mercoledì 27 febbraio 2013

COMUNICAZIONE DATI IVA 2013: scadenza il 28 febbraio 2013 ultimi consigli per la compilazione

La Comunicazione annuale dati IVA deve essere presentataentro 2 mesi dalla scadenza del periodo fiscale (e quindi entro il prossimo 28 febbraio) dai contribuenti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare. Il modello è un’anticipazione dei dati complessivi che lo stesso contribuente dovrà fornire successivamente con la Dichiarazione annuale IVA. Quali sono i casi particolari di presentazione? Quali sanzioni si rischiano per l’omissione?
La Comunicazione quindi non ha natura di dichiarazione, ma si limita a riassumere i dati riguardanti le liquidazioni periodiche dell’anno solare precedente, senza riferimento a versamenti effettuati, riporto del credito annuale, rimborsi infrannuali richiesti e/o compensazioni effettuate.
Come specificato nella Circolare Ministeriale n. 6 del 25.01.2002, l’omissione della Comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o inesatta comunicazione dei dati (sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro).
Inoltre, non è possibile rettificare o integrare una Comunicazione già presentata: eventuali errori devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale. Il modello va presentato esclusivamente in modalità telematica, direttamente o tramite Intermediario abilitato.
Soggetti non residenti:
I soggetti non residenti che si sono direttamente identificati in Italia, ai sensi dell’art.35-ter DRP633/72, sono obbligati all’invio del modello all’Agenzia delle Entrate nello stesso modo in cui viene trasmessa la Dichiarazione IVA.
Tali soggetti, contestualmente all’attribuzione della Partita IVA, dovranno richiedere al Centro Operativo di Pescara l’abilitazione al servizio telematico Entratel.
CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE
1. Esercizio di più attività
- Soggetti che esercitano più attività in regime di contabilità separata
Presentazione di un unico modello riepilogativo di tutte le attività, indicando quale codice attività quello della prevalente e barrando la casella “contabilità separate” presente nella Sezione Dati Generali della Comunicazione. Se esiste un’attività esonerata dalla compilazione della Comunicazione IVA, i dati di quest’ultima non vanno ricompresi.
- Soggetti produttori agricoli esonerati che esercitano altra attività
• Agricoltore esonerato dalla dichiarazione IVA (art.34 c.6 DPR 633/72) con volume d’affari inferiore a 7.000,00 euro: se esercita altra attività commerciale per la verifica dell’esonero dovrà ricomprendere anche il volume d’affari dell’attività agricola e presentare la Comunicazione IVA escludendo i dati dell’attività agricola;
• Agricoltore (art.34 c.6 DPR 633/72) con volume d’affari superiore a 7.000,00 euro e che esercita altra attività commerciale dovrà presentare la Comunicazione IVA inserendo anche i dati dell’attività agricola.
2. Operazioni straordinarie o trasformazioni
3. Enti e società aderenti alla liquidazione IVA di gruppo
In tal caso la società controllante e ogni società aderente al gruppo presenta la propria Comunicazione IVA, in relazione alla propria attività.
4. Soggetti non residenti
- se identificatisi direttamente in Italia, la Comunicazione IVA è presentata dal soggetto non residente
- se operanti tramite rappresentante fiscale, la Comunicazione IVA è presentata dal rappresentante fiscale
- se operanti con duplice posizione IVA, saranno presentate due Comunicazioni:
• una contenente i dati relativi alle operazioni effettuate della stabile organizzazione;
• una contente i dati relativi alle operazioni effettuate dal rappresentante fiscale.
Con la Circolare Ministeriale n. 1 del 25.01.2011, l’Agenzia delle Entrate informa che tutti i contribuenti possono presentare la Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio (28.02.2011), purché il pagamento dell’eventuale debito avvenga o in unica soluzione il 16 marzo, ovvero rateizzato sempre dal 16 marzo e con un massimo di 9 rate, maggiorate dello 0,33% mensile. Tali soggetti sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione annuale IVA.
Rita Martin – Centro Studi CGN

martedì 26 febbraio 2013

Flusso telematico modello 730-4 2013: entro il 31 marzo 2013 la comunicazione dell’indirizzo telematico con il nuovo modello

Con Provvedimento n. prot. 23840/2013 pubblicato il 22 febbraio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, che i sostituti d'imposta devono inviare entro il 31 marzo 2013 per comunicare la sede telematica presso la quale ricevere i dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Amministrazione finanziaria.
Dallo scorso anno, il flusso telematico dei modelli 730-4 coinvolge tutti i sostituti d'imposta, in quanto si è conclusa la fase sperimentale avviata nel 2008; restano tuttavia ancora esclusi il MEF (personale centrale e periferico gestito dal sistema Service Personale Tesoro) e l'INPS.
I sostituti che a partire dall'anno 2011 hanno già ricevuto i mod. 730-4 in via telematica dall'Agenzia, non devono inviare la comunicazione qualora i dati non abbiano subito variazioni.

BLACK LIST 2013: entro il 28 febbraio 2013 l’invio delle prime nuove comunicazioni

Scade il prossimo 28 febbraio 2013 il termine per l’invio della prima comunicazione “black list” dell’anno, riferita alle operazioni attive e passive imputabili alla mensilità di gennaio.
È, quindi, questo il primo banco di prova per testare gli effetti delle novità in materia di fatturazione e registrazione delle operazioni, introdotte dalla Legge di Stabilità 2013 e applicabili alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013.
Tecnicamente, non vi sono modifiche al testo dell’art. 1 del DL 40/2010 (che ha introdotto l’adempimento) e alle relative disposizioni di attuazione. I possibili nuovi obblighi di comunicazione derivano, però, dal fatto che oggetto del monitoraggio sono le operazioni registrate o soggette a registrazione ai sensi della disciplina dell’IVA; attraverso l’ampliamento degli obblighi di fatturazione si sono ampliati anche quelli di registrazione delle operazioni e, per un effetto di “trascinamento”, quelli di monitoraggio delle operazioni ai sensi del DL 40/2010, se la controparte è un operatore economico localizzato in uno Stato a fiscalità privilegiata.
Le nuove operazioni soggette a fatturazione obbligatoria dal 1° gennaio 2013 sono contemplate dall’art. 21, comma 6-bis, del DPR 633/72. Esse riguardano:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (fatta eccezione per talune operazioni esenti) effettuate nei confronti di soggetti comunitari debitori d’imposta nel proprio Stato membro;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate al di fuori dell’Unione europea.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, le modifiche apportate al DPR 633/72 non dovrebbero avere effetti significativi sugli obblighi di comunicazione. Anche prima del 2013, infatti, i soggetti passivi IVA italiani erano già tenuti a monitorare le prestazioni di servizi (attive e passive) non soggette a IVA per carenza del requisito di territorialità, indipendentemente dal fatto che esse fossero fatturate e registrate o meno, in forza del contenuto del DM 5 agosto 2010.
Va comunque ricordato che il monitoraggio è escluso per i rapporti con i privati, ragione per cui anche eventuali operazioni oggi con fatturazione obbligatoria non rientrano nelle comunicazioni “black list” se la controparte, benché localizzata in uno Stato a fiscalità privilegiata, non ha la natura di operatore economico.
Più complessa è la situazione delle cessioni di beni. Al di là di operazioni “standard” quali le esportazioni o le cessioni intracomunitarie (queste ultime normalmente rappresentano l’eccezione, visto che gli Stati inclusi nelle black list sono generalmente extracomunitari), le uniche cessioni soggette a fatturazione obbligatoria erano rappresentate dalle cessioni di beni in transito o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale. Con l’estensione operata dalla Legge di Stabilità 2013, sono ora soggette a fatturazione anche tutte le cessioni di beni extraterritoriali, con la conseguenza che, ad esempio, se una società italiana avesse in proprietà un bene in Singapore e lo cedesse ad una società ivi localizzata, all’obbligo di fatturazione e registrazione dell’operazione si accompagnerebbe quello di segnalazione nelle comunicazioni black list.
Appaiono dubbie alcune casistiche, quale quella dell’acquisto di carburante all’estero, sulla quale si era concentrata l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, concludendo per l’esclusione proprio in quanto il DM 5 agosto 2010 impone di monitorare le prestazioni di servizi escluse da IVA per carenza del requisito di territorialità, ma non le cessioni di beni (tra i quali rientra il carburante) extraterritoriali. Non risulta chiarissimo il trattamento della fattispecie nell’attuale contesto normativo: l’obbligo di fatturazione per le cessioni extraterritoriali dovrebbe, infatti, riferirsi alle operazioni attive, e non a quelle passive, per cui appare sostenibile l’esclusione di queste ultime anche nelle comunicazioni relative al 2013, in quanto trattasi di operazioni territorialmente rilevanti all’estero per le quali non vige obbligo di autofatturazione (diversamente, per le prestazioni di servizi extraterritoriali l’obbligo previsto dal DM 5 agosto 2010 si riferisce indistintamente a quelle rese e a quelle ricevute).
Qualora si intendesse inserire in modo cautelativo tali operazioni negli elenchi, va comunque tenuto conto che l’obbligo scatta solo se il relativo ammontare eccede i 500 euro, soglia fissata dal DL 16/2012 con finalità di semplificazione.
Fonte: Eutekne

giovedì 21 febbraio 2013

INPS 2013: pubblicati i minimali INPS per l'anno 2013

L'INPS, con la Circolare n. 22 dell'8 febbraio 2013, ha comunicato i valori minimi della retribuzione giornaliera e oraria e tutti gli altri valori necessari al calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, valevoli per l'anno 2013.
In particolare il minimale di retribuzione giornaliera, per la generalità dei lavoratori, relativo all'anno 2013, risulta essere pari a 47,07 euro, mentre il minimale orario è pari a 7,06 euro.
Nella Circolare in esame vengono poi messi in evidenza anche i valori dei minimali delle Gestioni ex ENPALS, nonché ex INPDAP.
Fonte: seac

mercoledì 20 febbraio 2013

Comunicazione dati IVA 2013 : guida alla compilazione ed all'invio entro il 28 febbraio 2013

Entro il 28 febbraio 2013, i titolari di partita IVA dovranno presentare la comunicazione dati IVA relativa al 2012, utilizzando il modello già adottato nel 2011 e 2012, da compilare, però, sulla base delle istruzioni approvate con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate il 15 gennaio 2013, in sostituzione di quelle approvate con il provvedimento del 17 gennaio 2011.
In via generale, sono soggetti all’obbligo di comunicazione tutti i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione IVA annuale.
Oltre ai soggetti esclusi dalla presentazione della dichiarazione annuale, sono esonerati dalla comunicazione:
- i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA entro il 28 febbraio, indipendentemente dalla posizione (creditoria o debitoria) emergente dalla dichiarazione stessa. Come, tuttavia, precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2011, la presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale non consente di effettuare i versamenti IVA in base alle scadenze previste per il modello UNICO; di conseguenza, il saldo IVA relativo al 2012 deve essere versato, in un’unica soluzione, entro il 18 marzo 2013, ovvero mediante rateizzazione mensile a partire dal 18 marzo 2013, maggiorando le rate successive alla prima dello 0,33% a titolo di interessi;
- le persone fisiche che, nel 2012, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 25.000 euro, ancorché tenute a presentare la dichiarazione IVA annuale;
- le persone fisiche che, nel 2012, si sono avvalse del nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del DL n. 98/2011 (c.d. “nuovi contribuenti minimi”). Sono, invece, tenuti alla presentazione della comunicazione dati i soggetti che, a partire dal 2012, adottano il regime contabile agevolato c.d. per gli “ex minimi”, di cui all’art. 27, commi 3, 4 e 5 del DL n. 98/2011, qualora non ricorrano cause di esonero (es. volume d’affari del 2012 non superiore a 25.000 euro, presentazione entro la fine di febbraio della dichiarazione IVA relativa al 2012, ecc.);
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- i soggetti di cui all’art. 74 del TUIR (es. organi e Amministrazioni dello Stato, Comuni, Province e Regioni, comunità montane, ecc.).
Nel modello di comunicazione devono essere riportate le risultanze complessive delle liquidazioni IVA periodiche, ovvero le risultanze annuali se il contribuente non è tenuto a tale adempimento, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio.
Non devono, invece, essere riportate, in quanto da indicarsi esclusivamente nella dichiarazione IVA annuale:
- le compensazioni effettuate nell’anno d’imposta;
- il riporto del credito IVA relativo all’anno precedente;
- i rimborsi infrannuali richiesti, nonché la parte del credito IVA relativo all’anno d’imposta che il contribuente intende chiedere a rimborso.
Le istruzioni, in linea con l’art. 8-bis, comma 6 del DPR n. 322/1998, precisano che l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza della comunicazione dati IVA dà luogo all’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 11 del DLgs. n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro). Gli errori commessi nella redazione della comunicazione dati devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale, in quanto non è possibile rettificare o integrare la comunicazione già presentata.
La natura non dichiarativa della comunicazione, evidenziata dalla stessa denominazione attribuita a tale adempimento, comporta l’inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 13 del DLgs. n. 472/1972 in materia di ravvedimento operoso.
Fonte: Eutekne Autore: Marco Periolo

martedì 19 febbraio 2013

INAIL 2013: denuncia/comunicazione d’infortunio obbligatoria in via telematica dal 1 luglio 2013

In attuazione del DPCM 22 luglio 2011, in base al quale "a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente in via telematica", l'INAIL, con Comunicazione del 22 gennaio 2013, rende noto che saranno rilasciate gradualmente le nuove procedure di denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale in via telematica, accessibili dal portale dell'Istituto (Punto Cliente).
Alla data del 1° luglio 2013, l'invio telematico sarà obbligatorio, oltre che per i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa presso l'INAIL già abilitati attualmente, anche per le pubbliche amministrazioni, per gli imprenditori agricoli, nonché per i privati cittadini (in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio).
Contestualmente alle modifiche apportate alla procedura di denuncia/comunicazione di infortunio in via telematica l'Istituto ha proceduto alla rivisitazione del modulo cartaceo di denuncia/comunicazione di infortunio, utilizzabile fino al 30 giugno 2013 e delle relative istruzioni alla compilazione.
Fonte: Seac

lunedì 18 febbraio 2013

Credito d’imposta del 55% per lavori di riqualificazione energetica 2013: entro il 2 aprile 2013 la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle spese sostenute nel 2012

I contribuenti che intendono fruire delle detrazioni IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di cui all’art. 1, commi 344-347, della Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), devono comunicare entro il 2 aprile 2013 (in quanto il 31 marzo è domenica ed il 1° aprile è un giorno festivo “Lunedì di Pasqua”) le spese sostenute nel 2012 se i lavori non sono terminati entro il 31 dicembre 2012.
L’adempimento, introdotto dall’art. 29, comma 6, del DL n. 185/2008 (conv. L. n. 2/2009), è necessario a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, cioè rispetto alle spese sostenute dal 2009) e soltanto se le spese oggetto di comunicazione riguardano un intervento che si protrae nel periodo d’imposta successivo.
La comunicazione deve essere inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese, termine che per i soggetti IRPEF e per i cosiddetti “solari” coincide con il 2 aprile 2013.
Non è invece necessario inviare alcuna comunicazione se, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, non sono state sostenute spese e se, nello stesso periodo d’imposta, i lavori sono stati iniziati e conclusi.
Nella comunicazione, devono essere indicate le sole spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (vale a dire nel 2012, per i soggetti “solari”), ancorché l’intervento fosse già avviato nei periodi d’imposta precedenti (ad esempio, nel 2010 e/o nel 2011, per i soggetti “solari”) e, nel corso di questi ultimi, si fossero già effettuati uno o più pagamenti delle spese agevolate.
Possono beneficiare dell’agevolazione in questione sia le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, sia i soggetti titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Legittimato a fruire della detrazione del 55% e a presentare il modello di comunicazione, quindi, è il contribuente, residente o meno in Italia, titolare o meno di reddito d’impresa, che possiede o detiene l’immobile sul quale viene effettuato l’intervento di riqualificazione energetica, di cui all’art. 1, commi 344-347, della L. n. 296/2006 e ne sostiene le spese. Sono altresì legittimati i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile, purché abbiano sostenuto le spese relative all’intervento, e solo nel caso di lavori inerenti immobili che non siano strumentali all’attività di impresa, arte o professione.
Se le spese sono sostenute da più soggetti, la comunicazione può essere trasmessa da uno soltanto di essi (è il caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali, coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile e pluralità di locatari o comodatari). Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, la stessa comunicazione può essere trasmessa dall’amministratore del condominio o da uno dei condomini.
Il modello di comunicazione da utilizzare è quello approvato dal Provvedimento Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009, disponibile sui siti dell’Agenzia delle Entrate e del Dipartimento delle Finanze.
L’invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dai soggetti interessati, ovvero tramite intermediario abilitato (dottori commercialisti, esperti contabili, associazioni di categoria, CAF, consulenti del lavoro, ecc.). Per la redazione guidata della comunicazione e per la predisposizione del file da inviare telematicamente, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile l’applicativo “Comunicazione per interventi di riqualificazione energetica”.
Si ricorda, infine, che, con l’art. 11, commi 2 e 3 del DL 22 giugno 2012 n. 83, conv. con L. 7 agosto 2012 n. 134, è stata disposta la proroga alle spese sostenute fino al 30 giugno 2013 della detrazione IRPEF/IRES del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (rimangono fermi i limiti massimi di spesa stabiliti dai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 della L. 296/2006 a seconda della tipologia dell’intervento).
Salvo ulteriori proroghe, infatti, a decorrere dalle spese effettuate dal 1° luglio 2013, in relazione ad interventi di risparmio energetico, i soggetti IRES non potranno più beneficiare della “vecchia” detrazione del 55% e nemmeno di quella “nuova” contenuta nell’art. 16-bis del TUIR (detrazione IRPEF che fino al 30 giugno 2013 è fissata al 50%, ma che dal 1° luglio 2013 dovrebbe tornare al 36%) essendo applicabile soltanto ai soggetti IRPEF. Pertanto, salvo futuri interventi “estensivi”, per beneficiare dell’agevolazione, i soggetti IRES dovranno completare i lavori entro giugno 2013.
Fonte: Eutekne