giovedì 19 dicembre 2013

Misuratori fiscali: da 1 gennaio 2014 soppressa la comunicazione cartacea

Con Provvedimento 17 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha soppresso la comunicazione cartacea in caso di attivazione, variazione e disinstallazione dei registratori di cassa.
Pertanto viene stabilita l’eliminazione dell’obbligo di inviare, con raccomandata a/r alla direzione provinciale delle Entrate competente, la comunicazione di attivazione, variazione e disinstallazione dei misuratori fiscali. In sostanza, una dichiarazione contenente una serie di dati identificativi, come la ragione sociale, la sede, la partita Iva, gli estremi che identificano il registratore di cassa, i dati del centro di assistenza e del tecnico che effettua la verificazione periodica.
Considerato che tutte queste informazioni sono presenti nel libretto fiscale di dotazione dell’apparecchio misuratore e sono comunicate telematicamente da chi procede alla verificazione periodica all’atto dell’installazione o disinstallazione della macchina, la semplificazione va da sé.
L’adempimento era stato previsto dai decreti del ministro delle Finanze del 23 marzo 1983 e del 4 aprile 1990, e regolato dal provvedimento 28 luglio 2003 del direttore dell’Agenzia.
Con l’intervento odierno, lo stesso adempimento è soppresso e, inoltre, diversamente dal passato, la prima verificazione periodica può essere effettuata al momento della messa in servizio del misuratore, direttamente dal laboratorio o dal fabbricante abilitati (prima toccava solo al fabbricante, contestualmente al controllo di conformità, quindi poteva avvenire anche prima dell’attivazione del misuratore).
Le sopra citate disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2014.

mercoledì 18 dicembre 2013

Saggio interessi legali 2014: dal 1 gennaio 2014 il tasso legale si riduce al 1%

È stato pubblicato sulla G.U. 13 dicembre 2013 n. 292, il Decreto 12 dicembre 2013 con il quale il MEF ha fissato la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 c.c., all'1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.


martedì 17 dicembre 2013

IMU 2013: ravvedimento per tardivo versamento oltre il 16/12/2013

L’art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, stabilisce che per omesso o insufficiente versamento nel termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata. I contribuenti che, per errore o per mancanza di fondi, omettono in tutto o in parte il versamento dell'Imu, rischiano la sanzione del 30%. In particolare, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, questa sanzione si riduce a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, ed è pari, quindi, al 2% al giorno fino ad arrivare al 30% per i ritardi da 15 giorni in avanti (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997).
Le sanzioni ridotte, applicabili in caso di ravvedimento operoso per omesso versamento sono:
- "ravvedimento brevissimo": 0,2% per ogni giorno di ritardo (un quindicesimo del 3%), se il versamento del tributo viene eseguito entro quattordici giorni dal 17 dicembre 2012 (scadenza originaria del saldo);
- “ravvedimento breve”: 3% (1/10 del 30%), quando il pagamento omesso viene eseguito dal quindicesimo al trentesimo giorno successivo alla scadenza;
- “ravvedimento lungo”: 3,75 % (1/8 del 30%) per i pagamenti eseguiti dal trentunesimo giorno entro un anno dalla violazione La sanzione non si applica, però, in caso di versamento tempestivo ad ufficio o concessionario diverso da quello competente (art. 13, co. 3, D.Lgs. n. 471/1997).

lunedì 16 dicembre 2013

Condono per le cartelle di pagamento 2014: entro il 30/06/2013 il pagamento del 50% del dovuto ad Equitalia

Ci sono due modi per attirare l’attenzione di un nostro cliente. Il primo è quello di chiamarlo per aggiornarlo sugli importi delle prossime rate in scadenza. Il secondo è quello di informarlo che è in arrivo un nuovo minicondono. Dei due, sono sicuro, il secondo è quello che più farà rizzare le orecchie. In fondo, nel nostro paese, la parola condono ha sempre un certo … fascino. Sarà vero anche questa volta?
Il disegno di Legge di Stabilità prevede infatti una sorta di minicondono sulle cartelle di pagamento. Vediamo più in particolare di cosa si tratta.
Per i ruoli emessi fino al 31 ottobre 2013, i contribuenti potranno estinguere il loro debito senza il pagamento degli interessi corrispondendo una somma pari solamente all’ammontare originariamente iscritto a ruolo più gli aggi di riscossione dovuti al concessionario.
In buona sostanza, il contribuente potrà pagare tutte le imposte iscritte a ruolo, le sanzioni e gli aggi. Vengono pertanto solamente cancellati gli interessi di mora ai sensi dell’articolo 30 del DPR 602/73, dovuti se la cartella di pagamento non viene pagata nei 60 giorni.
I ruoli oggetto della minisanatoria sono quelli consegnati all’agente della riscossione ed emessi dallo Stato, dalle Agenzie fiscali e dagli enti territoriali come le Regioni, le Province e i Comuni.
Dalla lettura della bozza del disegno di legge, sembra che il minicondono non sarà circoscritto alla sola materia fiscale ma, con molta probabilità, riguarderà anche i tributi locali e i contributi previdenziali (anche se ancora non c’è certezza).
Come funzionerà?
Entro la data del 30 maggio 2014 Equitalia dovrà informare i contribuenti della possibilità di fruire della sanatoria.
Entro il termine del 30 giugno 2014 i contribuenti potranno sottoscrivere un apposito atto versando almeno il 50% delle somme dovute a Equitalia.
Entro il 16 settembre 2014 i contribuenti dovranno invece versare l’importo residuo.
Le modalità attuative saranno definite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che approverà un apposito modello di adesione e stabilirà le modalità di pagamento.
L’obiettivo è quello di migliorare i rapporti tra fisco e contribuenti, fare cassa e allo stesso tempo favorire il pagamento dei tributi per ridurre il contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria.
Gli effetti di questo minicondono però non sono per nulla equiparabili a quelli della rottamazione ruoli prevista dall’articolo 12 della legge 289/2002 che prevedeva l’estinzione dei carichi inclusi nei ruoli emessi con il pagamento di una somma pari al 25% dell’importo iscritto a ruolo, entro una certa data (che poi fu più volte prorogata).
Anche allora si dispose che l’importo dovuto si potesse versare in due rate, la prima in misura dell’80% e la seconda per il residuo 20%.
Inoltre, il fatto di dover saldare il loro debito in due rate, per molti contribuenti a corto di liquidità, potrebbe essere davvero un bel problema, con la conseguenza che essi potrebbero trovare più convenienti altre alternative (come ad esempio la recente rateazione straordinaria).
Per questo motivo, a mio avviso, questa sanatoria, è destinata a suscitare poco interesse nella platea di contribuenti potenzialmente interessati a sanare le loro pendenze con il fisco.
Fonte: Centro Studi CGN Autore: Antonino Salvaggio

venerdì 13 dicembre 2013

Studi di settore: le agende del gioco non congrue, non coerenti o normali possono giustificare le anomalie del 2012 entro il 28/02/2014

Con un comunicato stampa del 04/12/2013 l’Agenzia delle Entrate ha reso che è disponibile, sul proprio sito, il software “Segnalazioni 2013”, destinato ai soggetti interessati che vogliono comunicare all’Amministrazione Finanziaria informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2012. Inoltre, tramite l’applicativo è possibile comunicare le cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi per il 2012.
Il software consente ai contribuenti di segnalare, direttamente o tramite intermediari abilitati, all’Amministrazione finanziaria, le motivazioni e le giustificazioni che hanno comportato situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza rispetto ai parametri stabiliti dagli studi di settore per il periodo d’imposta 2012.
Con lo stesso programma, anche quest’anno, è inoltre possibile preparare e inviare telematicamente la comunicazione con la quale spiegare le cause che hanno determinato, sempre in riferimento al 2012, l’inapplicabilità o l’esclusione dagli studi.
Il programma è scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, il percorso da seguire è: “Home - Cosa devi fare - Dichiarare - Studi di settore e parametri - Studi di settore – Applicazioni informatiche di supporto - Segnalazioni 2013”.
I canali telematici di trasmissione utilizzabili, File Internet dell’Agenzia delle Entrate oppure Entratel, rimarranno aperti dal 5 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014.
La procedura permette ai contribuenti di rappresentare fatti e circostanze relativi a situazioni di:
- non congruità, anche a fronte di una “non normalità economica”;
- non coerenza;
- non normalità, anche se congrui.
Inoltre, sempre tramite questa procedura, i contribuenti possono evidenziare le ragioni che li hanno indotti a dichiarare una causa di esclusione o d’inapplicabilità agli studi di settore.
Si ricorda che, in materia di studi di settore, a seguito delle modifiche apportate dal DL 16/2012 convertito, l’Agenzia può procedere ad accertamento induttivo in caso di:
- omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti;
- indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti;
- infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15%, o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione (ciò significa che, al superamento della soglia di 50.000 euro, si prescinde dallo scostamento del 15%).
Pertanto, oltre all’omissione del modello, assumono rilevanza errori od omissioni che influiscono sul computo dei ricavi/compensi determinando scostamenti superiori al 15% o a 50.000 euro. Ai fini dell’induttivo, invece, non determinano conseguenze quegli errori che cadono su dati descrittivi, che non incidono sulla funzione di regressione dello studio.

Preu 2013: entro il 13 dicembre 2013 il pagamento della seconda rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre)

Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'art. 110, co. 6, R.D. n. 773/1931 (TULPS) devono versare il Preu entro il 13/12/2013.
Il versamento riguarda la seconda rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il IV periodo contabile (luglio-agosto).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica utilizzando il codice tributo - 5160 - prelievo erariale unico ed interessi - VI periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007).
Le Sanzioni amministrative per messo o insufficiente versamento di imposte sono pari al 30% dell'ammontare non versato.

giovedì 12 dicembre 2013

IMU 2013: chiarimenti dell’Agenzia Entrate dell’ 11/12/2013 sull’esenzione imu dei fabbricati delle imprese edili

Il Ministero dell’economia e delle finanze con Risoluzione n.11/DF dell’11 dicembre 2013 fornisce opportuni chiarimenti in merito all’esenzione dall’IMU per il c.d. magazzino delle imprese edili.
In particolare la società istante chiedeva al Ministero lumi in merito all’esenzione relativa a tali beni merce, in vista dell’imminente scadenza del versamento del saldo, prevista per il 16 dicembre 2013.
Il Ministero richiamando l’art.13 del DL n.201/2011, conv. con modif. con L. 214/2011 e successivamente l’art.2 comma 1 del DL n. 102/2013, conv. con modif. con l. 124/2013, chiarisce che non è dovuta la seconda rata dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Per il medesimo anno l’IMU resta dovuta fino al 30 giugno 2013.
Il comma 2 del medesimo articolo dispone che a decorrere dal 01° gennaio 2014, siano esentati dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Il concetto di fabbricati costruiti - Il Ministero sulla base delle richiamate norme, ritiene che per “fabbricati costruiti” sia da intendersi i fabbricati acquistati dall’impresa costruttrice sul quale la stessa ha proceduto a interventi di incisivo recupero ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c) , d) ed f) del DPR 380/2001.
Il Ministero perviene a tale conclusione in virtù della considerazione che, ai fini IMU, l’art.5 comma 6 del D.Lgs. 504/92 stabilisce che, in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 3 comma 1 lett. c), d) ed f) del DPR 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art.2 del D.Lgs. n.504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzioni, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Dunque, secondo il Ministero, il legislatore ha operato un’equiparazione tra i fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero di cui all’art.3 comma 1 lett. c), d) ed f) del DPR 380/2001 e i fabbricati in corso di costruzione.
Ai fini della determinazione della base imponibile IMU le due tipologie sono equiparate, in quanto i fabbricati in corso di costruzione sono considerati aree fabbricabili fino all’ultimazione dei lavori.
I fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero sono dunque esentati ex art. 2 del DL 102/2013, ma soloa partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.
Gli ulteriori requisiti – Si ricorda che l’esclusione dall'imposta spetta al costruttore e cioè al soggetto titolare del permesso di costruzione del fabbricato.
La norma non richiede che l'impresa costruttrice abbia come oggetto dell'attività propria la costruzione di fabbricati, pertanto l'esclusione da imposta può essere usufruita da qualsiasi impresa che abbia costruito i fabbricati per la vendita anche come attività secondaria.
Sono escluse dal beneficio le immobiliari di gestione e cioè quelle che acquistano i fabbricati finiti per destinarli alla vendita; questi soggetti pertanto nelle more della vendita, devono assolvere l'Imu anche per i fabbricati sfitti.
L'esenzione IMU si applica sia ai fabbricati abitativi che strumentali (uffici o capannoni se costruiti per la vendita).
I fabbricati devono essere classificati fra le merci e indicati quindi fra le rimanenze nell'attivo circolantedello stato patrimoniale, ovvero nel libro Iva acquisti per i contribuenti in contabilità semplificata.
L'esclusione da imposta è prevista a condizione che i fabbricati non siano locati; quindi la concessione in comodato non dovrebbe far venir meno l'agevolazione.
Fonte: Eutekne