Scade il 14 ottobre2013 il termine per gli esercenti attività di intrattenimento, per effettuare il pagamento della seconda rata V periodo contabile (settembre – ottobre), pari al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile ( maggio- giugno).
Soggetti interessati
Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'art. 110, co. 6, R.D. n. 773/1931 (TULPS).
Adempimento
Versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento.
Il versamento riguarda la seconda rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile (maggio-giugno).
Come si versa
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codice tributo
5159 - prelievo erariale unico ed interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007).
Sanzioni
Sanzioni amministrative per omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.
venerdì 11 ottobre 2013
giovedì 10 ottobre 2013
Comunicazioni “black list” 2013: per le comunicazioni in scadenza il 30 novemre 2013 va utilizzata la modulistica dello spesometro
Per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013 con controparti localizzate nei paradisi fiscali, i soggetti passivi IVA italiani sono tenuti a presentare l’apposita comunicazione non più con il modello a suo tempo approvato nel 2010, bensì con la modulistica dello spesometro, approvata con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013. È una delle “semplificazioni” previste in via amministrativa, che nel caso concreto ha visto l’accorpamento, nel modulo dello spesometro, anche delle comunicazioni relative agli acquisti da San Marino e agli acquisti in contanti per importi superiori ai 1.000 euro da parte di cittadini extracomunitari, nonché (ma per quest’ultimo caso si tratta di un’opzione fornita alle imprese, che possono continuare ad utilizzare il vecchio modello) delle comunicazioni relative alle prestazioni di leasing e noleggio.
Va subito evidenziato che, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 5 del provvedimento, per tutte le operazioni relative al mese di settembre, ovvero al terzo trimestre del 2013, da comunicare entro il 31 ottobre 2013, deve ancora essere utilizzato il vecchio modello. Il primo impatto degli operatori con la comunicazione “black list” integrata nello spesometro avverrà, quindi, il 30 novembre 2013, data entro la quale dovranno essere comunicati i dati di ottobre per i contribuenti mensili.
Ciò posto, occorrerebbe conoscere se, al di là della variazione della modulistica, ci sono modifiche nelle operazioni da segnalare o nei termini per l’invio telematico, al fine di iniziare a predisporre un adeguato monitoraggio e una opportuna selezione delle informazioni che verranno successivamente segnalate all’Agenzia.
La seconda questione è più semplice, in quanto lo stesso provvedimento del 2 agosto 2013 abroga i precedenti provvedimenti del 28 maggio 2010 e del 5 luglio 2010 (che avevano approvato il modello oggi in uso e le relative specifiche tecniche per l’invio), ma fa salvi i periodi di riferimento mensile o trimestrale per il monitoraggio, legati al volume delle operazioni, e soprattutto i termini previsti dall’art. 3 del DM 30 marzo 2010: ciò significa che, allo stato attuale della norma, a regime un contribuente mensile dovrebbe presentare ogni anno dodici “mini spesometri” per le sole operazioni con controparti black list, entro il mese successivo a quello di riferimento delle operazioni attive e passive, ed entro il 10 aprile dell’anno successivo il “maxi spesometro” con il riepilogo delle altre operazioni. Il tutto senza contare che, se l’impresa stessa opera con San Marino, ogni mese devono essere inviati altri “mini spesometri San Marino”, che non si capisce come si rapportino con i “mini spesometri black list”, visto che notoriamente la Repubblica del Titano è un paradiso fiscale e che il rischio di duplicazione dei dati è, quindi, reale.
Per quanto riguarda la questione delle operazioni da monitorare, si attende di conoscere la posizione dell’Agenzia sulla materia. In linea di principio l’art. 4 del provvedimento del 2 agosto 2013 prevede che non vengano incluse nello spesometro le importazioni, le esportazioni e le operazioni intracomunitarie, esclusione che secondo alcuni dovrebbe estendersi anche alle comunicazioni “black list” integrate nel nuovo modello: se così fosse, il monitoraggio verrebbe notevolmente semplificato, venendo di fatto circoscritto ai corrispettivi per le prestazioni di servizi con controparti extracomunitarie. Va però doverosamente dato atto che esiste, sul punto, un contrasto di norme, in quanto rimane in vita il DM 30 marzo 2010, che prevede la comunicazione di tutte le operazioni attive e passive con i paradisi fiscali, nozione assai ampia nella quale la prassi dell’Agenzia ha fatto rientrare anche esportazioni, importazioni e operazioni intraCEE, con un’opera di interpretazione certamente fonte di molte complicazioni per gli operatori, benché formalmente corretta dal punto di vista dell’analisi normativa.
Tutti questi punti rimangono, quindi, aperti. Sarebbe stato certamente una vera semplificazione prevedere l’invio annuale delle comunicazioni “black list”, negli stessi termini dello spesometro e senza importazioni, esportazioni e operazioni intraCEE (segnalando, chiaramente, il fatto che la controparte è residente in uno Stato meritevole di “attenzione”), ma quantomeno per i termini sarebbe stato necessario intervenire con una modifica ad un decreto ministeriale.
Nell’attualità, pare opportuno continuare a selezionare le operazioni che verranno comunicate entro il 30 novembre 2013 con i vecchi criteri, nell’attesa che l’Agenzia faccia conoscere la sua posizione in materia.
Fonte: Eutekne – Autore: Gianluca ODETTO
Va subito evidenziato che, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 5 del provvedimento, per tutte le operazioni relative al mese di settembre, ovvero al terzo trimestre del 2013, da comunicare entro il 31 ottobre 2013, deve ancora essere utilizzato il vecchio modello. Il primo impatto degli operatori con la comunicazione “black list” integrata nello spesometro avverrà, quindi, il 30 novembre 2013, data entro la quale dovranno essere comunicati i dati di ottobre per i contribuenti mensili.
Ciò posto, occorrerebbe conoscere se, al di là della variazione della modulistica, ci sono modifiche nelle operazioni da segnalare o nei termini per l’invio telematico, al fine di iniziare a predisporre un adeguato monitoraggio e una opportuna selezione delle informazioni che verranno successivamente segnalate all’Agenzia.
La seconda questione è più semplice, in quanto lo stesso provvedimento del 2 agosto 2013 abroga i precedenti provvedimenti del 28 maggio 2010 e del 5 luglio 2010 (che avevano approvato il modello oggi in uso e le relative specifiche tecniche per l’invio), ma fa salvi i periodi di riferimento mensile o trimestrale per il monitoraggio, legati al volume delle operazioni, e soprattutto i termini previsti dall’art. 3 del DM 30 marzo 2010: ciò significa che, allo stato attuale della norma, a regime un contribuente mensile dovrebbe presentare ogni anno dodici “mini spesometri” per le sole operazioni con controparti black list, entro il mese successivo a quello di riferimento delle operazioni attive e passive, ed entro il 10 aprile dell’anno successivo il “maxi spesometro” con il riepilogo delle altre operazioni. Il tutto senza contare che, se l’impresa stessa opera con San Marino, ogni mese devono essere inviati altri “mini spesometri San Marino”, che non si capisce come si rapportino con i “mini spesometri black list”, visto che notoriamente la Repubblica del Titano è un paradiso fiscale e che il rischio di duplicazione dei dati è, quindi, reale.
Per quanto riguarda la questione delle operazioni da monitorare, si attende di conoscere la posizione dell’Agenzia sulla materia. In linea di principio l’art. 4 del provvedimento del 2 agosto 2013 prevede che non vengano incluse nello spesometro le importazioni, le esportazioni e le operazioni intracomunitarie, esclusione che secondo alcuni dovrebbe estendersi anche alle comunicazioni “black list” integrate nel nuovo modello: se così fosse, il monitoraggio verrebbe notevolmente semplificato, venendo di fatto circoscritto ai corrispettivi per le prestazioni di servizi con controparti extracomunitarie. Va però doverosamente dato atto che esiste, sul punto, un contrasto di norme, in quanto rimane in vita il DM 30 marzo 2010, che prevede la comunicazione di tutte le operazioni attive e passive con i paradisi fiscali, nozione assai ampia nella quale la prassi dell’Agenzia ha fatto rientrare anche esportazioni, importazioni e operazioni intraCEE, con un’opera di interpretazione certamente fonte di molte complicazioni per gli operatori, benché formalmente corretta dal punto di vista dell’analisi normativa.
Tutti questi punti rimangono, quindi, aperti. Sarebbe stato certamente una vera semplificazione prevedere l’invio annuale delle comunicazioni “black list”, negli stessi termini dello spesometro e senza importazioni, esportazioni e operazioni intraCEE (segnalando, chiaramente, il fatto che la controparte è residente in uno Stato meritevole di “attenzione”), ma quantomeno per i termini sarebbe stato necessario intervenire con una modifica ad un decreto ministeriale.
Nell’attualità, pare opportuno continuare a selezionare le operazioni che verranno comunicate entro il 30 novembre 2013 con i vecchi criteri, nell’attesa che l’Agenzia faccia conoscere la sua posizione in materia.
Fonte: Eutekne – Autore: Gianluca ODETTO
Sistri 2013: circolare esplicativa del ministero dell’ambiente del 1 ottobre 2013
Con l’avvio del Sistri il Ministero dell’Ambiente ha fornito alcuni chiarimenti con una nota esplicativa del 1 ottobre 2013 pubblicata sul sito istituzionale (http://www.minambiente.it/comunicati/sistri-al-dal-1deg-ottobre-2013-la-circolare-esplicativa).
La nota contiene una serie di importanti precisazioni, come ad esempio l'esclusione dall’obbligo del Sistri dei rifiuti urbani delle Regioni diverse dalla Campania dal campo di incidenza del Sistri con riferimento, alla raccolta e al trasporto, la conferma dell'esclusione dal Sistri per i professionisti singoli ai sensi dell'articolo 190, comma 8, D.Lgs. 152/2006 e quella per i raccoglitori/trasportatori di rifiuti pericolosi da sé stessi prodotti.
Disciplina per i non iscritti
Sul fronte del coordinamento dell'azione tra soggetti iscritti e non iscritti a Sistri, la nota ricorda che l'articolo 14 del D.M. 52/2011 (Testo unico Sistri) disciplina le procedure per i non iscritti al sistema di tracciabilità. Nella prima fase i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono volontariamente al Sistri prima del 3 marzo 2014 dovranno conformarsi a tali procedure. Il produttore iniziale fino al 3 marzo deve comunicare i propri dati al delegato dell'impresa di trasporto che li usa per compilare anche la sezione del produttore della scheda movimentazione. Una copia della scheda firmata dal produttore del rifiuto è consegnata al conducente dell'automezzo, un'altra copia resta al produttore che la conserva per cinque anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento deve stampare e trasmettere al produttore la copia della scheda movimentazione completa. In caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore, la scheda (area trasportatore e area produttore) è compilata dal gestore.
Se i rifiuti sono conferiti dal trasportatore che li ha prodotti, il destinatario riporta il codice del formulario nel campo "annotazioni" della propria registrazione cronologica.
Registro e formulario
I produttori e i gestori di rifiuti non pericolosi dovranno continuare a tenere il registro e il formulario. Il D.L. 101/2013 ha ridisegnato la platea dei destinatari del Sistri, quindi gli articoli 190 (registro) e 193 (formulario) del D.Lgs. 152/2006 nella versione che entrerà in vigore il 2 novembre prossimo non sono più tarati rispetto alla nuova realtà delle cose e dovrebbero essere rivisti in sede di conversione del D.L.
Il doppio binario
Le imprese che sono partite il 1° ottobre dovranno continuare a compilare e tenere registri e formulari fino a fine mese, e in ogni caso, dopo tale data, trasportatori e impianti dovranno continuare a gestire il formulario del produttore non iscritto al Sistri. Secondo l'interpretazione del Ministero, non sono sottoposte all'obbligo di iscrizione al Sistri le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti urbani che operano in regioni diverse dalla Campania.
Attività di trasporto transfrontaliero
Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti, nella nota viene evidenziato che l’articolo 194, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che “fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 21 2”. L’articolo 188 ter del medesimo decreto prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale, e verso Stati esteri, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI.
Le sanzioni
Con riferimento alle sanzioni, il Ministero ritiene che le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza. Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193del D.Lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010.
Ampliamento del periodo iniziale di operatività
La nota segnala anche, che tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del D.L. n. 101/2013, ed attualmente all’esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell’operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006 sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante questo periodo non si applicano le relative sanzioni. Tuttavia, l’articolo 11, comma 11, del D.L. n. 101/2013, già prevede che l’irrogazione delle sanzioni SISTRI per le violazioni di cui all’articolo 260-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione.
Autore: Fiscal Focus
La nota contiene una serie di importanti precisazioni, come ad esempio l'esclusione dall’obbligo del Sistri dei rifiuti urbani delle Regioni diverse dalla Campania dal campo di incidenza del Sistri con riferimento, alla raccolta e al trasporto, la conferma dell'esclusione dal Sistri per i professionisti singoli ai sensi dell'articolo 190, comma 8, D.Lgs. 152/2006 e quella per i raccoglitori/trasportatori di rifiuti pericolosi da sé stessi prodotti.
Disciplina per i non iscritti
Sul fronte del coordinamento dell'azione tra soggetti iscritti e non iscritti a Sistri, la nota ricorda che l'articolo 14 del D.M. 52/2011 (Testo unico Sistri) disciplina le procedure per i non iscritti al sistema di tracciabilità. Nella prima fase i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono volontariamente al Sistri prima del 3 marzo 2014 dovranno conformarsi a tali procedure. Il produttore iniziale fino al 3 marzo deve comunicare i propri dati al delegato dell'impresa di trasporto che li usa per compilare anche la sezione del produttore della scheda movimentazione. Una copia della scheda firmata dal produttore del rifiuto è consegnata al conducente dell'automezzo, un'altra copia resta al produttore che la conserva per cinque anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento deve stampare e trasmettere al produttore la copia della scheda movimentazione completa. In caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore, la scheda (area trasportatore e area produttore) è compilata dal gestore.
Se i rifiuti sono conferiti dal trasportatore che li ha prodotti, il destinatario riporta il codice del formulario nel campo "annotazioni" della propria registrazione cronologica.
Registro e formulario
I produttori e i gestori di rifiuti non pericolosi dovranno continuare a tenere il registro e il formulario. Il D.L. 101/2013 ha ridisegnato la platea dei destinatari del Sistri, quindi gli articoli 190 (registro) e 193 (formulario) del D.Lgs. 152/2006 nella versione che entrerà in vigore il 2 novembre prossimo non sono più tarati rispetto alla nuova realtà delle cose e dovrebbero essere rivisti in sede di conversione del D.L.
Il doppio binario
Le imprese che sono partite il 1° ottobre dovranno continuare a compilare e tenere registri e formulari fino a fine mese, e in ogni caso, dopo tale data, trasportatori e impianti dovranno continuare a gestire il formulario del produttore non iscritto al Sistri. Secondo l'interpretazione del Ministero, non sono sottoposte all'obbligo di iscrizione al Sistri le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti urbani che operano in regioni diverse dalla Campania.
Attività di trasporto transfrontaliero
Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti, nella nota viene evidenziato che l’articolo 194, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che “fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 21 2”. L’articolo 188 ter del medesimo decreto prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale, e verso Stati esteri, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI.
Le sanzioni
Con riferimento alle sanzioni, il Ministero ritiene che le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza. Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193del D.Lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010.
Ampliamento del periodo iniziale di operatività
La nota segnala anche, che tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del D.L. n. 101/2013, ed attualmente all’esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell’operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006 sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante questo periodo non si applicano le relative sanzioni. Tuttavia, l’articolo 11, comma 11, del D.L. n. 101/2013, già prevede che l’irrogazione delle sanzioni SISTRI per le violazioni di cui all’articolo 260-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione.
Autore: Fiscal Focus
lunedì 7 ottobre 2013
Iva al 22%: problematiche relative alle fatture estere
Dopo il comunicato dell’Agenzia delle Entrate di lunedì, è toccato all’Assonime ieri, con la circolare n. 30, commentare le novità connesse l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria dell’IVA, elevata dal 21% al 22% con decorrenza 1° ottobre 2013.
Un primo chiarimento di interesse fornito dall’Assonime riguarda la determinazione del corrispettivo netto per le operazioni soggette ad IVA compiute dai commercianti al minuto e dagli esercenti attività assimilate.
A differenza di quanto era avvenuto con l’incremento dal 20 al 21% dell’aliquota, il legislatore non ha modificato il testo del DPR 633/72. Ne consegue che l’art. 27 del DPR 633 appena richiamato non è stato aggiornato. Il divisore previsto per le operazioni soggette ad aliquota ordinaria utilizzato per scorporare l’IVA compresa nel corrispettivo ricevuto è quindi rimasto pari a 121.
Secondo l’Associazione, però, pur in assenza di una espressa modifica normativa del quarto comma dell’art. 27, il divisore deve intendersi pari a 122.
Altro aspetto di un certo interesse evidenziato dall’Assonime è quello della decorrenza dell’aumento con riguardo all’autoconsumo. La circolare n. 30 ricorda che per le operazioni realizzate mediante destinazione di beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore o ad altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, rileva il prelievo dei beni.
Per quanto riguarda, invece, le prestazioni di servizi effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore oppure effettuate gratuitamente per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, il momento di effettuazione è quello in cui le stesse sono rese o, se le prestazioni hanno carattere periodico o continuativo, il mese successivo a quello in cui sono rese.
Sempre le regole generali sul momento di effettuazione delle operazioni regolano l’aliquota in caso di acconti fatturati o pagati anteriormente al 1° ottobre per i quali l’aliquota è quella del 21%, mentre per il saldo successivo si rende applicabile la nuova aliquota del 22%.
L’aumento dell’aliquota IVA ordinaria si riflette ovviamente anche sugli acquisti intracomunitari di beni e servizi nonché sulle importazioni effettuati a decorrere dal 1° ottobre 2013.
Anche in questi casi, per l’applicazione dell’aliquota corretta, è necessario fare riferimento ai criteri che definiscono il momento di effettuazione delle suddette operazioni.
Nello specifico, per le importazioni di beni l’aliquota IVA del 22% si applica con riferimento alle operazioni per le quali la dichiarazione doganale è stata accettata successivamente al 1° ottobre 2013. Infatti, come prescrive l’art. 201 del Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992), l’obbligazione doganale all’importazione sorge “al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana”.
Il momento impositivo è quello di partenza del bene dallo Stato di origine
Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica, invece, l’aliquota IVA vigente al momento di inizio del trasporto o della spedizione dallo Stato UE di partenza. Il principio in base al quale il momento impositivo coincide con quello di partenza del bene dallo Stato di origine, tanto per le cessioni quanto per gli acquisti, è fissato dal nuovo testo art. 39 del DL 331/93, modificato sul punto dalla Legge di stabilità 2013.
Pertanto, l’aliquota del 22% dovrà essere applicata su tutti gli acquisti il cui trasporto o spedizione è iniziato, nello Stato di origine del bene, dal il 1° ottobre 2013.
Tuttavia, qualora venga emessa fattura prima dell’inizio del trasporto dei beni, l’operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura, ancorché limitatamente all’importo fatturato. Al riguardo, il modificato art. 39, comma 2 del DL 331/93 ha escluso la rilevanza, ai fini della fatturazione, degli acconti versati sugli acquisti di beni intracomunitari. Nel caso di acconti versati in assenza di emissione della fattura, l’operazione è dunque effettuata alla data di partenza dei beni dallo Stato di origine, secondo il criterio generale.
Ulteriore elemento di novità rispetto al pregresso incremento dell’aliquota IVA ordinaria (avvenuto il 17 settembre 2011) si ha con riferimento al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi “generici”, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, rese da un soggetto IVA non residente a un soggetto IVA italiano.
Per tali servizi, rilevanti ai fini IVA nel paese del committente (quindi in Italia), si applica l’aliquota IVA vigente al momento di ultimazione della prestazione, ai sensi dell’art. 6, comma 6 del DPR 633/72. Al riguardo, per individuare il momento di ultimazione della prestazione, l’Agenzia delle Entrate ha legittimato l’utilizzo del momento di ricevimento della fattura (circ. n. 16/2013). Nel caso di pagamenti anticipati, tuttavia, le suddette prestazioni di servizi “generici” si intendono effettuate alla data del pagamento del corrispettivo (ancorché parziale).
Ancora, le medesime prestazioni di servizi “generici”, se effettuate in modo continuativo per più di un anno (e in assenza di acconti o pagamenti parziali), si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare, fino alla conclusione della prestazione stessa. In questo caso l’aliquota IVA applicabile sarà quella del 22%, in vigore (presumibilmente) al 31 dicembre 2013.
Fonte: Eutekne
Un primo chiarimento di interesse fornito dall’Assonime riguarda la determinazione del corrispettivo netto per le operazioni soggette ad IVA compiute dai commercianti al minuto e dagli esercenti attività assimilate.
A differenza di quanto era avvenuto con l’incremento dal 20 al 21% dell’aliquota, il legislatore non ha modificato il testo del DPR 633/72. Ne consegue che l’art. 27 del DPR 633 appena richiamato non è stato aggiornato. Il divisore previsto per le operazioni soggette ad aliquota ordinaria utilizzato per scorporare l’IVA compresa nel corrispettivo ricevuto è quindi rimasto pari a 121.
Secondo l’Associazione, però, pur in assenza di una espressa modifica normativa del quarto comma dell’art. 27, il divisore deve intendersi pari a 122.
Altro aspetto di un certo interesse evidenziato dall’Assonime è quello della decorrenza dell’aumento con riguardo all’autoconsumo. La circolare n. 30 ricorda che per le operazioni realizzate mediante destinazione di beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore o ad altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, rileva il prelievo dei beni.
Per quanto riguarda, invece, le prestazioni di servizi effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore oppure effettuate gratuitamente per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, il momento di effettuazione è quello in cui le stesse sono rese o, se le prestazioni hanno carattere periodico o continuativo, il mese successivo a quello in cui sono rese.
Sempre le regole generali sul momento di effettuazione delle operazioni regolano l’aliquota in caso di acconti fatturati o pagati anteriormente al 1° ottobre per i quali l’aliquota è quella del 21%, mentre per il saldo successivo si rende applicabile la nuova aliquota del 22%.
L’aumento dell’aliquota IVA ordinaria si riflette ovviamente anche sugli acquisti intracomunitari di beni e servizi nonché sulle importazioni effettuati a decorrere dal 1° ottobre 2013.
Anche in questi casi, per l’applicazione dell’aliquota corretta, è necessario fare riferimento ai criteri che definiscono il momento di effettuazione delle suddette operazioni.
Nello specifico, per le importazioni di beni l’aliquota IVA del 22% si applica con riferimento alle operazioni per le quali la dichiarazione doganale è stata accettata successivamente al 1° ottobre 2013. Infatti, come prescrive l’art. 201 del Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992), l’obbligazione doganale all’importazione sorge “al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana”.
Il momento impositivo è quello di partenza del bene dallo Stato di origine
Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica, invece, l’aliquota IVA vigente al momento di inizio del trasporto o della spedizione dallo Stato UE di partenza. Il principio in base al quale il momento impositivo coincide con quello di partenza del bene dallo Stato di origine, tanto per le cessioni quanto per gli acquisti, è fissato dal nuovo testo art. 39 del DL 331/93, modificato sul punto dalla Legge di stabilità 2013.
Pertanto, l’aliquota del 22% dovrà essere applicata su tutti gli acquisti il cui trasporto o spedizione è iniziato, nello Stato di origine del bene, dal il 1° ottobre 2013.
Tuttavia, qualora venga emessa fattura prima dell’inizio del trasporto dei beni, l’operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura, ancorché limitatamente all’importo fatturato. Al riguardo, il modificato art. 39, comma 2 del DL 331/93 ha escluso la rilevanza, ai fini della fatturazione, degli acconti versati sugli acquisti di beni intracomunitari. Nel caso di acconti versati in assenza di emissione della fattura, l’operazione è dunque effettuata alla data di partenza dei beni dallo Stato di origine, secondo il criterio generale.
Ulteriore elemento di novità rispetto al pregresso incremento dell’aliquota IVA ordinaria (avvenuto il 17 settembre 2011) si ha con riferimento al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi “generici”, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, rese da un soggetto IVA non residente a un soggetto IVA italiano.
Per tali servizi, rilevanti ai fini IVA nel paese del committente (quindi in Italia), si applica l’aliquota IVA vigente al momento di ultimazione della prestazione, ai sensi dell’art. 6, comma 6 del DPR 633/72. Al riguardo, per individuare il momento di ultimazione della prestazione, l’Agenzia delle Entrate ha legittimato l’utilizzo del momento di ricevimento della fattura (circ. n. 16/2013). Nel caso di pagamenti anticipati, tuttavia, le suddette prestazioni di servizi “generici” si intendono effettuate alla data del pagamento del corrispettivo (ancorché parziale).
Ancora, le medesime prestazioni di servizi “generici”, se effettuate in modo continuativo per più di un anno (e in assenza di acconti o pagamenti parziali), si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare, fino alla conclusione della prestazione stessa. In questo caso l’aliquota IVA applicabile sarà quella del 22%, in vigore (presumibilmente) al 31 dicembre 2013.
Fonte: Eutekne
venerdì 4 ottobre 2013
ZFC zone franche urbane 2013: in attesa dei bandi chiarimenti sulle agevolazioni per le imprese di Calabria, Campania, Puglia Sardegna e Sicilia
L’art. 37 del DL 179/2012 ha previsto la concessione di agevolazioni, sotto forma di esenzioni fiscali e contributive, in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane (“ZFU”) dell’Obiettivo convergenza nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e in via sperimentale in sardegna nei comuni della provincia di Carbonia – Iglesias. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare 30 settembre 2013 n. 32024, ha fornito chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive, al fine di far conoscere, anteriormente all’adozione degli appositi bandi per la presentazione delle domande, le effettive modalità di funzionamento dell’intervento.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di piccola e micro dimensione, già costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza. Le stesse devono, inoltre, trovarsi nel pieno e libero esercizio dei proprio diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Quanto ai limiti dimensionali, secondo la Raccomandazione 2003/361/CE e il DM 18 aprile 2005:
- si considerano “microimprese” quelle che hanno meno di 10 occupati e un fattura, o un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro;
- si considerano “piccole imprese” quelle che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo, o un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.
Possono accedere alle agevolazioni anche gli studi professionali e, più in generale, i professionisti purché svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, nel Registro delle imprese.
Le imprese devono svolgere le proprie attività all’interno del territorio della ZFU disponendo, alla data di presentazione dell’istanza, di un ufficio o locale destinato all’attività, anche amministrativa, ubicato all’interno del predetto territorio.
Quanto ai benefici, le imprese possono fruire delle seguenti agevolazioni: esenzione dalle imposte sui redditi; esenzione dall’IRAP; esenzione dall’IMU; esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni di lavoro dipendente.
Con specifico riferimento al primo punto, il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa all’interno della ZFU, fino a concorrenza dell’importo di 100.000 euro per ciascun periodo di imposta (salvo le maggiorazioni previste per le assunzioni di nuovi lavoratori dipendenti), è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di accoglimento dell’istanza di agevolazione, nei limiti delle seguenti percentuali.
- 100%, per i primi cinque periodi d’imposta;
- 60% per i periodi d’imposta dal sesto al decimo;
- 40% per i periodi d’imposta undicesimo e dodicesimo;
- 20% per i periodi d’imposta tredicesimo e quattordicesimo.
Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell’agevolazione, la circolare chiarisce che non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, né le sopravvenienze attive e passive.
Nel caso in cui l’impresa richiedente svolga la propria attività anche al di fuori del territorio della ZFU, ai fini della determinazione del reddito prodotto all’interno del predetto territorio sussiste l’obbligo in capo all’impresa di tenere una contabilità separata.
Agevolazione con calcolo “proporzionale”
Con riferimento alla concessione delle agevolazioni, viene precisato che l’importo dell’agevolazione è calcolato sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta e contributivo complessivamente richiesto dalle imprese istanti (c.d. modalità proporzionale).
Le agevolazioni si utilizzano mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi in F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti con apposito provvedimento.
Fonte: Eutekne – Autore: Pamela Alberti
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di piccola e micro dimensione, già costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza. Le stesse devono, inoltre, trovarsi nel pieno e libero esercizio dei proprio diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Quanto ai limiti dimensionali, secondo la Raccomandazione 2003/361/CE e il DM 18 aprile 2005:
- si considerano “microimprese” quelle che hanno meno di 10 occupati e un fattura, o un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro;
- si considerano “piccole imprese” quelle che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo, o un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.
Possono accedere alle agevolazioni anche gli studi professionali e, più in generale, i professionisti purché svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, nel Registro delle imprese.
Le imprese devono svolgere le proprie attività all’interno del territorio della ZFU disponendo, alla data di presentazione dell’istanza, di un ufficio o locale destinato all’attività, anche amministrativa, ubicato all’interno del predetto territorio.
Quanto ai benefici, le imprese possono fruire delle seguenti agevolazioni: esenzione dalle imposte sui redditi; esenzione dall’IRAP; esenzione dall’IMU; esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni di lavoro dipendente.
Con specifico riferimento al primo punto, il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa all’interno della ZFU, fino a concorrenza dell’importo di 100.000 euro per ciascun periodo di imposta (salvo le maggiorazioni previste per le assunzioni di nuovi lavoratori dipendenti), è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di accoglimento dell’istanza di agevolazione, nei limiti delle seguenti percentuali.
- 100%, per i primi cinque periodi d’imposta;
- 60% per i periodi d’imposta dal sesto al decimo;
- 40% per i periodi d’imposta undicesimo e dodicesimo;
- 20% per i periodi d’imposta tredicesimo e quattordicesimo.
Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell’agevolazione, la circolare chiarisce che non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, né le sopravvenienze attive e passive.
Nel caso in cui l’impresa richiedente svolga la propria attività anche al di fuori del territorio della ZFU, ai fini della determinazione del reddito prodotto all’interno del predetto territorio sussiste l’obbligo in capo all’impresa di tenere una contabilità separata.
Agevolazione con calcolo “proporzionale”
Con riferimento alla concessione delle agevolazioni, viene precisato che l’importo dell’agevolazione è calcolato sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta e contributivo complessivamente richiesto dalle imprese istanti (c.d. modalità proporzionale).
Le agevolazioni si utilizzano mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi in F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti con apposito provvedimento.
Fonte: Eutekne – Autore: Pamela Alberti
giovedì 3 ottobre 2013
Colf e badanti 2013: entro il 10/10/2013 versamento dei contributi relativi al III trimestre 2013
Si ricorda che giovedì 10 ottobre 2013 è l'ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio - settembre 2013 per il personale domestico.
Il versamento può essere effettuato tramite:
• MAV, pagamento mediante avviso inviato dall'INPS o generato attraverso il sito www.inps.it;
• rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche" (tabaccherie abilitate, sportelli bancari Unicredit Spa o sito internet del gruppo Unicredit Spa; sportelli di Poste Italiane);
• carta di credito online sul sito www.inps.it o telefonando al Contact Center numero verde gratuito 803164.
Fonte: Seac
Il versamento può essere effettuato tramite:
• MAV, pagamento mediante avviso inviato dall'INPS o generato attraverso il sito www.inps.it;
• rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche" (tabaccherie abilitate, sportelli bancari Unicredit Spa o sito internet del gruppo Unicredit Spa; sportelli di Poste Italiane);
• carta di credito online sul sito www.inps.it o telefonando al Contact Center numero verde gratuito 803164.
Fonte: Seac
martedì 1 ottobre 2013
Iva al 22%: regolarizzazioni senza sanzioni per gli errori
Con Comunicato stampa 30 settembre 2013, l'Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito all'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento, a decorrere dal primo ottobre 2013, come disposto dall'art. 40, comma 1-ter, D.L. n. 98/2011.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che in relazione alle problematiche tecniche di aggiornamento dei software e delle procedure tecniche connesse ai misuratori fiscali, nella fase iniziale dell'applicazione di detta aliquota, gli operatori economici potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto emessi con la “vecchia” aliquota del 21%, effettuando la variazione in aumento. La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata entro tali termini:
•liquidazione IVA mensile:
27 dicembre (versamento acconto IVA) per il periodo di fatturazione di ottobre/novembre;
16 marzo (liquidazione annuale) per il periodo di fatturazione di dicembre;
•liquidazione IVA trimestrale:
16 marzo (liquidazione annuale) per il quarto trimestre di fatturazione
E pertanto la regolarizzazione sarà senza sanzioni purché sia emessa una nota di variazione in aumento, ai sensi dell’art. 26, comma 1 del DPR 633/72, entro il 27 dicembre 2013 per le operazioni afferenti i mesi di ottobre e novembre ed entro il 16 marzo 2014 per quelle relative al mese di dicembre per i contribuenti mensili e per quelle afferenti il quarto trimestre 2013 per i contribuenti trimestrali.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che in relazione alle problematiche tecniche di aggiornamento dei software e delle procedure tecniche connesse ai misuratori fiscali, nella fase iniziale dell'applicazione di detta aliquota, gli operatori economici potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto emessi con la “vecchia” aliquota del 21%, effettuando la variazione in aumento. La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata entro tali termini:
•liquidazione IVA mensile:
27 dicembre (versamento acconto IVA) per il periodo di fatturazione di ottobre/novembre;
16 marzo (liquidazione annuale) per il periodo di fatturazione di dicembre;
•liquidazione IVA trimestrale:
16 marzo (liquidazione annuale) per il quarto trimestre di fatturazione
E pertanto la regolarizzazione sarà senza sanzioni purché sia emessa una nota di variazione in aumento, ai sensi dell’art. 26, comma 1 del DPR 633/72, entro il 27 dicembre 2013 per le operazioni afferenti i mesi di ottobre e novembre ed entro il 16 marzo 2014 per quelle relative al mese di dicembre per i contribuenti mensili e per quelle afferenti il quarto trimestre 2013 per i contribuenti trimestrali.
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