Da domani, 1° ottobre 2013, entra in vigore l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%, poiché non è stato ulteriormente prorogato il termine fissato dall’art. 40, comma 1-ter, del DL 6 luglio 2011, n. 98 (già differito al 1° ottobre ad opera dell’art. 11 del DL n. 76/2013).
Il mancato ulteriore rinvio, che sembrava ormai dato per certo, coglie alla sprovvista gli operatori economici, che da domani dovranno aggiornare le procedure operative per applicare la nuova aliquota ordinaria del 22% (restano invece ferme le aliquote ridotte del 4% e del 10%).
A differenza del precedente aumento, disposto dal DL n. 138/2011, con decorrenza dalle operazioni effettuate dal 17 settembre 2011, quello attuale opera con poco preavviso, ma con decorrenza dall’inizio del mese di ottobre, con evidenti vantaggi almeno in termini di liquidazione dell’imposta relativa al mese di settembre e per quella afferente il terzo trimestre 2013.
Tuttavia, il poco tempo a disposizione necessita di ricordare alcune regole per una corretta applicazione della modifica, che deve tener conto del momento di effettuazione di cui all’art. 6 del DPR 633/72.
Tale disposizione, infatti, regola l’esigibilità dell’IVA, prevedendo differenti regole in funzione della tipologia di operazioni.
Per le cessioni di beni immobili, l’aliquota del 22%, ove dovuta, si applica a partire dai rogiti notarili stipulati da domani, fermo restando che su eventuali acconti incassati fino al 30 settembre, ovvero in presenza di emissione della fattura fino alla predetta data, l’imposta è dovuta nella misura del 21%.
Alle medesime conclusioni si perviene in relazione alle cessioni di beni mobili, per le quali l’aliquota del 22% si applica alle consegne o spedizioni effettuate a partire dal 1° ottobre, mentre per acconti incassati o fatture anticipate emesse fino al 30 settembre, resta dovuta l’IVA al 21%.
Non sorgono particolari problemi per l’emissione di fatture differite, ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del DPR 633/72, relativamente alle consegne o spedizioni di beni mobili effettuate nel mese di settembre 2013, per le quali la predetta fattura, pur potendo essere emessa entro il 15 ottobre, deve confluire nella liquidazione di settembre, quale periodo di effettuazione delle singole consegne, conseguente applicazione dell’aliquota del 21%.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, di regola il momento di effettuazione è ancorato al pagamento del corrispettivo, ovvero alla precedente emissione della fattura, con la conseguenza che eventuali prestazioni eseguite fino al 30 settembre, ma incassate (e fatturate) dal 1° ottobre sono soggette all’aliquota del 22%.
Lo stesso dicasi per eventuali parcelle “proforma” emesse dai professionisti fino al 30 settembre, ma incassate successivamente, per le quali è opportuno “correggere” l’importo dell’IVA, aggiornandolo con la nuova aliquota del 22%.
Particolare attenzione, invece, deve essere prestata per i servizi generici, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, prestati da soggetti passivi d’imposta in altro Stato (che si considerano effettuati al momento di ultimazione della prestazione), rilevanti ai fini IVA in Italia in capo al committente soggetto passivo, il quale deve operare il reverse charge (integrazione o autofattura) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPR 633/72, applicando l’aliquota IVA vigente al momento di ultimazione della prestazione, quale indice di esigibilità dell’imposta. Sul punto, si ricorda che la circolare n. 16/E/2013 ha consentito di individuare il momento di ultimazione della prestazione all’atto del ricevimento della fattura, o altro documento attestante l’operazione, emesso del prestatore non residente.
A particolari conclusioni, infine, si deve pervenire in relazione all’emissione di note di variazione in data successiva all’entrata in vigore della nuova aliquota, per le quali si rende applicabile la medesima aliquota vigente alla data di effettuazione dell’operazione originaria.
L’art. 26 del DPR 633/72, infatti, consente (o obbliga) all’emissione di note di variazione in presenza di eventi che comportano una modifica dell’operazione principale effettuata in precedenza.
Tuttavia, posto che trattasi di una variazione di un’operazione già effettuata, il regime IVA di tale modifica è “schiavo” del trattamento fiscale cui è stata assoggettata l’operazione originaria. Pertanto, se all’operazione originaria è stata applicata l’aliquota del 21%, in quanto effettuata prima dell’entrata in vigore dell’aumento, alla successiva nota di variazione (in aumento o in diminuzione) si rende applicabile la medesima aliquota del 21%, anche se il documento è emesso successivamente al 1° ottobre 2013.
Fonte Eutekne
lunedì 30 settembre 2013
venerdì 27 settembre 2013
Rottamazione slot: dal 1 ottobre 2013 al via il Sistri
Attenzione allo smaltimento degli apparecchi da gioco e di altri rifiuti speciali il primo ottobre partirà il Sistri in via sperimentale e sicuramente si prospettano future radicali semplificazioni e alleggerimenti sia del sistema sia per quanto riguarda le sanzioni.
Soggetti obbligati
Il Ministero dell’Ambiente ha dunque confermato l'impianto dell'articolo 11 del D.L. 101/2013 (decreto del Fare), in base al quale sono obbligati ad aderire al Sistri dal 1° ottobre 2013, gli enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i cosiddetti nuovi produttori. Il prossimo 3 marzo 2014 (salvo proroga di 6 mesi), partiranno i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani della regione Campania. Dal tenore del D.L. 101/2013 sembra possano senz'altro considerarsi inclusi tra gli obbligati al Sistri due categorie di soggetti: i comuni e le imprese che trasportano rifiuti urbani pericolosi (dal 1° ottobre 2013, come gli altri gestori), i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa (dal 3 marzo 2014, come tutti i produttori iniziali).
Le date di avvio
La ridotta platea degli obbligati al Sistri viene determinata in base al seguente calendario: dal 1° ottobre 2013 prendono il via Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi. Dal 3 marzo 2014, invece, iniziano i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e, nella sola Campania, i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani.
Produttori iniziali e nuovi produttori
È importante fare attenzione alla differenza tra “produttori iniziali” e “nuovi produttori”. Questi ultimi, non sono altro che i gestori che producono rifiuti a seguito di attività di trattamento, miscelazione eccetera. Indicarli allora esplicitamente fra i soggetti obbligati dal 1° ottobre 2013 e ridondante, a meno che la norma non voglia intendere che tali “nuovi produttori” devono registrare anche le operazioni di produzione e di movimentazione con il Sistri. L'aspetto comunque merita un chiarimento ufficiale. I produttori iniziali di rifiuti pericolosi, inizieranno solo dal 3 marzo 2014, salvo eventuali possibili proroghe.
Aumentano gli adempimenti
Un sistema complesso come il Sistri senza la partecipazione attiva dei produttori iniziali determina un aggravio lavorativo per i gestori. Poiché i produttori continuano a essere obbligati al registro e al formulario e aspettano il ritorno della quarta copia di tale formulario, il trasportatore e il recuperatore/smaltitore (almeno fino al 3 marzo 2014) subiranno la complessità informatica del Sistri e quella cartacea delle scritture tradizionali.
Le semplificazioni previste
Sul fronte della semplificazione del Sistri che il D.L. 101/2013 affida direttamente al Ministero dell’Ambiente, viene annunciata l'adozione di nuove norme che si muoveranno verso una riduzione dei costi per gli operatori, e verso una semplificazione tecnica del nuovo sistema di tracciamento. Relativamente al primo profilo le novità potrebbero coincidere con l'inclusione dell'attuale piattaforma Sistri in un sistema informativo più ampio a servizio della pubblica amministrazione, sotto il secondo profilo l'alleggerimento tecnico potrebbe spingersi fino all'eliminazione dei due strumenti attualmente alla base del tracciamento dei rifiuti, la black box (da montare sui mezzi di trasporto dei rifiuti per il loro monitoraggio satellitare) e la chiavetta token usb (il dispositivo che custodisce i dati dei rifiuti).
Le sanzioni
Il Ministero ha anche assicurato il proprio impegno verso un ulteriore alleggerimento del sistema sanzionatorio nella prima fase di avvio del Sistri, in particolare mediante la presentazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del D.L. 101/2013 che dovrebbe limitare l'applicazione delle sanzioni per gli illeciti di natura non dolosa. Attualmente, l'articolo 260-bis del D.Lgs. 152/2006 punisce infatti (con sanzioni amministrative pecuniarie) e senza alcuna distinzione, la mancata iscrizione al Sistri, l’omesso pagamento del contributo, l’omessa o inesatta compilazione di registro cronologico o scheda di movimentazione, la fornitura di informazioni incomplete o inesatte, l’alterazione dei dispositivi informatici, la fornitura di false informazioni sulla natura dei rifiuti, il trasporto privo della scheda Sistri. Già tre diversi provvedimenti pongono il freno alle sanzioni, ovvero il D.Lgs. 205/2010, che fa scattare l'applicabilità solo dopo un mese dall'operatività del Sistri, il D.Lgs. 121/2011, che stabilisce l'applicazione in misura ridotta per i primi periodi di operatività del sistema, e il D.L. 101/2013, che legittima la punizione di alcune violazioni formali solo dopo il compimento della terza infrazione.
Soggetti obbligati
Il Ministero dell’Ambiente ha dunque confermato l'impianto dell'articolo 11 del D.L. 101/2013 (decreto del Fare), in base al quale sono obbligati ad aderire al Sistri dal 1° ottobre 2013, gli enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i cosiddetti nuovi produttori. Il prossimo 3 marzo 2014 (salvo proroga di 6 mesi), partiranno i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani della regione Campania. Dal tenore del D.L. 101/2013 sembra possano senz'altro considerarsi inclusi tra gli obbligati al Sistri due categorie di soggetti: i comuni e le imprese che trasportano rifiuti urbani pericolosi (dal 1° ottobre 2013, come gli altri gestori), i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa (dal 3 marzo 2014, come tutti i produttori iniziali).
Le date di avvio
La ridotta platea degli obbligati al Sistri viene determinata in base al seguente calendario: dal 1° ottobre 2013 prendono il via Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi. Dal 3 marzo 2014, invece, iniziano i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e, nella sola Campania, i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani.
Produttori iniziali e nuovi produttori
È importante fare attenzione alla differenza tra “produttori iniziali” e “nuovi produttori”. Questi ultimi, non sono altro che i gestori che producono rifiuti a seguito di attività di trattamento, miscelazione eccetera. Indicarli allora esplicitamente fra i soggetti obbligati dal 1° ottobre 2013 e ridondante, a meno che la norma non voglia intendere che tali “nuovi produttori” devono registrare anche le operazioni di produzione e di movimentazione con il Sistri. L'aspetto comunque merita un chiarimento ufficiale. I produttori iniziali di rifiuti pericolosi, inizieranno solo dal 3 marzo 2014, salvo eventuali possibili proroghe.
Aumentano gli adempimenti
Un sistema complesso come il Sistri senza la partecipazione attiva dei produttori iniziali determina un aggravio lavorativo per i gestori. Poiché i produttori continuano a essere obbligati al registro e al formulario e aspettano il ritorno della quarta copia di tale formulario, il trasportatore e il recuperatore/smaltitore (almeno fino al 3 marzo 2014) subiranno la complessità informatica del Sistri e quella cartacea delle scritture tradizionali.
Le semplificazioni previste
Sul fronte della semplificazione del Sistri che il D.L. 101/2013 affida direttamente al Ministero dell’Ambiente, viene annunciata l'adozione di nuove norme che si muoveranno verso una riduzione dei costi per gli operatori, e verso una semplificazione tecnica del nuovo sistema di tracciamento. Relativamente al primo profilo le novità potrebbero coincidere con l'inclusione dell'attuale piattaforma Sistri in un sistema informativo più ampio a servizio della pubblica amministrazione, sotto il secondo profilo l'alleggerimento tecnico potrebbe spingersi fino all'eliminazione dei due strumenti attualmente alla base del tracciamento dei rifiuti, la black box (da montare sui mezzi di trasporto dei rifiuti per il loro monitoraggio satellitare) e la chiavetta token usb (il dispositivo che custodisce i dati dei rifiuti).
Le sanzioni
Il Ministero ha anche assicurato il proprio impegno verso un ulteriore alleggerimento del sistema sanzionatorio nella prima fase di avvio del Sistri, in particolare mediante la presentazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del D.L. 101/2013 che dovrebbe limitare l'applicazione delle sanzioni per gli illeciti di natura non dolosa. Attualmente, l'articolo 260-bis del D.Lgs. 152/2006 punisce infatti (con sanzioni amministrative pecuniarie) e senza alcuna distinzione, la mancata iscrizione al Sistri, l’omesso pagamento del contributo, l’omessa o inesatta compilazione di registro cronologico o scheda di movimentazione, la fornitura di informazioni incomplete o inesatte, l’alterazione dei dispositivi informatici, la fornitura di false informazioni sulla natura dei rifiuti, il trasporto privo della scheda Sistri. Già tre diversi provvedimenti pongono il freno alle sanzioni, ovvero il D.Lgs. 205/2010, che fa scattare l'applicabilità solo dopo un mese dall'operatività del Sistri, il D.Lgs. 121/2011, che stabilisce l'applicazione in misura ridotta per i primi periodi di operatività del sistema, e il D.L. 101/2013, che legittima la punizione di alcune violazioni formali solo dopo il compimento della terza infrazione.
giovedì 26 settembre 2013
Accordo Agenzia delle Entrate - Lottomatica - SisalPay per il pagamento delle cartelle di Equitalia nelle ricevitorie
Con un accordo con le due reti di ricevitorie Lottomatica e Sisalpay, Equitalia amplia i punti e la fascia oraria nella quale è possibile, per i contribuenti, saldare i bollettini di pagamento RAV allegati alle cartelle di pagamento. Sarà possibile, infatti, versare la somma anche in una delle circa 60 mila ricevitorie delle due reti. In questo modo, i pagamenti potranno avvenire in tutti i giorni della settimana, compreso sabato e domenica.
Le cartelle di Equitalia che possono essere pagate nei punti vendita Lottomatica e SisalPay sono quelle notificate a partire dalla fine di giugno, in cui è presente uno speciale codice a barre. Il pagamento nelle ricevitorie può essere effettuato sia entro la scadenza dei sessanta giorni dalla data di notifica della cartella, sia oltre questo termine temporale: l’importo viene, infatti, automaticamente aggiornato con le somme aggiuntive previste dalla normativa.
Nelle ricevitorie abilitate Sisal, il pagamento RAV allegato alle cartelle di pagamento può essere effettuato in contanti – entro il limite di 999,99 euro previsto dalla normativa antiriciclaggio (DLgs. 231/2007) –, mentre la commissione di incasso è di 1,55 euro per transazione.
Nelle ricevitorie Lottomatica – ricevitorie del Lotto, tabaccherie e bar abilitati al servizio – oltre che con i contanti – entro il limite di 999,99 euro previsto dalla normativa antiriciclaggio (DLgs. 231/2007) – il pagamento potrà essere effettuato con carte PagoBancomat, carte prepagate Lottomaticard e carte di credito VISA e MasterCard. A seconda del mezzo di pagamento varia anche la commissione di incasso, che, come nel caso delle ricevitorie Sisal, sono di spettanza e competenza del soggetto presso cui si effettua il pagamento.
Sul sito www.lisclick.it è possibile consultare l’elenco dei punti vendita abilitati che accettano anche pagamenti tramite bancomat o carte di credito.
Il nuovo canale di pagamento si aggiunge a quello degli sportelli di Equitalia, delle banche, dei tabaccai e delle Poste, oltre alla possibilità di farlo anche online sul sito internet www.gruppoequitalia.it alla voce “Pagare online” oppure attraverso l’“Estratto conto online”.
Le cartelle di Equitalia che possono essere pagate nei punti vendita Lottomatica e SisalPay sono quelle notificate a partire dalla fine di giugno, in cui è presente uno speciale codice a barre. Il pagamento nelle ricevitorie può essere effettuato sia entro la scadenza dei sessanta giorni dalla data di notifica della cartella, sia oltre questo termine temporale: l’importo viene, infatti, automaticamente aggiornato con le somme aggiuntive previste dalla normativa.
Nelle ricevitorie abilitate Sisal, il pagamento RAV allegato alle cartelle di pagamento può essere effettuato in contanti – entro il limite di 999,99 euro previsto dalla normativa antiriciclaggio (DLgs. 231/2007) –, mentre la commissione di incasso è di 1,55 euro per transazione.
Nelle ricevitorie Lottomatica – ricevitorie del Lotto, tabaccherie e bar abilitati al servizio – oltre che con i contanti – entro il limite di 999,99 euro previsto dalla normativa antiriciclaggio (DLgs. 231/2007) – il pagamento potrà essere effettuato con carte PagoBancomat, carte prepagate Lottomaticard e carte di credito VISA e MasterCard. A seconda del mezzo di pagamento varia anche la commissione di incasso, che, come nel caso delle ricevitorie Sisal, sono di spettanza e competenza del soggetto presso cui si effettua il pagamento.
Sul sito www.lisclick.it è possibile consultare l’elenco dei punti vendita abilitati che accettano anche pagamenti tramite bancomat o carte di credito.
Il nuovo canale di pagamento si aggiunge a quello degli sportelli di Equitalia, delle banche, dei tabaccai e delle Poste, oltre alla possibilità di farlo anche online sul sito internet www.gruppoequitalia.it alla voce “Pagare online” oppure attraverso l’“Estratto conto online”.
Sistri 2013: al via dal 1 ottobre 2013
Il primo ottobre partirà il Sistri e sicuramente si prospettano future radicali semplificazioni e alleggerimenti sia del sistema sia per quanto riguarda le sanzioni. Ciò viene assicurato dal Ministero dell’Ambiente in una recente interrogazione parlamentare presso la commissione ambiente della Camera. È stato validato sia l'elenco dei soggetti obbligati sia il calendario di operatività del nuovo sistema di controllo telematico dei rifiuti così come disegnati dal D.L. 101/2013, ma viene annunciato un prossimo decreto ministeriale che dovrà eliminare alcuni strumenti informatici poco graditi agli operatori, come le “black box” e la chiavetta usb, inoltre viene assicurata un'ulteriore attenuazione delle sanzioni per gli illeciti non dolosi.
Soggetti obbligati
Il Ministero dell’Ambiente ha dunque confermato l'impianto dell'articolo 11 del D.L. 101/2013 (decreto del Fare), in base al quale sono obbligati ad aderire al Sistri dal 1° ottobre 2013, gli enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i cosiddetti nuovi produttori. Il prossimo 3 marzo 2014 (salvo proroga di 6 mesi), partiranno i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani della regione Campania. Dal tenore del D.L. 101/2013 sembra possano senz'altro considerarsi inclusi tra gli obbligati al Sistri due categorie di soggetti: i comuni e le imprese che trasportano rifiuti urbani pericolosi (dal 1° ottobre 2013, come gli altri gestori), i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa (dal 3 marzo 2014, come tutti i produttori iniziali). Ciò in virtù di due diversi meccanismi: l'obbligo per la prima categoria deriva dal combinato disposto dell'articolo 184 del D.Lgs. 152/2006, e dell'articolo 11 del D.L. 101/2013 (che sancisce una deroga temporale per i soli gestori di rifiuti urbani nella regione Campania). L'obbligo per la seconda categoria scatta, invece, in ragione del fatto che il D.L. 101/2013 impone ora l'adesione a tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, implicitamente abrogando la deroga recata dal D.M. 52/2011 (Testo unico Sistri, provvedimento di rango inferiore) a favore dei produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa.
Il nuovo calendario
La ridotta platea degli obbligati al Sistri viene determinata in base al seguente calendario: dal 1° ottobre 2013 prendono il via Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi. Dal 3 marzo 2014, invece, iniziano i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e, nella sola Campania, i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani.
Produttori iniziali e nuovi produttori
È importante fare attenzione alla differenza tra “produttori iniziali” e “nuovi produttori”. Questi ultimi, non sono altro che i gestori che producono rifiuti a seguito di attività di trattamento, miscelazione eccetera. Indicarli allora esplicitamente fra i soggetti obbligati dal 1° ottobre 2013 e ridondante, a meno che la norma non voglia intendere che tali “nuovi produttori” devono registrare anche le operazioni di produzione e di movimentazione con il Sistri. L'aspetto comunque merita un chiarimento ufficiale. I produttori iniziali di rifiuti pericolosi, inizieranno solo dal 3 marzo 2014, salvo eventuali possibili proroghe.
Aggravio per i gestori
Un sistema complesso come il Sistri senza la partecipazione attiva dei produttori iniziali determina un aggravio lavorativo per i gestori. Poiché i produttori continuano a essere obbligati al registro e al formulario e aspettano il ritorno della quarta copia di tale formulario, il trasportatore e il recuperatore/smaltitore (almeno fino al 3 marzo 2014) subiranno la complessità informatica del Sistri e quella cartacea delle scritture tradizionali.
La razionalizzazione del sistri
Sul fronte della semplificazione del Sistri che il D.L. 101/2013 affida direttamente al Ministero dell’Ambiente, viene annunciata l'adozione di nuove norme che si muoveranno verso una riduzione dei costi per gli operatori, e verso una semplificazione tecnica del nuovo sistema di tracciamento. Relativamente al primo profilo le novità potrebbero coincidere con l'inclusione dell'attuale piattaforma Sistri in un sistema informativo più ampio a servizio della pubblica amministrazione, sotto il secondo profilo l'alleggerimento tecnico potrebbe spingersi fino all'eliminazione dei due strumenti attualmente alla base del tracciamento dei rifiuti, la black box (da montare sui mezzi di trasporto dei rifiuti per il loro monitoraggio satellitare) e la chiavetta token usb (il dispositivo che custodisce i dati dei rifiuti).
Le sanzioni
Il Ministero ha anche assicurato il proprio impegno verso un ulteriore alleggerimento del sistema sanzionatorio nella prima fase di avvio del Sistri, in particolare mediante la presentazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del D.L. 101/2013 che dovrebbe limitare l'applicazione delle sanzioni per gli illeciti di natura non dolosa. Attualmente, l'articolo 260-bis del D.Lgs. 152/2006 punisce infatti (con sanzioni amministrative pecuniarie) e senza alcuna distinzione, la mancata iscrizione al Sistri, l’omesso pagamento del contributo, l’omessa o inesatta compilazione di registro cronologico o scheda di movimentazione, la fornitura di informazioni incomplete o inesatte, l’alterazione dei dispositivi informatici, la fornitura di false informazioni sulla natura dei rifiuti, il trasporto privo della scheda Sistri. Già tre diversi provvedimenti pongono il freno alle sanzioni, ovvero il D.Lgs. 205/2010, che fa scattare l'applicabilità solo dopo un mese dall'operatività del Sistri, il D.Lgs. 121/2011, che stabilisce l'applicazione in misura ridotta per i primi periodi di operatività del sistema, e il D.L. 101/2013, che legittima la punizione di alcune violazioni formali solo dopo il compimento della terza infrazione.
Autore:Fiscal Focus
Soggetti obbligati
Il Ministero dell’Ambiente ha dunque confermato l'impianto dell'articolo 11 del D.L. 101/2013 (decreto del Fare), in base al quale sono obbligati ad aderire al Sistri dal 1° ottobre 2013, gli enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i cosiddetti nuovi produttori. Il prossimo 3 marzo 2014 (salvo proroga di 6 mesi), partiranno i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani della regione Campania. Dal tenore del D.L. 101/2013 sembra possano senz'altro considerarsi inclusi tra gli obbligati al Sistri due categorie di soggetti: i comuni e le imprese che trasportano rifiuti urbani pericolosi (dal 1° ottobre 2013, come gli altri gestori), i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa (dal 3 marzo 2014, come tutti i produttori iniziali). Ciò in virtù di due diversi meccanismi: l'obbligo per la prima categoria deriva dal combinato disposto dell'articolo 184 del D.Lgs. 152/2006, e dell'articolo 11 del D.L. 101/2013 (che sancisce una deroga temporale per i soli gestori di rifiuti urbani nella regione Campania). L'obbligo per la seconda categoria scatta, invece, in ragione del fatto che il D.L. 101/2013 impone ora l'adesione a tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, implicitamente abrogando la deroga recata dal D.M. 52/2011 (Testo unico Sistri, provvedimento di rango inferiore) a favore dei produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa.
Il nuovo calendario
La ridotta platea degli obbligati al Sistri viene determinata in base al seguente calendario: dal 1° ottobre 2013 prendono il via Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi. Dal 3 marzo 2014, invece, iniziano i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e, nella sola Campania, i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani.
Produttori iniziali e nuovi produttori
È importante fare attenzione alla differenza tra “produttori iniziali” e “nuovi produttori”. Questi ultimi, non sono altro che i gestori che producono rifiuti a seguito di attività di trattamento, miscelazione eccetera. Indicarli allora esplicitamente fra i soggetti obbligati dal 1° ottobre 2013 e ridondante, a meno che la norma non voglia intendere che tali “nuovi produttori” devono registrare anche le operazioni di produzione e di movimentazione con il Sistri. L'aspetto comunque merita un chiarimento ufficiale. I produttori iniziali di rifiuti pericolosi, inizieranno solo dal 3 marzo 2014, salvo eventuali possibili proroghe.
Aggravio per i gestori
Un sistema complesso come il Sistri senza la partecipazione attiva dei produttori iniziali determina un aggravio lavorativo per i gestori. Poiché i produttori continuano a essere obbligati al registro e al formulario e aspettano il ritorno della quarta copia di tale formulario, il trasportatore e il recuperatore/smaltitore (almeno fino al 3 marzo 2014) subiranno la complessità informatica del Sistri e quella cartacea delle scritture tradizionali.
La razionalizzazione del sistri
Sul fronte della semplificazione del Sistri che il D.L. 101/2013 affida direttamente al Ministero dell’Ambiente, viene annunciata l'adozione di nuove norme che si muoveranno verso una riduzione dei costi per gli operatori, e verso una semplificazione tecnica del nuovo sistema di tracciamento. Relativamente al primo profilo le novità potrebbero coincidere con l'inclusione dell'attuale piattaforma Sistri in un sistema informativo più ampio a servizio della pubblica amministrazione, sotto il secondo profilo l'alleggerimento tecnico potrebbe spingersi fino all'eliminazione dei due strumenti attualmente alla base del tracciamento dei rifiuti, la black box (da montare sui mezzi di trasporto dei rifiuti per il loro monitoraggio satellitare) e la chiavetta token usb (il dispositivo che custodisce i dati dei rifiuti).
Le sanzioni
Il Ministero ha anche assicurato il proprio impegno verso un ulteriore alleggerimento del sistema sanzionatorio nella prima fase di avvio del Sistri, in particolare mediante la presentazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del D.L. 101/2013 che dovrebbe limitare l'applicazione delle sanzioni per gli illeciti di natura non dolosa. Attualmente, l'articolo 260-bis del D.Lgs. 152/2006 punisce infatti (con sanzioni amministrative pecuniarie) e senza alcuna distinzione, la mancata iscrizione al Sistri, l’omesso pagamento del contributo, l’omessa o inesatta compilazione di registro cronologico o scheda di movimentazione, la fornitura di informazioni incomplete o inesatte, l’alterazione dei dispositivi informatici, la fornitura di false informazioni sulla natura dei rifiuti, il trasporto privo della scheda Sistri. Già tre diversi provvedimenti pongono il freno alle sanzioni, ovvero il D.Lgs. 205/2010, che fa scattare l'applicabilità solo dopo un mese dall'operatività del Sistri, il D.Lgs. 121/2011, che stabilisce l'applicazione in misura ridotta per i primi periodi di operatività del sistema, e il D.L. 101/2013, che legittima la punizione di alcune violazioni formali solo dopo il compimento della terza infrazione.
Autore:Fiscal Focus
mercoledì 25 settembre 2013
Dichiarazioni IRPEF, IRES, IRAP, IVA, CNM 2013: entro il termine del 30 settembre 2013 l’invio telematico delle dichiarazioni
Ultimi giorni per la trasmissione telematica dei modelli UNICO, IRAP, IVA e CNM 2013, relativi al periodo d’imposta 2012.
Le persone fisiche, le societa` di persone o le associazioni tra professionisti, presentano all`agenzia delle Entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi (UNICO) e di IRAP esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre dell`anno successivo a quello di chiusura del periodo d`imposta.
Le societa` di capitali e gli altri soggetti IRES presentano le medesime dichiarazioni entro l`ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d`imposta. Quindi anche per i soggetti IRES con esercizio che coincide con l`anno solare, la scadenza e` fissata al 30 settembre.
Entro il 30 settembre puo` anche essere presentata una dichiarazione "correttiva nei termini" al fine di correggere eventuali errori commessi nella compilazione del modello gia` spedito.
Entro il 30 settembre vanno altresì trasmessi in via telematica i modelli IVA 2013, qualora presentati in via autonoma rispetto al modello UNICO 2013 (per obbligo o per scelta), nonché i modelli CNM 2013 in caso di opzione per la tassazione di gruppo.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 del DPR n. 322/98, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all’Agenzia delle Entrate mediante procedure telematiche, direttamente o tramite uno degli intermediari abilitati. Secondo quanto affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2002 n. 6 (§ 4.5), la trasmissione si considera conclusa nel giorno in cui è completata la ricezione da parte della stessa Agenzia.
La circ. Agenzia delle Entrate 6/2002 ha peraltro chiarito che le dichiarazioni presentate in via telematica si considerano tempestive se trasmesse nei termini anche se successivamente scartate, purché siano correttamente ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla comunicazione telematica dell’avvenuto scarto.
In caso di omessa o ritardata trasmissione telematica della dichiarazione da parte dell’intermediario incaricato, il contribuente diventa passibile delle sanzioni previste a suo carico per omessa o ritardata presentazione della dichiarazione, ferma restando la distinta responsabilità dell’intermediario stesso in relazione all’obbligo di trasmissione telematica (ai sensi dell’art. 7-bis del DLgs. n. 241/97).
Fonte: Eutekne
Le persone fisiche, le societa` di persone o le associazioni tra professionisti, presentano all`agenzia delle Entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi (UNICO) e di IRAP esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre dell`anno successivo a quello di chiusura del periodo d`imposta.
Le societa` di capitali e gli altri soggetti IRES presentano le medesime dichiarazioni entro l`ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d`imposta. Quindi anche per i soggetti IRES con esercizio che coincide con l`anno solare, la scadenza e` fissata al 30 settembre.
Entro il 30 settembre puo` anche essere presentata una dichiarazione "correttiva nei termini" al fine di correggere eventuali errori commessi nella compilazione del modello gia` spedito.
Entro il 30 settembre vanno altresì trasmessi in via telematica i modelli IVA 2013, qualora presentati in via autonoma rispetto al modello UNICO 2013 (per obbligo o per scelta), nonché i modelli CNM 2013 in caso di opzione per la tassazione di gruppo.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 del DPR n. 322/98, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all’Agenzia delle Entrate mediante procedure telematiche, direttamente o tramite uno degli intermediari abilitati. Secondo quanto affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2002 n. 6 (§ 4.5), la trasmissione si considera conclusa nel giorno in cui è completata la ricezione da parte della stessa Agenzia.
La circ. Agenzia delle Entrate 6/2002 ha peraltro chiarito che le dichiarazioni presentate in via telematica si considerano tempestive se trasmesse nei termini anche se successivamente scartate, purché siano correttamente ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla comunicazione telematica dell’avvenuto scarto.
In caso di omessa o ritardata trasmissione telematica della dichiarazione da parte dell’intermediario incaricato, il contribuente diventa passibile delle sanzioni previste a suo carico per omessa o ritardata presentazione della dichiarazione, ferma restando la distinta responsabilità dell’intermediario stesso in relazione all’obbligo di trasmissione telematica (ai sensi dell’art. 7-bis del DLgs. n. 241/97).
Fonte: Eutekne
martedì 24 settembre 2013
Bonus Arredi: i chiarimenti della circolare n. 29/E del 18 settembre 2013
I contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio possono fruire di un’ulteriore riduzione d’imposta per l’acquisto di mobili, nonché per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta sulle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Per l’esattezza, i contribuenti ammessi a beneficiare del bonus arredi sono gli stessi che fruiscono della detrazione con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili; quindi, le ristrutturazioni edilizie con spese sostenute dal 26 giugno 2012.
E’ possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui i beni sono destinati. In altri termini, basta che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori) se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
Quali beni
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di:
• mobili
• grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito)
Aprono all'ulteriore detrazione anche i lavori eseguiti su parti comuni degli edifici residenziali. La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente però ai singoli condomini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare, ma solo per gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere.
In sintesi, la detrazione è collegata agli interventi:
• di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
• di manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
• di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
• di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
• necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza
• di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. Non è, invece, richiesto che ci sia un collegamento fra i mobili e l’ambiente ristrutturato; il collegamento deve esserci con l’immobile oggetto di ristrutturazione nel suo complesso. In altri termini, l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.
Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano, per esempio, fra i “grandi elettrodomestici”, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Adempimenti
Il contribuente, per avvalersi del nuovo beneficio fiscale, deve eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le stesse modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:
• la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati
• il codice fiscale del beneficiario della detrazione
• il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Le spese sostenute, inoltre, devono essere documentate, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
CIRCOLARE N. 29 DEL 18/09/2013
Quando si può ottenere
Il principale presupposto per poter usufruire della detrazione è l’effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi; in questo caso, ovviamente, il bonus spetta per l'arredo della parte comune su cui è stato effettuato il lavoro). Le spese per questi interventi devono essere state sostenute a partire dal 26 giugno 2012.
Gli interventi edilizi che consentono di richiedere la detrazione sono quelli:
- di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, effettuati sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali
- di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
- di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.
Per la detrazione è inoltre indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto dei mobili e/o dei grandi elettrodomestici.
Non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, quando la stessa è obbligatoria, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi.
Per quali acquisti
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di:
- mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo
- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Nell’importo delle spese sostenute possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.
Importo detraibile
La detrazione spettante, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro (riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici).
Questo limite riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
Pagamento e documenti da conservare
Come previsto per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato:
- la causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione)
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
E’ consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Il contribuente deve conservare, inoltre:
- la documentazione attestante il pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito)
- le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
Per l’esattezza, i contribuenti ammessi a beneficiare del bonus arredi sono gli stessi che fruiscono della detrazione con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili; quindi, le ristrutturazioni edilizie con spese sostenute dal 26 giugno 2012.
E’ possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui i beni sono destinati. In altri termini, basta che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori) se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
Quali beni
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di:
• mobili
• grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito)
Aprono all'ulteriore detrazione anche i lavori eseguiti su parti comuni degli edifici residenziali. La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente però ai singoli condomini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare, ma solo per gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere.
In sintesi, la detrazione è collegata agli interventi:
• di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
• di manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
• di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
• di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
• necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza
• di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. Non è, invece, richiesto che ci sia un collegamento fra i mobili e l’ambiente ristrutturato; il collegamento deve esserci con l’immobile oggetto di ristrutturazione nel suo complesso. In altri termini, l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.
Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano, per esempio, fra i “grandi elettrodomestici”, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Adempimenti
Il contribuente, per avvalersi del nuovo beneficio fiscale, deve eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le stesse modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:
• la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati
• il codice fiscale del beneficiario della detrazione
• il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Le spese sostenute, inoltre, devono essere documentate, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
CIRCOLARE N. 29 DEL 18/09/2013
Quando si può ottenere
Il principale presupposto per poter usufruire della detrazione è l’effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi; in questo caso, ovviamente, il bonus spetta per l'arredo della parte comune su cui è stato effettuato il lavoro). Le spese per questi interventi devono essere state sostenute a partire dal 26 giugno 2012.
Gli interventi edilizi che consentono di richiedere la detrazione sono quelli:
- di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, effettuati sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali
- di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
- di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.
Per la detrazione è inoltre indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto dei mobili e/o dei grandi elettrodomestici.
Non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, quando la stessa è obbligatoria, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi.
Per quali acquisti
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di:
- mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo
- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Nell’importo delle spese sostenute possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.
Importo detraibile
La detrazione spettante, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro (riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici).
Questo limite riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
Pagamento e documenti da conservare
Come previsto per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato:
- la causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione)
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
E’ consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Il contribuente deve conservare, inoltre:
- la documentazione attestante il pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito)
- le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
lunedì 23 settembre 2013
Detrazioni ristrutturazioni 50% riqualificazione energetica 65% e acquisto mobili e elettrodomestici 2013: chiarimenti con la Circolare n. 29 del 18/09/2013
Con Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 18 settembre 2013, n. 29, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle novità relative alle detrazioni 50-65% e al nuovo "bonus arredi".
In particolare, sono stati forniti chiarimenti in materia di:
• interventi di riqualificazione energetica degli edifici, relativamente agli interventi interessati, alla decorrenza dell'aliquota del 65%, alla modalità fruizione della detrazione, anche con specifico riferimento alla casistica di interventi su parti comuni condominiali;
• interventi di recupero del patrimonio edilizio, relativamente alla proroga della detrazione del 50% con limite di spesa di 96.000 euro, e con particolare attenzione agli interventi antisismici in zone ad alta pericolosità;
• acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, precisando quali soggetti possono fruire della detrazione e quali interventi edilizi costituiscono il presupposto per la detrazione (avvio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ecc.). Specifici chiarimenti sono stati forniti inoltre sulla tipologia di beni agevolabili, sull'ammontare della spesa detraibile e sugli adempimenti necessari.
Fonte: Seac
In particolare, sono stati forniti chiarimenti in materia di:
• interventi di riqualificazione energetica degli edifici, relativamente agli interventi interessati, alla decorrenza dell'aliquota del 65%, alla modalità fruizione della detrazione, anche con specifico riferimento alla casistica di interventi su parti comuni condominiali;
• interventi di recupero del patrimonio edilizio, relativamente alla proroga della detrazione del 50% con limite di spesa di 96.000 euro, e con particolare attenzione agli interventi antisismici in zone ad alta pericolosità;
• acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, precisando quali soggetti possono fruire della detrazione e quali interventi edilizi costituiscono il presupposto per la detrazione (avvio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ecc.). Specifici chiarimenti sono stati forniti inoltre sulla tipologia di beni agevolabili, sull'ammontare della spesa detraibile e sugli adempimenti necessari.
Fonte: Seac
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