martedì 30 aprile 2013

MODELLO 730/2013: prorogato al 16 maggio 2013 il termine per la consegna al datore di lavoro

Slitta a giovedì 16 maggio il termine ultimo per i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale prestata dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale
Più tempo a disposizione di lavoratori dipendenti e pensionati che provvedono all’adempimento dichiarativo relativo ai redditi del 2012 consegnando il modello 730/2013 al proprio sostituto d’imposta, datore di lavoro o ente previdenziale. La scadenza, già in calendario per il 30 aprile, passa al 16 maggio.
A stabilirlo un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, firmato il 26 aprile e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi. La decisione è stata adotatta a causa dei riatrdi verificatisi nella consegna dei modelli Cud 2013 e per assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Di conseguenza, slitta anche il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli assistiti la dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione: non più il 31 maggio, ma il 14 giugno.
Resta invece fissato al 31 maggio 2013 l’appuntamento per coloro che intendono presentare il modello 730 tramite un Caf o un intermediario abilitato.
Fonte: Fisco Oggi

lunedì 29 aprile 2013

Comunicazione compensi medici 2013: entro il 30 aprile l’invio telematico

L’adempimento riguarda le strutture sanitarie, in qualsiasi forma organizzate, che mettono a disposizione dei camici bianchi i locali per l’esercizio della professione
Entro martedì 30 aprile le strutture sanitarie private dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione telematica con l’ammontare dei compensi riscossi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, in nome e per conto dei professionisti che operano presso le loro strutture.
Nello specifico, sono tenuti all’adempimento società, istituti, associazioni, centri medici e diagnostici in qualsiasi forma organizzati, operanti nel settore dei servizi sanitari e veterinari, che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti, oppure concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo, mediche o paramediche.
L’adempimento, finalizzato a favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti, è stato introdotto dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, commi 38-42, legge 296/2006).
In particolare, il comma 38 indica la specifica procedura sulla riscossione dei compensi dovuti a medici e paramedici: le strutture sanitarie private provvedono a incassare le somme in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo; registrano, poi, nelle scritture contabili o in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura. Il comma 39 prevede la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei compensi complessivamente riscossi dalla struttura.
Per l’adempimento, le strutture sanitarie dovranno utilizzare il modello “SSP”, da inviare tramite Entratel, Fisconline, o avvalendosi degli intermediari abilitati. Il modello è scaricabile gratuitamente dal sito dell’Agenzia.
Oggetto della comunicazione, oltre ai dati identificativi delle strutture sanitarie, “il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche e l’importo dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun percipiente” (provvedimento del direttore dell’Agenzia del 13 dicembre 2007).
L’Agenzia, poi, rilascia alla struttura sanitaria o all’intermediario abilitato la comunicazione attestante l’avvenuta ricezione del modello.
i ricorda, infine, che non rientrano nell’obbligo di comunicazione le prestazioni eseguite intramoenia, dal momento che in questo caso l’attività svolta dall’operatore sanitario è assimilata a quella di lavoro dipendente e la prestazione si considera formalmente eseguita dall’ente da cui dipende il professionista.
Fonte: Fisco Oggi

venerdì 26 aprile 2013

Modello 730/2013: entro il 30 aprile la presentazione al sostituto d’imposta

Il 30 aprile 2013 scade il termine per presentare, da parte dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, il modello 730/2013 al proprio datore di lavoro o ente pensionistico.
Si ricorda che possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che, nel 2013, sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2013, oppure ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (CAF-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2013 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2012 al mese di giugno dell’anno 2013;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2013 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il modello 730 a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
Modello precompilato e busta con la scelta dell’8 e del 5 per mille
Il Modello 730 può essere presentato:
- al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico);
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).
Ad oggi, il 730/2013 deve essere presentato:
- entro il 30 aprile 2013, se il modello è presentato al sostituto d’imposta;
- entro il 31 maggio 2013, se il modello è presentato al CAF o a un professionista abilitato.
La comunicazione al sostituto d’imposta è possibile soltanto se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale per quell’anno.
In tale ipotesi, il contribuente deve consegnare al proprio sostituto d’imposta il modello 730/2013 già compilato (in questo caso non deve esibire la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione) e la busta chiusa contenente il modello 730-1 (concernente la scelta per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’IRPEF, che deve essere consegnata anche se il contribuente non ha espresso alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici).
Se il contribuente presenta la dichiarazione in forma congiunta, deve inserire le schede per destinare l’8 per mille e il 5 per mille in un’unica busta sulla quale vanno riportati i dati del dichiarante.
La consegna va effettuata direttamente al datore di lavoro o ente pensionistico che rilascia apposita ricevuta.
Fonte: Eutekne – Autore: Arianna ZENI

mercoledì 24 aprile 2013

Equitalia 2013: stop ai pignoramenti sul c/c di lavoratori dipendenti e pensionati

Con una Nota interna, Equitalia ha reso noto che, a decorrere dal 23 aprile 2013, non sarà possibile alcun pignoramento sui conti correnti bancari di lavoratori dipendenti e pensionati.
In particolare, è stato precisato che:
- Equitalia non procederà ai pignoramenti presso gli istituti di credito e presso le Poste per i lavoratori dipendenti e per i pensionati. Tali azioni "saranno attivabili solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro o l'ente pensionistico";
- è possibile procedere al pignoramento solamente nel caso il cui il reddito da stipendio o pensione sia pari o superiore a 5.000 euro mensili.
Infatti, ai sensi dell'art. 72-ter, D.P.R. n. 602/1973, il pignoramento dello stipendio o della pensione può essere effettuato qualora lo stipendio sia ancora in carico al datore di lavoro e "in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro".
In particolare, la lettera, con oggetto “pignoramenti a carico di lavoratori dipendenti e pensionati”, prevede che, nelle more degli approfondimenti che si rendono necessari all’esito delle problematiche emerse in merito ai pignoramenti di conti correnti sui quali affluiscono stipendi/pensioni, si dispone, con decorrenza immediata, che, per i contribuenti lavoratori dipendenti e/o pensionati, non si proceda, in prima battuta, a pignoramenti presso istituti di credito/poste.
Tali azioni, infine, saranno attivabili solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro e/o ente pensionistico e che, in ragione delle trattenute accreditate, il reddito da stipendio/pensione risulti pari o superiore a 5.000 euro mensili.

martedì 23 aprile 2013

IVIE per immobili e IVAFE per finanziamenti all'estero 2013: istituiti i codici tributo

Con Risoluzione 19 aprile 2013, n. 27, l'Agenzia delle Entrate ha così ridenominato i codici tributo per il pagamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE):
• "4041" - "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO";
• "4042" - "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO";
• "4043" - "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO".
Inoltre, l'Agenzia ha istituito ulteriori codici per il versamento delle somme dovute a titolo di acconto 2013:
• "4044", acconto prima rata IVIE;
• "4045", acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IVIE;
• "4046", acconto IVIE da parte delle società fiduciarie;
• "4047", acconto prima rata IVAFE;
• "4048", acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IVAFE.

lunedì 22 aprile 2013

RAEE 2013: comunicazione annuale entro il 30 aprile 2013

Scade il 30 aprile 2013 il termine di presentazione della comunicazione annuale sulle quantita` di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel corso del 2012, da parte dei produttori iscritti al Registro nazionale apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Lo prevede lo stesso D.P.C.M. 20 dicembre 2012, con il quale e` stato approvato il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l`anno 2013.
Si ricorda che l’art. 13 comma 6, del D. Lgs. n. 151/2005, cosi` come modificato dall`art. 21, comma 2, lett. e) della legge 4 giugno 2010, n. 96 e dall’art. 6 del D.M. n. 185/2007 prevedono che i “produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche” comunichino al Comitato di vigilanza e di controllo, con cadenza annuale - avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge n. 70/1994 - la quantita` e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non e` possibile, in numero, nonche` le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto.
La trasmissione dei dati puo` essere eseguita solo per via telematica collegandosi al portale www.impresa.gov.it accessibile tramite il sito www.registroaee.it
Per la mancata, incompleta od inesatta comunicazione e` prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00.

venerdì 19 aprile 2013

INAIL 2013: adempimenti esclusivamente telematici dal 30 aprile 2013

L'INAIL, nella Circolare 11 aprile 2013, n. 19, comunica che dal 30 aprile 2013, è prevista l'adozione esclusiva delle modalità telematiche per le comunicazioni con le imprese che, a tal fine, devono essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi attivi in www.inail.it, Punto cliente.
In particolare gli adempimenti telematici riguardano:
• la denuncia di una nuova sede dei lavori;
• la cessazione di una sede dei lavori;
• la denuncia di una nuova lavorazione polizza dipendenti e dati retributivi (variazione attività);
• la cessazione di una lavorazione polizza dipendenti (cessazione rischio) e di una polizza dipendenti ditta artigiana;
• la variazione della polizza artigiani (dati anagrafici, attività esercitata e retribuzioni) e la cessazione soggetto assicurato artigiano;
• la denuncia di un nuovo rischio polizza artigiani;
• la variazione dell'incidenza dei rischi assicurati polizza artigiani;
• la variazione rischio silicosi/asbestosi e dati retributivi;
• la variazione dati anagrafici e classificativi soci e familiari non artigiani.
Gli ulteriori adempimenti telematici, nelle ipotesi in cui non è obbligatoria la Comunicazione unica al registro delle imprese, riguardano la variazione della ragione sociale, della sede, del legale rappresentante o del soggetto delegato (art. 14 T.u.) e la variazione dell'indirizzo della sede dei lavori Pat.