Con due distinte risoluzioni, la numero 85/E e la numero 86/E del 28 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha istituito complessivamente tre codici tributo da utilizzare con il modello F24 Accise.
Con la Risoluzione 85/E ha istituito i codici tributo per il versamento, delle somme a titolo di ticket non riscossi su apparecchi da divertimento e intrattenimento VLT, e degli interessi attivi relativi alla gestione finanziaria della raccolta del gioco tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento.
Con la Risoluzione 86/E invece, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede una sanzione amministrativa per chi vende o somministri i prodotti del tabacco ai minori di diciotto anni.
La risoluzione 85/E
Con la risoluzione 85/E, l’Agenzia ha istituito i codici tributo per il versamento, delle somme a titolo di ticket non riscossi su apparecchi da divertimento e intrattenimento VLT, e degli interessi attivi, relativi alla gestione finanziaria della raccolta del gioco tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento. Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) individua quali siano gli apparecchi idonei per il gioco lecito che fanno parte della rete telematica, e una successiva convenzione regolamenta il rapporto di concessione che permette la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito, con particolare riguardo agli apparecchi da divertimento e intrattenimento VLT.
Per permettere il riversamento delle somme dovute per i ticket non riscossi, trascorso il tempo per la richiesta di pagamento dei relativi titoli, e degli interessi attivi riguardanti la gestione finanziaria della raccolta del gioco tramite apparecchi da divertimento e intrattenimento vengono istituititi con la risoluzione n. 85/E odierna i seguenti codici tributo:
• 5348 - ticket non riscossi su apparecchi da divertimento ed intrattenimento VLT;
• 5349 - interessi attivi relativi alla gestione finanziaria della raccolta del gioco tramite gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.
La risoluzione 86/E
Con la risoluzione 86/E invece, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede una sanzione amministrativa per chi vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di diciotto anni.
Il Dl n. 158 del 13 settembre 2012 all’articolo 7 si sofferma infatti sulle norme riguardanti la vendita di prodotti del tabacco ai minori di diciotto anni di età, stabilendo che il venditore “ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità…. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto….".
La risoluzione 86/E del 28 novembre istituisce il codice tributo “5350” (“sanzioni pecuniarie amministrative ai sensi dell’art. 7, comma1, del Dl n. 158/2012”), al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Il Versamento
Il versamento delle somme dovute avviene, in entrambi i casi, tramite il modello F24 Accise; il codice tributo va riportato nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, nella colonna “importi a debito versati” va indicata la somma dovuta e nel campo “ente” va riportata la lettera “M”.
A questo punto la compilazione del modello si diversifica.
I gestori delle apparecchiature da divertimento e intrattenimento dovranno riportare:
• nel campo “provincia” la sigla della provincia dove ha sede legale il soggetto tenuto al versamento
• nel campo “codice identificativo” il codice identificativo gara (Cig) del singolo concessionario rilasciato dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
• nel campo “rateazione” nessun valore
• nel campo “mese” il trimestre di ciascun anno cui si riferisce il versamento indicando il valore “01” per il primo trimestre, “02” per il secondo, “03” per il terzo e “04” per il quarto trimestre
• nel campo “anno di riferimento” l’anno a cui si riferisce il versamento nel formato “AAAA”.
Gli esercenti, invece, indicheranno nel modello:
• nel campo “provincia” la provincia di appartenenza dell’esercizio commerciale (rivendita di generi di monopolio)
• nel campo “codice identificativo” il codice meccanografico nazionale rivendita (Cmnr)
• nel campo “rateazione” il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” il numero complessivo delle rate (nel caso di pagamento in un’unica soluzione andrà indicato il valore “0101”)
• nel campo “mese” il mese a cui si riferisce il versamento nel formato “MM”
• nel campo “anno di riferimento” l’anno a cui si riferisce il versamento nel formato “AAAA”.
venerdì 29 novembre 2013
lunedì 25 novembre 2013
Preu 2013: entro il 28 novembre 2013 il versamento del VI° periodo contabile (luglio -agosto)
Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'art. 110, co. 6, R.D. n. 773/1931 (TULPS) devono provvedere al versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento entro la data del 28/11/2013. Il versamento riguarda la prima rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il IV periodo contabile (luglio-agosto).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Il codice tributo da utilizzare è il 5160 - prelievo erariale unico ed interessi - VI periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS .
L’omesso o insufficiente versamento di imposte comporta una sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Il codice tributo da utilizzare è il 5160 - prelievo erariale unico ed interessi - VI periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS .
L’omesso o insufficiente versamento di imposte comporta una sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.
Acconti irpef ires irap 2013: annunciato lo slittamento del versamento al 10 dicembre 2013
Ieri 21 novembre 2013 il Presidente del Consiglio ha annunciato che sarà presto pubblicato un D.P.C.M. che farà slittare il termine per il versamento degli acconti fiscali dal 30 novembre al 10 dicembre 2013.
L'intervento del Consiglio dei Ministri si è reso necessario per concedere più tempo agli operatori nella determinazione delle somme dovute, tenendo conto delle possibili novità normative.
Fonte: seac
L'intervento del Consiglio dei Ministri si è reso necessario per concedere più tempo agli operatori nella determinazione delle somme dovute, tenendo conto delle possibili novità normative.
Fonte: seac
mercoledì 20 novembre 2013
Proroga dello spesometro: l’agenzia delle entrate conferma il 19 novembre 2013 l’inapplicabilità delle sanzioni per le comunicazioni trasmesse entro il termine del 31 gennaio 2014
A due giorni dalla seconda scadenza per l’invio dello speso metro 2012 viene finalmente chiarita la posizione dell’Agenzia delle Entrate espressa nei comunicati stampa emessi il 7 e 8 novembre 2013. L’Agenzia delle Entrate infatti con la pubblicazione delle risposte (faq) di istruzione per la compilazione dello spesometro del 19/11/2013 conferma infatti sostanzialmente la proroga dell’invio dello spesometro al 31 gennaio 2013.
Con l’ultima serie di faq sullo spesometro pubblicate sul sito dell’Agenzia, viene pertanto precisata l’inapplicabilità delle sanzioni per le comunicazioni delle informazioni relative alle operazioni rilevanti ai fini Iva trasmesse entro il termine del 31 gennaio 2014.
Pubblichiamo pertanto la fonte nella parte oggetto di tale chiarimento.
Quesito n.10
Sanzioni
Con i comunicati stampa del 7 e 8 novembre 2013, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, per la comunicazione delle informazioni relative alle operazioni rilevanti IVA (Spesometro) e delle operazioni rilevanti IVA con POS, nonché quella integrativa all’Archivio dei rapporti finanziari, i servizi telematici Entratel o Fisconline o SID restano aperti fino al 31 gennaio 2014. Si chiede se la trasmissione dei dati entro la predetta data escluda l’applicazione delle sanzioni.
R: Tenuto conto del carattere di novità degli adempimenti in esame ed in considerazione della complessità tecnica connessa alla predisposizione di specifici strumenti informatici necessari per la gestione di tali novità si ritiene che, in sede di prima applicazione, i soggetti interessati incontrino obiettive difficoltà che non permettono gli adempimenti comunicativi nei termini ordinariamente previsti.
Pertanto, in sede di controllo, non si rendono applicabili le sanzioni nei casi in cui gli invii avvengano entro il termine del 31 gennaio 2014. Analogamente, nei casi in cui il contribuente rettifichi o sostituisca le precedenti comunicazioni, sempre che quelle integrative o sostitutive siano inviate entro il 31 gennaio 2014, non saranno applicate sanzioni.
Con l’ultima serie di faq sullo spesometro pubblicate sul sito dell’Agenzia, viene pertanto precisata l’inapplicabilità delle sanzioni per le comunicazioni delle informazioni relative alle operazioni rilevanti ai fini Iva trasmesse entro il termine del 31 gennaio 2014.
Pubblichiamo pertanto la fonte nella parte oggetto di tale chiarimento.
Quesito n.10
Sanzioni
Con i comunicati stampa del 7 e 8 novembre 2013, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, per la comunicazione delle informazioni relative alle operazioni rilevanti IVA (Spesometro) e delle operazioni rilevanti IVA con POS, nonché quella integrativa all’Archivio dei rapporti finanziari, i servizi telematici Entratel o Fisconline o SID restano aperti fino al 31 gennaio 2014. Si chiede se la trasmissione dei dati entro la predetta data escluda l’applicazione delle sanzioni.
R: Tenuto conto del carattere di novità degli adempimenti in esame ed in considerazione della complessità tecnica connessa alla predisposizione di specifici strumenti informatici necessari per la gestione di tali novità si ritiene che, in sede di prima applicazione, i soggetti interessati incontrino obiettive difficoltà che non permettono gli adempimenti comunicativi nei termini ordinariamente previsti.
Pertanto, in sede di controllo, non si rendono applicabili le sanzioni nei casi in cui gli invii avvengano entro il termine del 31 gennaio 2014. Analogamente, nei casi in cui il contribuente rettifichi o sostituisca le precedenti comunicazioni, sempre che quelle integrative o sostitutive siano inviate entro il 31 gennaio 2014, non saranno applicate sanzioni.
martedì 19 novembre 2013
Permesso di soggiorno: semplificata la conversione da stagionale a lavoro subordinato
Semplificata la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. A tal fine, infatti, non è necessario accertare l'avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l'ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per lavoro stagionale. Risulta infatti sufficiente che le Direzioni Territoriali del Lavoro e gli Sportelli Unici verifichino la presenza dei requisiti per l'assunzione nell'ambito delle quote di ingresso specificatamente previste per tali conversioni, nonché l'effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell'esistenza di un'idonea comunicazione obbligatoria). A chiarirlo è il Ministero del Lavoro in una circolare congiunta con il Ministero dell’Interno (nota n. 6100/2013) a seguito di alcuni quesiti pervenuti dalle amministrazioni.
I dubbi delle amministrazioni sorgono da alcune pronunce giurisprudenziali, che hanno ritenuto illegittimi i provvedimenti di rigetto delle istanze di conversione per violazione dell’art. 24, c. 4 del D.Lgs. n. 268/1998, in quanto fondati sulla carenza della condizione del preventivo rientro del lavoratore richiedente nel Paese di origine alla scadenza del primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale. In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che il citato c. 4, art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998 vada interpretato nel senso che i lavoratori stagionali stranieri devono rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per l’anno successivo; mentre per la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, devono sussistere – nei limiti delle quote di ingresso - solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo determinato e la mancanza di elementi ostativi. Tale interpretazione è stata fatta propria anche dall'avvocatura dello Stato, che ha ulteriormente precisato che la norma va letta anche alla luce dell'art. 5, c. 5, del D.Lgs. n. 286/98 “in base al quale occorre attribuire rilievo ai nuovi elementi sopraggiunti nel tempo, quali la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro che consente, quindi, la conversione anche in assenza del requisito del preventivo rientro del lavoratore stagionale nel paese di origine”.
Ciò detto, i Ministeri del Lavoro e dell’Interno hanno affermato che, nei casi di domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato, non debba essere accertato l’avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l’ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per la medesima tipologia di attività lavorativa. Infatti, tale conversione può essere consentita direttamente purché la DTL e gli Sportelli Unici verifichino la presenza dei requisiti per l’assunzione nell’ambito delle quote di ingresso programmate, nonché l’effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell’esistenza di un’idonea comunicazione obbligatoria).
Fonte: Fiscal Focus
I dubbi delle amministrazioni sorgono da alcune pronunce giurisprudenziali, che hanno ritenuto illegittimi i provvedimenti di rigetto delle istanze di conversione per violazione dell’art. 24, c. 4 del D.Lgs. n. 268/1998, in quanto fondati sulla carenza della condizione del preventivo rientro del lavoratore richiedente nel Paese di origine alla scadenza del primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale. In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che il citato c. 4, art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998 vada interpretato nel senso che i lavoratori stagionali stranieri devono rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per l’anno successivo; mentre per la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, devono sussistere – nei limiti delle quote di ingresso - solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo determinato e la mancanza di elementi ostativi. Tale interpretazione è stata fatta propria anche dall'avvocatura dello Stato, che ha ulteriormente precisato che la norma va letta anche alla luce dell'art. 5, c. 5, del D.Lgs. n. 286/98 “in base al quale occorre attribuire rilievo ai nuovi elementi sopraggiunti nel tempo, quali la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro che consente, quindi, la conversione anche in assenza del requisito del preventivo rientro del lavoratore stagionale nel paese di origine”.
Ciò detto, i Ministeri del Lavoro e dell’Interno hanno affermato che, nei casi di domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato, non debba essere accertato l’avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l’ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per la medesima tipologia di attività lavorativa. Infatti, tale conversione può essere consentita direttamente purché la DTL e gli Sportelli Unici verifichino la presenza dei requisiti per l’assunzione nell’ambito delle quote di ingresso programmate, nonché l’effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell’esistenza di un’idonea comunicazione obbligatoria).
Fonte: Fiscal Focus
lunedì 18 novembre 2013
730/2013 per i contribuenti rimasti senza datore di lavoro: in arrivo i rimborsi irpef
Il Comunicato stampa 14 novembre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono state avviate le operazioni per il rimborso delle somme a credito risultanti dai Mod. 730/2013 "Situazioni particolari", presentati lo scorso settembre dai contribuenti rimasti senza datore di lavoro.
In particolare, l'Amministrazione Finanziaria ha specificato che i rimborsi:
- a decorrere dal prossimo 15 dicembre, verranno accreditati direttamente sul conto corrente ai soggetti che hanno comunicato il proprio codice IBAN;
- per tutti gli altri contribuenti saranno, invece, disponibili (in contanti) presso gli uffici postali a partire dal 21 dicembre.
Infine, l'Agenzia ricorda che, a partire dal 2014, i contribuenti rimasti senza lavoro potranno presentare il Mod. 730 anche nel caso di importo a debito.
In particolare, l'Amministrazione Finanziaria ha specificato che i rimborsi:
- a decorrere dal prossimo 15 dicembre, verranno accreditati direttamente sul conto corrente ai soggetti che hanno comunicato il proprio codice IBAN;
- per tutti gli altri contribuenti saranno, invece, disponibili (in contanti) presso gli uffici postali a partire dal 21 dicembre.
Infine, l'Agenzia ricorda che, a partire dal 2014, i contribuenti rimasti senza lavoro potranno presentare il Mod. 730 anche nel caso di importo a debito.
venerdì 15 novembre 2013
Inps artigiani e commercianti 2013: pagamento del secondo acconto entro il 2 dicembre 2013
Il 2 dicembre 2013 (il 30 novembre è sabato) scade il termine per il versamento del secondo acconto 2013 sulla quota del reddito eccedente. A tal proposito si rammenta che, a seguito del graduale incremento contributivo introdotto dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011), i valori contributivi ammontano a: 21,75% per gli artigiani; 21,84% per i commercianti (è compresa la maggiorazione dello 0,09%, valevole fino al 31/12/2014, istituita dall’art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996 ai fini dell’indennizzo per la cessazione dell’attività).
Sono tenuti a effettuare il versamento dei contributi previdenziali in oggetto tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, titolari di imprese artigiane e commercianti, sia per sé stessi che per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa familiare o coniugale.
Pertanto i soggetti che per l'anno 2013 hanno dichiarato un reddito d'impresa superiore a 15.357 euro devono versare - entro il 2 dicembre - il secondo acconto, pari al 10,875% (10,92%, i commercianti) della differenza tra reddito d'impresa dichiarato (Unico 2013) e il “minimale” di 15.357 euro. L'aliquota sale all'11,875% (11,92%, i commercianti) per la quota di reddito 2012 compresa tra 45.530 euro (“tetto” pensionabile) e 75.883 euro (massimale contributivo per il 2013). I codici da indicare nel modello F24 sono AP per gli artigiani e CP per i commercianti.
Al riguardo, ricordiamo che la manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011) ha previsto l’innalzamento graduale dell’aliquota contributiva delle gestioni Autonome dell’INPS previsti sono iniziati ufficialmente a maggio 2012 (l’1,30% in più), e proseguiranno annualmente dello 0,45% fino al raggiungimento della soglia prefissata.
Se il lavoratore autonomo supera la soglia minima di € 15.357, si applica un ulteriore punto percentuale, così come previsto dall’art. 3-ter della L. n. 438/1992, fino a concorrenza del massimale di reddito annuo oltre il quale decade l'onere previdenziale, pari per il 2013, ad € 75.883, equivalenti a due terzi in più del limite stesso. Pertanto, per redditi compresi nel range “45.530 euro – 75.833 euro” si applica il 22,75% per gli artigiani (19,75% per soggetti inferiori a 21 anni) e 22,84% per i commercianti (19,84% per soggetti inferiori a 21 anni). Al riguardo, si rammenta che il limite di € 75.883 è valido solamente per i soggetti iscritti alle gestioni INPS, al 31/12/1995 o con un’anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per gli iscritti post 1° gennaio 1996, il massimale annuo è pari ad € 99.034, non frazionabile mensilmente
Sono tenuti a effettuare il versamento dei contributi previdenziali in oggetto tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, titolari di imprese artigiane e commercianti, sia per sé stessi che per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa familiare o coniugale.
Pertanto i soggetti che per l'anno 2013 hanno dichiarato un reddito d'impresa superiore a 15.357 euro devono versare - entro il 2 dicembre - il secondo acconto, pari al 10,875% (10,92%, i commercianti) della differenza tra reddito d'impresa dichiarato (Unico 2013) e il “minimale” di 15.357 euro. L'aliquota sale all'11,875% (11,92%, i commercianti) per la quota di reddito 2012 compresa tra 45.530 euro (“tetto” pensionabile) e 75.883 euro (massimale contributivo per il 2013). I codici da indicare nel modello F24 sono AP per gli artigiani e CP per i commercianti.
Al riguardo, ricordiamo che la manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011) ha previsto l’innalzamento graduale dell’aliquota contributiva delle gestioni Autonome dell’INPS previsti sono iniziati ufficialmente a maggio 2012 (l’1,30% in più), e proseguiranno annualmente dello 0,45% fino al raggiungimento della soglia prefissata.
Se il lavoratore autonomo supera la soglia minima di € 15.357, si applica un ulteriore punto percentuale, così come previsto dall’art. 3-ter della L. n. 438/1992, fino a concorrenza del massimale di reddito annuo oltre il quale decade l'onere previdenziale, pari per il 2013, ad € 75.883, equivalenti a due terzi in più del limite stesso. Pertanto, per redditi compresi nel range “45.530 euro – 75.833 euro” si applica il 22,75% per gli artigiani (19,75% per soggetti inferiori a 21 anni) e 22,84% per i commercianti (19,84% per soggetti inferiori a 21 anni). Al riguardo, si rammenta che il limite di € 75.883 è valido solamente per i soggetti iscritti alle gestioni INPS, al 31/12/1995 o con un’anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per gli iscritti post 1° gennaio 1996, il massimale annuo è pari ad € 99.034, non frazionabile mensilmente
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