giovedì 31 gennaio 2013

Contrassegni su tabacchi lavorati 2013: istituito il codice tributo 2856

Con Risoluzione 24 gennaio 2013, n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo 2856 per il "monopolio fiscale", denominato "Proventi derivanti dalla fornitura di tasselli fiscali ai produttori esteri e nazionali di tabacchi lavorati", che consente ai fornitori di tabacchi lavorati di versare la somma dovuta all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la fornitura dei contrassegni statali che legittimano la circolazione dei tabacchi.
I tabacchi lavorati, per circolare nel territorio dello Stato, devono necessariamente essere contrassegnati da una striscetta ben nota a tutti i fumatori, che riporta, tra l’altro, la dicitura “monopolio fiscale”. Per i produttori/fornitori degli stessi tabacchi la striscetta ha un prezzo da pagare all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (si ricorda che dall’1 dicembre scorso l’Aams si è unita alle Dogane e, da tale unione, è nata l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).
Il versamento del corrispettivo va effettuato, come stabilito dal decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003, tramite F24 Accise, il modello di pagamento unificato che si nutre esclusivamente di codici e causali.
Questa volta, con la risoluzione n. 3/E del 24 gennaio, è stato istituito il numero 2856, denominato “Proventi derivanti dalla fornitura di tasselli fiscali ai produttori esteri e nazionali di tabacchi lavorati”, che consente agli operatori in questione di versare la somma dovuta e di indirizzarla all’Amministrazione competente.
Al momento della compilazione del modello, il neonato codice tributo va riportato nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, scrivendo nel campo “ente” la lettera “M” e nei campi “mese” e “anno di riferimento”, rispettivamente, il mese e l’anno cui si riferisce il pagamento.

mercoledì 30 gennaio 2013

SUPERAMENTO PLAFOND IVA 2012: ravvedimento con emissione di autofattura

Gli esportatori abituali, cioè i soggetti passivi IVA nazionali che effettuano abitualmente operazioni non imponibili con l’estero, possono usufruire della facoltà di acquistare o importare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA.
È considerato esportatore abituale colui che nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti ha registrato esportazioni e altre operazioni ad esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo.
L’esportatore abituale deve confrontarsi con il proprio plafond, che costituisce il limite – nel periodo di riferimento – entro il quale può acquistare senza corrispondere IVA al fornitore. Rientrano nel calcolo del plafond tutte le operazioni ricomprese nel rigo VE30 della dichiarazione IVA.
L’esportatore abituale, dopo aver verificato di aver superato il limite del 10% come sopra citato e il proprio plafond, comunica ai suoi fornitori di non farsi applicare l’IVA sugli acquisti, mediante la compilazione e l’invio della dichiarazione d’intento o lettera d’intento; rimangono escluse dal conteggio:
• l’acquisto dei fabbricati;
• l’acquisto delle aree edificabili;
• i contratti di leasing o di appalto inerenti gli stessi;
• i beni e i servizi con IVA indetraibile.
La dichiarazione ha validità per l’anno solare di riferimento e, se utilizzata per importazioni senza applicazione dell’IVA, va consegnata all’Ufficio doganale d’ingresso prima di effettuare ogni singola operazione.
Le lettere d’intento devono:
• essere redatte in duplice copia;
• essere numerate progressivamente per ogni anno solare;
• essere consegnate o inviate al fornitore prima dell’effettuazione del primo acquisto per il quale si richiede la non applicabilità dell’IVA;
• riportare i dati anagrafici del dichiarante, richiamare l’articolo del D.P.R. 633/1972 in base al quale si intende acquistare o importare senza applicazione dell’IVA, la quantità dei beni da acquistare o la caratteristica del tipo di servizio;
• contenere l’indicazione che il fornitore dovrà seguire, ossia se la dichiarazione ha valore per un singolo acquisto, per tutti gli acquisti che saranno effettuati in un determinato periodo dell’anno, oppure per gli acquisti che saranno effettuati nell’anno fino al raggiungimento di una certa somma (ad esempio acquisti effettuati in un certo periodo d’imposta fino a 20.000 euro), per le importazioni è obbligatoria la richiesta per ciascuna operazione;
• essere annotate entro i 15 giorni successivi a quello in cui sono state emesse nell’apposito registro (c.d. registro delle dichiarazioni d’intento) tenuto e conservato ai sensi dell’art. 39, co. 1, D.P.R. 633/1972. Qualora non venga predisposto l’apposito registro, a partire dal 14 marzo 1997, data di entrata in vigore della L. 18.02.1997 n. 28, le dichiarazioni d’intento possono essere registrate in apposite sezioni del registro IVA vendite o corrispettivi. Infine, l’emissione delle lettere d’intento rende necessaria la compilazione del quadro VC della dichiarazione IVA;
• l’esportatore è tenuto inoltre ad aggiornare mese per mese la situazione inerente il plafond, e, pur essendo stato abolito l’obbligo di annotazione del plafond, è comunque obbligatoria la compilazione di un prospetto in sede di dichiarazione annuale e/o in caso di richiesta dell’Ufficio.
In caso di utilizzo del plafond oltre l’ammontare disponibile, viene applicata una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta non versata; è ammesso il ravvedimento operoso. In tal caso, il cessionario, non essendo in possesso di fattura con IVA, emette autofattura e versa l’IVA maggiorata di sanzioni e interessi, senza l’obbligo di dover informare il fornitore dell’avvenuta regolarizzazione, così come previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrante n.98/E/2000.
L’autofattura deve essere emessa in due copie, una delle quali va consegnata al competente Ufficio IVA, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA e deve contenere: i dati del fornitore, il numero di protocollo della fattura ricevuta, l’ammontare eccedente il plafond e la corrispondente IVA dovuta. Deve quindi essere registrata nel registro IVA acquisti.
L’imposta va versata all’Erario con il tradizionale modello F24, indicando il codice tributo IVA relativo al mese cui è avvenuta la violazione; gli interessi vanno calcolati giornalmente dalla data della violazione al giorno del versamento nella misura del 2,5% annuo e versati con il codice tributo 1991; la sanzione è dovuta nella misura di 1/8 del minimo, cioè nella misura del 12,50% e versata con il codice tributo 8904.
In sede di dichiarazione annuale IVA, l’importo dell’imposta versata dovrà essere evidenziato nel quadro VE e nel quadro VL.
Ai fini della detrazione, l’imponibile e l’imposta risultanti dall’autofattura devono essere indicati nel quadro VF nel rigo corrispondente all’aliquota applicata; l’importo della fattura del fornitore o della bolla doganale rispettivamente emessa o rilasciata (in regime di non imponibilità) non deve essere indicato nel rigo VF13.
Fonte: Rita Martin – Centro Studi CGN

lunedì 28 gennaio 2013

DURC 2013: nelle società di capitali non rileva la posizione dei singoli soci

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'Interpello n. 2 del 24 gennaio 2013, avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, precisa che:
• nell'ambito della verifica della regolarità contributiva delle società di capitali,
• non rileva la posizione contributiva dei singoli soci, con la conseguenza che le eventuali pregresse irregolarità dei versamenti contributivi riguardanti gli stessi non incidono sul rilascio del DURC.
Tale verifica, invece, è necessaria in caso di società di persone.
A ribadire questo importante ed ormai consolidato principio è il Ministero del Lavoro, nella risposta ad interpello n. 2 di ieri, 24 gennaio 2013, scaturita da un’istanza del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Com’è noto, il DURC è un certificato che attesta contestualmente la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché nell’assolvimento di tutti gli altri obblighi previsti dalle disposizioni vigenti nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili (per le imprese di tale settore di attività), accertata attraverso le verifiche effettuate parallelamente dagli Enti interessati, sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Le verifiche da espletare in fase di rilascio del DURC variano, peraltro, in relazione alle diverse tipologie di imprese richiedenti.
Il caso sottoposto al Ministero riguardava, nello specifico, la verifica, a fronte della richiesta del DURC, della posizione ai fini degli obblighi contributivi nei confronti dell’INPS di una società di capitali; verifica sulla quale incide la maggiore intensità dell’autonomia patrimoniale caratteristica di tale tipo societario. Al riguardo, va, infatti, ricordato che, secondo un’affermazione ormai costante in dottrina e in giurisprudenza, qualunque società, anche ove abbia natura personale, costituisce un soggetto di diritto distinto dalle persone dei soci e titolare di un patrimonio autonomo, vincolato allo svolgimento dell’attività sociale.
Tuttavia, le società di persone sono dotate di autonomia patrimoniale “imperfetta”, in quanto, per ciò che riguarda la responsabilità per le obbligazioni sociali, alla responsabilità principale della società con il suo intero patrimonio si aggiunge, sia pur in via sussidiaria, la responsabilità personale dei soci illimitatamente responsabili. Sono, inoltre, previste ipotesi in cui il creditore personale del singolo socio può ottenere la liquidazione della quota del proprio debitore.
Nelle società capitalistiche si realizza, invece, un’autonomia patrimoniale “perfetta”, in quanto:
- i soci rispondono delle obbligazioni sociali soltanto nei limiti della quota di capitale conferita. I creditori sociali, anche in caso di insufficienza del patrimonio sociale, non possono, quindi, escutere il patrimonio personale dei soci;
- i creditori personali del socio non possono, in alcun modo, soddisfarsi sui beni della società.
In considerazione di tale completa separazione tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci, si giunge alla conclusione che, in merito alle società di capitali, il controllo di regolarità nei versamenti contributivi deve essere effettuato sulla contribuzione dovuta, in veste di datori di lavoro, per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e, in veste di committenti/associanti, per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza progetto), avente ad oggetto prestazioni senza vincolo di subordinazione.
A nulla rileva, invece, ai fini dell’accertamento della regolarità delle società di capitali, l’eventuale irregolarità della posizione contributiva dei singoli soci, atteso che le suddette società, proprio in ragione del regime patrimoniale civilistico che le regola, non possono essere chiamate a rispondere delle violazioni contributive riferibili ai soci medesimi. La posizione personale di questi ultimi non deve, pertanto, essere oggetto di verifica nel procedimento finalizzato al rilascio del DURC alla società di cui essi facciano parte, né, come si è detto, eventuali pregresse irregolarità contributive da parte degli stessi possono ostare all’emissione del documento.
In applicazione di tale principio si è escluso che, in caso di istanza per il DURC da parte di una srl unipersonale con dipendenti, possa essere causa di diniego l’esistenza di debiti pregressi del socio, titolare in passato di un’attività con dipendenti come ditta individuale. Come già affermato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro (parere n. 17/2012), richiamando il messaggio INPS n. 16246/2010, i debiti pregressi della ditta individuale non possono infatti “inquinare” eventuali nuove società di capitali, giuridicamente distinte.
Un discorso diverso va fatto, invece, con riguardo alle società di persone, nelle quali, come già evidenziato dall’INPS nel messaggio citato, il DURC deve essere rilasciato avendo cura di verificare la posizione dei lavoratori dipendenti, di eventuali collaboratori iscritti alla Gestione separata, nonché dei singoli soci iscritti alle diverse gestioni dell’Istituto, diversi dall’accomandante.

venerdì 25 gennaio 2013

LEGGE DI STABILITA 2013: nuovo reddito dominicale ed agrario e modifiche all’IMU

Reddito dominicale e agrario
Per il triennio 2013-2015, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari verranno rivalutati del 15%. Secondo al medesima previsione, l’incremento sarà applicato dopo aver rivalutato il reddito domenicale dell’80% e il reddito agrario del 70%. Per i terreni condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola la rivalutazione sarà del 5%.
IMU
Non poteva mancare un ritocco all’IMU. Dal 2013 l’IMU diventa comunale di nome e di fatto, in quanto l’intero gettito sulle abitazioni spetterà ai Comuni. Lo Stato manterrà quello sui capannoni e opifici. La novità riverbererà i suoi effetti all’atto del pagamento, in quanto andrà indicato un unico importo con un unico codice tributo. Per i possessori di immobili non ci saranno risparmi particolari per via del fatto che le aliquote di base saranno le stesse (0,4% per le abitazioni principali e 0,76% per le altre unità). Per le imprese, invece, l’aliquota di base per il prelievo statale è sempre dello 0,76% con possibilità dei Comuni di variare solo in aumento un altro 0,3%. Su quest’ultimo punto, la vecchia disciplina, invece, consentiva la variazione dello 0,3% sia in aumento che in diminuzione.

giovedì 24 gennaio 2013

Legge di stabilità 2013 : nuove detrazione carichi di famiglia per il 2013

Dal 1° gennaio 2013, con impatto nella dichiarazione dei redditi del 2014, ci sarà l’aumento delle detrazioni IRPEF per figli a carico. In particolare, la detrazione ordinaria per ciascun figlio a carico aumenta dagli attuali 800 euro a 950 euro. Se si tiene conto delle maggiorazioni, la detrazione arriva a 1.220 euro per un figlio minore di tre anni e 1.350 euro per un figlio portatore di handicap (1.620 euro se minore di tre anni). Si segnala la proroga per l’anno 2013 delle detrazioni per carichi familiari per i soggetti non residenti.


martedì 22 gennaio 2013

Dichiarazione IMU: nessuna dichiarazione per IAP e coltivatori diretti con terreni agricoli senza variazioni

Con Risoluzione 18 gennaio 2013, n. 2/DF, il Dipartimento Finanze ha chiarito che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) devono presentare la dichiarazione IMU solo nel caso in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate.
Ai fini dell'obbligo di presentazione non è rilevante il fatto che il moltiplicatore per calcolare l'IMU dovuta sia cambiato rispetto a quello applicato per l'ICI.
I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (Iap) quindi non devono presentare alcuna dichiarazione ai fini Imu, nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni Ici già presentate.
Questo il principale chiarimento contenuto nella risoluzione n. 2/Df del 18 gennaio, emanata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze.
La normativa istitutiva dell’imposta municipale propria (articolo 13, comma 12-ter, del Dl n. 201/2011) stabilisce che restano ferme, ai fini Imu, le dichiarazioni già presentate in materia di imposta comunale sugli immobili (Ici) che, in quanto compatibili, mantengono la loro validità anche ai fini dichiarativi della nuova imposta.
La risoluzione ministeriale ricorda che nelle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione Imu, approvato con il Dm 30 ottobre 2012, è stato precisato che l’“obbligo dichiarativo Imu sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni Ici già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune”.
Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, è previsto che “…le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il relativo diritto…”.
Tale obbligo – ribadisce il documento di prassi – non può dipendere dalla semplice variazione del moltiplicatore previsto per il calcolo dell’imposta, poiché altrimenti si introdurrebbe un obbligo dichiarativo generalizzato per tutti i casi in cui viene modificato il moltiplicatore.
Infine, la risoluzione ricorda che non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola utilizzati per attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento degli animali.

FATTURA SEMPLIFICATA 2013: per importi non superiore a 100,00 euro

In caso di emissione di fatture per un importo non superiore a Euro 100,00, dal 1 gennaio 2013 si semplificano descrizione e destinatario. La riformulazione dell’art.21-bis del DPR 633/72 prevede, dal 1 gennaio 2013, che anche la fattura c.d. semplificata debba essere datata e numerata progressivamente in modo univoco, non richiedendo più il collegamento con l’anno solare e con la facoltà, quindi, di scegliere la numerazione unica a piacimento.
Ricordiamo la recente Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (la 1/E/2013) dove viene comunicato che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva la quale, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa, ovvero possa essere adottata una numerazione progressiva che, partendo sempre dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione. L’Agenzia specifica però anche che il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data.
Il documento semplificato dovrà riportare i dati identificativi dell’emittente, la partita IVA dello stesso e i dati del rappresentante fiscale o dell’eventuale stabile organizzazione del soggetto non residente.
Riguardo ai dati del cessionario, invece, è sufficiente il codice fiscale o la partita IVA, se questi è un soggetto stabilito in Italia, ovvero il numero identificativo UE, se questi è stabilito in uno Stato intracomunitario.
Il medesimo articolo al c.6-bis lett. a) asserisce che la fattura semplificata non deve essere emessa:
• per le cessioni intracomunitarie;
• per le operazioni extraterritoriali effettuate nei confronti di un soggetto passivo IVA debitore dell’imposta in atri Stati UE.
Nella fattura la descrizione dei beni ceduti e/o dei servizi prestati può essere indicata in maniera più semplicistica, quindi meno dettagliata, di quanto previsto per la fattura ordinaria. L’importo massimo fatturabile non deve superare Euro 100,00, probabilmente IVA compresa.
L’art.21-bis c.1 lett. g) precisa, infatti, che, in luogo dell’indicazione di imponibile e imposta è possibile specificare il totale della fattura con IVA, indicandone separatamente solo l’aliquota applicata; in tal modo è comunque possibile calcolare l’importo dell’imposta.
Con apposito decreto ministeriale, l’importo massimo potrà essere aumentato a Euro 400,00, ovvero non prevedere alcun limite per talune particolari tipologie di beni e/o servizi o per certe tipologie di soggetti.
Nuove regole anche per le note di variazione. È l’art.21-bis c.1 lett. h) che stabilisce, infatti, che note di addebito o di accredito dovranno anche riportare il numero della fattura originaria e le indicazioni che ne specificano la modifica.
Fonte: Rita Martin – Centro Studi CGN