martedì 30 ottobre 2012

Beni concessi in comodato 2012: deducibili purché strumentali e inerenti

In caso di beni concessi in comodato a terzi, il soggetto comodante può dedurre il relativo costo negli esercizi di competenza mediante la procedura di ammortamento. Condizione necessaria è che tale costo soddisfi il requisito dell’inerenza. In linea di principio, con riferimento ai beni dell’impresa presso terzi, l’Amministrazione finanziaria ha osservato che non viene meno il carattere della strumentalità per il solo fatto che i beni vengono collocati fuori dallo stabilimento dell’impresa stessa. In particolare, nel punto 5 della CM n. 51 del 20 marzo 2000, concernente un “bonus” fiscale, è stato precisato che sono agevolabili anche i beni concessi a terzi in comodato d’uso, purché strumentali e inerenti, affermando che l’inerenza del bene sussiste qualora lo stesso “ceda le proprie utilità all’impresa proprietaria e non a quella che lo ha utilizzato”. Nella successiva CM n. 98 del 17 maggio 2000, è stato ulteriormente chiarito che deve trattarsi di beni senza i quali l’attività non può essere esercitata.
Nella circolare Agenzia delle Entrate n. 90 del 17 ottobre 2001 (punto 3) è stato altresì affermato che possono considerarsi strumentali i beni “utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante.”. Ciò che appare significativo è che in tale documento di prassi paia, opportunamente, superata la precedente affermazione in merito alla necessità che il bene non ceda la propria utilità all’impresa utilizzatrice. Tale requisito non sembra più condizionare la deduzione da parte del comodante.
Nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 2002, sono state ritenute strumentali le attrezzature POS assegnate in comodato ai dettaglianti dalle società specializzate nei servizi di pagamento.
In senso favorevole si è anche espressa la risoluzione 11 luglio 2002, n. 225 concernente un’impresa petrolifera che concede un impianto di distribuzione di carburanti in comodato gratuito al gestore e contestualmente stipula con questo un contratto di fornitura di carburanti e lubrificanti, a mezzo del quale il gestore si obbliga ad acquistare in esclusiva i prodotti della compagnia petrolifera che gli concede in uso l’impianto. Analogamente, nella risoluzione del 16 maggio 2008, n. 196 è stato affermato che il requisito dell’inerenza risulta soddisfatto per un’impresa esercente attività di commercio di vernici e colori proprietaria di tintometri che talvolta venivano concessi in comodato a clienti (ad esempio, le carrozzerie), al fine di incrementare le vendite del proprietario, dal momento che il comodatario è obbligato, in virtù di apposite clausole contrattuali, ad acquistare i materiali esclusivamente dalla ditta che li ha concessi in comodato.
Anche la Cassazione si è espressa in termini analoghi nella sentenza 21 gennaio 2009, n. 1465, laddove ha considerato inerenti all’attività delocalizzata della comodante costi per l’acquisto di attrezzature specifiche concesse in comodato gratuito a terzisti esteri per la realizzazione di veicoli poi acquisiti dalla comodante ad un minor prezzo.
In senso conforme, sempre relativamente a fattispecie di concessione di beni in comodato in casi di delocalizzazione dell’attività produttiva e di esternalizzazione di fasi più o meno ampie di produzione, si esprime anche la Cassazione nella sentenza del 21 gennaio 2011, n. 1389.
In conclusione, non deve trarre in inganno l’art. 43, comma 2, del TUIR, secondo cui conservano la strumentalità, nonostante siano concessi in comodato, gli immobili “che non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni” (immobili strumentali per natura); tale previsione non va, cioè, letta nel senso che in casi diversi il comodato del bene relativo all’impresa fa venir meno necessariamente la strumentalità, ma solo che negli altri casi occorre indagare volta a volta sulle modalità di utilizzazione del cespite. Ne deve derivare, quindi, che anche un’utilizzazione indiretta, come quella che sorge dal comodato, non esclude la strumentalità.
Fonte: eutekne

venerdì 26 ottobre 2012

Comunicazione dei contratti di leasing e noleggio per società di leasing e commerciali: scade il 29 ottobre 2012 il termine per l’invio della comunicazione

Scade il prossimo 29 ottobre 2012 il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dei contratti di leasing e noleggio relativi all’anno 2011. In particolare, tale adempimento, in origine previsto entro il 30 giugno 2012 dal provvedimento direttoriale del 5 agosto 2011, è stato da ultimo prorogato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia n. 2012/94713 del 25 giugno 2012. Alla luce del contenuto dei numerosi provvedimenti e chiarimenti emanati sulla questione (si vedano, ad esempio, il comunicato stampa del 26 settembre 2011, il provvedimento direttoriale del 21 novembre 2011 e il comunicato stampa del 23 dicembre 2011), risultano obbligati alla comunicazione in oggetto le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo (ossia le società che sono iscritte nell’elenco generale di cui all’art. 106 del TUB), nonché gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio. Sono interessati dalla comunicazione anche gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di alcuni beni mobili, anche se tale attività è svolta marginalmente.
In relazione a tali ultimi soggetti, che potremmo definire quali locatori o noleggiatori “occasionali”, in quanto svolgenti anche altra attività, è stato chiarito che:
- per le operazioni relative all’attività di noleggio o locazione, sussiste l’obbligo di invio all’Anagrafe tributaria della comunicazione (dei contratti di leasing e noleggio) prevista dal provvedimento direttoriale del 21 novembre 2011;
- per le operazioni afferenti l’attività principale (officina di riparazione auto, nell’esempio), sussiste l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (“spesometro”).
Relativamente alla tipologia dei contratti oggetto della comunicazione in esame, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale comunicazione interessa tutti i contratti stipulati nei confronti di tutti i clienti (persone fisiche o giuridiche) della seguente natura: contratti di leasing finanziario, di leasing operativo, di locazione e di noleggio. In merito ai beni oggetto del contratto, vi rientrano i seguenti: autovetture, autocaravan, altri veicoli, unità da diporto e commerciali, aeromobili, immobili, bene mobiliare e altro.
Limitatamente alle società di noleggio e locazione, è stato chiarito da parte dell’Agenzia che i dati contenuti nei contratti di noleggio da trasmettere riguardano esclusivamente beni come aeromobili, automobili e imbarcazioni. Vale a dire che risultano essere esclusi dalla comunicazione:
- i contratti di locazione su beni generici (tutti i beni potenzialmente oggetto di noleggio, come le fotocopiatrici o le piattaforme aeree usate dai cantieri).
- i contratti di comodato gratuito;
- contratti con riferimento al noleggio di navi e imbarcazioni stipulati dalle società armatoriali che svolgono la cosiddetta attività di shipping. In questo caso, infatti, il nolo della nave è strumentale a un contratto di trasporto di merci o derrate.
È opportuno ricordare che, al fine di una migliore individuazione dei soggetti tenuti all’invio del suddetto adempimento, in via transitoria l’Agenzia aveva previsto che, per le annualità 2009 e 2010, fossero obbligate ad inviare la comunicazione entro il 31 gennaio 2012 (termine così prorogato dal provvedimento del 21 novembre scorso):
- le società di leasing finanziario e operativo che avevano ricevuto il questionario ex art. 32 del DPR n. 600/1973, ma che non avevano provveduto ad inoltrare la risposta;
- le società di leasing che non avevano mai ricevuto il suddetto questionario.
Per quanto riguarda, invece, i dati relativi ai contratti stipulati dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio, stanti le difficoltà a reperire i dati relativi agli anni 2009 e 2010 oggetto di monitoraggio, l’Amministrazione finanziaria ha deciso di limitare solo ai contratti stipulati dopo il 21 novembre 2011 la comunicazione richiesta dal Fisco entro il 30 giugno 2012, termine poi prorogato al 29 ottobre 2012. Per il 2010 e per il periodo che va dal 1° gennaio al 20 novembre 2011, le eventuali operazioni sono rientrate, invece, nell’ambito applicativo dell’elenco “clienti e fornitori” (spesometro).
Fonte: Eutekne

giovedì 25 ottobre 2012

La mediazione obbligatoria è incostituzionale: comunicato stampa del 24/12/2012 della Corte Costituzionale

Illegittimità costituzionale del DLgs. 28/2010 “nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione”. È quanto emerge da un comunicato stampa diffuso dalla Corte Costituzionale ieri, nel quale viene dichiarato l’eccesso di delega legislativa, che cosi dispone:
“Mediazione civile - La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.“
La decisione della Consulta – che, dunque, riguarderebbe l’art. 5, comma 1, del DLgs. 28/2010 - è giunta dopo, in particolare, l’ordinanza del TAR Lazio 12 aprile 2011, che aveva dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di alcuni articoli del DLgs. 28/2010.
Non verrebbe toccato il sistema della mediazione in sé e, dunque, le altre forme di mediazione, quali quella demandata dal giudice e quella facoltativa.
Nulla di più viene spiegato nel comunicato, ma ciò basta per far cadere la configurazione dell’esperimento della mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale per la risoluzione delle controversie nelle materie elencate al citato comma 1 dell’art. 5 del DLgs. 28/2010. Nello specifico: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Per la risoluzione di tutte le sopra citate controversie, le parti erano vincolate a esperire il procedimento di mediazione prima di adire le vie giudiziali. Diversamente, la domanda sarebbe stata improcedibile: l’improcedibilità doveva essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove avesse rilevato che la mediazione era già iniziata, ma non conclusa, fissava la successiva udienza dopo la scadenza del termine per la conclusione della medesima (pari a 4 mesi). In egual modo provvedeva quando la mediazione non era stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
A tal proposito, si ricorda che la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali è stata disciplinata dal DLgs. 28/2010, in attuazione dell’art. 60 della L. 69/2009, nel quale, fra i vari principi e criteri direttivi, non è stato fatto alcun riferimento all’obbligatorietà o facoltatività della mediazione.
Solo la lett. n) al comma 3 dell’art. 60 citato prevede “il dovere dell’avvocato di informare il cliente, prima dell’instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell’istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione”.
In attesa di leggere le motivazioni della Corte Costituzionale, si osserva che la finalità del provvedimento in oggetto è stata principalmente quella di utilizzare la mediazione come strumento deflattivo, in grado di ridurre in modo significativo il numero di liti gestite dalla giustizia ordinaria. Mediazione, poi, come rimedio alternativo alla tutela giudiziaria ordinaria rivolto a cittadini e imprese per limitare la durata dei tempi processuali e le formalità, oltre che per contenere i costi.
In tal senso, si vedano anche gli “incentivi” alla mediazione, agevolazioni in termini di risparmio di imposte e di tasse, altrimenti dovute in un giudizio ordinario, e in termini di rimborso, sotto forma di credito di imposta, dell’indennità dovuta per l’attività di mediazione (si vedano gli artt. 17 e 20 del DLgs. 28/2010).
In tale quadro, l’“obbligatorietà” è stata voluta per alcune materie di un certo rilievo secondo due criteri-guida. Innanzitutto – così la Relazione illustrativa al decreto legislativo – si tratta di cause in cui il rapporto tra le parti è destinato a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia (fra questi, i contratti di durata, i rapporti in cui sono coinvolti soggetti appartenenti alla stessa famiglia, al medesimo gruppo sociale o area territoriale), o di rapporti particolarmente conflittuali che si prestano a essere meglio composti in via stragiudiziale (fra questi, la materia della responsabilità medica e della diffamazione a mezzo stampa).
Poi, sono state individuate cause relative ad alcune tipologie di contratti (quali i contratti assicurativi, bancari e finanziari) che, oltre a sottendere rapporti duraturi tra le parti, hanno una diffusione di massa e sono oggetto spesso di contenzioso.
Fonte: Eutekne

mercoledì 24 ottobre 2012

Rivalutazione terreni e partecipazioni 2010: entro il 31 ottobre il pagamento dell’ultima rata

L’art. 7, comma 2, lett. da d) a g) del D.L. 70/2011 ha riaperto i termini per poter rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni posseduti all’1.7.2011, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché da enti non commerciali.
Sulla base della nuova disposizione, si sono potuti affrancare, fino al 30.6.2012, i terreni e le partecipazioni posseduti alla data dell’1.7.2011, pagando il 4% del valore del terreno ovvero il 4% per le partecipazioni che risultano qualificate ed il 2% per quelle che non risultano qualificate alla data dell’1.7.2011, in base ad un’apposita perizia da effettuarsi entro il 30.6.2012.
La rivalutazione in esame è stata oggetto di numerose proroghe e riaperture, l’ultima dettata dall’art. 2, c. 229, della Legge 191/2009, che ne aveva fissato la data all’1.1.2010.
Il versamento dell’imposta può avvenire in una soluzione, ovvero in tre rate annuali di pari importo, maggiorate del 3% annuo a titolo di interessi.
Coloro che avevano usufruito nel 2010 dell’agevolazione, scegliendo il versamento rateale dell’imposta, verseranno entro il prossimo 31 ottobre l’ultima delle tre rate, maggiorata degli interessi.
Possono essere oggetto di rivalutazione i seguenti beni:
• terreni lottizzati o terreni sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili;
• terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria;
• terreni agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi all’1.7.2011 e non rientranti nell’esercizio di imprese commerciali da parte di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e i soggetti ad essi equiparati.
È possibile rivalutare i terreni posseduti in regime di comunione anche solo da parte di uno o di alcuni dei comproprietari.
La rideterminazione del prezzo di acquisto delle partecipazioni è ammessa solo per i titoli, le quote e i diritti non negoziati sui mercati regolamentati posseduti a titolo di proprietà e usufrutto all’1.7.2011 da coloro che possiedono partecipazioni idonee a produrre redditi diversi, e cioè:
• la persone fisiche, purché la partecipazione non sia posseduta nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente;
• le società semplici e i soggetti ad essi equiparati;
• gli enti non commerciali;
• i soggetti non residenti per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.
I soggetti in esame debbono essere possessori delle partecipazioni o dei terreni alla data dell’1.7.2011.
In caso di acquisti di partecipazioni/terreni per effetto di donazioni o successioni intervenute dopo l’1.7.2011, si ritiene che gli eredi e i donatari non possano essere considerati «possessori» delle partecipazioni a tale data, fatte salve le seguenti eccezioni:
• in caso di decesso: per le partecipazioni nel caso in cui un contribuente, prima del decesso, abbia conferito mandato con rappresentanza avente per oggetto l’incarico per la predisposizione della perizia, la rivalutazione produce effetti anche fiscali. In questo caso, gli eredi possono assumere il valore rideterminato come prezzo di acquisto per la determinazione della plusvalenza (Circolare n. 27/E/2003);
• in caso di decesso dell’usufruttuario dopo l’1.7.2011, il proprietario può procedere alla rivalutazione soltanto della nuda proprietà, senza poter fruire della rivalutazione operata dall’usufruttuario (Circolare n. 12/E/2010);
Per effettuare la rivalutazione è necessario redigere una perizia giurata di stima, la cui scadenza per l’anno 2012 era il 30.6.2012, che attribuisca il valore del terreno o della partecipazione all’1.7.2011 e, conseguentemente, versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 4% sul valore periziato dei terreni e delle partecipazioni qualificate e del 2% sul valore delle partecipazioni non qualificate.
La perizia per l’affrancamento delle partecipazioni poteva essere redatta e giurata anche successivamente alla cessione delle partecipazioni stesse, purché entro il 30.6.2012. La predisposizione della perizia giurata è antecedente la vendita delle partecipazioni solo nel caso in cui il contribuente opti per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito.
La perizia giurata per la rivalutazione dei terreni viene redatta prima di procedere alla vendita dei terreni interessati.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva può anche essere successivo alla cessione, purché entro la data del 30.6.2012.
La perizia va conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta all’Amministrazione finanziaria.
La rivalutazione in oggetto si intende perfezionata, a tutti gli effetti, con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva, ovvero con il pagamento della prima rata entro il termine del 30.6.2012.
Nel caso in cui il pagamento sia avvenuto successivamente a tale data, la rivalutazione non produce effetti, mentre nel caso in cui sia stata pagata la prima rata entro il termine del 30.6.2012, ma sia stato omesso il versamento delle rate successive, queste ultime vengono iscritte a ruolo. In tale caso è possibile sanare l’omesso versamento utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso (Circolare 35/E/2004).
I soggetti che intendo procedere alla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola versano l’imposta sostitutiva con Mod. F24 in un’unica soluzione entro il 30.6.2012, ovvero con possibilità di rateizzazione di 3 rate annuali di pari importo e maggiorate degli interessi del 3%, scadenti il:
• 30.6.2012;
• 30.6.2013 + interessi 3% annuo calcolati dal 30.6.2012;
• 30.6.2014 + interessi 3% annuo calcolati dal 30.6.2012.
L’imposta sostitutiva dovuta può essere compensata nel modello F24 utilizzando gli eventuali crediti disponibili (Irpef, Iva, ecc.).
L’imposta si versa utilizzando i seguenti codici tributo, indicando, in luogo dell’anno, quello di possesso dei beni:
• 8055, denominato Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisito di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
• 8056, denominato Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la determinazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
Fonte: Fisco 7 - Centro studi CGN

venerdì 19 ottobre 2012

RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E AGRO ALIMENTARI: dal 24 ottobre 2012 sanzionabili i pagamenti tardivi ai fornitori

L’art. 62 della Legge 27 del 2012
L’art. 62 della Legge 27 del 2012 ha introdotto norme di trasparenza all’interno della filiera agro alimentare, con contratto scritto e tempi di pagamento certi per le merci, in modo da sostenere la crescita del comparto eliminando alcune storture del sistema che si traducevano in un peso ed un costo per troppi agricoltori ed imprenditori”.
Art. 62 - Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari
1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullita' la durata, le quantita' e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalita' di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalita' e reciproca corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullita' del contratto puo' anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, e' vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonche' condizioni extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuita' e regolarita' delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
((3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e' inderogabile)).
4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilita degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entita' della sanzione e' determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 e' punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entita' della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.
8. L'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato e' incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorita' puo' avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'Autorita' provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente.
9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' Garante Concorrenza e Mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attivita' di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attivita' produttive, nonche' nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare.
10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ((o comunque rappresentative a livello nazionale)). Le stesse associazioni sono altresi' legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 13 maggio 2003.
((11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' applicative delle disposizioni del presente articolo)).
1 – Il Decreto Interministeriale 17/07/2012.
Il 17 luglio 2012 è stato predisposto da parte del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, il Decreto Interministeriale applicativo dell’art. 62 della Legge 24 marzo 2012 n. 27, che regola la cessione dei prodotti agricoli e alimentari.
Con il Decreto Interministeriale di attuazione - predisposto dai due Ministri competenti (Politiche Agricole e dello Sviluppo Economico) il 17 luglio 2012 in attuazione di quanto previsto dall’art. 62, comma 11 bis della Legge 27/2012 – sono state definite le modalità applicative dell’articolo 62 che innova la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agro alimentari.
Il Decreto stesso definisce i criteri di attuazione per dare certezza applicativa alla norma e tale regolamentazione è stata frutto del proficuo dialogo con tutti gli attori della filiera.
2 – I principi informativi della nuova disciplina della cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari.
La ratio che informa la nuova disciplina è quella di realizzare nelle cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari i principi di:
- Trasparenza;
- Correttezza;
- Proporzionalità;
- Reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.
I profili salienti dell’art. 62 della Legge 27/2012 attengono alla:
a) Obbligatorietà della forma scritta “ad substantiam”;
b) Obbligatorietà – a pena di nullità - della indicazione(nel contratto):
• della durata;
• delle quantità;
• delle caratteristiche del prodotto venduto;
• del prezzo;
• delle modalità di consegna e di pagamento.
Tali elementi (contenuti nel 1° comma dell’art. 62 – forma scritta ed elementi essenziali del contratto), ove carenti, determinano la nullità assoluta del contratto di cessione dei prodotti agricoli o agro alimentari, in relazione all’art. 1325 C.C..
c) Divieto di pratiche commerciali scorrette (2° comma art. 62).
Il 2° comma dell’art. 62 vieta l’imposizione diretta od indiretta di condizioni di acquisto, di vendita od altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extra contrattuali e retroattive.
Non solo.
Detta norma vieta condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; e, vieta di subordinare la conclusione e l’esecuzione dei contratti e la continuità e la regolarità dei rapporti commerciali alla esecuzione di prestazioni – da parte di entrambi i contraenti – che per la loro natura o secondo gli usi commerciali non abbiano connessione alcuna con l’oggetto degli uni (usi commerciali) o delle altre (esecuzione di prestazioni).
E’ fatto, altresì, divieto di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale tenendo conto del “complesso” delle relazioni commerciali caratterizzanti le condizioni di approvvigionamento.
d) Termini afferenti il pagamento dei corrispettivi fissati in:
30 giorni per le merci deperibili;
60 giorni per le altre merci;
con decorrenza del termine dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura e con automatica decorrenza – in caso del mancato pagamento nei termini innanzi indicati – degli interessi immediatamente dal giorno successivo alla scadenza, con inderogabile maggiorazione di due punti percentuali del saggio degli interessi.
3 – Gli ambiti di applicazione della nuova disciplina.
Nel Decreto Interministeriale del 17 luglio 2012 – che definisce i criteri di attuazione delle modalità applicative dell’art. 62 Legge 27/2012 – vengono, all’art. 1 del detto Decreto, preliminarmente definiti gli “ambiti di applicazione” dell’art. 62.
Vengono esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 62:
• Le cessioni/conferimenti afferenti i prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle cooperative (di cui all’art. 1, comma 2° del Decreto Legislativo 228/2001), se gli imprenditori risultano soci di tali cooperative;
• I conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori (di cui al decreto legislativo 102/2005), se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse;
• I conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici (di cui all’art. 4 Decreto Legislativo 4/2012) e, infine:
•Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee (ad esempio cash and carry), con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito per il solo espresso riferimento al 1° comma ed al 3° comma dell’art. 62 della Legge 27/2012, essendosi escluso all’art. 1 del Decreto Interministeriale il riferimento agli altri commi dell’art.62 quali 2° comma, 4° comma e segg..
4 – Le definizioni.
Nel Decreto Interministeriale 17.07.2012 all’art. 2 sono contenute le “definizioni” per le corrette le modalità applicative della nuova norma:
• E’ di particolare interesse la definizione: “del consumatore finale” (la persona fisica che acquista i prodotti per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta).
• Interessi, che vengono definiti quali interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese stabiliti nel contratto;
• Interessi legali di mora che sono gli interessi semplici di mora od interessi ad un tasso pari al tasso di riferimento come definito dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, distinguendosi quanto al tasso di riferimento tra il 1° semestre dell’anno in questione (tasso in vigore al 1° gennaio) e secondo semestre (tasso di riferimento al 1 luglio).
5- I contratti quadro, accordi quadro, contratti di base, accordi conclusi a livello di centrali di acquisto.
Di particolare interesse nel Decreto 17.07.2012 è la definizione dei contratti quadro, accordi quadro, contratti di base, accordi anche conclusi a livello di centrali di acquisto, relativi alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari.
Gli accordi – conclusi anche a livello di centrali di acquisto - quali: contratti quadro, accordo quadro o contratto base possono realizzare - nei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari - le “condizioni” della compravendita; le caratteristiche dei prodotti; il listino prezzi; le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni.
Con riferimento ai prezzi il Contratto Quadro potrà individuare le “modalità di determinazione del prezzo applicabile al momento dell’emissione del singolo ordine” prevedendosi il riferimento al “listino prezzi”.
Nei Contratti Quadro conclusi con le Centrali di Acquisto, devono essere indicati in allegato i nominativi degli associati che fanno parte delle Centrali di Acquisto e che hanno conferito il mandato.
Nelle definizioni vi è, infine, il riferimento agli Accordi Interprofessionali definiti tra gli organismi di cui all’art. 12, comma 1 bis Decreto Legislativo 173 del 1978 e successive mm.ii.
6 – La forma scritta. Forma elettronica, telefax.
L’art. 3 del Decreto Interministeriale 17 luglio 2012 - nel ribadire, a pena di nullità, l’obbligatorietà della forma scritta e delle condizioni (previste dall’art. 62, 1° comma) - al punto 2 specifica che assumono valenza di forma scritta qualsiasi comunicazione scritta trasmessa in “forma elettronica” o a “mezzo telefax”, anche “priva di sottoscrizione” avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione di prodotti di cui all’art- 2 Decreto Interministeriale lettera a (prodotti agricoli) e lettera b (prodotti alimentari).
Come già evidenziato nella definizione dei contratti quadro, la modalità applicativa dell’art.62 contenuta nell’art. 3 del Decreto Interministeriale 17 luglio 2012 è quella che consente di ritenere “ottemperati” gli elementi essenziali dell’art. 62, 1° comma Legge 27/2012, ove gli stessi siano contenuti nei contratti od accordi di cui all’art. 2 Decreto Interministeriale 17 luglio 2012, comma 1° lettera l. (contratti quadro, accordi quadro, contratti base, accordi conclusi anche a mezzo di centrali di acquisto) e lettera m. (accordi interprofessionali), a condizione che tali contratti od accordi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti od accordi relativi a:
• Contratti di cessione dei prodotti;
• Documenti di trasporto o di consegna, ovvero alla fattura – ordine di acquisto – con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti.
7- Forme contrattuali.
Il punto 4 dell’art. 3 del Decreto Interministeriale in relazione agli elementi essenziali di cui all’art. 62, 1° comma, consente che gli stessi possano essere contenuti negli scambi di comunicazioni o di ordini antecedenti alla consegna dei prodotti.
I documenti di trasporto o di consegna dei prodotti, nonché le fatture, ove integrati con tutti gli elementi essenziali del contratto di cessione richiesti (art. 62, 1° comma Legge 27/2012), tranne che non siano riconducibili ai contratti quadro, o accordi quadro, o contratti di base, o contratti conclusi a livello di centrali di acquisto, assolvono gli obblighi dell’art. 62 e devono riportare la seguente dicitura:
“Assolve gli obblighi di cui all’art. 62, 1° comma del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27”.
Anche gli scambi di comunicazione e contrattazione effettuati nell’ambito della Borsa Merci Telematica Italiana assolvono gli obblighi di cui all’art. 62, 1° comma, essendo eseguiti su basi contrattuali generate dalla regolamentazione in essere vigente e contenente tutti gli elementi previsti dall’art. 62, 1° comma.
8- Le pratiche commerciali sleali. I divieti.
Le modalità applicative dei divieti (relativi alle pratiche commerciali definite sleali) – posti dall’art. 62, 2° comma – a esplicitazione dei principi ispirati dalla nuova disciplina (trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni), sono così attuate dall’art. 4) del Decreto Interministeriale 17.07.2012:
I- Rispetto dei principi di buone prassi e divieto di pratiche sleali identificati dalla Commissione Europea – Forum di Alto livello per il migliore funzionamento della filiera alimentare – approvate il 29 novembre 2011 ed allegate al Decreto Interministeriale 17.07.2012 ( nelle allegate buone prassi, i principi generali cui le parti sottoscrittrici si sono impegnate ad agire in conformità con le legislazioni applicabili ed in particolare delle legislazioni sulla concorrenza sono i seguenti:
a) le parti considerino sempre gli interessi dei consumatori e la sostenibilità generale della filiera alimentare nelle relazioni di b2b business to business, assicurando massima efficienza ed ottimizzazione delle risorse nella distribuzione delle merci lungo la filiera alimentare);
II- Divieto di abuso della propria maggior forza commerciale che determini l’imposizione di condizioni contrattuali “ingiustificatamente” gravose:
a) includendo servizi e/o prestazioni accessorie (anche di terzi) rispetto alla fornitura e senza “alcuna” connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione;
b) escludendo l’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o il risarcimento per le spese di recupero credito;
c) escludendo clausole che impongano al venditore di emettere fatture – successive alla consegna dei prodotti – non prima di un termine minimo pattuito con il debitore;
d) consentendo - per consegne di prodotti in più quote nello stesso mese – la pattuizione di clausole per l’emissione di una sola fattura successivamente all’ultima consegna dei prodotti del mese;
e) infine, ove la pratica commerciale “illecita” risulti essere una “riscontrata pratica diffusa”, detta situazione costituirebbe elemento di prova dell’abuso del potere di mercato o negoziale – subito dal contraente che lamenti l’abuso – per l’ottenimento di vantaggio economico non giustificato (da parte dell’altro contraente) o ingiustificatamente gravoso (in proprio danno).
9 – Termini di pagamento. Fatture. Diritti dei contraenti.
Il Decreto Interministeriale 17 luglio 2012 all’art. 5 indica le modalità attuative dei termini di pagamento e della fatturazione disciplinati dall’art. 62, 3° comma Legge 27/2012, a tal fine si evidenziano le modalità applicative del Decreto Interministeriale nella detta materia.
1 – Decorrenza termini di pagamento dall’ultimo giorno del mese di ricevimento fattura.
2 – Fatture separate per cessioni assoggettate a differenti termini di pagamento.
3 – Per la determinazione degli interessi per ritardato pagamento si considera: la data di ricevimento fattura (a mano e/o raccomandata a.r. e/o pec e/o mezzo equivalente previsto da normativa fiscale).
4 – Se vi è incertezza sulla data di ricevimento della fattura si assume per la determinazione degli interessi la data di consegna dei prodotti.
5 – Per la cessione dei prodotti alcolici si fa salvo l’art. 22 Legge 28/1999.
10 – I diritti del Creditore e i diritti dell’Acquirente.
L’art 6 – Decreto Interministeriale 17 luglio 2012 attuativo delle modalità di corretta applicazione dell’62, 3° comma Legge 27/2012 definisce i diritti del Creditore ed i diritti dell’Acquirente:
I – I diritti del Creditore: al creditore che abbia adempiuto agli obblighi legali e contrattuali e non abbia ricevuto nei termini l’importo dovuto per fatto (ritardo) del debitore sono dovuti:
a) interessi “automaticamente” decorrenti dal giorno successivo al termine per il pagamento;
b) calcolo degli interessi:
- interessi legali di mora; o
- tasso interessi concordato tra imprese, purchè non risulti tasso iniquo;
- oltre alle maggiorazioni di Legge (ossia maggiorazione di ulteriori due punti percentuali sul tasso);
c) Inderogabilità dell’automatismo del computo di interessi di cui all’art. 62, 3° comma.
II – I diritti dell’Acquirente:
a) ove il fornitore non adempia agli obblighi legali e contrattuali convenuti nel contratto di cessione l’acquirente può “invocare” la sospensione dei termini del pagamento;
b) l’acquirente – a fronte di contestazioni di una fornitura –“trattiene non già l’intero importo ma solo quello “parziale” relativo alla fornitura oggetto di contestazioni.
11 – Il Garante.
In relazione alle funzioni del Garante della Concorrenza e del Mercato nella detta materia si attende il Regolamento del Garante per “garantire il contraddittorio”, la piena “cognizione” degli atti e la verbalizzazione e le modalità di pubblicazione delle decisioni (art. 62, 8° comma L. 27/2012).
12 – L’entrata in vigore.
La normativa di cui all’art. 62 si applica – per i nuovi contratti - a far tempo dal 24 ottobre 2012.
Tuttavia occorre specificare alcuni casi di applicazione differita dell’entrata in vigore della normativa:
1) Per i contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012 la normativa si applica da tale data per i soli requisiti del 1° comma dell’art. 62 (ossia forma scritta e condizioni essenziali) e vi deve essere l’adeguamento non oltre la data del 31 dicembre 2012;
2) Ove esistano contratti stipulati in presenza di norme comunitarie, da cui discendano termini per la stipula dei contratti stessi precedenti al 24 ottobre 2012, essi devono essere adeguati per la campagna agricola successiva con la nuova normativa;
3) In ogni caso le disposizioni contenute nell’art. 62, commi 2° (divieti) e 3° (termini di pagamento) si applicano a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012.
Il Decreto Interministeriale del 17.07.2012 – attuativo dell’art. 62 Legge 27/2012 - appare esile nella struttura ed efficacia ed è il risultato di un non condiviso percorso tra tutti gli attori della filiera, essendo difficilmente riconducibile ad una condivisa valutazione delle contrapposte parti, una normativa ispirata da evidenti e non taciute ragioni di asserito riequilibrio tra il mondo della produzione agricola ed il mondo della distribuzione.

giovedì 18 ottobre 2012

Spesometro e redditometro nullo se il bene è acquistato con denaro dei genitori

L’art. 38 del DPR 600/73 consente di accertare in maniera sintetica il reddito delle persone fisiche sulla base delle spese da queste sostenute nel corso del periodo d’imposta.
È però ferma la prova contraria, quindi il contribuente può dimostrare che l’acquisto non è, in realtà, un indice di capacità contributiva, siccome i fondi per effettuarlo provengono da redditi esenti, soggetti a imposizione alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Tra le prove contrarie a disposizione del contribuente rientra senz’altro la circostanza che il denaro per l’acquisto dell’immobile proviene in realtà da terzi.
Con la sentenza 17805 , la Suprema Corte si è interessata della questione, affermando, in sostanza, che nel caso di acquisto di immobile effettuato dal figlio, ove il genitore, comparso in atto, ha di fatto elargito il denaro, si è in presenza di una donazione indiretta non del denaro ma dell’immobile, con tutto ciò che ne può conseguire in merito alla prova contraria sull’accertamento fondato sulla spesa patrimoniale.
Tale principio è mutuato, in realtà, dal diritto civile, ove molte volte la Corte ha stabilito che “nell’ipotesi di acquisto di immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intenda in tal modo beneficiare, si configura la donazione indiretta dell’immobile e non del denaro impiegato per l’acquisto” (Cass. 20638 del 2005, richiamata dalla sentenza in commento).
Allora, se il figlio pone in essere un acquisto di un immobile e uno dei genitori, in atto compare dichiarando di elargire il denaro, a prescindere dalle problematiche civilistiche che ciò può comportare, va da sé che, ove l’effettivo esborso del denaro da parte del genitore abbia un dovuto riscontro probatorio, l’accertamento sintetico a carico del figlio/contribuente è destituito di fondamento, siccome è integrata la prova contraria.
I giudici richiamano anche propri precedenti sulla rilevanza della simulazione nell’accertamento sintetico, ove era stato sostenuto che, qualora la rettifica sia fondata su indici quali l’acquisto di un immobile, il contribuente può confutare ciò sostenendo, se del caso, che la vendita, in realtà, dissimulava una donazione.
A fronte di ciò, la giurisprudenza ha precisato che non vale, in sede tributaria, il disposto di cui all’art. 1415, comma 1 c.c., in base al quale la simulazione non può essere opposta ai terzi (Cass. 17 marzo 2006 n. 5991).
Tanto premesso, ogniqualvolta si presenti una sorta di disallineamento tra soggetto che acquista formalmente il bene e soggetto che materialmente eroga i fondi, se vi sono riscontri probatori è da ritenersi integrata la prova contraria, a prescindere dal fatto che il soggetto erogante il denaro compaia o meno in atto, anche se tale fatto può giovare al contribuente sotto il profilo dell’accertamento sintetico.
Chiaramente, nulla vieta al Fisco, successivamente all’annullamento giudiziale o in autotutela, di attivare il controllo nei confronti del soggetto che ha elargito i soldi, e di notificare apposito accertamento, in quanto è in capo a questi la capacità contributiva presunta desumibile dal sostenimento della spesa.
Appare pleonastico rammentare che, per accertare il soggetto che ha elargito il denaro, occorre sempre il rispetto dei termini decadenziali ex art. 43 del DPR 600/73, a prescindere dal momento in cui sono state reperite dal Fisco le prove.
Fonte: Eutekne

Partita Iva: verifica on line delle partite Iva sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Dal 17/10/2012 è possibile verificare puntualmente la validità di una partita Iva e conoscere i dati identificativi del soggetto titolare mediante la nuova applicazione web ad accesso libero messa a punto dall’Agenzia.
Vai sul seguente link:
Il servizio è stato disposto dall’articolo 35-quater del Dpr n. 633/1972 (introdotto dall’articolo 8, comma 9, lettera b), del decreto legge n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2012), con la finalità di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto.
L’applicazione è disponibile nell’area Servizi online del sito delle Entrate e, una volta inserito il numero di partita Iva che si vuole controllare e premuto il pulsante “Invia”, fornisce le informazioni registrate in Anagrafe tributaria relative allo stato di attività della partita Iva inserita (attiva, sospesa o cessata), alla denominazione del soggetto o al cognome e nome della persona fisica titolare, alla data di inizio attività, alle eventuali date di sospensione e cessazione.
Per evitare un uso improprio del servizio, viene richiesto di inserire un codice di controllo “captcha” antirobot. Il codice, concepito per garantire i requisiti di sicurezza e accessibilità, può essere desunto sia dall’immagine visualizzata all’interno della pagina, sia a mezzo audio on demand.
Il nuovo servizio si aggiunge a quello già attivo di controllo delle partite Iva comunitarie (Vies) e quello per la verifica del codice fiscale.