giovedì 24 luglio 2014

Equitalia Rateazioni 2014: per i decaduti dalle precedenti rateizzazioni nuova istanza entro il 31 luglio 2014

Entro il 31 luglio i contribuenti decaduti dalle precedenti rateazioni entro il 22 giugno 2013 dovranno proporre a Equitalia l’istanza per la nuova rateazione. 
Come comunicato dallo stesso Agente della riscossione, i moduli sono già disponibili sul sito internet, e possono essere utilizzati dai contribuenti interessati per richiedere la concessione di 72 rate, così come previsto dal decreto legge 66/2014. 
Il perché di questa nuova possibilità offerta ai contribuenti è presto compreso ove si ricordi che, fino all’introduzione del decreto “del fare”, la decadenza della rateazione era prevista a seguito del mancato pagamento di due sole rate consecutive. 
Con le novità introdotte dal 22 giugno 2013, invece, la decadenza è prevista a seguito del mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. 
Una modifica di sicuro rilievo che aveva fatto sorgere dubbi in merito alla possibilità di considerare non decaduti tutti quei contribuenti che avevano perso il beneficio della dilazione in vigenza delle precedenti disposizioni. 
Ecco perché questa nuova possibilità offerta ai contribuenti deve ritenersi del tutto eccezionale e connessa unicamente alla modifica normativa intervenuta. 
La nuova forma di rateazione che può essere concessa ai contribuenti non può tuttavia essere perfettamente assimilata alle normali rateazioni che possono attualmente essere richieste dai contribuenti: molto più restrittive sono infatti le regole da tenere a mente. 
In primo luogo è bene ricordare che la rateazione può essere concessa soltanto per 72 rate e, indipendentemente dalla situazione reddituale del contribuente, non può essere richiesto un piano di rateazione decennale. 
Allo stesso modo, l’eventuale piano di rateazione concesso non potrà essere oggetto di proroghe. 
L’aspetto più rilevante riguarda tuttavia le nuove disposizioni in tema di decadenza dalla rateazione. Se è infatti vero che attualmente la decadenza è prevista solo a seguito del mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, nel caso in cui si benefici di questa seconda rateazione la decadenza è prevista a seguito del mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. 
Non è invece chiaro se sia possibile richiedere che le rate siano di importo crescente: in mancanza di una diversa disposizione si può tuttavia ritenere ammissibile tale forma di rateazione. 
Ben più interessante è invece la possibilità di poter beneficiare di questa nuova rateazione nel caso in cui siano iniziate delle procedure espropriative: è infatti da sottolineare come eventuali espropriazioni non sembrino poter impedire l’accoglimento di un’eventuale istanza proposta dal contribuente. 
Questo assume estremo rilievo ove si ricordi che, nel caso in cui sia concessa la rateazione devono essere bloccate eventuali procedure espropriative. 
Con riferimento, inoltre, alle procedure cautelari, anche queste ultime sono impedite da un’eventuale rateazione. 
Ultimo, ma non irrilevante beneficio connesso a un’eventuale rateazione riguarda la possibilità di ottenere il Durc. 
Al fine di poter beneficiare della possibilità offerta ai contribuenti decaduti, risulta necessario presentare il modulo disponibile sul sito Equitalia. 
Analizzando quest’ultimo si nota come non siano richiesti allegati e che non vi sono distinzioni a seconda dell’importo del debito. 
Scorrendo infatti i moduli presentati per le altre fattispecie, appare subito evidente come, nel caso in oggetto, non vi è un modulo specifico per i debiti di importo fino a 50 mila euro. 
Tuttavia si ritengono applicabili anche in questo caso le disposizioni previste per le altre rateazioni, ragion per cui, mentre per debiti fino a 50 mila euro non è necessario allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica, per debiti oltre 50 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. 
Le persone fisiche dovranno quindi allegare l’Isee, mentre le imprese in contabilità ordinaria dovranno calcolare l’indice di liquidità e determinare l’indice alfa.

mercoledì 23 luglio 2014

Esonero canone Rai per over 75 anni: domande entro il 31 luglio 2014

È il 31 luglio la data entro la quale i soggetti che intendono avvalersi dell’esenzione del canone Rai a partire dal secondo semestre possono presentare l’apposito modello per attestare il possesso dei requisiti richiesti. 
Come noto, infatti, chi intende fruire dell’esenzione per la prima volta deve presentare la richiesta entro il 30 aprile; per coloro che vogliono invece beneficiarne a partire dal secondo semestre, la scadenza è fissata, appunto, al 31 luglio. 
Negli anni successivi, se le condizioni di esenzione permangono, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni per continuare ad avvalersi dell’agevolazione. Se invece, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione si perde il possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, è necessario versare il canone spontaneamente. 
Per poter fruire dell’esenzione è necessario: 
• aver compiuto 75 anni alla data del 31 luglio 2014; 
• non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio; 
• avere un reddito complessivo non superiore a 6.713,98 euro (ovvero 516,46 euro per tredici mensilità). 
Occorre prestare particolare attenzione al fatto che il reddito rilevante ai fini della fruizione dell’agevolazione è dato dalla somma: 
• del reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente. Per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD; 
• dei redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti; 
• delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica; 
• dei redditi di fonte estera non tassati in Italia. 
Sono invece esclusi dal calcolo: 
1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili); 
2) il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze; 
3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni; 
4) altri redditi assoggettati a tassazione separata. 
Merita infine di essere ricordato che l’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza. 
I modelli da compilare 
Una volta verificata l’esistenza dei presupposti richiesti è necessario compilare e inviare l’apposito modulo di richiesta di esenzione. 
Si tratta di una dichiarazione sostitutiva, accompagnata da un documento di identità, che attesta il possesso dei requisiti necessari, che può essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, oppure può essere consegnata dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. 
Sempre entro il 31 luglio scadono i termini per il versamento del canone Rai per coloro che hanno optato per il pagamento rateale. 
Più precisamente, sono in scadenza la seconda e ultima rata semestrale o la terza per coloro che hanno invece preferito optare per la rateazione trimestrale.
Fonte: Fiscal Focus

lunedì 21 luglio 2014

Fondo inquilini morosi incolpevoli: erogabili dai Comuni 20 milioni di euro per l’anno 2014 e 2015

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2014, n. 161 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 maggio 2014 in attuazione dell'art. 6, comma 5, D.L. n. 102/2013 che istituisce un fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli con dotazione pari a 20 milioni di euro per il 2014 e per il 2015. 
Possono accedere al fondo gli inquilini che si trovano in una situazione di morosità incolpevole, ovvero una situazione di sopravvenuta impossibilità a pagare il canone a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare (ad esempio, perdita di lavoro per licenziamento, cassa integrazione ordinaria o straordinaria, malattia grave, ecc.). 
La competenza per l'erogazione del contributo (fino a 8.000 euro) è dei Comuni i quali devono preliminarmente verificare i requisiti d'accesso. 
Fonte: Seac

venerdì 18 luglio 2014

Unico 2014: destinazione del 2‰ a favore di formazioni politiche

Superato il sistema di finanziamento pubblico ai partiti (legge 149/2013), con il Dpcm del 28 maggio, adottato di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, vengono definiti i criteri di ripartizione e le modalità attraverso le quali i contribuenti possono destinare il 2‰ della loro Irpef a una formazione politica (articolo 12, comma 1, del Dl 149/2013).
Il meccanismo di finanziamento volontario ha preso il via dalle dichiarazioni dei redditi 2014 (anno d’imposta 2013), in riferimento alle quali è stato predisposto uno specifico modulo con i nomi dei partiti ammessi alla contribuzione: il contribuente, per assegnare la propria quota, firma nel riquadro del partito prescelto. La chance è data anche a coloro che, pur essendo titolari di reddito, non son tenuti alla presentazione di Unico Pf o 730; questi ultimi possono presentare soltanto la scheda relativa al 2‰ nei termini previsti per la dichiarazione annuale.
Dal 2015 (anno d’imposta 2014), stampato unico per 2, 5 e 8 per mille.
L’elenco dei possibili beneficiari del sostegno è trasmesso all’Agenzia delle Entrate dall’apposita Commissione di garanzia che vigila sugli statuti e sulla trasparenza della rendicontazione delle formazioni politiche, entro il 9 gennaio di ciascun anno. Un provvedimento delle Entrate approva poi, per ogni esercizio finanziario, il modello da adottare in occasione delle successive dichiarazioni dei redditi.
Un acconto delle somme spettanti giunge nelle casse dei partiti entro il 31 agosto dell’anno di presentazione delle schede, il rimanente arriva non oltre il 31 dicembre. L’anticipo di agosto complessivamente distribuito non può, comunque, superare il 40% della somma totale destinata allo scopo.
Per rispettare le scadenze, l’Agenzia delle Entrate invia alla Ragioneria dello Stato i dati necessari alla ripartizione dell’Irpef secondo le scelte dei contribuenti, in due tempi: entro il 20 agosto e il 15 novembre.
Non vengono prese in considerazioni le sovvenzioni inferiori a 12 euro e le scelte effettuate in occasione delle dichiarazioni integrative.
L’Irpef distribuita non può superare la spesa stanziata annualmente in bilancio e, nel caso la contribuzione volontaria dei cittadini superasse tale somma, i singoli importi subiscono una riduzione proporzionale.
Se invece le quote assegnate sono inferiori allo stanziamento, il residuo torna all’Erario e finisce nel Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
Terminati i conti, può capitare che a un soggetto siano stati assegnati finanziamenti superiori a quelli effettivamente spettanti. Il dipartimento delle Finanze, in tal caso, notifica al partito, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello della presentazione delle scelte del 2‰, un provvedimento per il recupero della differenza: il beneficiario, nei successivi sessanta giorni, deve riversare le maggiori somme ricevute.
Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello delle dichiarazioni dei redditi di riferimento, nero su bianco, sul sito internet del Mef, beneficiari e somme assegnate in base alla contribuzione volontaria dei cittadini.
Le garanzie di riservatezza sulle “preferenze” politiche dei contribuenti, garantite dalle modalità di presentazione della scheda, stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 aprile scorso, saranno ulteriormente implementate da un successivo provvedimento da emanarsi entro il 15 gennaio 2015. Il decreto assicura, inoltre, che ogni anno, entro tale data, ove ce ne fosse bisogno, saranno adottati documenti dello stesso tipo per perfezionare le misure di sicurezza a difesa dei dati sensibili. 
Fonte: Fisco Oggi

giovedì 17 luglio 2014

Modello 770/14: invio entro il 31 luglio 2014

Il 31 luglio, se non ci saranno proroghe, non sarà solo la data entro la quale i sostituti d’imposta dovranno provvedere a trasmettere il modello 770, ma rappresenterà anche il termine per il versamento delle ritenute, pena l’applicazione delle sanzioni penali previste dal nostro Ordinamento. 
Deve infatti essere ricordato come l’art. 10 del Dlgs 74/2000 preveda la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. 
Come abbiamo già più volte sottolineato con specifico riferimento al reato di omesso versamento dell’Iva, anche in questo caso va ribadito come una riforma del diritto penale tributario sia necessaria. 
Può infatti accadere che, in questo grave contesto di crisi economica, l’imprenditore preferisca onorare i suoi debiti nei confronti di dipendenti e fornitori, non avendo le disponibilità per poter versare le ritenute effettuate: in questo caso, pur in mancanza di qualsiasi intento frodatorio, è comunque applicata la sanzione penale. 
La pena rischia inoltre di essere raddoppiata con l’introduzione delle nuove norme in tema di autoriciclaggio, se non si provvede a migliorare la formulazione del nuovo articolo 648-bis che dovrebbe essere a breve introdotto. 
Il reato di omesso versamento delle ritenute
Affinché scatti il reato non è necessario che vi sia uno specifico intento di evadere le imposte, essendo sufficiente il mero dolo generico: basta quindi la consapevolezza dell’omesso versamento delle ritenute per far sì che sia applicabile la sanzione penale. 
Si ritiene infatti che il contribuente sia chiamato ad accantonare nel corso dell'anno le somme dovute all'erario, per cui eventuali crisi di liquidità non possono, da sole, giustificare l’omesso versamento (si vedano, a tal proposito, la sentenza delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione n. 37425 del 2013, nonché la sentenza n.5467 del 4 febbraio 2014, sempre della Corte di Cassazione.) 
La Corte di cassazione (Sentenza 7 febbraio 2014, n. 5905) ha quindi legato la “salvezza” alla necessità di dimostrare che l’omesso versamento delle ritenute non è dipeso dalla volontà dell’imprenditore: circostanza tutt’altro che semplice da dimostrare. 
Purtuttavia, come recentemente chiarito sempre dalla Corte di cassazione, il dolo, seppur generico, deve comunque essere provato. Se è infatti vero che è sufficiente la mera consapevolezza della condotta omissiva, “non si tratta, tuttavia, di un dolo in “re ipsa”, in quanto lo stesso deve essere provato” (Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale, sentenza 11 luglio 2014, n. 30574). 
Al contrario, i giudici di merito hanno spesso riconosciuto le difficoltà dell’imprenditore, mettendolo quindi al riparo dall’irrogazione delle sanzioni penali nel caso di difficoltà oggettiva a provvedere ai pagamenti. 

Il principio di specialità
Molti dubbi sorgono invece con riferimento al rispetto del principio di specialità. Come noto, infatti, l'art. 19, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ha recepito, nell’ambito del diritto penale tributario, il principio secondo il quale, nel caso in cui un determinato fatto sia idoneo a configurare la violazione di due disposizioni, una che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa, l’altra che preveda l’applicazione di una sanzione penale, deve essere applicata soltanto la sanzione che si configura come “speciale” rispetto all'altra. 
Più precisamente, una norma è “speciale” se presenta uno o più elementi particolari aggiuntivi rispetto all’altra, che, al contrario, ha una sfera di applicazione più ampia: in altre parole si può dire che la disposizione speciale è ricompresa in quella generale, e la fattispecie potrebbe essere disciplinata da quest’ultima se mancasse la norma specifica che più puntualmente la descriva. 
Nella generalità dei casi è la norma penale ad essere “speciale” rispetto a quella amministrativa, in quanto sono spesso richiesti dalla prima specifici elementi, come il dolo specifico, il superamento delle soglie di punibilità, nonché particolari modalità commissive. 
Con specifico riferimento al reato di omesso versamento delle ritenute ben si potrebbe pensare, dunque, che trovi applicazione il principio appena esposto. 
Di parere contrario è stata invece la Corte di Cassazione, che, con la sentenza 15 maggio 2014, n. 20266 ha invece chiarito che “il reato di omesso versamento di ritenute certificate .. non si pone in rapporto di specialità ma di progressione illecita con il Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13, comma 1, che punisce con la sanzione amministrativa l'omesso versamento periodico delle ritenute alla data delle singole scadenze mensili, con la conseguenza che al trasgressore devono essere applicate entrambe le sanzioni” 
Le speranze non possono quindi che essere riposte in uno specifico intervento del Legislatore, nel rispetto di quelle che sono le più recenti pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Fonte: Fiscal Focus

mercoledì 16 luglio 2014

Flussi d'ingresso lavoratori extracomunitari 2014: fissato al 31 dicembre il termine per la presentazione delle domande di nulla osta

Con Nota congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro n. 4319 del 10 luglio 2014 è stabilita la proroga del termine per la presentazione di alcune tipologie di domande di nulla osta, in relazione ai flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013. 
Il Ministero precisa che il termine del 20 agosto 2013 di cui al DPCM 25 novembre 2013 è prorogato fino alle ore 24 del 31 dicembre 2014 nel caso di: 
- lavoratori che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi d'origine; 
- richiesta di conversione di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'UE in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Le domande devono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche.
Fonte: Seac

martedì 15 luglio 2014

Bonus 80 euro 2014: circolare A.E. esplicativa per la compilazione del Mod. F24

A seguito della conversione in legge (Legge n. 89 del 23 giugno 2014) con modificazioni del DL n. 66/2014, istitutivo del "bonus 80 euro", l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 22/E dell'11 luglio 2014, contenente le istruzioni per la compilazione del Mod. F24 ai fini del recupero del predetto bonus, con codice tributo 1655, da parte dei sostituti d'imposta. 
Tra i vari aspetti, viene chiarito che: 
- il bonus deve essere esposto nel Mod. F24 indicando come periodo di riferimento il mese di erogazione della relativa retribuzione (analogamente a quanto avviene per le ritenute); 
- nell'ipotesi di erogazione del bonus del mese di dicembre nei primi giorni di gennaio 2015 (pagamento delle retribuzioni posticipato rispetto al mese di maturazione), con conseguente recupero dello stesso nell'anno 2015, nel Mod. F24 il codice tributo 1655 dovrà essere comunque esposto con periodo di riferimento "12/2014"; 
- qualora il sostituto d'imposta, in un dato mese, eroghi il bonus ad alcuni lavoratori e contestualmente lo recuperi ad altri, esporrà nel Mod. F24 solo l'importo netto risultante dalla differenza.