venerdì 29 marzo 2013

Dichiarazione IMU 2012 dei fabbricati del gruppo D : entro il 2 aprile 2013 la presentazione con i coefficienti aggiornati

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la risoluzione n. 6/DF di ieri, ha chiarito entro quale termine deve essere presentata la dichiarazione IMU dei fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita, classificabili nel gruppo catastale “D” (immobili a destinazione speciale), che nello stesso tempo risultino interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Per tali fabbricati, l’art. 5, comma 3 del DLgs. 504/92, richiamato dall’art. 13, comma 3 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011), prevede una particolare modalità di determinazione della base imponibile, basata sull’applicazione di appositi coefficienti di adeguamento ai costi storici di acquisto o di costruzione dell’immobile risultanti dalle scritture contabili (inventario) alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione. I costi vengono suddivisi in ragione dell’anno di formazione e rivalutati per i relativi coefficienti ministeriali.
In ordine alla corretta collocazione temporale dei costi di acquisto o costruzione sostenuti, valgono i seguenti principi:
- i costi di acquisto sostenuti nel 2012 sono rivalutati in base al relativo coefficiente;
- i costi incrementativi sostenuti nel 2011 concorrono a determinare la base imponibile IMU nel 2012;
- i costi incrementativi sostenuti nel 2012 concorreranno alla base imponibile IMU solo a partire dal 2013.
Stante quanto premesso, le istruzioni allegate al modello di dichiarazione IMU del 30 ottobre 2012 precisano che lo stesso, per la tipologia di immobili in commento, debba essere presentato entro 90 giorni dalla “chiusura del periodo di imposta relativo alle imposte sui redditi”. A tal proposito, non era chiaro a quale periodo d’imposta si dovesse fare riferimento al fine del calcolo del predetto termine.
Il Dipartimento delle Finanze, pertanto, ha precisato che il periodo d’imposta, dalla chiusura del quale devono essere calcolati i predetti 90 giorni, è quello in cui il “contribuente è in possesso di tutti gli elementi necessari per la determinazione della base imponibile” dell’IMU.
Riprendendo l’esempio fornito dal Ministero, nel caso in cui i costi incrementativi del valore degli immobili siano stati sostenuti nel corso del 2012, l’incremento del valore dell’immobile viene preso in considerazione per il versamento dell’IMU relativo all’anno 2013, poiché soltanto per il 2013 il contribuente è a conoscenza dei coefficienti di aggiornamento del valore degli immobili.
Di conseguenza, la dichiarazione dell’IMU per l’anno 2013 dovrà essere presentata entro 90 giorni dal 31 dicembre 2013, ossia entro il 31 marzo 2014.
Per quanto concerne invece la dichiarazione relativa all’IMU 2012 (versamenti eseguiti in giugno e dicembre dello scorso anno), a meno che il modello non sia già stato presentato entro il 4 febbraio 2013, la stessa dovrà essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili entro il prossimo 2 aprile 2013 (in quanto il 31 marzo 2013 è domenica ed il 1° aprile è festivo), tenendo conto degli appositi coefficienti aggiornati per l’attualizzazione dei costi contabilizzati approvati dal DM 5 aprile 2012.
Fonte: Eutekne – Autore : Arianna Zeri

giovedì 28 marzo 2013

Unico 2013 e 730/2013: esonero da tassazione dei redditi di fabbricati soggetti ad IMU

Il principio secondo cui l’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, comporta effetti anche sul piano degli obblighi dichiarativi, grazie ad un ampliamento delle ipotesi concrete di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con Circolare 11 marzo 2013, n. 5, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui rapporti tra l'IMU e le imposte dirette (IRPEF e addizionali).
In particolare, dalla sopracitata Circolare emerge che l'IMU:
• sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari relativi ai beni non locati;
• non ha cambiato le regole ordinarie di tassazione, ad esempio, per la componente agraria del reddito dei terreni, per il reddito di fabbricati locati senza l'applicazione della cedolare secca, per i redditi derivanti da immobili che non producono reddito fondiario.
Nei Modelli 730/2013 e UNICO Pf 2013, tuttavia, i contribuenti devono indicare anche i fabbricati e i terreni per i quali hanno versato l'IMU e non scontano l'IRPEF.
Per quanto riguarda le "casistiche particolari", la Circolare precisa che:
• nel caso in cui un immobile sia stato locato soltanto per una parte d'anno, l'IMU sostituisce l'IRPEF e le addizionali sul reddito relativo al periodo in cui l'immobile non è stato locato;
• nel caso di inagibilità del fabbricato l'IMU è dovuta in misura ridotta (base ridotta del 50%);
• gli immobili esenti IMU restano assoggettati alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
nel caso di locazione di una parte dell'abitazione principale è applicabile l'IMU se la rendita catastale rivalutata del 5% risulta maggiore del canone annuo di locazione. Sono, invece, dovute sia l'IMU che l'IRPEF (o la cedolare secca) nel caso in cui l'importo del canone sia superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.
Dal 2012, invece, per l’applicazione del descritto principio di sostituzione IMU/IRPEF, né il reddito dell’abitazione principale né la restante quota di reddito fondiario concorreranno più alla determinazione del reddito complessivo e, in particolare, neanche i redditi “sostituiti” dei fabbricati non locati (come già, dal 2008 e per disposizione specifica quello dell’abitazione principale) concorreranno più alla determinazione dell’odierna imposta lorda.
Da ciò discende che, quest’anno, a parità delle citate condizioni dichiarative e per il medesimo contribuente, se le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state correttamente operate dal datore di lavoro, non vi è imposta da versare in dichiarazione e, quindi, non scatterà più l’obbligo di presentazione della stessa.
Sul tema, peraltro, appare anche utile segnalare che, in tema di neutralità del reddito relativo all’abitazione principale, già la circ. Agenzia delle Entrate 9 gennaio 2008 n. 1 (§ 2) ebbe a precisare come il reddito (rendita catastale) della casa adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze (codici “Utilizzo”: 1 e 5 del Quadro B) dovesse essere comunque dichiarato tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri redditi eventualmente posseduti dal contribuente per la determinazione del reddito complessivo. Successivamente, tuttavia, ex art. 10, comma 3-bis del TUIR, dal reddito complessivo si sottraeva l’importo della rendita catastale dell’abitazione principale e delle sue pertinenze al fine di escludere detto reddito dalla base imponibile IRPEF.
A quel punto, tenuto conto che il reddito dell’abitazione principale, confluendo nel reddito complessivo, avrebbe influenzato l’importo delle detrazioni spettanti (che, decrescendo al crescere del reddito, le avrebbero diminuite) e al fine di evitare una penalizzazione economica estranea alla ratio legislativa, ai fini del calcolo dell’ammontare delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia e per lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13 del TUIR, è stata disposta la necessità di fare riferimento (ai soli fini di dette detrazioni) al reddito complessivo del contribuente, ma assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ex art. 10, comma 3-bis.

mercoledì 27 marzo 2013

Flussi d'ingresso per lavoratori extracomunitari stagionali 2013: dal 26 marzo 2013 si possono presentare le domande

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2013 il DPCM 15 febbraio 2013, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato per lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2013.
Di conseguenza, a partire dalle ore 8 del 26 marzo 2013 e fino al 31 dicembre del 2013 è possibile inviare le domande di nulla osta all'assunzione per lavoro stagionale, utilizzando il sistema telematico disponibile sul sito del Ministero dell'Interno.
Fonte: seac

martedì 26 marzo 2013

Comunicazione beni ai soci: ufficiale la proroga dell’invio dal 2 aprile 2013 al 15 ottobre 2013

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzai delle Entrate Prot. n. 2013/37550 del 25 marzo 2013 è stato disposta la proroga al 15 ottobre 2012 dell’invio della comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti soci in scadenza il 2 aprile 2013. Entro il 2 aprile tutte le imprese avrebbero infatti dovuto trasmettere l'elenco di tutti beni affidati in godimento a soci e familiari e dei finanziamenti soci in relazione agli anni 2011 e 2012.
Riportiamo pertanto lo stralcio del provvedimento di proroga.
“Il termine del 31 marzo 2012, previsto al punto 3.5 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011, già prorogato al 31 marzo2013, è ulteriormente prorogato al 15 ottobre 2013.
Motivazioni
Il presente provvedimento modifica il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011 e dispone il rinvio del termine per la comunicazione dei dati al 15 ottobre 2013.
Il rinvio è motivato dall’esigenza di valutazione, da parte dell’Agenzia, delle proposte di semplificazione avanzate dalle associazioni di categoria che riguardano la tipologia delle informazioni da comunicare e le relative modalità di trasmissione. Il rinvio del termine è, pertanto, funzionale alla definizione del confronto in atto con le associazioni di categoria.”

lunedì 25 marzo 2013

Modelli 730-4/2013: entro il 2 aprile 2013 l’ invio per i sostituti d’imposta della comunicazione dell’indirizzo telematico per la ricezione dei dati relativi ai 730-4

Ultimi preparativi e prime scadenze per le dichiarazioni dei redditi 2013. Tra gli appuntamenti in agenda per i prossimi giorni, uno riguarda i sostituti d’imposta. Entro il 2 aprile devono trasmettere la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate”. La scadenza quest’anno slitta di due giorni perché festivi sia il termine ordinario (31 marzo) che il giorno successivo.
Si tratta di un adempimento entrato a regime dallo scorso anno, dopo una fase sperimentale, attraverso il quale i datori di lavoro pubblici e privati comunicano all’Agenzia l’indirizzo web dove desiderano ricevere il flusso telematico dei modelli 730-4.
Una procedura veloce e “garantita” che consente di conoscere tempestivamente i risultati contabili delle dichiarazioni 730/2013 – contenuti appunto nei modelli 730-4 – dopo la “supervisione” dell’Amministrazione finanziaria.
L’Agenzia, infatti, riceve telematicamente da Caf e professionisti abilitati le elaborazioni effettuate sui 730 di pensionati e lavoratori dipendenti e mette i risultati contabili a disposizione dei sostituti d’imposta all’indirizzo che questi hanno l’obbligo di comunicare non oltre, appunto, il 2 aprile.
I dati potranno essere utilizzati direttamente per operare i conguagli in busta paga.
Il modello è quello approvato con il provvedimento dello scorso 22 febbraio. In rete, dall’1 marzo, anche i software di compilazione e controllo. L’ultimo prodotto informatico è diretto soltanto a coloro che hanno scelto di non usufruire dell’applicazione messa a disposizione dall’Amministrazione. In tal caso, infatti, il file prodotto deve essere sottoposto a preventiva procedura di controllo.
Anche quest’anno, comunque, non tutti i sostituti d’imposta sono tenuti a comunicare l’indirizzo telematico dedicato alla recezione del 730-4 tramite Agenzia delle Entrate. Alcuni, infatti, utilizzano direttamente i loro canali informatici. In particolare, non transitano per l’Amministrazione finanziaria i flussi dei risultati contabili riguardanti gli assistiti dall’Inps e dai sostituti d’imposta che si avvalgono del Service personale Tesoro del ministero dell’Economia e delle Finanze.
Quindi, escluse le eccezioni sopra indicate, entro il prossimo 2 aprile, devono quindi trasmettere telematicamente la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate” tutti i sostituti d’imposta, compresi quelli non abilitati ai servizi telematici (Entratel o Fiscoline). Con lo stesso modello, infatti, è possibile segnalare l’intermediario presso il quale si desidera ricevere il flusso. Una via non negata, comunque, neanche ai datori di lavoro e agli enti sostitutivi abilitati ai servi telematici. Compilando il quadro B della comunicazione, infatti, anch’essi possono scegliere di “dirottare” i 730-4 verso un loro incaricato.
Non devono, tuttavia, ripetere l’operazione coloro che hanno già trasmesso la comunicazione negli scorsi anni e non hanno variazioni da segnalare. Nel caso sia cambiato qualcosa, invece, il modello deve essere nuovamente trasmesso indicando nel riquadro “Comunicazione sostitutiva” il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia alla comunicazione che si chiede si sostituire.
Il modello è costituito da un unico prospetto.
Le prime informazioni riguardano il sostituto d’imposta e il 770 da questo presentato lo scorso anno.
A seguire, in caso di comunicazione sostitutiva, il protocollo di quella da “rimpiazzare”.
Scorrendo, uno dopo l’altro, troviamo il quadro A e il quadro B. La loro compilazione è alternativa.
Il primo, suddiviso in due sezioni, è riservato agli utenti abilitati a Fisconline o a Entratel che desiderano ricevere il flusso telematico presso la propria utenza web. La scelta avviene barrando l’apposita casella.
Passa direttamente al quadro B, invece, chi opta per un intermediario abilitato. Quadro B anche per le società che scelgono l’indirizzo telematico di un’altra impresa dello stesso gruppo per ricevere i risultati relativi ai 730 dei propri dipendenti.
I campi successivi sono per i casi di revoca della comunicazione per cessata attività del sostituto d’imposta, ipotesi che non aspetta il 2 aprile. L’Amministrazione va informata al verificarsi della circostanza.
Più in basso, spazi riservati all’intermediario abilitato, che fornisce i propri dati e s’impegna alla trasmissione telematica della comunicazione.
Chiude il modello una sezione da compilare soltanto se associata al quadro B. Contiene, infatti, la delega all’incaricato scelto dal sostituto d’imposta
Fonte: Fisco Oggi

venerdì 22 marzo 2013

Flussi d'ingresso lavoratori stranieri 2013: la Circolare congiunta n. 1815 del 19/03/2013 spiega i nuovi flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari 2013 (DPCM 15 febbraio 2013)

Il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro, con la Circolare congiunta n. 1815 del 19 marzo 2013, hanno fornito alcuni chiarimenti in merito al DPCM 15 febbraio 2013, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013. Il citato DPCM è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti e ne è attesa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Tale decreto autorizza 30.000 ingressi (di cui 5.000 riservati per richiesta di nulla osta stagionale pluriennale) per le seguenti nazionalità: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
Nell’ambito del contingente complessivo, 5.000 unità sono riservate a favore dei cittadini dei sopra elencati paesi che siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato per almeno 2 anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Le domande possono essere presentate solamente on line a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla G.U. e fino al 31 dicembre 2013. Il modulo è disponibile a partire dalle ore 8,00 del giorno 20 marzo. Il datore di lavoro potrà assolvere agli obblighi inerenti la comunicazione obbligatoria direttamente presso lo sportello unico

giovedì 21 marzo 2013

RESPONSABILITA SOLIDALE SUGLI APPALTI 2013: breve guida alla luce dei chiarimenti della Circolare 2/E del 1 marzo 2013

Quali responsabilità hanno i soggetti legati da un contratto di appalto? In che modo sono chiamati a rispondere di fronte al fisco? In quali casi sono invece esonerati dalla responsabilità solidale negli appalti? Ecco una breve guida, alla luce dei chiarimenti della Circolare 2/E del 1 marzo 2013.
Le nuove norme in commento introducono la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta dal subappaltatore o dall’appaltatore, in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di appalto. La responsabilità non opera laddove l’appaltatore/committente acquisisca apposita documentazione da cui emerge che il subappaltatore/appaltatore, alla data del pagamento del corrispettivo, abbia effettuato regolarmente i versamenti fiscali. In mancanza di documentazione, i pagamenti dei corrispettivi vanno sospesi. La finalità della norma è quella di contrastare fenomeni di evasione e far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità.
Fonti normative e amministrative. L’art. 13-ter del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore in ambito fiscale, contenuta nell’art. 35 del D.L. 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248.
I documenti di prassi a cui riferirsi sono:
1. la circolare n. 40 dell’8.10.2012 dell’Agenzia delle Entrate che ha fornito i primi chiarimenti circa:
o la decorrenza delle nuove disposizioni;
o la documentazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, al fine di escludere la responsabilità dell’appaltatore e del committente.
2. la circolare n. 2 dell’1.3.2013 dell’Agenzia delle Entrate che ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti:
o l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della nuova disciplina;
o l’attestazione, in particolari ipotesi, della regolarità dei suddetti versamenti fiscali.
Per effetto della nuova disciplina, viene stabilito che l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento all’Erario:
• delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
• dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
Ambito di applicazione. Le norme in materia di responsabilità dell’appaltatore e del committente si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere e servizi, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti (in un primo momento si riteneva applicabile la nuova disciplina solo nel settore edile). La normativa si applica esclusivamente al contratto di appalto, come definito dall’art. 1655 c.c. (il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro).
La disciplina in esame trova applicazione:
• sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore);
• sia nell’ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente.
Sono escluse dal campo di applicazione della nuova disciplina le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto o subappalto di opere e servizi, quali, ad esempio:
• gli appalti di fornitura dei beni;
• il contratto d’opera, disciplinato dall’art. 2222 c.c. (es. prestazioni professionali e piccoli artigiani);
• il contratto di trasporto di cui agli artt. 1678 ss. c.c.;
• il contratto di subfornitura disciplinato dalla L. 18.6.98 n. 192;
• le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
Ambito soggettivo di applicazione. La nuova disciplina si applica ai contratti di appalto e subappalto conclusi:
• dai soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini IVA;
• dai soggetti IRES, di cui all’art. 73 del TUIR (compresi, quindi, gli enti non commerciali);
• dallo Stato e da Enti pubblici, di cui all’art. 74 del TUIR.
Sono quindi esclusi:
• i condomìni;
• le persone fisiche che, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72, risultano prive di soggettività passiva ai fini IVA (c.d. “privati”).
Di notevole importanza l’esatta individuazione dei confini tra la tipologia contrattuale del contratto d’opera di cui all’art. 2222 del C.C. e il contratto di appalto ex art. 1655 del C.C. Entrambi hanno in comune l’obbligazione verso il committente di compiere un’opera o un servizio a fronte di un corrispettivo, senza vincolo di subordinazione, e con assunzione di rischio a parte di chi li esegue. La differenza risiede nel fatto che nel contratto di appalto sussiste “un’organizzazione di media o grande impresa”, nell’accezione di una complessa organizzazione di fattori produttivi, a cui l’obbligato è preposto; mentre nel contratto d’opera prevale il lavoro dell’obbligato medesimo, anche se coadiuvato dalla presenza di familiari e collaboratori secondo il modulo organizzativo della “piccola impresa”.
È stato evidenziato che qualora il committente dell’appalto sia un condominio o un “privato” e il relativo appaltatore si avvalga di subappaltatori, la disciplina in esame sia applicabile in relazione al rapporto di subappalto, tra appaltatore e subappaltatore.
Per espressa previsione normativa, sono escluse dall’applicazione delle disposizioni in esame le stazioni appaltanti di cui all’art. 3 co. 33 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Si tratta delle amministrazioni aggiudicatrici pubbliche, le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, ecc.
Anche in tale caso, laddove il committente dell’appalto sia una stazione appaltante e il relativo appaltatore si avvalga di subappaltatori, la disciplina in esame sia applicabile in relazione al rapporto di subappalto, tra appaltatore e subappaltatore.
Decorrenza. Le nuove disposizioni in merito alla responsabilità solidale negli appalti si applicano ai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12.8.2012 e, per via delle norme contenute nello statuto del contribuenti, la verifica deve essere effettuata con riferimento ai pagamenti effettuati a partire dall’11.10.2012.
Fonte: Fisco7 Autore: Nicolò Cipriani