venerdì 16 novembre 2012

Associazioni 2012: con la circolare del 12.09.2012 n. 3656 del Ministero Sviluppo Economico le associazioni possono somministrare alimenti e bevande ai soci senza i requisiti professionali

Il Ministero dello Sviluppo economico con la circolare del 12.09.2012 n. 3656, esplicativa del D.lgs 6 agosto 2012 n. 147 (con il quale è stata modificata la normativa che ha introdotto anche in Italia la direttiva servizi), ha introdotto alcune novità in materia di prodotti alimentari.
Le principali novità riguardano il principio che l’obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali è richiesta solo nel caso di commercio al dettaglio dei prodotti alimentari e pertanto:
- la somministrazione o la vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico quali la mensa scolastica o la sede di un circolo per le quali il possesso dei requisiti professionali fino ad oggi richiesti, non è più necessario;
- il commercio all’ingrosso di prodotti alimentari è anch’essa consentita senza il requisito professionale;
- l'apertura di un bar o di ristorante diviene possibile per coloro che, in seguito ad una condanna per i reati che inibiscono l’esercizio di tali attività, abbiano ottenuto la riabilitazione o siano trascorsi cinque anni da quando la pena è stata scontata.
- l’eliminazione dell’obbligo del possesso dei requisiti professionali in caso di vendita solo di prodotti non destinati all’alimentazione umana, ivi compresi i mangimi per animali, abbinata o meno alla vendita di prodotti non alimentari.
- l’eliminazione del divieto di esercizio congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio.
Più nel dettaglio la modifica apportata al comma 6 dell’art. 71, determina l’inapplicabilità di tutte quelle disposizioni del citato DPR n. 235 che richiamano l’obbligo del possesso dei requisiti professionali nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati, sia nel caso di circoli aderenti che non e sia nel caso in cui i medesimi non rispondano alle caratteristiche degli artt. 111 e 111-bis del TUIR, nonché, infine, nel caso in cui l’attività in discorso sia affidata in gestione a terzi.
Con riferimento a tali attività, si evidenzia che la circolare ha chiarito che resta fermo, indistintamente per tutte le tipologie di associazioni e circoli, il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al citato art. 71. L’articolo, infatti, dispone l’obbligatorietà del possesso di tali requisiti per tutti coloro che intendano esercitare l’attività di vendita e di somministrazione, senza fare alcuna distinzione tra le attività rivolte al pubblico e quelle riservate a determinate categorie di soggetti.
Infine, come già anticipato nel precedente numero di Infogaming diviene ammissibile l’utilizzo di un soggetto in qualità di preposto in possesso dei requisiti professionali anche in caso di impresa individuale. Ciò significa che è ammessa, ai fini dell’avvio dell’attività di vendita nel settore merceologico alimentare e/o di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità che il requisito professionale richiesto dalla disciplina possa essere posseduto dal soggetto preposto, in alternativa al titolare o al rappresentante legale.

giovedì 15 novembre 2012

Imprese agricole 2012: riduzione dei contributi ai fini inail fino al 20% e telematizzazione inps

L'INPS, nella Circolare n. 130 del 13 novembre 2012, comunica che, con effetto 1° gennaio 2008, la Legge n. 247/2007 ha previsto una riduzione in misura non superiore al venti per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, entro il limite annuo di venti milioni di euro.
Al riguardo l'Istituto chiarisce che la riduzione si applica esclusivamente:
- sulla percentuale di contribuzione versata all'INPS ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
- solo in presenza dei requisiti previsti dalla norma.
Per ottenere l'applicazione del beneficio per l'anno 2012 le aziende in possesso dei requisiti richiesti (tra i quali non aver registrato infortuni nel biennio precedente la data della richiesta di riduzione) devono presentare richiesta di ammissione, con modalità telematica tramite l'apposita funzionalità presente nel sito www.inail.it. Le istanze devono essere presentate a partire dal 12 novembre e fino al 30 novembre.
Con Circolare n. 129 del 13 novembre 2012 l'INPS continua il processo di telematizzazione dei rapporti con l'utenza e in particolare nel settore agricolo, così come previsto dal DL n. 78/2012 convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010.
Nello specifico con la Circolare in esame l'Istituto rende noto che viene dato il via alla telematizzazione nel settore agricolo delle istanze relative a:
- riduzione sanzioni civili;
- compensazione;
- regolarizzazione;
- riemissione F24.
Fonte : seac

mercoledì 14 novembre 2012

Acconti imposte 2012: scelta tra storico e previsionale

Si avvicina il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti 2012 delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di alcune imposte sostitutive e addizionali dei citati tributi (la scadenza è fissata al 30 novembre 2012 per i soggetti IRPEF e i soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare).
In vista dell’adempimento, si ricorda la riduzione, dal 99% al 96%, della percentuale di computo dell’acconto IRPEF, applicabile anche ai fini del versamento dell’acconto della “cedolare secca” sulle locazioni (che si riduce quindi al 92%) e all’acconto dell’imposta sostitutiva dei nuovi “minimi” (che si riduce quindi al 96%).
Verificata poi la sussistenza dell’obbligo di versamento sulla base dei consueti importi indicati in dichiarazione (es. rigo RN33 pari o superiore a 52 euro, per il modello UNICO 2012 PF, e rigo RN17 pari o superiore a 21 euro, per il modello UNICO 2012 SC), occorre stabilire se utilizzare:
- il metodo c.d. storico, ossia basandosi sull’imposta dovuta per l’anno precedente (al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite), risultante dallo stesso modello UNICO 2012;
- il metodo c.d. previsionale, ossia facendo riferimento all’imposta che si presume dovuta per il periodo d’imposta in corso, sempre al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite.
In proposito, come ricordato dalla circ. Assonime 6 giugno 2008 n. 39 (§ 3), resta possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi (IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall’altro). Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP (o viceversa).
Ugualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera non uniforme (circ. Assonime 11 giugno 2012 n. 18, § 3.4), nel senso che, per esempio:
- in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo storico;
- in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo previsionale.
Naturalmente, in questo caso, occorre che i versamenti in acconto risultino congrui rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri (storico o previsionale).
Ad esempio, nell’ipotesi di adozione del criterio previsionale, l’acconto 2012 dovrà essere almeno pari al:
- 96% dell’IRPEF relativa ai redditi del 2012, da dichiarare nel 2013, per le persone fisiche (peraltro, ferma restando l’adeguatezza complessiva dell’acconto, tenuto conto che la riduzione della relativa percentuale produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, il corretto pagamento dell’eventuale prima rata va vagliato alla luce dell’ordinaria misura del 99%);
- 100% dell’IRES relativa ai redditi del 2012, da dichiarare nel 2013, per le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali;
- 99% dell’IRAP relativa al 2012, da dichiarare nel 2013, per le persone fisiche e le società di persone;
- 100% dell’IRAP relativa al 2012, da dichiarare nel 2013, per le società di capitali e gli enti (commerciali e non).
Se adotta il metodo storico, il contribuente deve verificare che non sussistano obblighi di ricalcolo delle imposte relative al 2011, sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il 2012, imposti da specifiche disposizioni di legge.
Come già evidenziato su queste colonne in occasione del versamento della prima rata, si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:
- il nuovo regime impositivo per i beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore;
- la fruizione, nel 2011, delle agevolazioni fiscali per le reti di imprese e della deduzione forfetaria dal reddito d’impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante;
- l’aumento dell’aliquota IRES al 38% per le società non operative e l’estensione della relativa disciplina alle società in perdita sistematica;
- l’aumento della quota minima imponibile degli utili netti delle cooperative a mutualità prevalente e la tassazione del 10% degli utili netti destinati a riserva minima obbligatoria per la generalità delle cooperative;
- l’inasprimento del regime di tassazione degli immobili di interesse storico o artistico e l’inapplicabilità dell’esclusione dalla formazione dell’imponibile IRPEF o IRES del reddito degli immobili locati oggetto di sospensione degli sfratti.
Fonte: Eutekne

martedì 13 novembre 2012

Schede carburanti 2012: con la Circolare 42/2012 l’utilizzo è in alternativa ai pagamenti elettronici

Con Circolare 9 novembre 2012, n. 42, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i titolari di partita IVA sono esonerati dall'obbligo di tenuta della scheda carburante se utilizzano per l'acquisto esclusivamente carte di credito, di debito o prepagate. La scheda carburante è invece imprescindibile per chi paga anche, o solo, in contanti.
Perché sia garantita la detrazione dell'IVA e la deducibilità dei costi, il mezzo elettronico di pagamento deve essere:
• rilasciato da un operatore finanziario residente o con stabile organizzazione in Italia soggetto all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria;
• intestato al soggetto che esercita l'attività economica.

lunedì 12 novembre 2012

Equitalia cancella d'ufficio le ipoteche per somme inferiori agli 8 mila euro

Con Direttiva interna, Equitalia ha previsto l'annullamento delle ipoteche iscritte per debiti tributari e previdenziali di importo inferiore agli 8.000 euro, anche nel caso in cui non vi sia una esplicita istanza del contribuente.
Per l'annullamento d'ufficio, il documento prevede un ordine prestabilito da seguire: in prima battuta verranno cancellate le ipoteche che gravano sui debitori per i quali è già stata avviata la procedura cautelare od esecutiva, sarà poi il turno di coloro che sono debitori di somme superiori ai 20.000 euro.
In ogni caso, nonostante la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, l'azione esecutiva proseguirà con altri strumenti come, ad esempio, il fermo amministrativo od il pignoramento.
Fonte: seac

venerdì 9 novembre 2012

Modello EAS 2012: «tardivo» entro il 31 dicembre 2012

È sanabile entro il 31 dicembre 2012 l’omessa (o tardiva) comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’articolo 148 del TUIR e dell’articolo 4 del DPR 633/72 per gli enti associativi, da presentare entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente.
La circolare n. 38/2012 ha, infatti, precisato che in sede di prima applicazione della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1 del DL 16/2012 convertito, il termine per presentare il modello EAS è fissato al 31 dicembre.
Con riferimento alla remissione in bonis, si ricorda che l’articolo 2 comma 1 del DL 16/2012 ha introdotto la possibilità di fruire dei benefici fiscali e dei regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale, anche in caso di omissione di tale obbligo. Al fine di accedere al “ravvedimento” dell’omessa comunicazione è necessario che il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa di riferimento per accedere al beneficio; tali requisiti devono essere posseduti, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 38/2012, alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione. La violazione non deve, però, essere stata constatata o non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o qualunque altra attività amministrativa di accertamento della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
La citata disposizione riguarda, secondo quanto precisato dalla Relazione illustrativa, anche il regime fiscale di favore subordinato alla presentazione del modello “EAS”.
Pertanto, i contribuenti, in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalle singole norme, che non hanno però ottemperato all’invio del modello “EAS” nei termini previsti, possono evitare la decadenza dal regime speciale presentando, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, la relativa comunicazione.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 28 settembre 2012 n. 38, ha chiarito che, con la locuzione “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”, deve intendersi la prima dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, non avendo rilievo il periodo di “tolleranza” di 90 giorni previsto dall’articolo 2 comma 7 del DPR 322/98 (si veda “Ravvedimento per omesse comunicazioni possibile fino al 31 dicembre” del 29 settembre).
La citata circolare precisa altresì che, in sede di prima applicazione della norma, in considerazione dell’incertezza interpretativa in merito all’individuazione del dies ad quem entro il quale sanare l’adempimento omesso, il termine è fissato al 31 dicembre 2012.
Pertanto, con riferimento al modello “EAS”, considerando un ente costituitosi a gennaio 2012, per il quale non sia stato inviato il modello “EAS” entro il termine dei 60 giorni, lo stesso potrà fruire dei benefici fiscali presentando la comunicazione entro il 31 dicembre 2012, non essendo rilevante in sede di prima applicazione il termine di presentazione del modello UNICO successivo all’omissione (1° ottobre 2012).
A regime, invece, al fine di beneficiare dell’istituto della remissione in bonis, gli enti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine dei 60 giorni dalla costituzione potranno comunque usufruire dei benefici fiscali inviando il modello “EAS” entro il termine di presentazione del modello UNICO successivo all’omissione. In altri termini, gli enti che si costituiscono nel 2013 potranno inviare il modello “EAS”:
- entro 60 giorni dalla costituzione;
- ovvero, qualora non sia stato rispettato il suddetto termine, entro il 30 settembre 2013, con il versamento della relativa sanzione (ferme restando le altre condizioni previste per fruire della remissione in bonis).
Si ricorda infine che, contestualmente alla presentazione “tardiva” del modello EAS, occorre versare la sanzione in misura pari a 258 euro, ossia l’importo minimo previsto dall’articolo 11 comma 1 del DLgs. 471/97.
La sanzione deve essere versata tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 indicando il codice tributo “8114” (istituito dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 11 maggio 2012 n. 46), ma senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti disponibili.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 38/2012 (paragrafo 1.2), ha altresì precisato che la sanzione non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, dal momento che la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per il riconoscimento dei benefici concessi dalla norma.

giovedì 8 novembre 2012

Dichiarazione IMU 2012: prorogata al il 4 febbraio 2013

Semaforo verde anche per la presentazione della prima dichiarazione IMU, prevista entro il nuovo termine del 4 febbraio 2013, essendo domenica il giorno 3. La nuova scadenza deriva dalla combinazione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 30 ottobre 2012, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il modello e le istruzioni per la sua compilazione, con il maxi-emendamento presentato in sede di conversione del DL n. 174/2012 (“decreto enti locali”).
Il decreto è stato pubblicato sulla G.U. n. 258 del 5 novembre 2012 e il maxi-emendamento ha previsto l’applicazione del rispetto del termine di 90 giorni decorrente dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di tale decreto. La novella, se così sarà, dà valore alla previsione del comma 2 dell’art. 3 della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), in forza della quale “in ogni caso” le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata prima del sessantesimo giorno “dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”. Concedendo ai contribuenti interessati, quindi, maggiore respiro. Come si ricorderà, infatti, secondo la versione originaria dell’art. 13, comma 12-ter, del DL n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011), i soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La stessa norma, oltre a questa regola generale, aveva stabilito anche che, per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione dovesse essere presentata entro il 1° ottobre 2012 (essendo domenica il 30 settembre). L’art. 9, comma 3, lettera b), del citato DL n. 174/2012, nel modificare quest’ultima scadenza, ha fissato al 30 novembre 2012 il termine per la presentazione della prima dichiarazione IMU. Ora però, con il suddetto maxi-emendamento, la nuova scadenza è il 4 febbraio 2013, essendo domenica il giorno 3, cioè 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM 30 ottobre 2012, avvenuta il 5 novembre 2012.
Tornando ai casi per i quali è previsto l’obbligo dichiarativo, le istruzioni ministeriali al paragrafo 1.6 hanno illustrato una fattispecie davvero singolare che, come tale, merita di essere rimarcata. Tale fattispecie è correlata alla mancata conferma dell’applicazione dell’art. 4, comma 1, primo periodo, del DLgs. n. 504/1992, in virtù del quale l’ICI è liquidata, accertata e riscossa da ciascun Comune per gli immobili la cui superficie “insiste interamente o prevalentemente” sul territorio del Comune stesso (cfr. R.M. n. 53/E del 9 aprile 1996).
Procediamo con ordine. La dichiarazione ha effetto anche per le annualità successive, a condizione che non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un differente ammontare dell’IMU dovuta. Tuttavia, per espressa disposizione dello stesso comma 12-ter dell’art. 13 del DL n. 201/2011 (decreto Monti), restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI, in quanto compatibili, cioè qualora i dati ed elementi rilevanti per la determinazione dell’IMU siano rimasti invariati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione ICI. In buona sostanza, la dichiarazione IMU deve essere presentata nei casi in cui l’immobile è oggetto di riduzione o il Comune competente non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
Le istruzioni ricordano, poi, che la dichiarazione, che va inoltrata al Comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili, deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale. Se gli immobili si trovano in più Comuni, il contribuente deve compilare tante dichiarazioni quanti sono i Comuni competenti (soggetti attivi). Se l’immobile insiste su territori di Comuni diversi, la dichiarazione IMU va presentata a ciascun Comune. Ma non è tutto. In caso di abitazione principale situata sul territorio di due Comuni, il soggetto passivo deve corrispondere l’imposta ai due Comuni in proporzione alla superficie sul cui territorio insiste l’abitazione, tenendo conto delle aliquote e della detrazione deliberate da ogni Comune per tale abitazione (nonostante la stessa abbia una rendita catastale unitaria e inscindibile).
Inoltre, proseguono le istruzioni, tale soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione IMU al Comune nel quale non ha la residenza anagrafica, specificando nelle “Annotazioni” del modello che si tratta di “Immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di Comuni diversi”. Si tratta di una norma contemplata nella disciplina dell’IMU che, secondo gli estensori, è il fiore all’occhiello del “Federalismo Fiscale Municipale”. Chiare le complicazioni per gli immobili il cui valore imponibile è ottenuto sulla base del criterio contabile (cfr. DM 5 aprile 2012), stante l’inscindibilità dei costi di acquisizione e incrementativi che vanno a confluire nel valore contabilmente determinato.
Fonte: Eutekne - Autore Antonio Piccolo