla legge 266/1991
• organizzazioni non governative già riconosciute idonee alla data del 29 agosto 2014 e inserite nell’elenco tenuto dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale
• cooperative sociali iscritte all’albo nazionale delle società cooperative e consorzi di cooperative con base sociale formata al 100% dalle stesse cooperative sociali
• associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali
• associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro nei settori di attività delle Onlus (articolo 10, comma 1), lettera a), Dlgs 460/1997).
Con riferimento invece alle associazioni sportive dilettantistiche, le stesse, per essere ammesse al beneficio, devono: essersi costituite ai sensi dell’articolo 90 della legge 289/2002; possedere il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni; essere affiliate a una federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni; avere un settore giovanile; svolgere prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport di giovani con meno di 18 anni, persone ultrasessantenni o soggetti svantaggiati.
Accesso al 5 per mille
Confermati, come già ricordato, i termini per i diversi adempimenti.
Gli enti interessati all’ammissione al beneficio devono presentare ogni anno la domanda di iscrizione (reperibile sul sito delle Entrate con le istruzioni) e la relativa dichiarazione sostitutiva. In particolare, gli enti del volontariato e le associazione sportive dilettantistiche, per i quali la procedura di iscrizione è gestita dall’Agenzia delle Entrate, devono trasmettere la domanda, esclusivamente per via telematica, a partire dal 26 marzo e fino alla data di chiusura del canale telematico, fissata al 7 maggio.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per attestare il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, corredata da una fotocopia del documento d’identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda di iscrizione, va trasmessa entro il 30 giugno: gli enti del volontariato possono trasmetterla alla competente Dr delle Entrate con raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata. Per facilitarne la predisposizione, la procedura telematica fornisce un modello in parte già precompilato con le informazioni contenute nella domanda di iscrizione.
Le associazioni sportive dilettantistiche devono trasmettere la dichiarazione sostitutiva all’ufficio del Coni nel cui ambito si trova la sede legale.
Anche il termine per regolarizzare la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva resta fissato al 30 settembre. Entro quel termine, l’ente, purché in possesso dei necessari requisiti alla data originaria di scadenza, può sanare le irregolarità, versando con F24 (codice tributo 8115) una sanzione di 258 euro.
Pubblicazione degli elenchi
L’Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito tutti gli elenchi riguardanti la ripartizione del cinque per mille. Quindi, oltre a quello degli enti del volontariato che gestisce direttamente, anche quelli curati dal ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, dal ministero della Salute, dal Coni, dal ministero dell’Interno e dal ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo.
In particolare, vengono messi on line: 
• gli elenchi di tutti gli iscritti, distinti per categoria
• l’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti, aggiornato in seguito a eventuali correzioni anagrafiche
• gli elenchi, distinti per tipologia, degli enti iscritti in seguito alle regolarizzazioni
• gli elenchi di tutti gli ammessi e esclusi per ciascuna categoria, con indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi;
Inoltre, per garantire una maggiore trasparenza delle informazioni, verrà pubblicato l’elenco generale di tutti gli enti ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, della categoria (o delle categorie) per la quale è stato ammesso al beneficio, la somma delle scelte ricevute in ciascuna categoria, il totale dell’importo spettante.
Il calendario
Dopo la scadenza del 7 maggio per presentare le domande di ammissione, queste le altre date da tener presenti: 
• entro il 14 maggio l’Agenzia delle Entrate pubblica l’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti
• gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche hanno tempo fino al 20 maggio per chiedere la correzione di eventuali errori riscontrati
• l’elenco aggiornato viene ripubblicato entro il 25 maggio
• entro il 30 giugno gli enti del volontariato inviano le dichiarazioni sostitutive
• il 30 settembre è la data ultima per regolarizzare domanda di iscrizione e/o integrazione documentale.
Fonte: Fisco Oggi

mercoledì 15 aprile 2015

Assicurazione contro gli infortuni domestici 2015

L’INAIL bussa alle porte di un milione e mezzo di italiani. Oggetto della lettera è “l’assicurazione contro gli infortuni domestici”. Infatti, è partita nei giorni scorsi una campagna di sensibilizzazione da parte dell’INAIL sull’obbligo assicurativo per chi si occupa – in via esclusiva, gratuitamente e senza subordinazione – della cura della casa e del nucleo familiare. La lettera, inviata ai potenziali sottoscrittori della polizza, contiene i principali chiarimenti per adempiere a quanto previsto dalla legge ricordando, altresì, che per tutelarsi bastano meno di 13 euro (12,95 euro per l’esattezza). La missiva è accompagnata da un bollettino postale precompilato. 
Ne dà notizia l’INAIL con un comunicato stampa pubblicato ieri sul proprio sito internet. 
A chi si rivolge?
I soggetti obbligati a sottoscrivere la polizza assicurativa sono: coloro che, avendo già compiuto 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi o ragazze che sono in attesa di prima occupazione); i pensionati, di entrambi i sessi, che non hanno superato i 65 anni; i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia; gli studenti che dimorano nella città di residenza o in località diversa e che si occupano anche dell'ambiente in cui abitano; i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni (CIG); i lavoratori in mobilità; i lavoratori stagionali, temporanei, a tempo determinato. 
Soggetti esonerati
 Non sono, invece, tenuti a corrispondere la relativa somma tutti coloro che percepiscono un reddito personale fino a 4.648,1 euro e fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo non superi i 9.296,22 euro. In tal caso basta redigere una semplice autocertificazione e il costo della polizza è interamente a carico dello Stato. 
Invalidità permanente
Per i soggetti che hanno attivato l’assicurazione, in caso di infortunio grave nello svolgimento del lavoro di “casalingo/a”, è garantita una rendita mensile natural durante. Tale rendita è riconosciuta anche quando l’invalidità permanente subita è pari o superiore al 27% e il suo importo mensile può oscillare dai 186,18 euro (invalidità del 27%) ai 1.292,90 euro (invalidità al 100%). In caso di infortunio mortale è prevista una rendita ai superstiti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.
Fonte:  Fiscal Focus

giovedì 9 aprile 2015

730/2015 precompilato: info e assistenza dell’Agenzia delle Entrate

Motori accesi sulla linea di partenza per l’”operazione 730 precompilato”. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto attività di informazione e assistenza a tutto campo per consentire ai cittadini di venire a conoscenza e fruire della maggiore novità fiscale dell’anno: spot in Tv, mini guida sul sito istituzionale, video tutorial sul canale YouTube, comunicazioni veloci tramite Twitter, il camper su strade e piazze italiane.
Spot in Tv e su YouTube
Il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero dell’Economia e delle Finanze, insieme all’Agenzia delle Entrate, hanno messo a punto una campagna istituzionale di informazione, per illustrare le opportunità offerte a chi decide di avvalersi del modello già compilato reperibile – dal 15 aprile – sul sito dell’Agenzia.
I due spot realizzati già da sabato scorso sono diffusi gratuitamente sui canali della Rai e, da questa mattina, sono disponibili anche sul canale YouTube dell’Agenzia, "Entrate in Video”. Nei due mini filmati è descritto in modo semplice come richiedere il codice pin per accedere alla propria dichiarazione e quali siano i vantaggi in caso di accettazione della precompilata senza modifiche o di presentazione della stessa tramite un intermediario (Caf o professionista abilitato).
L’assistenza via web
On line, il sito dedicato al 730 precompilato, già visitato da oltre 150mila utenti soltanto nella prima settimana, mette a disposizione una serie di informazioni, dalle modalità di accesso all’applicazione all’agenda con le date da cerchiare in rosso, dalla “lista” dei vantaggi alle risposte ai quesiti più frequenti. Insomma uno strumento prezioso, con cui l’Agenzia guida il contribuente passo dopo passo verso il corretto assolvimento dell’adempimento dichiarativo.
Sul sito delle Entrate è reperibile anche una mini guida zeppa di informazioni in pillole: a chi è indirizzata la “precompilata”, perché conviene, quali dati sono già inseriti e quali si potranno introdurre o correggere.
Sul canale YouTube delle Entrate, invece, è disponibile (e ha già superato le 100mila visualizzazioni) il primo di una serie di video tutorial con i quali l’Agenzia mostrerà in concreto funzionamento del 730 precompilato.
E, ancora, “pillole informative” di 140 caratteri arriveranno anche tramite Twitter, attraverso il profilo istituzionale delle Entrate, che, per l’occasione, aprirà finestre di dialogo con i contribuenti.
In ufficio, per telefono o via mail, “corsie preferenziali” per le informazioni
I consueti canali di assistenza per il contribuente verranno potenziati, anche con linee e sportelli dedicati, in vista del prossimo 15 aprile, primo giorno in cui il 730 precompilato sarà reso disponibile in un’area riservata del sito dell’Agenzia.
Verranno attivate sia una linea dedicata sul canale di risposta scritta webmail sia una linea telefonica specifica nell’ambito del servizio offerto al numero 848.800.444.
In più, oltre alla consueta assistenza fornita dagli uffici territoriali (con o senza prenotazione), dal 15 aprile sarà possibile richiedere un appuntamento specifico per il servizio “dichiarazione 730 precompilata” per avere chiarimenti sui dati presenti nel modello.
Anche “Il Fisco mette le ruote” sulla strada del precompilato
Della task-force messa in campo dall’Agenzia fa parte anche il Camper, il collaudato ufficio mobile del Fisco, che sarà presente, non solo nelle piazze, ma anche presso gli ospedali delle principali città italiane, per fornire informazioni e chiarimenti agli interessati.
Chi salirà a bordo potrà richiedere il codice pin e controllare la propria dichiarazione avvalendosi dell’aiuto dei funzionari presenti.
La prima tappa è fissata all’Aquila per il 15 aprile, lo stesso giorno in cui si accenderà la luce verde alla visualizzazione delle precompilate. Il tour, dopo aver toccato tutte le regioni d’Italia, si concluderà nella prima settimana di luglio, quando sarà esposta la bandiera a scacchi per la presentazione del 730/2015. 
Fonte: Fisco Oggi

mercoledì 8 aprile 2015

730/2015 precompilato: come ottenere il pin dell’Agenzia delle Entrate e dell Inps

Il codice per accedere a Fisconline può essere richiesto via web, per telefono o in un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate. Per la Certificazione unica, invece, i pensionati possono collegarsi al sito istituzionale dell’Inps, se dotati di pin, oppure rivolgersi a patronati, Caf e intermediari autorizzati.
Tutte le informazioni in un comunicato congiunto di Agenzia delle Entrate e Inps.
Per ottenere il pin personale e la password di primo accesso a Fisconline e, quindi, poter utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia (730 precompilato compreso), l’iter, completamente gratuito, non presenta alcuna difficoltà.
Si può procedere con una delle seguenti modalità: via web, per telefono o recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate; tutte le strade possono essere percorse o dal diretto interessato o da un suo delegato.
Se ci si reca in prima persona in un ufficio dell’Agenzia, presentata la richiesta, si ottiene la password per effettuare il primo accesso e la parte iniziale del pin; quella che completa il codice può essere immediatamente “scaricata” via internet.
Se invece il pin viene richiesto on line, per telefono o tramite un delegato, la prima parte del codice è rilasciata "a vista" mentre la seconda, unitamente alla password di primo accesso, arriva per posta, entro pochi giorni, al domicilio del contribuente che risulta in Anagrafe tributaria.
Per quanto riguarda la Certificazione unica, necessaria per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i pensionati già in possesso del codice pin rilasciato dall’Inps (ma anche coloro che nel 2014 hanno ottenuto una prestazione di sostegno al reddito, come cassintegrati e disoccupati) possono riceverla  collegandosi al sito dell’Istituto previdenziale. La procedura è semplice: dal box “servizi online”, con un click alla voce “servizi al cittadino”, si apre una maschera in cui inserire le proprie credenziali e, una volta acceduti, è possibile visualizzare e stampare il modello Cu. In alternativa, la Certificazione unica può essere richiesta, sempre a costo zero, presso i patronati.
Anche Caf e altri intermediari autorizzati possono rilasciarla, ma alcuni lo fanno a pagamento. I Caf che appartengono alla Consulta nazionale prestano il servizio gratuitamente. 
Fonte: Fisco Oggi

giovedì 2 aprile 2015

INPS artigiani e commercianti 2015: in arrivo gli avvisi bonari per la rata di febbraio 2015

In arrivo gli avvisi bonari per gli artigiani e commercianti. Da oggi, infatti, l’INPS inizia le elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a febbraio 2015 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti. Tali avvisi, in particolare, saranno poi messi a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”, accedendo al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” –> “Posizione Assicurativa” –> “Avvisi Bonari”. 
Oltre al suddetto avviso, verrà predisposta anche la relativa comunicazione che di solito veniva spedita, visualizzabile al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” – “Posizione Assicurativa” – “Avvisi Bonari generalizzati”. 
Qualora l'iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicare gli estremi del modello F24 chiamando il call-center dell'Istituto per consentire un rapido abbinamento del versamento. 
A darne notizia è stato l’INPS con il messaggio n. 2194/2015. 
Avvisi bonari - All’interno del proprio sistema di recupero crediti l’INPS, prima di procedere all’iscrizione a ruolo e alla conseguente riscossione coattiva a mezzo di cartella esattoriale, promuove una politica definita degli “avvisi bonari", cioè comunicazioni finalizzate a consentire il tempestivo accertamento delle omissioni contributive e la regolarizzazione da parte del contribuente. 
Nel dettaglio, mediante l’avviso si segnalano i contributi dovuti e non pagati alla scadenza (o versati in ritardo) relativamente all’anno in corso, a quello precedente o ad anni pregressi (nei limiti della prescrizione), accertati d’ufficio o tramite l'attività di vigilanza. 
La comunicazione – Quanto alla comunicazione avente per oggetto il recupero della contribuzione dovuta sul minimale di reddito e/o sanzioni, è bene ricordare che l’avviso bonario non sarà più inviato a mezzo posta, ma verranno messe a disposizione del contribuente sul proprio “Cassetto previdenziale”. In particolare, gli avvisi bonari potranno essere visualizzati all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” al seguente indirizzo: “Posizione Assicurativa” -> “Avvisi Bonari”. 
Contestualmente sarà inviata una email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari, che abbiano fornito tramite il cassetto il loro indirizzo di posta elettronica.
Fonte: Fiscal Focus

giovedì 26 marzo 2015

Bonus pro e-commerce per la produzione di prodotti agricoli ed ittic

Pubblicati in G.U. lo scorso 27 febbraio 2015 due distinti decreti del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (D. Interm. n.272 e D. Interm. n.273), datati 13 gennaio 2015. 
Essi disciplinano l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dei due crediti d’imposta istituiti, dall’articolo 3 del D.L. n. 91/2014, a favore delle imprese agricole e ittiche, per incentivare il potenziamento del commercio elettronico e lo sviluppo di nuovi prodotti. 
Ambito di applicazione, soggetti beneficiari, investimenti agevolabili e misura, procedura di richiesta e modalità di utilizzo dei due crediti d’imposta istituiti, dall’articolo 3 del decreto legge 91/2014, a favore delle imprese agricole e ittiche per incentivare il potenziamento del commercio elettronico e lo sviluppo di nuovi prodotti.
Il tutto in due distinti decreti del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 13 gennaio 2015, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 di venerdì 27 febbraio.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto del versamento
Prevedono, il primo, la concessione di un credito d’imposta per le spese per nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera nell’ambito di reti di imprese e, il secondo, la concessione di un credito d’imposta per le spese per nuovi investimenti sostenuti, tra il 2014 e il 2016, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Per ottenere i bonus, gli interessati dovranno presentare domanda in via telematica al Mipaaf, dal 20 al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.
Destinatari dei crediti
Per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi prodotti, i beneficiari possono essere singole imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi - formati da più imprese fra loro indipendenti - aderenti a un contratto di rete già costituito al momento della presentazione della domanda, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, che: 
• producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
• sono piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria (regolamento Ue n. 651/2014), che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non rientranti nel citato allegato I.
Nel caso del bonus per il potenziamento dell’e-commerce, possono accedere all’agevolazione, sia se persone fisiche o giuridiche, i titolari di reddito d’impresa o di reddito agrario che sono: 
• imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
• piccole e medie imprese, in base al regolamento Ue n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nel predetto allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.
Misura dell’agevolazione
Continuando a scorrere in parallelo i due decreti, nel primo caso i costi agevolabili sono quelli riguardanti le attività di consulenza e di assistenza tecnico-specialistica, quelli per la costruzione o il miglioramento di immobili e per l’acquisto di materiali e attrezzature, i costi per hardware e software inerenti il progetto di aggregazione in rete, quelli riguardanti l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali, i costi di formazione sia dei titolari che dei dipendenti impegnati nel progetto, i costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera e i costi per la pubblicità riguardante le attività della rete.
Il credito d’imposta spetta per i nuovi investimenti realizzati dopo l’entrata in vigore del decreto a partire dal periodo d’imposta in vigore al 31 dicembre 2014 e nei due successivi (nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro per il 2014, di 12 milioni di euro per il 2015 e di 9 milioni di euro per il 2016). La misura del bonus varia dal 10 al 40%, con limiti di spesa che vanno da 15mila a 400mila euro, a seconda dell’attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini Iva e delle dimensioni dell’impresa.
Per quanto riguarda il commercio elettronico, sono agevolabili le spese sostenute per realizzazione e ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico, quelle per investimenti riguardanti le dotazioni tecnologiche, il software, la progettazione, lo sviluppo del database e dei sistemi di sicurezza realizzati dopo l’entrata in vigore del decreto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, nel limite di spesa di 500mila euro per il 2014, di 2 milioni di euro per il 2015 e di 1 milione di euro per il 2016. La misura del bonus varia dal 10 al 40%, con limiti di spesa che vanno da 15mila a 50mila euro.
Utilizzo del bonus e non cumulabilità
Il bonus riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità effettuato dal Mipaaf va indicato dall’impresa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in riferimento al quale il beneficio è concesso e utilizzato, tramite il modello F24, esclusivamente in compensazione, attraverso i soli servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto del versamento.
Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno dell’Unione europea riguardanti gli stessi costi che danno diritto alla fruizione del bonus, nel caso in cui il cumulo produrrebbe un’intensità di aiuto superiore al livello consentito. 
Fonte: Fisco Oggi

mercoledì 25 marzo 2015

Modello EAS 2015: entro il 31 marzo 2015 la comunicazione delle modifiche rilevanti

Gli enti associativi che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell'art. 148, D.P.R. 917/1986 e di quelle di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo e 6, D.P.R. 633/1972 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e Iva di corrispettivi, quote e contributi), hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate il Modello Eas relativo ai dati e alle notizie rilevanti ai fini fiscali. Il modello, necessario per usufruire dei regimi agevolati, serve per far acquisire all’Amministrazione Finanziaria una più ampia informazione e conoscenza delle associazioni e dei soggetti assimilati, sotto il profilo fiscale, con l'obiettivo di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore e, conseguentemente, di isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico. 
I soggetti interessati, per continuare a fruire delle agevolazioni fiscali, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo, le eventuali modifiche ai dati rilevanti
Scade a fine mese il termine a disposizione degli enti associativi privati per segnalare alle Entrate, tramite modello Eas, cosa è cambiato nel 2014 rispetto ai dati fiscalmente rilevanti trasmessi precedentemente. La comunicazione di queste informazioni, adempimento introdotto dal Dl 185/2008 per favorire gli opportuni controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, consente agli enti in questione di usufruire delle agevolazioni loro riservate dall’ordinamento tributario: la non imponibilità delle quote e dei contributi associativi nonché, per determinate attività, dei corrispettivi percepiti.
Il modello Eas deve essere presentato, per la prima volta, entro sessanta giorni dalla data di costituzione.
Nel caso sopraggiungano modifiche rispetto ai dati inviati, l’adempimento va ripetuto entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, inserendo tutte le informazioni richieste dal modello, anche quelle che non sono cambiate.
Non è necessario riproporre la comunicazione nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 (proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità) e 21 (messaggi pubblicitari per la diffusione di beni e servizi) oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi (punto 33) oppure dei dati di cui ai punti 23 (media delle entrate degli ultimi tre esercizi), 24 (numero di associati nell’ultimo esercizio), 30 (ammontare delle erogazioni liberali ricevute) e 31 (importo dei contributi pubblici ricevuti).
Inoltre, se vengono meno i requisiti per fruire delle agevolazioni (articolo 30 del Dl 185/2008), la circostanza va comunicata all’Agenzia delle entrate, ripresentando il modello Eas entro sessanta giorni. In tal caso, deve essere compilata l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”, in cui va inserita la relativa data di decorrenza.
La presentazione del modello deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e può essere effettuata direttamente dall’ente interessato o tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf). Questi ultimi sono tenuti a rilasciare al contribuente l’impegno a trasmettere il modello e, successivamente, un esemplare del modello stesso con i dati inviati e una copia della comunicazione dell’Agenzia che ne attesta l’avvenuta presentazione.
Per la trasmissione telematica dei dati va utilizzato il prodotto informatico “ModelloEas”, disponibile sul sito delle Entrate. 
Finte: Fisco Oggi