giovedì 31 ottobre 2013

Nuovo Codice Doganale: in vigore dal 30 ottobre 2013

Il “codice doganale aggiornato” del 2008, che ha sostituito il codice doganale comunitario del 1992, ha avuto vita brevissima e molte disposizioni non hanno mai trovato applicazione, in mancanza di un regolamento attuativo: è stato infatti già sostituito dal codice doganale riscritto con il regolamento 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013.
La sostituzione si è resa necessaria per tener conto dell’intervenuta evoluzione del diritto dell’Unione, primo fra tutti il nuovo Trattato di Lisbona che ha apportato ampie modifiche al Trattato sull'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea.
Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il 30 ottobre 2013, ma per l’attuazione completa ed effettiva sarà necessario attendere le disposizioni di dettaglio contenute nell’apposito Regolamento della Commissione europea. Inoltre, come previsto dall’art. 288, molte delle disposizioni (si potrebbe dire, le più rilevanti), si applicheranno soltanto dal 1° giugno 2016.
Nel nuovo Regolamento viene dato ampio risalto allo scambio di informazioni.
È infatti previsto che le autorità doganali e gli operatori economici possano scambiarsi informazioni, anche non specificamente richieste ai sensi della normativa doganale, ai fini della cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi.
Degna di nota è inoltre la possibilità, prevista dal nuovo articolo 19, concessa ai rappresentanti doganali di non presentare ogni volta prova del potere di rappresentanza, a condizione, però, di essere comunque in possesso della documentazione da esibire a seguito di espressa richiesta. È questa una notevole semplificazione, soprattutto per coloro che svolgono in maniera continuativa attività di rappresentanza in dogana, come gli spedizionieri doganali.
Si accende tuttavia la concorrenza tra i rappresentanti doganali: è infatti espressamente previsto che il rappresentante doganale che soddisfi i criteri specifici previsti dal Regolamento possa prestare i propri servizi anche in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.
Più precisamente, è richiesto ai rappresentanti doganali che non siano state poste in essere violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, la dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso di merci, solvibilità finanziaria, rispetto di standard pratici di competenza.
Le imprese, inoltre, potranno sdoganare le merci con una procedura centralizzata, anche se le stesse sono entrate nello Stato con canali diversi: è questa un’ulteriore importante previsione contenuta nell’art.179 del Regolamento.
Le autorità doganali possono infatti autorizzare una persona a presentare, presso l’ufficio doganale competente del luogo in cui è stabilita, una dichiarazione doganale per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale.
A seguito di tale innovazione potrà pertanto accadere che le merci siano presentante presso un ufficio doganale, che dovrà effettuare i consueti controlli fisici, mentre la dichiarazione doganale, dalla quale nascerà l’obbligo del pagamento dei diritti, potrà essere presentata presso un altro ufficio doganale.
L'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione:
a) vigilerà che le merci siano vincolate al regime doganale in questione;
b) effettuerà i controlli doganali per la verifica della dichiarazione in dogana;
c) se del caso, chiederà che l'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci effettui i controlli doganali per la verifica della dichiarazione in dogana;
d) espleterà le formalità doganali per la riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'eventuale obbligazione doganale.
Ovviamente, è previsto che l'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione in dogana e quello presso il quale sono presentate le merci si scambino le informazioni necessarie per la verifica della dichiarazione in dogana e per lo svincolo delle merci.
Quanto appena detto, tuttavia, come già anticipato, non sarà immediatamente applicabile, in quanto l’art. 179 è tra quegli articoli per i quali il Regolamento ha previsto l’applicazione solo a decorrere dal 30 giugno 2013.
Fonte: Fiscal Focus

mercoledì 30 ottobre 2013

Spesometro 2013: obbligo anche per le associazioni in 398/91

Gli enti che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/91 e i soggetti che si sono avvalsi del regime delle nuove iniziative produttive (art.13 L. 388/00) dovranno procedere entro il 21 novembre 2013, scadenza dell’invio, a registrare preventivamente tutte le fatture per procedere all'invio dello spesometro.
In alternativa, il modello potrebbe essere compilato manualmente, senza estrazione contabile dei dati. Stessa procedura va seguita da coloro che per il 2012, si trovavano nel regime degli “ex minimi”.
Il problema riguarda, in generale, tutti i contribuenti per cui il legislatore ha previsto l'esonero dagli obblighi di registrazione contabile. Il Provv. n.94908 del 2.08.2013, infatti, per quanto concerne l’ambito soggettivo e le esclusioni relative, non prevede alcuna agevolazione per tali soggetti.
Le semplificazioni per gli enti associativi in 398/91 e le problematiche per lo spesometro – Le associazioni che si sono avvalse del regime forfetario (ai fini Iva e delle imposte sui redditi), previsto dalla L. 398/91, sono tenuti alla numerazione e alla conservazione delle fatture passive e degli altri documenti contabili. L'unico obbligo di registrazione riguarda i corrispettivi e le fatture emesse. In questo caso la registrazione va effettuata utilizzando il registro di cui al D.M. dell'11.02.97.
Se per le operazioni attive (certificate da corrispettivi) va fatto riferimento alla soglia dei 3.600 euro, per le fatture emesse vanno comunicati tutti i dati del 2012, a prescindere dal limite.
Si ricorda che l’emissione delle fatture attive, caso poco frequente per tali enti, è obbligatoria per le prestazioni di sponsorizzazione, pubblicitarie e le cessioni di diritti radiotelevisivi. In questo caso, essendo poco numerosi i casi di emissione, non sarà complicato compilare manualmente il modello di comunicazione.
Le difficoltà maggiori si incontrano con le operazioni passive.
In passato, per l’anno 2011, anche per le operazioni passive veniva applicata la soglia di 3.000 euro più Iva. In tale ipotesi, gli enti associativi che non avevano correttamente registrato le fatture passive dovevano individuare preventivamente i documenti d'importo superiore a tale limite e comunicare i relativi dati.
Oggi, invece, l'eliminazione della soglia rischia di trasformarsi in un problema per l’ente.
Se un’associazione sportiva dilettantistica in 398/91, ad esempio, ha numerato e conservato qualche decina di documenti, avrà due soluzioni alternative:
- procedere comunque alla registrazione delle fatture passive, nonostante la mancanza dell'obbligo – per adempiere all’obbligo dello spesometro, viene meno una delle semplificazioni prevista dalla legge 398/91 – procedendo, poi, all’estrazione dei dati;
- o procedere compilando manualmente le singole righe del modello, senza effettuare la registrazione dei documenti nel libro degli acquisti.
La soglia solo per commercianti e agenzie viaggio
Il provvedimento ha concesso una semplificazione transitoria ai commercianti al minuto e agenzie di viaggio, prevedendo l'esonero dall'obbligo di comunicazione (per il 2012 e 2013) degli importi inferiori a 3.600 euro con emissione della fattura, per le difficoltà che i predetti soggetti avrebbero incontrato nell'estrazione dei dati relativi alle fatture emesse e registrate "cumulativamente" nel registro dei corrispettivi.
Ora dato che la stessa esigenza è sentita dai contribuenti esonerati dagli obblighi di registrazione contabile, dovrebbe essere considerata dall’amministrazione in egual modo.
È auspicabile che le Entrate trovino una soluzione quanto prima.
Autore: Fiscal Focus

martedì 29 ottobre 2013

INPS artigiani e commercianti 2013: avvisi bonari in arrivo solo on line dal 21/10/2013 relativi al il periodo maggio agosto 2013

Con Messaggio 18 ottobre 2013, n. 16786, l'INPS ha comunicato che ha predisposto gli avvisi bonari relativi alla rate in scadenza a maggio ed agosto 2013 non pagate o pagate in parte dai lavoratori iscritti all'IVS.
Sono quindi disponibili on line, all’interno del Cassetto previdenziale, le comunicazioni dell'INPS agli assicurati iscritti alla Gestione Artigiani e commercianti per gli avvisi bonari relativi alle rate in scadenza a maggio 2013 e agosto 2013
Tali avvisi, che non sono più inviati tramite posta ordinaria, sono a disposizione del contribuente all'interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti selezionando dal "menù" a sinistra una delle seguenti opzioni:
- posizione assicurativa: Avvisi Bonari;
- Comunicazione bidirezionale: Avvisi bonari
Con la prima opzione si potranno visualizzare i dati utilizzati per la formazione dell’avviso bonario, con la seconda verrà visualizzata la comunicazione che solitamente veniva spedita.
Al contribuente o al suo intermediario abilitato che abbiano fornito un indirizzo di posta elettronica nel Cassetto previdenziale, sarà inviata, contestualmente, una mail di avviso.
Viene precisato dall'INPS quanto segue:
• in caso di effettuato pagamento: l'interessato puo' comunicare gli estremi del modello F24 chiamando il call-center dell’Istituto per consentire un rapido abbinamento del versamento
• in caso di mancato pagamento: l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

lunedì 28 ottobre 2013

Spesometro 2013: disponibile gratuitamente il software dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione e l’invio dello spesometro

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili, da oggi, il software che consente la compilazione dell’esordiente “comunicazione polivalente” – il modello per inviare i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, approvato con provvedimento lo scorso 10 ottobre 2013 – e il modulo di controllo per verificare la conformità dei file da trasmettere.
Il link da cui scaricare il software è il seguente:
scarica
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/compilazione+e+invio/software+spesometro/indice+sw+spesometro#softwareale la pena ricordare che la scadenza dello spesometro si avvicina. Infatti, per le comunicazioni relative al 2012, il termine è fissato al prossimo 12 novembre per i contribuenti “mensili” Iva e al 21 novembre per tutti gli altri obbligati a inviare i dati.

giovedì 24 ottobre 2013

INARCASSA 2013: dichiarazione on line del reddito professionale 2012 entro il 31 ottobre 2013

Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, le Società di professionisti e le Società d’Ingegneria, devono presentare ad Inarcassa la dichiarazione obbligatoria del reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2012 in via telematica entro il 31 ottobre 2013.
La comunicazione deve essere trasmessa anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
Sono esonerati dall’invio della comunicazione gli ingegneri ed architetti non iscritti a Inarcassa che:
• per l’anno 2012 siano privi di partita IVA;
• siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2012.
Le novità
• Contribuzione volontaria - Da quest'anno gli iscritti, anche pensionati, possono versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio (art. 4.2 Regolamento Generale Previdenza) che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l’ammontare delle prestazioni pensionistiche. Chi lo desidera, può stabilire l'importo del versamento e generare il bollettino MAV dall'apposita voce di menù su Inarcassa On line, dopo aver presentato la Dichiarazione telematica 2012.
• Rateizzazione del conguaglio contributivo 2012 - Grazie alle agevolazioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione a maggio scorso , chi non abbia già richiesto entro il 30 giugno la dilazione dei contributi minimi 2013, può accedere alla rateizzazione del conguaglio contributivo, tramite l’applicazione disponibile su Inarcassa on line alla voce "Agevolazioni", sempre dopo aver presentato la Dichiarazione telematica 2012.
Note :
• Anche quest'anno gli associati che per il 2012 hanno svolto o ricevuto prestazioni in rapporto di collaborazione con altri professionisti o società in esenzione dal contributo integrativo ai sensi dell'art. 23, comma 6 dello Statuto, devono compilare i relativi elenchi (Mod. A e Mod. B). Per ogni nominativo va indicato, oltre al nome e cognome / Ragione sociale, anche il numero dei documenti (fatture), la partita Iva e il complessivo importo in euro.
• Si può rettificare o integrare la dichiarazione presentando una nuova comunicazione, sempre in via telematica, tramite Inarcassa On line ;
• Il pagamento dei contributi dovuti deve essere effettuato:
per gli iscritti: conguaglio contributivo entro il 31 dicembre;
per i non iscritti e le società di Ingegneria: contributo integrativo entro il 31 agosto.
• Per i professionisti deceduti la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi, i quali sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico e possono trasmettere il facsimile del modello cartaceo, reso disponibile nella sezione "documenti utili" qui a destra, con raccomandata semplice. Il termine per l’invio della comunicazione e per il pagamento degli eventuali versamenti è prorogato di dodici mesi dalla data dell’avvenuto decesso.

mercoledì 23 ottobre 2013

INTRASTAT 3° trimestre 2013: invio entro il 25 ottobre 2013

Gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale ( 3° trimestre 2013) devono presentare entro il 25/10/2013 gli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi intracomunitari resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati.
L’invio deve essere effettuato esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all'Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico.
Le sanzioni amministrative per omessa presentazione degli elenchi riepilogativi variano da un minimo di euro 516 ada un massimo di euro 1.032 per ciascun elenco omesso.
N.B. La sanzione è ridotta alla metà se gli elenchi sono presentati entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio abilitato a riceverli ovvero incaricato del loro controllo.

venerdì 18 ottobre 2013

Agenti e rappresentanti di commercio: regolarizzazione entro il 30 ottobre 2013 del mancato aggiornamento CCIAA per evitare l’inibizione dell’attività

Il 30 settembre scorso è scaduto il termine per la comunicazione al Registro Imprese dell'aggiornamento dei dati delle posizioni iscritte nei soppressi ruoli di mediatori, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri. Inoltre è scaduto il termine concesso alle imprese iscritte negli ex albi e ruoli che svolgono attività di agente e rappresentanti di commercio e di agente d'affari in mediazione, per aggiornare la propria posizione nel registro delle imprese e nel REA. Dal 1° ottobre 2013 dunque, non è permesso alle persone fisiche che sono iscritte negli ex ruoli degli agenti e mediatori (ma non sono autonomamente iscritte nel registro delle imprese) di iscriversi nell'apposita sezione REA.
Il Ministero dello sviluppo economico in considerazione del fatto che non tutti gli iscritti agli ex ruoli ed elenchi camerali hanno provveduto ad effettuare il prescritto aggiornamento, ha emanato una circolare (3662 del 10 ottobre 2013) con la quale detta alle Camere di Commercio le procedure da attivare per gli inadempienti e/o i ritardatari, chiarendo i vari casi senza evitare il disorientamento degli utenti.
Il tenore letterale della normativa, porta a due distinte modalità operative per le Camere di Commercio a seconda che si tratti di imprese individuali o societarie o persone fisiche. Il primo caso riguarda le imprese che erano iscritte ad uno dei quattro ruoli e risultavano in attività alla data del 12 maggio 2012, e che non hanno proceduto ad aggiornare la loro posizione al registro delle imprese alla scadenza del termine del 30 settembre 2013. Il mancato aggiornamento determina l’avvio di un procedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività tramite un apposito procedimento del conservatore del registro delle imprese. Alle suddette imprese verrà assegnato un congruo termine per conformarsi (30 giorni), e scaduto tale termine, in assenza di adeguamento, si procederà comminando all’impresa inadempiente il divieto di prosecuzione dell’attività, se tale divieto venisse successivamente disatteso, comporterà l’applicazione della sanzione per esercizio abusivo dell’attività.
In caso di conformazione invece, all’impresa verrà accettata la richiesta tardiva e regolarizzata la propria posizione al registro. Tuttavia a differenza di chi ha adempiuto nei termini di legge, quest’ultima sarà soggetta al pagamento della sanzione REA, sia per la tardività della denuncia che per l’iscrizione al REA.
La Camera di Commercio si limiterà a richiedere il diritto di segreteria di 18 euro (o 30 euro se società). L’oblazione dovuta per ciascun rappresentante legale sarà di 10.00 euro se la domanda è presentata entro la fine ottobre, o 51,30 euro se presentata in data successiva.
In assenza di domanda tardiva/spontanea la Camera deve avviare il procedimento di inibizione applicando il comma 3 dell'articolo 19 della legge 241/90 che regola il procedimento della Scia. Verrà assegnato un termine di almeno 30 giorni per la regolarizzazione e se questa viene effettuata l'intermediario verserà il diritto e la sanzione sopra riportata. Se la regolarizzazione non avviene, il conservatore del registro imprese decreterà il divieto di prosecuzione dell'attività che verrà riportato nel registro.
L’altra modalità operativa, riguarda le persone fisiche iscritte nel ruolo agenti o mediatori che risultavano inattive alla data del 12 maggio 2012, e che non hanno provveduto ad aggiornare la loro posizione entro il 30 settembre scorso. Questo comportamento a differenza di quello precedente, rientra unicamente nella mancata cura di un interesse specificatamente privato, e determina di conseguenza solamente la decadenza dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione REA.
Per tali soggetti non vi è l’applicazione di nessuna sanzione, ne la possibilità di rimedio tramite assegnazione di un termine per aggiornare la propria posizione nel REA. Essi a decorrere dal 30 settembre sono decaduti. Tuttavia nei quattro anni successivi al 12 maggio 2012, se si tratta di ex mediatori, o nei cinque successivi se si tratta di ex agenti e rappresentanti, possono, qualora intendano avviare una attività, far valere la vecchia iscrizione nel ruolo quale requisito professionale per un futuro avvio dell’attività.
Fonte: Fiscal Focus