venerdì 28 giugno 2013

Per le aziende con personale con lavoro intermittente: dal 3 luglio 2013 nuove modalità di invio delle comunicazioni ''Uni-Intermittente''

Dal 3 luglio 2013, data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013, saranno attive le nuove modalità di invio delle comunicazioni del lavoro intermittente.
Infatti, in attuazione del predetto decreto, la Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro ha adottato:
- con Decreto Direttoriale del 25 giugno 2013, il modello di comunicazione "Uni-Intermittente", da utilizzare per la comunicazione preventiva alla DTL della durata del lavoro intermittente;
- la nuova casella di posta elettronica certificata: intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it.
Oltre che via mail, il predetto modello, contenente i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro, e la data di inizio e fine della relativa chiamata, potrà essere inviato tramite il portale www.cliclavoro.it, - menu "Gestione chiamate intermittenti", accessibile dall'area riservata previa registrazione.
Dal 3 luglio 2013 quindi coloro che fanno ricorso a prestazioni di lavoro intermittente devono comunicare pertanto i dati inerenti il rapporto di lavoro utilizzando il modello e i canali di comunicazione predisposti.
Il modello, disponibile all’interno del portale Cliclavoro, deve contenere i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce e deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
- via email all’indirizzo di posta elettronica certifica (pec): intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it
- attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale www.cliclavoro.it
- per le prestazioni da svolgersi entro le 12 ore successive, tramite SMS;
- solamente in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, tramite FAX alla DTL competente.

IMU: versamento in ritardo con una sanzione ridotta

Nonostante sia decorsa la scadenza della prima rata dell’IMU, i contribuenti possono “ravvedersi”. Infatti, aderendo all’Istituto del ravvedimento operoso, il contribuente può sanare la propria posizione debitoria nei confronti dell’Erario e regolarizzare la violazione pagando una sanzione ridotta. In quali casi si può beneficiare del ravvedimento? Quali sono le tipologie di ravvedimento previste dalla normativa? Rispondiamo a queste domande attraverso alcuni esempi pratici.
È consentito beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, normativamente introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, a tutti i contribuenti, purché:
• il contribuente rispetti determinati limiti di tempo;
• la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa;
• non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
• non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.
Si ricorda che, nel caso in cui anche una delle suddette condizioni non sia soddisfatta, il ravvedimento è inibito in ragione dei periodi e dei tributi oggetto di controllo.
È utile precisare, a tal fine, che il ravvedimento si perfeziona nel momento in cui viene effettuato per intero il pagamento del debito tributario. Ne deriva che il ravvedimento può essere effettuato anche in tempi diversi ed è consentito versare in un primo momento solamente il tributo e successivamente gli interessi e le sanzioni. In altri termini, il ravvedimento si perfeziona se l’ultimo versamento è effettuato entro il termine stabilito dalla legge.
Attualmente, le disposizioni normative prevedono tre tipologie di ravvedimento:
• ravvedimento sprint;
• ravvedimento breve;
• ravvedimento lungo.
Il “ravvedimento sprint” prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l’imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,2% giornaliero del valore dell’imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 2,50%.
Facciamo un esempio.
Si supponga di dover effettuare il pagamento di € 1000,00 con 10 giorni di ritardo. In questo caso:
• la sanzione “sprint” sarà pari a 10 (giorni) x 0,2% x € 1000,00 = € 20,00;
• gli interessi, in tal caso, saranno così determinati: € 1000,00 x 2,5 x 10 (giorni) : 36500 = € 0,70;
• l’importo totale da versare sarà pari a € 1020,70.
Il “ravvedimento breve” è applicabile a decorrere dal 15° fino al 30° giorno di ritardo. Esso prevede una sanzione fissa del 3% dell’importo da versare oltre agli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 2,50%.
Facciamo un esempio.
Si supponga di effettuare il pagamento di € 1000,00 con 30 giorni di ritardo. In questo secondo caso:
• la sanzione sarà pari a € 1000,00 x 3,00% = € 30,00;
• gli interessi saranno così determinati: € 1000,00 x 2,5 x 30 (giorni) : 36500 = € 2,05;
• l’importo totale da versare sarà quindi pari a € 1032,05.
Il “ravvedimento lungo”, infine, è applicabile, decorso il 30° giorno di ritardo, entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
Tale ultima forma prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare oltre agli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale del 2,50%.
Si supponga, infine, di voler effettuare il pagamento di € 1000,00 con 300 giorni di ritardo rispetto alla naturale scadenza. In questo terzo caso:
• la sanzione è pari a € 1000,00 x 3,75% = € 37,50;
• gli interessi saranno pari a € 1000,00 x 2,5 x 300 (giorni) : 36500 = € 20,55;
• l’importo totale da versare sarà pari a € 1058,05.
Si ricorda che, come stabilito dalla risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi siano versati unitamente all’imposta dovuta. Al riguardo, nel modello F24, oltre all’indicazione del codice tributo e dell’importo da versare, è necessario ricordarsi di barrare la casella denominata “Ravv”.
È opportuno precisare che, decorso il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione non sarà più possibile sanare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso.
In tal caso, infatti, sarà il Comune a richiedere il pagamento dell’imposta non versata, maggiorata della sanzione nella misura del 30% e degli interessi calcolati fino alla data della notifica dell’atto.
Fonte : Fisco7 – Autore : Massimo D’Amico

giovedì 27 giugno 2013

Studi di settore comunicazione anomalie 2013: online il software per giustificare le anomalie 2009. 2010 e 2011

Sarà più semplice e veloce rispondere al Fisco e fornire le proprie ragioni per i riscontri relativi alle annualità 2009, 2010 e 2011. A partire da oggi, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile “Comunicazioni anomalie 2013”, scaricabile gratuitamente dal proprio sito internet, che consente a contribuenti e intermediari, dal prossimo 26 giugno, di fornire eventuali chiarimenti o precisazioni in relazione alle anomalie segnalate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il triennio 2009-2011.
In particolare, la procedura informatica consentirà di:
- segnalare eventuali imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione ricevuta
- indicare le motivazioni che hanno determinato l’anomalia e altre informazioni rilevanti.
Per l’invio telematico è sufficiente possedere il pin code (codice personale), indispensabile per utilizzare i servizi internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure aver ottenuto l’autorizzazione per accedere al servizio Entratel. Chi non è in possesso del pin code può richiederlo tramite registrazione ai servizi telematici.

mercoledì 26 giugno 2013

Imposta di bollo 2013: dal 26/06/2013 aumenti dei bolli da € 1,81 a € 2,00 e da 14,62 a 16,00

La legge 24 giugno 2013 n. 71, di conversione del DL 43/2013, approvata dal Senato in data 21 giugno 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 di ieri e in vigore da oggi, prevede una rilevante novità, destinata ad avere un largo impatto sui contribuenti.
Infatti, viene previsto che le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in 1,81 e in 14,62 euro, ovunque ricorrano, siano rideterminate, rispettivamente, in 2 e in 16 euro.
In particolare, il legislatore ha disposto che l’imposta fissa di bollo:
- ovunque sia prevista nella misura di 1,81 euro, passi a 2 euro;
- ovunque prevista nella misura di 14,62 euro, passi a 16 euro.
Pertanto, è sufficiente dare uno sguardo alla Tariffa allegata al DPR 642/72 per rendersi conto dell’impatto della norma. Ad esempio (senza pretesa di esaustività), sono interessate dall’aumento le seguenti fattispecie:
- gli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi (ad eccezione di quelli relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche) che saranno soggetti a bollo di 16 euro per ogni foglio (art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);
- le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti, che saranno soggetti a bollo di 16 euro per ogni foglio (art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);
- gli atti di notorietà e le pubblicazioni di matrimonio, che saranno soggetti a bollo di 16 euro per ogni foglio (art. 4 comma 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);
- le fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi, che saranno soggetti a bollo di 2 euro per ogni esemplare (art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);
- le ricevute e le quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria, se superano 77,47 euro, che saranno soggetti a bollo di 2 euro per ogni esemplare (art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72).

Comunicazione dei contratti di leasing e noleggio 2013: prorogato al 12 novembre 2013 il termine per l’invio all’anagrafe tributaria stabilito originariamente al 30/06/2013

Slitta il termine per la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e noleggio stipulati nel 2012. Con provvedimento del 25 giugno, allo scopo di tener conto delle attività di semplificazione attualmente in corso, è stato infatti disposto il rinvio della scadenza dal 30 giugno al 12 novembre 2013.
Avranno quindi più tempo a disposizione le banche e gli intermediari finanziari che svolgono attività di leasing finanziario e/o operativo e gli operatori commerciali che concedono in locazione e/o noleggio alcuni specifici beni mobili (autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili) che, in base a quanto previsto dal provvedimento del 5 agosto 2011, sono tenuti a inviare all’Anagrafe tributaria i dati dei clienti, persone fisiche e persone giuridiche, con cui hanno stipulato il contratto.
Sono fatte salve in ogni caso le comunicazioni relative al 2012 già effettuate o che saranno effettuate entro il 30 giugno attraverso le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 21 novembre 2011.

martedì 25 giugno 2013

Rete di impresa 2013: bonus fiscale 2013 e chiarimenti sull’agevolazione con la Circolare Agenzia Entrate del 18/06/2013 n.20

Con Provvedimento 14 giugno 2013, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per le imprese che aderiscono a un contratto di rete (art. 42, D.L. n. 78/2010), la sospensione massima dell'imposta sugli utili accantonati per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, e destinati agli investimento comuni, è pari all'83,0423%.
Tale valore è stato determinato sulla base del rapporto tra le risorse stanziate per il 2013 (euro 14milioni) e l'importo del risparmio d'imposta complessivamente richiesto, come emerge dalle comunicazioni contenenti i dati del risparmio d'imposta (euro 16.858.862). Con Circolare 18 giugno 2013, n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina del contratto di "rete di imprese", la quale ha subito importanti modifiche a seguito degli interventi apportati dall'art. 45, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e dall' art. 36, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.
In particolare, le Entrate precisano che le imprese di rete possono, mediante l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della "rete", divenire soggetti di diritto, giuridicamente autonomi rispetto alle singole imprese aderenti al contratto.
Pertanto, la rete:
• è tenuta al pagamento di IRAP ed IRES;
• ai fini IVA possiede il requisito soggettivo di cui all'art. 4, D.P.R. n. 633/1972 e, quindi, è dotata di autonoma partita IVA;
• è obbligata alla tenuta delle scritture contabili ai sensi degli artt. 14, 15, e 16, D.P.R. n. 600/1973.
Le novità introdotte non modificano invece le indicazioni per le reti d'impresa che non acquisiscono soggettività giuridica, per le quali, secondo il documento di prassi, è possibile attribuire un proprio codice fiscale.
L’agevolazione consiste, lo ricordiamo, in un regime di sospensione di imposta sugli utili d’esercizio, accantonati ad apposita riserva di patrimonio netto e destinati al fondo patrimoniale comune, per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete, attuato mediante una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa. Fruibile in sede di saldo del versamento delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta cui afferiscono gli utili stessi, il regime di sospensione cessa nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione dell’impresa al contratto di rete.
I chiarimenti integrativi su cui si concentra la circolare riguardano, in particolare, alcuni aspetti applicativi della disciplina, quali le modalità di applicazione della sospensione d’imposta per le società cooperative, i casi in cui si rende necessario rinnovare l’asseverazione del programma comune, al fine di fruire dell’agevolazione, le ipotesi in cui l’applicazione del beneficio determini una perdita fiscale, l’individuazione del valore degli investimenti rilevanti e del periodo di esecuzione degli stessi e, infine, gli effetti della parziale realizzazione degli investimenti e dell’acquisizione della soggettività giuridica delle reti dotate di fondo.
Rinnovo dell’asseverazione
Le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete possono fruire del beneficio fiscale a condizione che il programma di rete sia preventivamente asseverato dagli organismi abilitati.
Questi ultimi, mediante l’asseverazione, verificano preventivamente la sussistenza sia degli elementi propri del contratto di rete sia dei requisiti di partecipazione delle imprese che hanno sottoscritto il contratto.
Integrando quanto già precisato nella precedente circolare n. 15/2011, il nuovo documento di prassi chiarisce che l’asseverazione del programma comune di rete va rinnovata ogni qualvolta si verifichino eventi tali da comportare una modifica al precedente programma asseverato.
Tra i casi in cui è richiesto il rinnovo, rientra, ad esempio, quello in cui vengano effettuati successivi apporti al fondo patrimoniale non previsti nel programma già asseverato oppure i casi di variazione della platea delle imprese contraenti.
Fruizione dell’agevolazione
Come anticipato, l’agevolazione è fruita apportando una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa relativo al periodo di imposta cui si riferiscono gli utili stessi. Il beneficio, pertanto, pur operando esclusivamente in presenza di un utile d’esercizio, può, per effetto della predetta variazione in diminuzione, determinare una perdita fiscale che rileverà secondo le ordinarie regole previste dal Tuir.
Inoltre, la quota di utile d’esercizio sospesa non va ad aggiungersi all’insieme delle esenzioni che costituiscono il limite di riportabilità delle perdite, di cui all’articolo 84 del Tuir. Ciò in quanto l’agevolazione in esame si sostanzia in una sospensione d’imposta, cioè in un “differimento” dell’imposta sugli utili e, quindi, non si applica il comma 1, secondo periodo, del citato articolo 84, che pone limiti all'utilizzo e al riporto delle perdite per i soggetti che fruiscono di un regime di “esenzione” degli utili
Gli investimenti
Con la precedente circolare è stato chiarito che sono da considerare ammissibili, in linea generale, tutti gli investimenti previsti dal programma comune di rete asseverato, rappresentati sia dai costi sostenuti per l’acquisto o l’utilizzo di beni (strumentali e non strumentali), di servizi e di personale, sia dai costi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione dalle imprese aderenti al contratto di rete. In tale ultima evenienza, l’entità dell’investimento è determinata dal costo figurativo relativo all’effettivo impiego dei beni, dei servizi e del personale purché siano riconducibili alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
A integrazione delle precisazioni già fornite, il nuovo documento di prassi precisa che il valore dell’investimento rileva per l’intero ammontare del costo sostenuto, così come rilevano i limiti di deducibilità imposti dal Tuir per difetto del requisito di inerenza.
Quanto all'imputazione degli investimenti al periodo di effettuazione, occorre seguire le regole generali di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir, a nulla rilevando il momento in cui avviene l’effettivo esborso finanziario.
In merito al meccanismo applicativo del bonus, la circolare ribadisce che le imprese beneficiarie possono usufruire dell’agevolazione, al momento del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili, anche se gli investimenti non sono stati realizzati, purché ricorrano a tale data i presupposti previsti dalla norma: adesione al contratto di rete, accantonamento e destinazione dell’utile di esercizio, asseverazione del programma di rete.
Di conseguenza, la realizzazione degli investimenti può avvenire dopo la fruizione dell’agevolazione, purché entro l’esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la destinazione dell’utile.
Conseguenze della realizzazione parziale degli investimenti
Come chiarito nella circolare n. 15/2011, gli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione devono essere impiegati per gli investimenti previsti dal programma comune di rete, da realizzare entro l’esercizio successivo a quello in cui è assunta la delibera di accantonamento degli utili dell’esercizio.
Inoltre, la norma non impone di realizzare entro tale termine gli investimenti previsti dal programma comune di rete, nella loro totalità, “… fermo restando l’impiego entro detto termine degli utili per i quali è accordato il beneficio della sospensione da imposizione”.
Di conseguenza, nel caso di impiego parziale degli utili per i quali è stata accordata la sospensione d’imposta, si deve ritenere, in linea di massima, che l’impresa decada dall’agevolazione per l’intero importo degli utili sospesi.
Le uniche deroghe a tale principio sono costituite dalle ipotesi in cui la mancata effettuazione degli investimenti dipenda da circostanze sopravvenute, non dipendenti dalla volontà del contribuente, o sia conseguente a una riduzione del valore degli investimenti stessi dovuta a economie di costo e/o di scala.
In questi casi – da dimostrare adeguatamente – l’impresa non decade totalmente dall’agevolazione, ma ne “ridetermina” la consistenza, escludendo la quota di utili non impiegata, che concorrerà alla determinazione del reddito di impresa del periodo d’imposta successivo a quello in cui la stessa è stata accantonata.
L’agevolazione e le reti-soggetto
L’accesso al beneficio, come ricordato al paragrafo 2 della circolare 20 di oggi, è condizionato alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune da parte delle “imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete”.
In realtà, se le imprese della rete fanno nascere una rete-soggetto, si impegnano a effettuare dei conferimenti in un soggetto “distinto”, al quale è riconducibile l’effettiva realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete.
In tal caso, non è più possibile affermare che gli investimenti previsti dal programma comune sono realizzati “direttamente” dalle imprese della rete, in quanto gli investimenti sono imputabili, in caso di acquisizione della soggettività giuridica, al nuovo soggetto.
Pertanto, con l’acquisizione della soggettività giuridica della rete, la possibilità di fruire dell’agevolazione viene meno automaticamente.

venerdì 21 giugno 2013

IMU 2013: le sanzioni previste per i pagamenti tardivi

Il 17 giugno scorso e` scaduto il termine per il versamento dell`IMU ed il ritardo nel pagamento di questa imposta comporta sanzioni diverse a seconda dei giorni trascorsi dalla scadenza.
I contribuenti titolari di immobili che non fossero quindi riusciti ad effettuare per tempo il versamento e intendano usufruire del ravvedimento operoso entro il prossimo 1 luglio, pagheranno solo una piccola sanzione, che aumenterà di importo a seconda dai giorni trascorsi dalla scadenza. Si pagherà infatti lo 0,2% di interessi per ogni giorno di ritardo.
Andando nel dettaglio, le sanzioni previste sono le seguenti:
- per ritardi che vanno da 1 a 14 giorni: sanzione dello 0,2% dell’imposta per ogni giorno di ritardo, piu` interessi di mora del 2,5% annuo (Ravvedimento Sprint);
- per ritardi che vanno da 15 a 30 giorni: sanzione del 3% piu` interessi di mora del 2,5% (Ravvedimento breve).
Per i contribuenti invece che effettuano il ravvedimento operoso dopo un mese (fino un anno dalla scadenza) la sanzione sale al 3,75% (Ravvedimento lungo), sempre con l`aggiunta degli interessi di mora. Si segnala comunque che, nel caso di accertamento fiscale, il contribuente non potra` piu` usufruire del ravvedimento operoso, e la sanzione in questo caso salira` al 30%. Per poter quindi provvedere a sanare la propria situazione tramite il Ravvedimento operoso e` necessario che la violazione non sia gia` stata rilevata dal fisco.