L'INPS, con il Messaggio n. 11512 del 17 luglio 2013, rende noto che dal prossimo 22 luglio sarà disponibile la nuova procedura "Regolarità contributiva online" tramite la quale i responsabili dell'adempimento contributivo (titolari/legali rappresentanti) o i loro delegati o intermediari autorizzati potranno verificare direttamente online la propria regolarità contributiva.
Il servizio sarà disponibile sul portale dell'Istituto, seguendo il percorso "Servizi on line" > "Per tipologia di utente" > "Aziende, consulenti e professionisti".
Fonte: seac
mercoledì 31 luglio 2013
martedì 30 luglio 2013
DURC 2013: regolarità rilasciata se coesistono debiti contributivi e crediti verso le PA il decreto MEF 13/03/2013 pubblicato in G.U. 16/07/2013
Con il Decreto 13 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze interviene in merito al rilascio del Documento Unico di regolarità contributiva.
In particolare il Decreto del MEF prevede il rilascio del DURC anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.
Con Decreto ministeriale si è provveduto a disciplinare le modalita' di rilascio e di utilizzazione del DURC, in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.
Sono altresi' disciplinate le modalita' di utilizzo della certificazione così rilasciata, esibita per il rilascio del DURC.
Gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, emettono il Durc con l'indicazione che il rilascio e' avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94; deve essere altresì precisato l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo.
Il DURC puo' così essere utilizzato per le finalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica il comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, che prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore.
L'intervento sostitutivo si applica alle erogazioni, a carico di pubbliche amministrazioni, a qualsiasi titolo spettanti.
La certificazione esibita per il rilascio del DURC puo' essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo, secondo le modalita' previste dal decreto del 25 giugno 2012, ovvero per la cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari secondo le modalita' descritte a seguire.
Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC puo' validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC, comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all'intermediario finanziario, ovvero, in caso di persistente irregolarita' contributiva, a condizione che il creditore sottoscriva, contestualmente alla cessione o all'anticipazione, apposita delegazione di pagamento alla banca o all'intermediario finanziario, ai sensi dell'art. 1269 c.c., per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo.
Qualora l'importo riconosciuto dalla banca o dall'intermediario finanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento di cui al presente comma si applica per l'estinzione parziale del predetto debito contributivo.
In particolare il Decreto del MEF prevede il rilascio del DURC anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.
Con Decreto ministeriale si è provveduto a disciplinare le modalita' di rilascio e di utilizzazione del DURC, in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.
Sono altresi' disciplinate le modalita' di utilizzo della certificazione così rilasciata, esibita per il rilascio del DURC.
Gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, emettono il Durc con l'indicazione che il rilascio e' avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94; deve essere altresì precisato l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo.
Il DURC puo' così essere utilizzato per le finalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica il comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, che prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore.
L'intervento sostitutivo si applica alle erogazioni, a carico di pubbliche amministrazioni, a qualsiasi titolo spettanti.
La certificazione esibita per il rilascio del DURC puo' essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo, secondo le modalita' previste dal decreto del 25 giugno 2012, ovvero per la cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari secondo le modalita' descritte a seguire.
Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC puo' validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC, comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all'intermediario finanziario, ovvero, in caso di persistente irregolarita' contributiva, a condizione che il creditore sottoscriva, contestualmente alla cessione o all'anticipazione, apposita delegazione di pagamento alla banca o all'intermediario finanziario, ai sensi dell'art. 1269 c.c., per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo.
Qualora l'importo riconosciuto dalla banca o dall'intermediario finanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento di cui al presente comma si applica per l'estinzione parziale del predetto debito contributivo.
lunedì 29 luglio 2013
Commissioni Tributarie e Tribunali : dal 01/08/2013 al 15/09/2013 sospensione feriale dei termini processuali
L’art. 1 della L. 742/69 sancisce che i termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.
Tale norma è pacificamente applicabile anche nel contenzioso tributario, perciò rimarranno sospesi in pratica tutti i termini relativi al processo, quindi, in primis, il termine per il ricorso (sessanta giorni dalla ricezione dell’atto impositivo ex art. 21 del DLgs. 546/92), per la costituzione in giudizio (trenta giorni dalla notifica del ricorso ex art. 22 del DLgs. 546/92), per il deposito dei documenti e delle memorie (rispettivamente, venti e dieci giorni liberi prima della data di discussione ex art. 32 del DLgs. 546/92).
Quanto esposto vale anche per i gradi processuali successivi al primo, pertanto la sospensione opera in merito al termine “breve” (sessanta giorni dalla notifica della sentenza ex art. 38 del DLgs. 546/92) e al termine “lungo” (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ex art. 327 c.p.c.) per l’impugnazione della sentenza mediante appello o revocazione, oltre che per il termine annuale di riassunzione del processo a seguito di cassazione con rinvio, ex art. 63 del DLgs. 546/92.
Lo stesso dicasi per i termini relativi alla riassunzione del processo sospeso e interrotto (art. 43 del DLgs. 546/92), e per il termine di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso (art. 14 del DLgs. 546/92) o della parte a cui non è stata notificata l’impugnazione nelle liti “inscindibili” ex art. 331 c.p.c.
Anche il termine per la proposizione del reclamo soggiace alla pausa estiva, ma su questo verrà dedicato un articolo specifico.
Se il termine processuale dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al termine del periodo di sospensione medesimo, cioè al 16 settembre. È il caso in cui, ad esempio, il contribuente ricevesse proprio nella “pausa estiva” l’atto impositivo.
La giurisprudenza ha chiarito che l’art. 1 della L. 742/69 va interpretato nel senso che il 16 settembre è computato nel termine stesso. Detto giorno segna non l’inizio del termine, ma l’inizio del suo decorso, il quale non include il dies a quo del termine stesso, in applicazione del principio fissato dall’art. 155 c.p.c. comma 1.
Ove, invece, il termine abbia già iniziato a decorrere anteriormente il 1° agosto, il medesimo rimane sospeso nel periodo feriale per poi ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo, vale a dire dal 16 settembre. Anche in tal caso, il 16 settembre è incluso nel computo del termine.
È l’ipotesi ove l’accertamento o altro atto impositivo sia stato ricevuto proprio in questi giorni.
Si rammenta che non soggiace alla pausa estiva la tutela cautelare, disciplinata dall’art. 47 del DLgs. 546/92. In questa fattispecie, il contribuente deve, nonostante la pausa estiva, prima notificare il ricorso (contenente la domanda cautelare) e poi depositarlo in Commissione tributaria, posto che nel processo tributario non è possibile proporre la domanda cautelare se prima o contestualmente non è stato notificato il ricorso.
Chiaramente, la L. 742/69 concerne i termini processuali, per cui non riguarda nè i termini per il versamento delle imposte da dichiarazione nè i termini decadenziali per la notifica degli avvisi di accertamento.
Fonte: Eutekne
Tale norma è pacificamente applicabile anche nel contenzioso tributario, perciò rimarranno sospesi in pratica tutti i termini relativi al processo, quindi, in primis, il termine per il ricorso (sessanta giorni dalla ricezione dell’atto impositivo ex art. 21 del DLgs. 546/92), per la costituzione in giudizio (trenta giorni dalla notifica del ricorso ex art. 22 del DLgs. 546/92), per il deposito dei documenti e delle memorie (rispettivamente, venti e dieci giorni liberi prima della data di discussione ex art. 32 del DLgs. 546/92).
Quanto esposto vale anche per i gradi processuali successivi al primo, pertanto la sospensione opera in merito al termine “breve” (sessanta giorni dalla notifica della sentenza ex art. 38 del DLgs. 546/92) e al termine “lungo” (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ex art. 327 c.p.c.) per l’impugnazione della sentenza mediante appello o revocazione, oltre che per il termine annuale di riassunzione del processo a seguito di cassazione con rinvio, ex art. 63 del DLgs. 546/92.
Lo stesso dicasi per i termini relativi alla riassunzione del processo sospeso e interrotto (art. 43 del DLgs. 546/92), e per il termine di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso (art. 14 del DLgs. 546/92) o della parte a cui non è stata notificata l’impugnazione nelle liti “inscindibili” ex art. 331 c.p.c.
Anche il termine per la proposizione del reclamo soggiace alla pausa estiva, ma su questo verrà dedicato un articolo specifico.
Se il termine processuale dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al termine del periodo di sospensione medesimo, cioè al 16 settembre. È il caso in cui, ad esempio, il contribuente ricevesse proprio nella “pausa estiva” l’atto impositivo.
La giurisprudenza ha chiarito che l’art. 1 della L. 742/69 va interpretato nel senso che il 16 settembre è computato nel termine stesso. Detto giorno segna non l’inizio del termine, ma l’inizio del suo decorso, il quale non include il dies a quo del termine stesso, in applicazione del principio fissato dall’art. 155 c.p.c. comma 1.
Ove, invece, il termine abbia già iniziato a decorrere anteriormente il 1° agosto, il medesimo rimane sospeso nel periodo feriale per poi ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo, vale a dire dal 16 settembre. Anche in tal caso, il 16 settembre è incluso nel computo del termine.
È l’ipotesi ove l’accertamento o altro atto impositivo sia stato ricevuto proprio in questi giorni.
Si rammenta che non soggiace alla pausa estiva la tutela cautelare, disciplinata dall’art. 47 del DLgs. 546/92. In questa fattispecie, il contribuente deve, nonostante la pausa estiva, prima notificare il ricorso (contenente la domanda cautelare) e poi depositarlo in Commissione tributaria, posto che nel processo tributario non è possibile proporre la domanda cautelare se prima o contestualmente non è stato notificato il ricorso.
Chiaramente, la L. 742/69 concerne i termini processuali, per cui non riguarda nè i termini per il versamento delle imposte da dichiarazione nè i termini decadenziali per la notifica degli avvisi di accertamento.
Fonte: Eutekne
giovedì 25 luglio 2013
Presentazione del modello 770/2013: firmata la proroga al 20 settembre con un comunicato stampa il ministero dell’Economia e delle Finanze anticipa lo slittamento del termine in attesa della pubblicazione in Gazzetta del provvedimento
Più tempo ai sostituti d’imposta per l’adempimento dichiarativo. Slitta dal 31 luglio al 20 settembre il termine per la presentazione del modello 770. La proroga è prevista in un decreto firmato oggi dal presidente del Consiglio dei ministri, per tener conto delle esigenze manifestate dalle aziende e dai professionisti.
mercoledì 24 luglio 2013
Bonus bebè: i voucher per le babysitter
I voucher concessi dall’INPS per pagare la babysitter possono avere esclusivamente un valore da 10 euro o da 20 euro. Il ritiro dei buoni lavoro, da parte della madre lavoratrice, può avvenire nei seguenti modi: una tantum, in maniera frazionata o mensilmente a discrezione delle beneficiarie, purché si riferisca a un numero di voucher pari a un importo di 300 euro o multipli di 300 euro. In caso di rapporto di lavoro part time invece, gli importi del beneficio sono automaticamente riproporzionati in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 11344/2013, fornendo utili indicazioni operative per la gestione dei voucher come forma di pagamento dei servizi di babysitting introdotti dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012).
Bonus bebè - La Riforma del mercato del lavoro (L. n. 92/2012) all’art. 4, c. 24, lett. b) ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice (esclusi i papà) di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, un contributo economico:
- per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia;
- ovvero per pagare il servizio di baby-sitting (mediante voucher).
- L’importo del beneficio, che dura per un periodo massimo di sei mesi (divisibile solo per frazioni mensili intere) per le lavoratrici dipendenti e massimo 3 mesi per quelle iscritte alla gestione separata, ammontano a 300 euro mensili. Si rammenta, al riguardo, che l’agevolazione è usufruibile negli undici mesi dopo il congedo di maternità.
- Le beneficiarie – L’agevolazione è rivolta solamente alle madri lavoratrici che si sono piazzate in posizione utile in graduatoria a seguito della presentazione delle domande su bando per l’anno 2013, i cui termini sono scaduti lo scorso 11 luglio.
- Accesso ai voucher – L’emissione dei voucher avverrà tramite la funzionalità messa a disposizione dall’INPS "voucher genitorialità", accessibile dalla nuova procedura di "emissione voucher cartacei". Da notare, inoltre, che ai fini del rilascio l’operatore dovrà indicare il codice fiscale della madre, quello del bambino e l’identificativo della domanda presente sulla ricevuta rilasciata nella fase di presentazione della domanda.
- Casi di esclusione – Restano esclusi dall’emissione dei voucher, le madri lavoratrici che: non risultino presente nell’archivio della graduatoria delle madri beneficiarie della misura a sostegno della genitorialità; abbiano rinunciato al beneficio. In caso di rinuncia al beneficio successiva all’emissione dei voucher, la beneficiaria deve restituire i voucher non utilizzati e di seguito l’operatore provvederà ad annullare i voucher riconsegnati dopo averne verificato l’integrità.
- Distribuzione dei voucher - A seguito della definizione della graduatoria delle madri beneficiarie con l’indicazione del tipo di beneficio (voucher per servizi di babysitting o contributo per servizi per l’infanzia) e del periodo richiesti, saranno comunicati alle sedi regionali gli effettivi quantitativi di voucher da destinare ai servizi di babysitting e le sedi interessate alla consegna, in base alla residenza o al domicilio temporaneo della madre.
Fonte: Fiscal Focus
Bonus bebè - La Riforma del mercato del lavoro (L. n. 92/2012) all’art. 4, c. 24, lett. b) ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice (esclusi i papà) di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, un contributo economico:
- per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia;
- ovvero per pagare il servizio di baby-sitting (mediante voucher).
- L’importo del beneficio, che dura per un periodo massimo di sei mesi (divisibile solo per frazioni mensili intere) per le lavoratrici dipendenti e massimo 3 mesi per quelle iscritte alla gestione separata, ammontano a 300 euro mensili. Si rammenta, al riguardo, che l’agevolazione è usufruibile negli undici mesi dopo il congedo di maternità.
- Le beneficiarie – L’agevolazione è rivolta solamente alle madri lavoratrici che si sono piazzate in posizione utile in graduatoria a seguito della presentazione delle domande su bando per l’anno 2013, i cui termini sono scaduti lo scorso 11 luglio.
- Accesso ai voucher – L’emissione dei voucher avverrà tramite la funzionalità messa a disposizione dall’INPS "voucher genitorialità", accessibile dalla nuova procedura di "emissione voucher cartacei". Da notare, inoltre, che ai fini del rilascio l’operatore dovrà indicare il codice fiscale della madre, quello del bambino e l’identificativo della domanda presente sulla ricevuta rilasciata nella fase di presentazione della domanda.
- Casi di esclusione – Restano esclusi dall’emissione dei voucher, le madri lavoratrici che: non risultino presente nell’archivio della graduatoria delle madri beneficiarie della misura a sostegno della genitorialità; abbiano rinunciato al beneficio. In caso di rinuncia al beneficio successiva all’emissione dei voucher, la beneficiaria deve restituire i voucher non utilizzati e di seguito l’operatore provvederà ad annullare i voucher riconsegnati dopo averne verificato l’integrità.
- Distribuzione dei voucher - A seguito della definizione della graduatoria delle madri beneficiarie con l’indicazione del tipo di beneficio (voucher per servizi di babysitting o contributo per servizi per l’infanzia) e del periodo richiesti, saranno comunicati alle sedi regionali gli effettivi quantitativi di voucher da destinare ai servizi di babysitting e le sedi interessate alla consegna, in base alla residenza o al domicilio temporaneo della madre.
Fonte: Fiscal Focus
martedì 23 luglio 2013
Sanatoria lavoratori extraue 2013: permesso di lavoro per attesa di occupazione per un anno se la domanda di emersione viene scartata
Il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Interno, con Circolare congiunta n. 4096 del 10 luglio 2013, hanno fornito chiarimenti in merito alla procedura di emersione dal lavoro irregolare per i cittadini extracomunitari, disciplinata dal D.Lgs. n. 109/2012, alla luce dell'emanazione del c.d. Decreto Lavoro (DL n. 76/2013).
In particolare, viene precisato che se la domanda di emersione viene scartata per "cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro", i contributi sono stati pagati e c'è la prova di presenza in Italia dal 2011, al lavoratore viene comunque rilasciato un permesso per attesa occupazione della durata di un anno.
In particolare, viene precisato che se la domanda di emersione viene scartata per "cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro", i contributi sono stati pagati e c'è la prova di presenza in Italia dal 2011, al lavoratore viene comunque rilasciato un permesso per attesa occupazione della durata di un anno.
lunedì 22 luglio 2013
770 2013: imminente la proroga al 20 settembre
Il termine per l’invio telematico, da parte dei sostituti d’imposta, dei modelli 770/2013 Ordinario e Semplificato, dovrebbe slittare dal 31 luglio al prossimo 20 settembre.
Risulta infatti alla firma l’apposito decreto che dispone il differimento del termine per la presentazione dei modelli, presumibilmente un DPCM su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze.
Risulta infatti alla firma l’apposito decreto che dispone il differimento del termine per la presentazione dei modelli, presumibilmente un DPCM su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze.
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