mercoledì 27 giugno 2012

5x1000: raccomandata entro il 30/06/2012

Gli enti operanti nel settore no-profit, quelli della ricerca scientifica e dell’Università e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno effettuato l’iscrizione negli elenchi dei soggetti beneficiari del cinque per mille dell’IRPEF per l’anno 2012 sono tenuti, entro il 2 luglio 2012 (la scadenza originaria è prorogata, in quanto il 30 giugno cade di sabato), ad un ulteriore adempimento.
In particolare, i legali rappresentanti dei citati enti e associazioni devono spedire, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione nei suddetti elenchi, allegandovi una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Secondo quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 25 ottobre 2007 n. 57 (§ 2) con riferimento al cinque per mille per l’anno finanziario 2007, ai fini della valutazione della tempestività dell’invio della dichiarazione sostitutiva fa fede il timbro di spedizione postale.
I suddetti documenti devono essere inviati:
- per quanto riguarda gli enti del settore no-profit, alla DRE nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’ente;
- per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, all’ufficio territoriale del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata;
- per quanto riguarda gli enti della ricerca scientifica, al Ministero dell’Istruzione.
I modelli di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Si segnala peraltro che, nel caso in cui la domanda d’iscrizione sia stata compilata tramite l’apposito software disponibile nel suddetto sito, la dichiarazione sostitutiva è predisposta automaticamente dal programma e deve essere completata prima dell’invio.
L’Agenzia delle Entrate procede, entro il 31 dicembre 2012, ai controlli delle dichiarazioni sostitutive ricevute. Ad analoghi controlli procedono l’ufficio del CONI e il Ministero dell’Istruzione, rispettivamente entro il 31 dicembre 2012 e il 30 novembre 2012.
Effettuati i controlli, sia il CONI che il Ministero predispongono l’elenco dei soggetti ammessi e di quelli esclusi, trasmettendoli all’Agenzia delle Entrate, rispettivamente entro il 15 marzo 2013 e il 31 dicembre 2012.
L’elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio e quello dei soggetti esclusi è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2013.
Gli enti beneficiari del contributo del cinque per mille devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto, anche a mezzo di una relazione illustrativa, nel quale indicare, in modo chiaro e trasparente, la destinazione delle somme percepite (art. 12 del DPCM 23 aprile 2010).
Per le associazioni sportive dilettantistiche, la relazione deve anche indicare le attività di interesse sociale effettivamente svolte.
Si ricorda, infine, che l’art. 2 comma 2 del DL 16/2012 ha previsto, a partire dall’esercizio finanziario 2012, l’estensione del riparto del cinque per mille agli enti che, pur in possesso dei requisiti sostanziali, non abbiano effettuato entro la scadenza, in tutto o in parte, gli adempimenti necessari per l’accesso al beneficio, vale a dire:
- abbiano omesso di presentare la domanda d’iscrizione e/o la dichiarazione sostitutiva;
- abbiano omesso di allegare la copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente alla dichiarazione sostitutiva presentata nei termini.
Tali enti possono sanare le irregolarità commesse, entro il 30 settembre 2012 (prorogato al 1° ottobre 2012, essendo il 30 settembre domenica), effettuando i seguenti adempimenti:
- presentazione della domanda d’iscrizione e/o della dichiarazione sostitutiva, oppure integrazione della documentazione necessaria;
- versamento della sanzione minima prevista dall’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97, pari a 258 euro (codice tributo “8115” da indicare nel modello F24).
La misura è applicabile qualunque sia la categoria di appartenenza dell’ente (circ. Agenzia delle Entrate 20 marzo 2012 n. 10, § 4.1).
Per quanto sopra, gli enti che omettono di effettuare correttamente l’adempimento in esame (spedizione della dichiarazione sostitutiva con i relativi allegati) possono partecipare comunque al riparto del beneficio se correggono l’errore commesso secondo le modalità sopra indicate, entro il 1° ottobre 2012.
Fonte: Eutekne

martedì 26 giugno 2012

Unico 2012: Risoluzione 21/06/2012 n. 69 dell’Agenzia Entrate sulla proroga del termine di versamento a rate

Con Risoluzione 21 giugno 2012, n. 69, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la proroga del termine per il versamento delle imposte disposta con D.P.C.M. 6 giugno 2012, ha effetti anche sui pagamenti rateali dovuti a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dell'acconto della cedolare secca.
Se il contribuente sceglie di avvalersi della proroga ed intende rateizzare i versamenti, il piano di rateazione dovrà essere rideterminato, riducendo il numero delle rate e considerando come inizio della rateazione il termine di versamento prorogato.
Il termine di fine rateazione è il 16 novembre per i titolari di partita IVA, e il 30 novembre per i soggetti non titolari di partita IVA.
A tal proposito ricordiamo che la proroga ex DPCM 6 giugno 2012 aveva creato perplessità riguardo due aspetti:
- la possibilità o meno di usufruire della proroga da parte dei soggetti (diversi dalle persone fisiche) per i quali ricorrano cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore, diverse dalla dichiarazione di ricavi o compensi superiori al limite di 5.164.569 euro;
- l’applicabilità della proroga al versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni, ai sensi dell’art. 2 del DL 282/2002.
La nuova versione del documento di prassi, attualmente disponibile sul sito dell’Agenzia, supera i dubbi appena citati eliminando dalla risoluzione le imperfezioni lessicali fonte di perplessità.
Con riferimento al primo aspetto, la ris. 69/2012 affermava che la proroga ex DPCM 6 giugno 2012, in relazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche, interessava “i soggetti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia d’imposta regionale sulle attività produttive, dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2012, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze ai quali gli stessi siano applicabili”.
Rispetto al testo del DPCM 6 giugno 2012, la ris. 69/2012 inseriva la locuzione “ai quali gli stessi siano applicabili”, il cui significato non appariva chiaro.
Infatti, fermo restando che i contribuenti che superano il limite di 5.164.569 euro di ricavi o compensi dichiarati sono da sempre stati esclusi dalle proroghe dei versamenti, poiché i vari DPCM hanno sempre condizionato l’applicazione della proroga al fatto di non superare tale limite, si poneva il problema dei contribuenti per i quali ricorrano altre cause di inapplicabilità degli studi di settore (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).
La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2007 n. 41 (§ 4), in relazione all’analogo differimento dei termini di versamento previsto dal DPCM 14 giugno 2007, aveva affermato che “considerato che la proroga riguarda soggetti che esercitano attività per la quale è stato approvato il relativo studio di settore, tra i soggetti che fruiscono della proroga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore”, diversa da quella espressamente prevista della dichiarazione di ricavi o compensi superiori al limite di 5.164.569 euro.
Tale chiarimento è stato ritenuto applicabile anche negli anni successivi, stante l’analogia del dato letterale dei vari DPCM di proroga che sono stati emanati.
Al riguardo, non appariva quindi chiaro se la ris. 69/2012, inserendo la suddetta locuzione, avesse voluto porsi in una posizione di discontinuità rispetto al precedente orientamento, con l’intenzione di limitare l’applicazione delle proroghe ai soli contribuenti per i quali fossero effettivamente applicabili gli studi di settore, quindi per i quali non ricorresse alcuna causa di esclusione o di inapplicabilità degli stessi.
La nuova versione della risoluzione n. 69 elimina la citata locuzione “ai quali gli stessi siano applicabili”, confermando la validità della circolare n. 41/2007.
In relazione al secondo aspetto, nella ris. 69/2012 si affermava che “risultano oggetto di proroga”, tra gli altri, il versamento relativo “all’imposta sulla rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e succ. modificazioni”. Si tratta del versamento del totale o della prima rata dell’imposta sostitutiva del 4% per la rideterminazione del costo o valore di acquisto dei terreni, posseduti al 1° luglio 2011 al di fuori dell’ambito d’impresa, per effetto della riapertura disposta dall’art. 7, comma 2 del DL 70/2011.
Le perplessità derivavano da fatto che il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva in esame non è stabilito al 18 giugno 2012 (presupposto che giustifica la proroga ex DPCM 6 giugno 2012, come affermato anche dalla ris. 69/2012), ma al 30 giugno 2012 (che, cadendo di sabato, slitta a lunedì 2 luglio 2012). Analoghe considerazioni riguardano il versamento del totale o della prima rata dell’imposta sostitutiva del 2-4% per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate.
Anche su tale aspetto è intervenuta l’Agenzia, modificando il testo della risoluzione n. 69 che nella versione attuale non cita più il versamento relativo all’imposta sulle rivalutazioni dei terreni.

lunedì 25 giugno 2012

Cessione di fabbricati 2012: abolito l’obbligo della comunicazione in Questura con i contratti di locazione e di comodato registrati.

La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonche' dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, puo' essere assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto.
Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalita' di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.

giovedì 21 giugno 2012

DURC 2012: spetta alla P.A. richiedere il DURC conferma del Dipartimento della Funzione Pubblica

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ricorda che nei pubblici appalti e nei lavori privati in edilizia, spetta alla P.A. richiedere il rilascio del DURC alle Amministrazioni preposte al rilascio ed alle Cassa Edili le quali, a loro volta, dovranno inviarlo per PEC.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 6 del 31.5.2012, conferma che, in virtù del D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, è escluso che un privato possa consegnare il DURC all’Amministrazione nei pubblici appalti e nei lavori privati in edilizia, perché spetta alla P.A. richiedere il rilascio dello stesso alle Amministrazioni preposte al rilascio ed alle Cassa Edili.
Tuttavia il privato può richiedere il rilascio del DURC - su cui dovrà essere apposta a pena di nullità la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di servizi pubblici” - da consegnare ad altro privato.
Unico caso in cui le Amministrazioni procedenti potranno accettare una dichiarazione sostitutiva è quello in cui sia la normativa di settore ad ammetterlo ma, in tal caso, le Amministrazioni dovranno verificare la veridicità di quanto dichiarato dal privato.
In relazione ai lavori pubblici, sottolinea inoltre la circolare, è necessario che il DURC sia acquisito d’ufficio in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva in cui il controllo sulla regolarità contributiva è condizione necessaria per il pagamento degli stati avanzamento lavori e per il pagamento del saldo finale.
In conclusione, la Funzione Pubblica invita le Amministrazioni ad utilizzare, per l’inoltro della richiesta del DURC, il servizio on line disponibile all’indirizzo www.sportellounicoprevidenziale.it, mentre gli Istituti previdenziali e le Casse edili dovranno utilizzare, per la trasmissione del certificato, la PEC.
Nel caso in cui il certificato sia rilasciato d’ufficio, sullo stesso deve essere apposta la dicitura: “rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio”.

mercoledì 20 giugno 2012

GERICO 2012: disponibile il software per gli studi di settore 2011

Con Provvedimento 18 giugno 2012, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato 206 modelli per la comunicazione dei dati rilavanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2011.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato il provvedimento che approva, finalmente, i 206 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d’imposta 2011 e, nel contempo, ha reso disponibile il software GE.RI.CO. 2012.
Sabato, invece, era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 13 giugno 2012 (cosiddetto decreto correttivi), ossia il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze di approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011.
Decisivo, in particolare per gli studi non revisionati, sarà proprio il ruolo dei correttivi, che, almeno secondo quanto promette la SOSE, dovrebbero tenere efficacemente conto di alcune grandezze e variabili economiche e le relative relazioni, modificate a seguito della crisi economica verificatasi nel corso del 2011, quali in particolare: le contrazioni più significative dei margini e delle redditività; il minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari; le riduzioni delle tariffe per le prestazioni professionali; l’aumento del costo del carburante; gli andamenti congiunturali negativi intervenuti nell’ambito dei diversi settori, anche in relazione al territorio; la ritardata percezione dei compensi da parte degli esercenti attività di lavoro autonomo a fronte delle prestazioni rese.
Nel decreto correttivi vi è innanzitutto un intervento che riguarda l’analisi di normalità economica, ed in particolare l’indicatore “Durata delle scorte”: per quei soggetti che hanno registrato una riduzione nei ricavi rispetto al 2010 ed erano coerenti quanto alle esistenze iniziali, la soglia massima di normalità economica è stata incrementata in modo da tener conto dell’aumento di rimanenze finali riconducibile alla crisi economica.
I correttivi, invece, scattano nei confronti dei soggetti che presentano nel 2011 ricavi inferiori rispetto al ricavo puntuale derivante dall’applicazione dell’analisi di congruità e di normalità economica: GERICO li applica secondo una sequenza precisa, ossia correttivi specifici – correttivi di settore – correttivi individuali.
Per quanto attiene i primi, sono stati individuati specifici interventi correttivi delle funzioni di ricavo o compenso: l’intervento più significativo è quello relativo al costo del carburante per le attività che lo utilizzano quale materia prima principale (come ad esempio i taxi o il trasporto merci).
Parlando invece di correttivi congiunturali, l’analisi condotta dalla SOSE ha evidenziato come 164 studi di settore abbiano conosciuto nel 2011 una riduzione dei margini economici e della redditività, rispetto all’anno cui si riferiscono i dati presi a base per l’evoluzione dello specifico studio, a seguito di modifiche strutturali delle relazioni tra le variabili economiche: per essi sono stati individuati specifici coefficienti correttivi congiunturali, calcolati per singolo cluster. Per gli studi di settore delle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, il correttivo congiunturale è invece funzionale a tenere conto della riduzione delle tariffe determinatasi per effetto della crisi.
I correttivi congiunturali individuali sono stati invece previsti per tutti i 206 studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2011.
Per i 12 studi di settore delle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, si è tenuto conto della ritardata percezione dei compensi a fronte delle prestazioni rese, mentre per 195 studi di settore della contrazione dei costi variabili del 2011 rispetto al 2010 o 2009 (considerando il maggiore tra i due).
Va detto che, sulla base delle prime verifiche, la versione finale di GE.RI.CO., ma il giudizio finale non può che rimanere sospeso in attesa della sua applicazione a casi concreti, non sembra condurre a risultati molto diversi rispetto all’ultima versione beta (la terza), resa in precedenza disponibile da parte dell’Agenzia.
È chiaro ed evidente che in questo scenario, mancando soltanto 21 giorni all’appuntamento con il versamento delle imposte, spostato al 9 luglio proprio per effetto della proroga determinata dai ritardi sugli studi, dovendo comunque confidare nel fatto che i software utilizzati negli studi professionali vengano aggiornati al più presto, non c’è più molto tempo per simulazioni e calcoli. Si annunciano quindi giorni frenetici per verificare le risultanze di GE.RI.CO. in relazione ai diversi clienti, e decidere con loro, laddove l’esito non sia quello sperato, se effettuare l’adeguamento dei ricavi o mantenere il dato risultante dalla contabilità, individuando, laddove possibile, cause che giustifichino lo scostamento da indicare poi nel campo delle annotazioni al momento della trasmissione della comunicazione.
Tra le numerose le novità riguardanti gli studi di settore per quest'anno. Si ricordano:
• l'applicazione di sanzioni più elevate per errata o omessa compilazione dei modelli
• i nuovi indicatori di normalità economica e coerenza;
• il premio di congruità ex art. 10, D.L. n. 201/2011;
• il nuovo quadro V.
• I contribuenti che, per il periodo d'imposta 2011, dichiarano, anche a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il decreto, non sono assoggettabili, per tale annualità, ad accertamento.

martedì 19 giugno 2012

Studi di settore 2012: finalmente disponibile il software GERICO 2012 ed i modelli per gli studi di settore 2012

Con un ritardo ancora maggiore rispetto all’anno scorso, si è completato proprio ieri, in corrispondenza di quel 18 giugno nel quale i soggetti interessati avrebbero dovuto versare il saldo 2011, il quadro degli strumenti necessari all’applicazione degli studi di settore.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato il provvedimento che approva, finalmente, i 206 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d’imposta 2011 e, nel contempo, ha reso disponibile il software GE.RI.CO. 2012. Sabato, invece, era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 13 giugno 2012 (cosiddetto decreto correttivi), ossia il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze di approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011.
Riferiti alle singole attività economiche e professionali, gli studi di settore devono essere trasmessi insieme alla dichiarazione dei redditi modello Unico 2012, di cui costituiscono parte integrante
Definitivi, sul web, i 206 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2011. Il provvedimento del 18 giugno che li promuove fa seguito al decreto ministeriale di approvazione della revisione congiunturale speciale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato 16. Definite anche le caratteristiche di stampa e le modalità di predisposizione dei dati.
Sempre on line è disponibile la versione definitiva del software Gerico, che consente il calcolo della congruità e della coerenza economica per i 206 studi.
I modelli approvati sono relativi a:
• 51 studi per attività economiche del settore delle manifatture
• 61 studi per attività economiche del settore dei servizi
• 24 studi per attività professionali
• 70 studi per attività economiche del settore del commercio
Le istruzioni, da quest’anno leggibili “a tutta pagina” e non più su tre colonne, richiamano, in primo luogo, le misure sulle sanzioni previste in caso di dati errati, per le dichiarazioni presentate dopo il 6 luglio 2011 (Dl 98/2011).
In particolare, per l’omessa presentazione del modello, la sanzione è pari al massimo importo previsto per le violazioni sul contenuto e sui documenti delle dichiarazioni (2.065 euro), mentre, in caso di accertamento, è elevata del 50% la misura minima e massima prevista per l’ipotesi di dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, qualora venga omessa la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
E’ poi evidenziato un avviso per gli “ex minimi”: i contribuenti che nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 o precedenti hanno cessato di avvalersi dello specifico regime, dovranno fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F, G e X, senza tener conto degli effetti derivanti dall’applicazione del principio di cassa correlato a quel regime.
Per ciascuno dei 206 studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2011 è stato predisposto un quadro X “Altre informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore”, in cui andranno indicati i dati necessari per consentire l’applicazione dei correttivi introdotti per tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati. La revisione congiunturale, approvata con decreto ministeriale (sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno), ha la finalità di “riequilibrare” la stima dei risultanti derivanti dall’applicazione degli studi, prendendo in considerazione le mutate condizioni economiche.
Attraverso il nuovo quadro V (“Ulteriori dati specifici”), il contribuente può segnalare se si trova in una delle seguenti condizioni: svolgimento di attività sotto forma di cooperativa a mutualità prevalente, redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali, adozione del regime dei “minimi”; ovvero, se esercita in maniera prevalente l’attività di “consorzio di garanzia collettiva fidi”, “bancoposta” o “affitto di aziende”, può fornire le informazioni necessarie ai fini del diverso utilizzo delle risultanze dello studio.
Con il quadro Z, invece, vengono richieste ulteriori informazioni utili all’aggiornamento degli studi, evitando in tal modo l’invio di uno specifico questionario.
Il provvedimento, infine, definisce le caratteristiche di stampa e le modalità di predisposizione dei dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate. L’invio deve avvenire, insieme alla dichiarazione dei redditi modello Unico, direttamente attraverso il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) ovvero avvalendosi degli incaricati abilitati.

IMU 2012 RAVVEDIMENTO: per i tardivi versamenti della prima rata imu c’è tempo per il pagamento fino al 17 giugno 2013

Scaduto ieri 18/06/2012 il termine per il versamento del primo acconto IMU, chi non avesse versato in tutto o in parte l’importo dovuto ha un anno di tempo per ravvedersi e ottenere così un significativo sconto della sanzione altrimenti applicabile, pari al 30% delle somme non versate.
Tre sono le “fasce temporali” in cui risulta suddivisa la possibilità di ravvedersi entro il prossimo 17 giugno 2013:
- i primi quattordici giorni successivi al 18 giugno 2012;
- il periodo compreso tra il quindicesimo (3 luglio 2012) e il trentesimo (18 luglio 2012) giorno successivo al 18 giugno 2012;
- il periodo che va dal 19 luglio 2012 al 17 giugno 2013.
Per chi si ravvede entro il 2 luglio 2012 (cosiddetto “ravvedimento sprint”), la sanzione risulta ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.
Ad esempio:
- nel caso di ravvedimento entro il 22 giugno 2012 (ritardo di 4 giorni), la sanzione dovuta sarà pari allo 0,8% (= 0,2% x 4).
- nel caso di ravvedimento entro il 1° luglio 2012 (ritardo di 13 giorni), la sanzione risulterà dovuta in misura pari al 2,6% (= 0,2% x 13).
Per chi si ravvede tra il 3 luglio 2012 e il 18 luglio 2012 (ravvedimento breve), la sanzione risulta ridotta al 3%. Per chi si ravvede tra il 19 luglio 2012 e il 17 giugno 2013 (ravvedimento lungo), la sanzione risulta ridotta al 3,75%.
Il perfezionamento del ravvedimento implica il contestuale versamento, mediante modello F24, dell’imposta non versata alla scadenza, della sanzione ridotta nelle misure anzidette e degli interessi legali, pari al 2,5% su base annua, calcolati sull’ammontare dell’imposta per cui ci si ravvede.
Ad esempio, nel caso di omesso versamento al 18 giugno 2012 di 100 euro, il ravvedimento perfezionato alla data del 30 agosto 2012 (73 giorni di ritardo) implica, oltre al pagamento di una sanzione di 3,75 euro, anche il pagamento di interessi legali in misura pari a 0,5 euro (= 100 x 0,025 x 73 / 365).
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35 del 12 aprile 2012, ha chiarito che “in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta”.
In altre parole, sul modello F24, sanzioni e interessi non devono essere evidenziati a parte e si sommano, invece, in un unico rigo insieme all’IMU per cui ci si ravvede, utilizzando il codice tributo che le è proprio.
Sul modello va però barrata l’apposita casella “Ravv.“, per esplicitare che il pagamento ha natura di ravvedimento operoso.
Giova, infine, ricordare che il ravvedimento operoso, esperibile nel termine massimo di un anno dalla data dell’inadempimento, deve intendersi in ogni caso precluso ove al contribuente sia già stata notificata la constatazione della violazione e ove “siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza”.
In altre parole, basterebbe già una lettera “seriale”, con la quale il Comune chiede la produzione di copia del modello F24 attestante gli avvenuti versamenti, per chiudere le porte del ravvedimento a tutti i contribuenti che ne fossero destinatari, a partire dalla data di sua ricezione.
Attenzione dunque a non confondere questa interessante possibilità di significativa riduzione delle sanzioni, dovute in caso di adempimento non tempestivo, con un diritto “intoccabile” al punto da poter trasformare l’istituto del ravvedimento in una sorta di strumento di pianificazione finanziaria immune da rischi.
Una precisazione, quest’ultima, senza dubbio superflua per i professionisti che ben conoscono la materia, ma opportuna per tutti quei contribuenti che, complice la battaglia politica scatenata attorno a questa imposta, hanno sentito in queste settimane di tutto e di più.
Fonte: Eutekne