lunedì 30 luglio 2012

Versamenti imposte, cciaa, inail e contributi agosto 2012: differiti tutti i termini di versamento e di adempimento al 20 agosto 2012

Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del DLgs. n. 241/97, in scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna ulteriore maggiorazione.
È il risultato di quanto stabilito dall’art. 3-quater, comma 1, del DL n. 16/2012, conv. L. n. 44/2012, il quale, inserendo il comma 11-bis all’art. 37 del DL n. 223/2006, conv. L. n. 248/2006, ha “messo a regime” il differimento dei termini per i versamenti con il modello F24 e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno, riprendendo quanto stabilito negli scorsi anni con appositi DPCM.
In considerazione di tale differimento legale dei termini estivi, il DPCM 6 giugno 2012 ha stabilito che i versamenti, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012 potranno essere effettuati entro il 20 agosto, anziché entro l’8 agosto 2012. Si ricorda che, nei confronti dei contribuenti interessati, la proroga stabilita riguarda i versamenti delle imposte dirette, delle relative addizionali e dell’IRAP i cui termini sono ordinariamente fissati il 18 giugno 2012 (senza maggiorazione dello 0,4%), nonché gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, ordinariamente scaduti il 18 giugno 2012 (senza maggiorazione dello 0,4%).
Rientrano nel differimento al 20 agosto 2012, senza ulteriori maggiorazioni di interessi, anche i versamenti degli importi rateizzati da parte dei contribuenti titolari di partita IVA che, in base alle regole ordinarie, scadrebbero il 16 agosto 2012.
Beneficiano dello slittamento anche gli altri pagamenti rientranti nella disciplina dei versamenti unificati (modello F24), scadenti nel periodo dal 1° al 20 agosto 2012:
- dei tributi (es. IVA mensile e trimestrale, ritenute);
- dei contributi (es. contributi INPS mensili dipendenti e collaboratori, seconda rata contributi “fissi” artigiani e commercianti);
- dei premi INAIL (si veda la nota INAIL 18 luglio 2012).
Con il messaggio 18 luglio 2012 n. 12052, l’INPS ha confermato che la scadenza del 20 agosto 2012 riguarda tutti i versamenti unitari che devono essere effettuati con il modello F24, ivi compresi, quindi, quelli aventi ad oggetto i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, dagli associanti per i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e dai titolari di posizioni assicurative in una delle Gestioni amministrate dall’INPS.
Sono altresì prorogati al 20 agosto 2012 anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto. In relazione ai versamenti che possono essere differiti di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%, il ravvedimento operoso si applica solo dopo la scadenza di quest’ultimo termine, considerando però tra gli importi dovuti e non versati, oggetto di ravvedimento, anche la suddetta maggiorazione.
Come regola generale, sono differiti al 20 agosto anche gli altri “adempimenti fiscali”, aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno. Vi rientrano, a titolo esemplificativo, l’obbligo di emissione e di registrazione delle fatture differite per le cessioni di beni effettuate nel mese di luglio (scadenza ordinaria il 15 agosto 2012), l’annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese di luglio 2012, per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale (scadenza ordinaria il 15 agosto 2012), la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese di luglio 2012, di importo inferiore a 300 euro (scadenza ordinaria il 15 agosto 2012) e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri del mese di luglio 2012, da parte delle imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi (scadenza ordinaria 15 agosto 2012).
Fonte:Eutekne- Luisa CORSO e Massimo NEGRO

venerdì 27 luglio 2012

SANATORIA LAVORATORI EXTRACOMUNITARI 2012: regolarizzazione con dichiarazione di emersione dal 15 settembre al 15 ottobre 2012

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare", con il quale è prevista la possibilità di sanare situazioni di irregolarità derivanti dall'impiego di lavoratori extracomunitari irregolarmente presenti sul territorio italiano da almeno tre mesi.
Il decreto legislativo prevede, tra l’altro, l’aumento delle pene per particolari ipotesi di sfruttamento lavorativo, la concessione di permessi di soggiorno ai lavoratori che denunciano il proprio datore di lavoro/sfruttatore e una nuova sanatoria per coloro che sono occupati da almeno tre mesi e sono sul territorio italiano dal 31 dicembre 2011.
La regolarizzazione potrà avvenire, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, attraverso un'apposita dichiarazione di emersione, che dovrà essere presentata con modalità stabilite da un decreto interministeriale da adottarsi entro il 29 agosto 2012.
Inoltre si segnala che il nuovo decreto legislativo aumenta le pene per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (che ai sensi dell’art. 22, comma 12, D.Lgs. n.286/98 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato) da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis c.p.
E’ inoltre previsto che con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.
Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui sopra, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del Procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno che ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale.
Infine, si segnala la sanatoria prevista dall’art. 5 per i datori di lavoro che occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi lavoratori extracomunitari presente sul territorio al 31.12.2011.
La dichiarazione per usufruire della sanatoria dovrà essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto tesso.

Modello 770/2012: ufficiale la proroga dell'invio al 20 settembre 2012

Via libera alla proroga per l’invio telematico dei modelli 770/2012, a pochi giorni dalla scadenza del 31 luglio.
Nella serata di ieri, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto, a mezzo comunicato stampa, che l’apposito DPCM è stato firmato dal Presidente del Consiglio, Mario Monti, su proposta del Ministro Vittorio Grilli.
Contrariamente a quanto si pensava, il differimento del termine di presentazione dei modelli 770/2012 ordinario e semplificato non slitterà al 30 settembre, bensì al 20 settembre 2012.
La proroga – recita il comunicato – è stata accordata per tener conto delle esigenze rappresentate dalla categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per contribuenti e sostituti d’imposta.
In tal modo, anche se a ridosso della scadenza, l’Esecutivo ha “risposto” all’oggettiva difficoltà, sollevata da più parti, di rispettare il termine del 31 luglio, a causa della sovrapposizione, in un periodo come quello estivo, di numerosi adempimenti fiscali, resi sempre più complessi per le continue modifiche introdotte in ambito tributario, senza contare i ritardi nella predisposizione dei software di compilazione e i disservizi nel collegamento telematico con l’Agenzia delle Entrate.
Oltre alle preoccupazioni e alle proteste espresse da cittadini e intermediari, la richiesta di proroga, avanzata lo scorso 3 luglio dall’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC), è stata formalizzata anche in un’interrogazione a risposta immediata per il Ministro dell’Economia, pervenuta due giorni fa alla Commissione Finanze della Camera.
Nell’interrogazione, ritirata poi ieri, probabilmente proprio perché il differimento era ormai dato per certo, in attesa solo dell’ufficializzazione, si sottolineava la necessità di un segnale di attenzione, da parte del Governo, soprattutto in una fase di grave recessione economica, nei confronti degli imprenditori onesti, che, oltre a “pagare” l’aumento della pressione fiscale su lavoro e produzione, devono occuparsi di un numero sempre maggiore di adempimenti burocratici, per giunta complessi, con conseguente aggravio di costi e di tempo.
A maggior ragione, considerando che una proroga non comporta alcuna riduzione di gettito dell’Erario e che la difficoltà nel rispettare la scadenza di fine luglio è testimoniata dal fatto che, negli anni scorsi, si è sempre deciso per il differimento.
Ormai quasi a ridosso della scadenza – come spesso accade – ecco quindi il tanto atteso DPCM.
Come spesso accade, proroga ufficializzata a ridosso della scadenza
Oltre al più generale dibattito sullo sfoltimento degli adempimenti fiscali, che spesso risultano ripetitivi, poiché contenenti gli stessi dati, particolarmente attuale dopo le dichiarazioni del Direttore delle Entrate Attilio Befera, c’è da chiedersi per quale motivo l’ufficializzazione di una proroga, che, nel caso dell’invio telematico del modello 770, è stata tra l’altro disposta in anni precedenti, non possa essere comunicata con maggior anticipo, in modo da permettere ai contribuenti, e agli intermediari che li assistono, di non lavorare sempre “di corsa” per rispettare le scadenza, soprattutto in un periodo di “picco”, salvo poi scoprire, all’ultimo, che sarebbe stato concesso loro più tempo.
Fonte: eutekne - Michela DAMASCO

giovedì 26 luglio 2012

Modello 770/2012: in arrivo la proroga al 30 settembre 2012

Pronta la proroga per la presentazione, in via telematica, da parte dei sostituti d’imposta, direttamente o tramite intermediario abilitato, del modello 770. Il termine dovrebbe quindi slittare dal 31 luglio al 30 settembre 2012.
La richiesta di differimento della scadenza, avanzata già lo scorso 3 luglio dall’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) è infatti stata ripresa da un’interrogazione a risposta immediata, pervenuta ieri alla Commissione Finanze della Camera e alla quale il Ministro dell’Economia e delle finanze risponderà nella seduta di oggi.
Nell’interrogazione verrebbe innanzitutto sottolineato che l’imminenza della scadenza per l’invio telematico del modello 770 sta generando numerose preoccupazioni e proteste, da parte sia dei contribuenti, sia degli intermediari, per i quali è sostanzialmente impossibile rispettare il termine del 31 luglio.
Tale oggettiva difficoltà è dovuta al sovrapporsi, nel periodo estivo, di numerosi adempimenti fiscali, che diventano tra l’altro sempre più complessi anche per via delle continue modifiche alla disciplina tributaria, oltre ai ritardi con cui spesso vengono predisposti i software per la compilazione e la trasmissione delle dichiarazioni e ai frequenti disservizi nel collegamento telematico con l’Amministrazione finanziaria.
La questione rientra nel più generale dibattito sull’annunciato – e auspicato da tanti professionisti – sfoltimento degli adempimenti fiscali, in base a quanto dichiarato nei giorni scorsi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera.
Per ciò che concerne, nello specifico, la presentazione del 770, nell’interrogazione si sottolineerebbe anche che la difficoltà nel rispettare la scadenza di fine luglio è testimoniata dal fatto che, negli anni scorsi, è sempre stata disposta una proroga.
Inoltre – aggiungerebbe l’interrogazione – appare particolarmente grave che, nell’attuale grave fase di recessione economica, il Governo, di fronte alle legittime richieste di proroga, non senta la necessità di dare un sia pur minimo segnale di attenzione nei confronti degli imprenditori onesti, che non solo devono “subire” gli effetti di una politica fiscale che aumenta la pressione tributaria su lavoro e produzione, ma devono anche far fronte a un numero sempre più ampio e complesso di adempimenti burocratici, con conseguente aggravio di costi e di tempo. Senza contare che, da quest’anno, per la prima volta, contribuenti e imprese si sono dovuti confrontare con le complesse modalità di calcolo dell’IMU.
Per questa serie di motivazioni, l’interrogazione sosterrebbe l’opportunità che anche quest’anno il Governo disponga una proroga per il 770, che, tra l’altro, non comporterebbe alcuna riduzione di gettito per l’Erario, mentre potrebbe costituire un primo, seppur tardivo, segnale di attenzione dell’Esecutivo nei confronti dei contribuenti, per instaurare sul serio un rapporto di buona fede e collaborazione tra cittadini e Fisco.
In base alle indiscrezioni circolate, comunque, il Ministero avrebbe già prestato attenzione alla richiesta di assumere urgenti iniziative per disporre la proroga del termine in questione. L’apposito decreto di differimento al 30 settembre prossimo sarebbe infatti già stato redatto dagli uffici tecnici: mancherebbe solo la firma del Ministro.
Fonte Eutekne

mercoledì 25 luglio 2012

INARCASSA: entro il 31 ottobre 2012 l’invio della comunicazione dei redditi 2011

Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, le Società di professionisti e le Società d’Ingegneria, devono presentare ad Inarcassa la dichiarazione obbligatoria del reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2011 in via telematica entro il 31 ottobre 2012.
La comunicazione deve essere trasmessa anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
Sono esonerati dall’invio della comunicazione gli ingegneri ed architetti non iscritti a Inarcassa che:
• per l’anno 2011 siano privi di partita IVA;
• siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2011.
Per i professionisti deceduti la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi, i quali sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico e possono trasmettere il facsimile del modello cartaceo, reso disponibile nella sezione "documenti utili" qui a destra, con raccomandata semplice. Il termine per l’invio della comunicazione e per il pagamento degli eventuali versamenti è prorogato di dodici mesi dalla data dell’avvenuto decesso.

Enpab: entro il 31 luglio 2012 l’invio del Modello 1/2012 redditi 2011 per i biologi

Scade il 31/07/2012 il termine per la spedizione del modello cartaceo 1/2012 per la comunicazione all’Enpab dei redditi 2011.
In alternativa, a partire dal 15 luglio 2012 sarà disponibile il modello online collegandosi all'area riservata del sito enpab. Per compilare il modello online bisogna cliccare sulla sezione “Disposizioni” dell’area riservata.
Successivamente l'utente riceverà una e-mail di conferma della presa in carico dei dati reddituali da parte dell’ENPAB.
Sarà cura dell’Enpab predisporre ed inviare i MAV relativi ai conguagli 2011 che avranno la scadenza consueta 30/09/2012 e 30/12/2012.

Cassa Forense Mod.5/2012: scade il 31 luglio 2012 il termine per il pagamento della 1 rata dei contributi soggettivi ed integrativi

Il termine del 31 luglio 2012 scade il termine per il pagamento della 1° rata dei contributi soggettivi di base e modulare e integrativi dovuti in autoliquidazione per l'anno 2011 - mod. 5/2012.
Le altre successive scadenze sono:
30 settembre 2012: termine per l'invio telematico del mod. 5/2012;
31 dicembre 2012: termine per il pagamento della 2° rata a saldo dei contributi soggettivi di base e modulare e integrativi dovuti in autoliquidazione per l'anno 2011 - mod. 5/2012;
31 dicembre 2012: termine per il pagamento della contribuzione modulare VOLONTARIA.