lunedì 30 aprile 2012

INTRASTAT : le sanzioni 2012 per le violazioni fiscali relative a modelli IINTRA

È l’art.11 c.4 del D.Lgs. 471/1997 che sanziona le violazioni relative ai modelli Intrastat.
In caso di omessa presentazione degli elenchi, la sanzione prevista va da Euro 516,00 a Euro 1.032,00 per ciascun elenco; se la regolarizzazione avviene entro i 30 giorni dall’invito da parte degli Uffici autorizzati al controllo, la sanzione si riduce della metà.
In caso di correzione di dati inesatti o di integrazione di dati, sempre entro i 30 giorni dall’invito da parte degli Uffici autorizzati al controllo, la sanzione non è applicata.
In caso di omessa presentazione degli elenchi, la regolarizzazione della violazione, che non è intesa quale violazione formale, può avvenire con lo strumento del ravvedimento operoso, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale, versando la sanzione di Euro 64,00 (1/8 di 516,00).
La sanzione è corrisposta in F24 con il codice tributo 8911; dovrà essere indicato quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce.
Riassumendo:
Omessa presentazione
Sanzione: Da 516,00 a 1.032,00
Tardiva presentazione entro 30 gg. richiesta dall’ ufficio
Sanzione: Da 258,00 a 516,00
Tardiva presentazione con ravvedimento operoso
Sanzione: 64,00
Dichiarazione incompleta o irregolare
Sanzione: Da 516,00 a 1.032,00
Regolarizzazione entro 30 gg. richiesta dall’ ufficio o spontanea
Sanzione: Nessuna
Si ricorda che in caso di più violazioni può essere applicato quanto disposto dall’art.12 del D.Lsg. 472/97 – concorso in violazioni – che dispone l’applicazione della sanzione più grave maggiorata di un quarto del doppio.
In caso di contestazione, la pendenza può essere definita entro 60 giorni dalla notifica, corrispondendo un terso della sanzione richiesta.
Ricordiamo anche le sanzioni applicabili in fase di accertamento e relative ai dati riepilogati ai soli fini statistici (natura della transazione, nomenclatura combinata, massa netta, unità supplementare, ecc.).
Tali violazioni sono sanzionate dall’art.11 del D.Lgs. 322/1989, ridotte della metà in caso di adesione del contribuente alla richiesta di correzione o integrazione da parte degli Uffici competenti.
Riassumendo:
Omissione o inesattezza dei dati indicati
Sanzione
Da 516,00 a 5.164,00 – società/enti
Da 206,00 a 2.065,00 – persone fisiche
Omissione o inesattezza dei dati indicati a seguito di richiesta dell’Ufficio
Sanzione
Da 258,00 a 2.582,00 – società/enti
Da 103,00 a 1.032,00 – persone fisiche

730/2012: prorogato il termine per la consegna al sostituto d’imposta al 16 maggio 2012 ed al CAF al il 20 giugno 2012

Con il comunicato stampa diffuso ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un apposito decreto per differire i termini relativi alla presentazione dei modelli 730/2012 da parte dei contribuenti e ai conseguenti adempimenti da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale.
Più tempo quindi a disposizione del contribuente per presentare il modello 730 relativo ai redditi percepiti nel 2011.
Chi lo “affida” al proprio datore di lavoro o ente pensionistico che funge da sostituto d’imposta lo può consegnare entro il prossimo 16 maggio avendo a disposizione, quindi, 16 giorni in più rispetto alla naturale scadenza prevista per il prossimo lunedì 30 aprile.
Anche chi si avvale del Caf o di un professionista abilitato usufruisce di un prolungamento dei termini poiché il Dpcm ha previsto che il tempo per la presentazione, naturalmente stabilito al 31 maggio, si “dilata” fino al prossimo 20 giugno.
Conseguenze naturali dello proroga dei termini di presentazione del modello 730/2012 sono gli “slittamenti” delle scadenze per i sostituti d’imposta e per i Caf che devono assolvere agli adempimenti successivi alla presentazione da parte del contribuente.
Entro il 15 giugno i sostituti d’imposta devono consegnare all’interessato copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3), mentre i Caf o i professionisti abilitati devono provvedervi entro il 2 luglio.
Il risultato finale delle dichiarazioni e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate, va inviato dai Caf o dai professionisti abilitati entro il 12 luglio.
Nulla cambia, invece, in relazione alla trasmissione telematica dei modelli 730/2012 da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta, per i quali rimane ferma la scadenza del 2 luglio 2012. Si ricorda che, entro la suddetta data, il sostituto d’imposta che trasmette telematicamente i modelli 730/2012 deve comunque consegnare ad un intermediario abilitato o ad un ufficio postale le buste con le schede per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF (modelli 730-1); per motivi di riservatezza, infatti, il sostituto d’imposta non può mai aprire tali buste per inviare telematicamente i relativi dati, ma deve sempre rivolgersi ad un soggetto esterno. La suddetta scadenza del 2 luglio rimane ferma anche qualora il sostituto d’imposta incarichi un intermediario abilitato di effettuare la trasmissione telematica sia dei modelli 730/2012 elaborati che delle buste con le schede per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF (modelli 730-1).

giovedì 26 aprile 2012

Spesometro 2011: richiesta la proroga della scadenza del 30 aprile 2012

La comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del DL 78/2010, relativa all’anno 2011, è al rush finale. Dalle notizie apparse sul sito www.fiscooggi.it, infatti, sembra che il termine sia definitivamente fissato al prossimo 30 aprile 2012, anche se da più parti si richiede una proroga, tra l’altro già concessa agli operatori finanziari per l’invio dei dati riferiti alle operazioni effettuate con soggetti non passivi d’imposta ai fini IVA, a partire dal 1° luglio 2011, il cui pagamento sia avvenuto con carte di credito, di debito o prepagate (operazioni quindi escluse dallo spesometro).
Ricordando l’apertura dell’Agenzia delle Entrate – che con il comunicato stampa del 5 aprile ha consentito l’inserimento, anche per l’anno 2011, di tutte le operazioni, a prescindere dall’importo delle stesse – in questa sede si intende fornire un breve memorandum finale alle aziende e ai professionisti impegnati su questo fronte.
In particolare, è opportuno ricordare i seguenti aspetti:
- in primis, l’obbligo di comunicazione riguarda esclusivamente le operazioni rilevanti ai fini IVA, essendo quindi escluse quelle carenti di uno dei presupposti di applicazione del tributo (cosiddetto “fuori campo”), nonché quelle escluse dalla base imponibile, quali le spese anticipate in nome e per conto di cui all’art. 15 del DPR 633/72;
- in secondo luogo, alcune categorie di operazioni sono escluse dall’obbligo di comunicazione, in quanto già conosciute da parte dell’Amministrazione finanziaria. In tale ambito rientrano, a titolo esemplificativo, le esportazioni, le importazioni, le operazioni intracomunitarie inserite negli elenchi Intrastat, nonché quelle effettuate o ricevute con operatori economici aventi sede in Paesi black list (resta invece fermo l’obbligo di comunicare le cessioni all’esportatore abituale, non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del DPR 633/72);
- infine, sono escluse dall’obbligo di comunicazione tutte quelle operazioni per le quali sono già vigenti altri obblighi di trasmissione all’Amministrazione finanziaria, quali, ad esempio, quelle oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (art. 7 del DPR 605/73).
In relazione a tale ultima categoria di operazioni, è bene ricordare alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 24/2011 e circ. n. 28/2011). In particolare, dalla lettura dei predetti documenti, emerge che sono escluse dall’obbligo di comunicazione le cessioni di beni immobili, fermo restando l’obbligo di comunicazione di eventuali acconti su cessioni immobiliari laddove siano oggetto di registrazione nell’anno precedente a quello della stipula dell’atto notarile di trasferimento (si pensi, ad esempio, ad acconti pagati in relazione a contratti preliminari sottoscritti nell’anno precedente a quello di stipula del rogito notarile).
Particolare attenzione, invece, deve essere prestata in relazione ai leasing (immobiliari e mobiliari), nonché ai contratti di locazione e noleggio di alcuni beni, indicati nel provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2011 (autovetture, caravan, unità da diporto, ecc.), per i quali l’esonero dall’obbligo di inserimento nello spesometro riguarda solamente la società di leasing o di locazione/noleggio e non anche il soggetto utilizzatore del bene. Secondo l’Agenzia, infatti, l’esonero in questione è di natura soggettiva per le sole società di leasing e di noleggio, e non di natura oggettiva, in quanto lo scopo è quello di evitare di duplicare gli adempimenti in capo alle società che erogano tale tipologia di servizi. Tali soggetti, infatti, possono comunicare i dati dello spesometro all’interno della comunicazione all’Anagrafe tributaria, utilizzando un apposito record all’uopo istituito. Infine, a mero titolo esemplificativo, si ricorda che sono previsti anche i seguenti esoneri: operazioni relative a contratti di mutuo, operazioni relative alle cosiddette “utenze” (energia elettrica, gas e acqua), nonché quelle afferenti contratti di assicurazione (circ. n. 24/2011) e, infine, le utenze telefoniche (nota del 22 dicembre 2011).
Fonte: Eutekne

Sistri 2012: prorogato il pagamento del contributo del 30 aprile 2012 al 30 novembre 2012

Il Ministero dell’Ambiente, con comunicato del 20 aprile u.s. pubblicato sul sito istituzionale www.minambiente.it, ha confermato la volontà di procedere ad una revisione del sistema Sistri in modo da semplificare e rendere più efficienti le procedure.
Il Ministero dell’Ambiente pertanto sta procedendo ad una revisione del sistema Sistri in modo da semplificare e rendere più efficienti le procedure.
Nell’ambito di questo lavoro, d’accordo con la società che ha fornito il sistema, la Selex Elsag del gruppo Finmeccanica, è stato concordato un differimento al 30 novembre 2012 del termine per il pagamento dei contributi per l’anno in corso, che scadeva il 30 aprile prossimo.
Il ministro Corrado Clini ha proposto al nuovo presidente di Confindustria e ai presidenti delle associazioni delle categorie interessate di valutare insieme le modalità per rendere finalmente operativo il sistema, senza aggiungere oneri amministrativi alle già complesse procedure cui le imprese sono sottoposte per rispettare gli adempimenti ambientali ed in particolare quelli in materia di rifiuti.
Sebbene sancito solo da un comunicato stampa, si dispone il differimento al 30 novembre 2012 del termine per il pagamento dei contributi per l’anno in corso, in scadenza il 30 aprile p.v.
Si fa notare come la fonte del comunicato, purché autorevole, non appaia tuttavia giuridicamente adeguata ad operare correttamente una modifica della disposizione prevista dal comma 3, dell’articolo 7, del Decreto 18 febbraio 2011, n. 52 (che prevede che il contributo annuale debba essere riferito all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono).

Dichiarazione SISTRI e MUD 2012: entro il 30/04/2012 la presentazione

A seguito dei numerosi quesiti in materia di dichiarazione SISTRI e MUD pubblichiamo un articolo a firma di Arianna Zeri diffuso nella rivista on line EUTEKNEINFO a chiarimento di quanto stabilito per tale adempimento:
“Scade il 30 aprile 2012 il termine per presentare la dichiarazione SISTRI per l’anno 2011.
Sono obbligati alla presentazione delle dichiarazione, con riferimento al periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011:
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che già erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla L. 25 gennaio 1994 n. 70;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lett. c), d) e g) del DLgs. 152/2006 con più di 10 dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ad eccezione degli imprenditori agricoli con volume d’affari annuo superiore a 8.000 euro).
L’adempimento è richiesto dall’art. 28 comma 1 del DM 18 febbraio 2011 n. 52, ove si stabilisce che i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla L. 25 gennaio 1994 n. 70, devono comunicare al SISTRI, i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti nell’anno 2011 entro il 30 aprile 2012 (termine differito da ultimo dall’art. 1, comma 1 del DM 12 novembre 2011).
Sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico, di cui all’art. 190 del DLgs. 3 aprile 2006, n. 152 e utilizzando le apposite schede, devono essere comunicate le seguenti informazioni:
- il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;
- per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
- per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
- per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.
La presentazione della dichiarazione SISTRI potrà dunque avvenire, secondo quanto precisato dalla circ. del Ministero dell’Ambiente n. 6774 del 2 marzo 2011, con le seguenti modalità alternative, a scelta dell’interessato:
- compilando in via telematica gli appositi modelli, disponibili sul portale www.sistri.it (in questo caso si può accedere nello spazio riservato unicamente con il dispositivo USB assegnato ai Delegati di Sede. Devono essere compilate le schede Rifiuti per ciascuna Unità Locale iscritta al SISTRI e devono essere inserite le informazioni richieste);
- compilando e trasmettendo alla Camera di Commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD (quindi via telematica o spedizione cartacea o magnetica), le schede del Capitolo 1 - Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta.
Le Camere di Commercio provvederanno ad inoltrare le informazioni raccolte al SISTRI e all’ISPRA, quest’ultimo deputato all’elaborazione dei dati nell’ambito del Catasto dei rifiuti.
Alcuni soggetti sono ancora obbligati a presentare il MUD
Entro lo stesso termine del 30 aprile 2012, i soggetti ancora obbligati devono presentare la dichiarazione ambientale (modello MUD) relativa all’anno 2011.
Rimangono tenuti a presentare il MUD, di cui al DPCM 27 aprile 2010:
- i Comuni o loro consorzi e comunità montane;
- CONAI o altri soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi di cui al secondo comma dell’art. 220 del DLgs. 152/2006;
- produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro AEE;
- i soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento e il recupero dei veicoli fuori uso di cui all’art. 11, comma 3 del DLgs. 24 giugno 2003 n. 209.”

Privacy 2012: guida alle novità sulla privacy dopo l’abolizione del DPS

La conversione del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 (c.d. Decreto semplificazioni), avvenuta con la Legge 4 aprile 2012 n. 35, conferma definitivamente la soppressione dell’obbligo – in capo a titolari di trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato mediante strumenti elettronici – di redigere, e quindi di tenere aggiornato, il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS). Parallelamente e conseguentemente sono state abolite anche le sue forme sostitutive, in termini di Autocertificazione e DPS semplificato.
COSA SUCCEDE ALLA PRIVACY?
L’art. 45 del decreto n. 5/2012, ora convertito in legge, ha infatti soppresso, oltre la lettera g) al comma 1 dell’articolo 34 del Codice Privacy (Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003), anche il comma 1-bis dello stesso articolo – introdotto dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 e successivamente modificato dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 – il quale, oltre a prevedere le ipotesi che permettevano di redigere una semplice Autocertificazione in luogo del DPS, reggeva il Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008, disciplinante procedure semplificate, tra cui la stessa struttura del DPS, per i soggetti pubblici e privati che trattano dati per finalità amministrativo-contabile.
Conseguenza di tali soppressioni è stato anche il venir meno del punto 19 dell’Allegato B al Codice, riguardante il termine di redazione e il contenuto del DPS, nonché del successivo punto 26, attinente il riferimento alla redazione del documento nell’eventuale relazione accompagnatoria del bilancio.
Il Decreto “Semplifica Italia” del febbraio 2012 quindi, con un solo colpo di spugna ha rimosso tanto l’adempimento formale originario quanto i successivi provvedimenti volti a semplificarlo, lasciando sopravvivere solo la definizione di finalità amministrativo-contabile di cui al comma 1-ter del citato articolo 34 e introdotta dalla Legge 106/2011.
Definizione, peraltro, già richiamata dall’altro importante Provvedimento del Garante del 19 giugno 2008 (precedente quindi alla sopracitata Legge di agosto 2008) – contenente prescrizioni per soggetti pubblici e privati (soprattutto piccole-medie imprese, professionisti e artigiani) sull’adozione di semplificazioni in materia di informativa e consenso rispetto a trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabile – il quale mantiene pienamente il suo vigore.
In effetti, l’onda del cambiamento era già iniziata nel corso del 2011 con la citata Legge n. 106 di luglio che, oltre ad introdurre ulteriori norme semplificative in tema di Autocertificazione (ad oggi, come detto, abrogate perché non più necessarie), ha aggiunto altre ipotesi di esonero dal consenso, anche in tema di dati sensibili contenuti nei curriculum spontaneamente trasmessi dagli interessati per l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
Successivamente, la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha ulteriormente intaccato la normativa, togliendo spessore ad alcune definizioni che rappresentano le colonne portanti del Codice Privacy: dal concetto di “dato personale” e di “interessato al trattamento” è stato infatti rimosso ogni riferimento a persone giuridiche, enti e associazioni: l’intento è evidenziare che gli unici soggetti meritevoli di norme miranti alla protezione di dati personali, a prescindere quindi dalle finalità del trattamento, sono esclusivamente le persone fisiche.
Da ultimo, la Legge 35/2012, citata in premessa, ha concluso l’opera – non solo consentendo il trattamento dei dati giudiziari anche quando effettuato in attuazione di protocolli di intesa con il Ministero dell’Interno per ragioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata – ma anche, come visto all’inizio, abolendo il DPS.
Tale “pulizia” normativa, se da un lato ha risolto diverse questioni interpretative legate alle norme precedenti, dall’altro, come sottolineato anche dall’Autorità Garante, ha reso vulnerabili le categorie di soggetti, in qualità di interessati al trattamento, diverse dalle persone fisiche (persone giuridiche, enti e associazioni), dato che, ad oggi, la complessità dei trattamenti effettuati può facilmente, in determinate realtà, fare da sfondo a finalità impreviste e spesso illecite nell’utilizzo dei dati; peraltro, l’intento di alleggerire, da una parte, l’onerosità per tali soggetti in qualità di titolari del trattamento, non ripaga, dall’altra, l’incombenza sugli stessi di dover comunque rispettare la normativa quando trattano dati di persone fisiche.
Non resta che attendere i cambiamenti in materia di privacy che si stanno profilando a livello internazionale ed europeo, in prospettiva del prossimo Regolamento e della prossima Direttiva cui ogni paese dell’Unione sarà tenuto ad adeguarsi.
Certo, se pensiamo al solo DPS – al di la degli aspetti formali legati alla sua redazione, ai relativi termini, ai contenuti prescritti dall’Allegato B al Codice, al di là del peso burocratico presentato a chi era tenuto a redigerlo e quindi dell’ulteriore opportunità offerta a consulenti attenti, forse e più che altro, agli aspetti di lucro che non al significato vero dell’adempimento – potremmo riconoscere che si trattava di un documento che aveva la sua pratica importanza, una misura di sicurezza utile, solo per il fatto di raccogliere insieme diversi aspetti legati alla protezione dei dati personali, diventando per molti titolari di trattamento un vero e proprio riferimento, soprattutto in un mondo sempre più orientato all’informatizzazione.
Peraltro, a dispetto di quanto indicato nella relazione al Decreto Legge 5/2012, che definisce “meramente superfluo” l’adempimento del DPS in quanto “non realizza un’effettiva tutela della sicurezza dei dati e dei sistemi informatici“, l’Autorità Garante, in occasione del discorso di fine mandato tenuto dal presidente F. Pizzetti, non ha propriamente condiviso la decisione di abolirlo, ritenendo invece che tale documento era “utile a limitare in parte l’eventuale responsabilità per la perdita, la cancellazione o il furto dei dati, consentendo di provare che si era fatto almeno quanto richiesto come misura minima per evitare il verificarsi dell’evento”.
PIU’ SOSTANZA AI CONTROLLI
Cosa succederà ora in sede di controllo da parte delle autorità preposte?
Il DPS, effettivamente, aveva senz’altro lo scopo di illustrare una situazione, in capo al titolare del trattamento obbligato a redigerlo, riguardante la tipologia di dati trattati, gli strumenti utilizzati, le finalità del trattamento nonché l’applicazione delle misure di sicurezza e protezione in relazione a determinati rischi; dava un’idea dell’organigramma e della distribuzione dei compiti fra i soggetti coinvolti, forniva informazioni sui trattamenti affidati a soggetti esterni e sulla formazione data agli incaricati.
Il tutto anche in prospettiva futura (da cui deriva la parola “programmatico”), in un’ottica di miglioramento delle varie situazioni e al fine di rafforzare lo stato di applicazione delle regole da parte del titolare.
E se quanto contenuto nel DPS non avesse corrisposto alla realtà effettiva ?
Vorrà dire che i “controllori” saranno indotti, d’ora in avanti, a mettere da parte le rappresentazioni e i propositi risultanti da un semplice documento e si orienteranno direttamente sugli aspetti concreti, cioè sull’effettiva applicazione delle misure di cui agli articoli 31 e seguenti del Codice Privacy nonché del relativo Allegato B, che descrive la modalità pratica di tale applicazione.
I titolari del trattamento devono quindi ora concentrare maggiormente la loro attenzione sulle seguenti tematiche:
• autenticazione informatica e adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
• utilizzo di un sistema di autorizzazione;
• aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, fornendo opportune e chiare istruzioni per l’effettiva protezione dei dati;
• protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti degli stessi, ad accessi non consentiti e a programmi informatici dannosi;
• aggiornamento degli strumenti elettronici al fine di prevenirne la loro vulnerabilità e correggerne i difetti;
• adozione di procedure e fornitura di istruzioni per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
• adozione di misure di protezione e ripristino specifiche per i dati sensibili e giudiziari rispetto ad accessi abusivi e fornitura di istruzioni tecniche e organizzative per la custodia e l’uso dei supporti rimovibili contenenti tale tipologia di dati;
• predisposizione e sottoscrizione di attestazioni di conformità da parte di soggetti esterni, rispetto alla struttura del titolare, riguardanti il rispetto delle disposizioni privacy nell’ambito dei loro interventi e/o trattamenti;
• adozione di altre misure finalizzate alla protezione e conservazione dei dati, in caso di utilizzo di strumenti diversi da quelli elettronici.
Da questo elenco si comprende bene che sarebbe comunque utile e opportuno predisporre un documento interno (possiamo anche non chiamarlo più DPS…) che riepiloghi tutti gli aspetti illustrati in modo da attestare che viene rispettato da parte del titolare del trattamento quanto stabilito dal Codice Privacy; chiaro poi, ovviamente, che questi dovrà anche dimostrare di aver messo in pratica ciò che risulta sulla carta.
Saranno soprattutto le grandi realtà, come ad esempio istituti bancari, assicurativi, strutture sanitarie, aziende di telemarketing, ad avere necessità di redigere un documento che somigli sostanzialmente, da un punto di vista contenutistico, all’abolito DPS, in ragione della complessità dei trattamenti nonché della vastità dell’utenza finale, costituita soprattutto da interessati persone fisiche. Certo, non sarà più necessario attenersi ai rigidi schemi imposti dal soppresso punto 19 dell’Allegato B, essendo sufficiente che il documento in questione, eventualmente redatto, racchiuda il principio di prevenire fondamentalmente il reato di trattamento illecito dei dati (come si desume anche dalla normativa della Legge 231/01 sulla responsabilità sociale d’impresa).
MAGGIOR FOCUS PER RESPONSABILE, INFORMATIVE E NOMINE
A ben vedere, dallo stesso elenco sopra riportato risulta palesemente rivalutato il ruolo del Responsabile della sicurezza informatica, il quale, se nelle piccole realtà potrebbe anche coincidere con il titolare del trattamento, nelle realtà più complesse è sicuramente un soggetto (o anche più di uno) avente la qualifica di “amministratore di sistema” e quindi soggetto, fra l’altro, a tutte le prescrizioni contenute nel Provvedimento generale del Garante del 27 novembre 2008.
In effetti, per quanto riguarda i trattamenti di dati effettuati mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, ciò che viene riportato nell’Allegato B al Codice Privacy costituisce, guarda caso, prerogativa dei soggetti che svolgono funzioni proprie degli amministratori di sistema e quindi in definitiva dei soggetti responsabili della sicurezza informatica; saranno proprio questi ad accollarsi l’onere di attestare l’adozione e la sussistenza delle misure previste dalla legge e risulteranno quindi più valorizzati altri documenti (ad esempio quello riportante l’elenco degli amministratori di sistema con l’indicazione delle funzioni a loro assegnate, quello relativo alla loro nomina, oppure le attestazioni di conformità, anche su base contrattuale, sul rispetto delle regole in tema di privacy rilasciate da incaricati che effettuano interventi di manutenzione sui sistemi elettronici) che, in presenza del DPS, erano a volte trascurati, altre volte proprio inesistenti.
Ricordiamo, tra l’altro, che il citato Provvedimento del Garante di novembre 2008, contiene importanti prescrizioni di carattere pratico riguardanti l’attività degli amministratori di sistema, in virtù della potenziale facoltà, per questi soggetti, di trattare molteplici dati personali: ci si riferisce, in particolare, all’implementazione, presso la struttura del titolare, di sistemi informatici che forniscono traccia di tutte le operazioni (access log) effettuate dagli amministratori di sistema nell’espletare la propria attività, al fine di consentire al titolare del trattamento un controllo ed una verifica costante sulla correttezza del loro operato.
Anche le nomine dei responsabili del trattamento, se designati, le nomine degli incaricati (a meno che tale nomina non sia inserita nel contratto generale che regola i rapporti con il titolare o derivi da un organigramma o mansionario che specifica, per ogni incaricato, “chi fa cosa”) nonché le informative – con l’eventuale richiesta di consenso all’interessato – acquisiranno, accanto ad una maggiore rilevanza in sede di controllo, una rinnovata identità; documenti, fra l’altro, soggetti ad eventuale aggiornamento derivante da interventi legislativi o nuovi provvedimenti emanati dal Garante.
A questi aspetti non può rimanere estranea la formazione cui devono sottoporsi gli incaricati al trattamento, tanto sotto l’aspetto normativo, quanto sotto l’aspetto tecnico-organizzativo: l’attestazione di aver provveduto o comunque la risultanza che effettivamente sono state attuate attività formative servirà quindi al titolare per dimostrare di aver messo gli incaricati in condizione di rispettare le istruzioni contenute nelle rispettive nomine.
VALORE STORICO DEL DPS
E il DPS redatto entro il 31 marzo 2011?
Nonostante il legislatore non si sia mai pronunciato sulla conservazione del documento in questione, prescrivendo semplicemente che doveva risultarne la predisposizione almeno entro il 31 marzo di ogni anno, possiamo, per l’anno 2012 e nel caso di eventuali controlli, ritenere opportuno conservare il DPS redatto nei termini dell’anno precedente, dimostrando così di essere stati in regola con l’adempimento all’epoca in cui l’obbligo ancora sussisteva.
La conclusione – già fatta trasparire tra le righe precedenti – è comunque che, abolendo il DPS, si è voluto evidentemente dare più risalto agli aspetti concreti riguardanti il rispetto delle misure di protezione dei dati personali, facendo passare in secondo piano i risvolti formali legati ai documenti.
Fone: fisco7

Bilanci 2012: guida alle nuove regole per il deposito alla CCIAA

Come ogni anno la campagna bilanci viene aperta dalla circolare redatta dall’osservatorio Unioncamere-CNDCEC: in data 5 aprile 2012 è stata pubblicata nel sito www.cndcec.it la nuova circolare sul Deposito del bilancio d’esercizio nel registro delle imprese.
La pubblicazione dei bilanci dovrà avvenire nel corso dell’anno 2012, nel rispetto della modalità consolidata lo scorso anno, cioè la maggior parte delle società di capitali devono depositare al registro delle imprese lo stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL.
Come in passato le domande di deposito dei bilanci devono essere contenute nell’apposita modulistica, le cui specifiche tecniche sono state approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto ministeriale del 29 novembre 2011.
Rispetto alla scorsa campagna bilanci non vengono quindi variate le casistiche e le modalità di compilazione della pratica, le uniche novità sono state introdotte esclusivamente qualche settimana fa dalle nuove specifiche Registro Imprese (denominate Fedra 6.6).
La tabella del formato XBRL è variata, in particolare nel codice 7: la dicitura “altro soggetto non obbligato” è stata sostituita da “esercizio chiuso in data antecedente al 16/02/2009?. Tale nuova descrizione ha già sollevato diverse perplessità: ad esempio, il file XBRL del bilancio sociale come deve essere indicizzato? Fino all’anno scorso veniva utilizzato il codice 7, ma con la nuova dicitura sembrerebbe che stiamo parlando di un bilancio “vecchio” (esercizio chiuso prima del 16 febbraio 2009). Le criticità ed i pareri discordanti sono all’ordine del giorno, ma possiamo anticipare che tale nuova dicitura sostituisce nella forma e nella sostanza la precedente.
Riepiloghiamo di seguito le principali avvertenze per la redazione del bilancio:
SOFTWARE
Il deposito del bilancio d’esercizio è escluso dalla modalità di presentazione con la comunicazione unica, si dovrà utilizzare il software Deposito Bilancio
FORMATO DEI FILE
• Il prospetto contabile dovrà essere depositato in formato XBRL;
• Tutti gli altri documenti allegati alla pratica di deposito (Nota Integrativa, verbale dell’assemblea di approvazione, relazione sulla gestione, ecc.) dovranno essere convertiti in formato PDF/A. Si consiglia inoltre di convertire in PDF/A anche l’eventuale procura e documento d’identità
SOGGETTI OBBLIGATI
Le società obbligate a depositare il bilancio in formato XBRL sono:
• SRL, SPA e cooperative, ai sensi dell’art. 2435 o 2435 bis C.C..
• le società che depositano un bilancio consolidato ai sensi del D.lgs. 127/91
• consorzi cofidi, ai sensi dell’art.13 c. 35 Legge 326/03
• consorzi di Enti Locali e Aziende speciali, ai sensi dell’art.31 del T.U. 267 del 2000
• Enti autonomi Lirici,ai sensi dell’art.6 d.lgs. n°134 23/4/98
• Consorzi con attività esterna, ai sensi dell’art. 2615 bis c.c.
• Geie, ai sensi dell’art. 7 d.lgs.240/91
Sono esonerate a depositare il bilancio in formato XBRL le società che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS tra cui le società quotate, le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati dalla banca d’Italia e le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione che utilizzano schemi specifici.
ELENCO SOCI
Le uniche società obbligate alla redazione del bilancio d’esercizio, con l’indicazione dell’obbligo di presentazione degli elenchi soci, sono le SPA, le SAPA e i consorzi fidi (Cofidi).
SOGGETTI OBBLIGATI O LEGITTIMATI
Sono tenuti al deposito del bilancio:
• gli amministratori della società;
• i professionisti incaricati dalla società (commercialisti ed esperti contabili iscritti all’ordine), secondo quanto previsto dall’art. 2, c. 54 della legge n. 350/2003 e dal Dlgs. 139/2005;
• un rappresentante dell’amministratore o del liquidatore della società, cui sia stata conferita procura ai sensi dell’art. 38, comma 3-bis del DPR n. 445/2000.
TERMINI
Si riepilogano di seguito le scadenze per le società che hanno il periodo di imposta coincidente con l’anno solare.
Termini ordinari
• 29/04/2012 termine per la convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio;
• 29/05/2012 termine ultimo per il deposito del bilancio presso il registro delle imprese.
Maggior termine di 180 giorni
• 28/06/2012 termine per la convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio;
• 28/07/2012 termine ultimo per il deposito del bilancio presso il registro delle imprese, che viene rinviato al 30/07/2012.
Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DPR 558/1999, la presentazione delle domande al registro delle imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo. Il 28 luglio cade infatti di Sabato e di conseguenza la scadenza viene posticipata al 30 Luglio.
DIRITTI DI SEGRETERIA ED IMPOSTA DI BOLLO
Il costo della pratica di deposito del bilancio ammonta a 62,70 Euro di diritti di segreteria e 65,00 Euro di imposta di bollo.
Per le società cooperative sociali i diritti sono pari a € 32,70 e la pratica è esente da bollo.
SANZIONI
L’art. 2630 codice civile riformulato dalla Legge n. 180 del 11 novembre 2011 prevede una sanzione amministrativa da un minimo di 103,00 euro ad un massimo di 1032,00 euro ridotta ad un terzo nel caso il deposito avvenga nei 30 giorni successivi alla scadenza, e aumentata di un terzo nel caso di deposito di bilancio. Tenendo presente il principio dettato all’art. 16 della L. n. 689/1981 (Pagamento in misura ridotta. – E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione), l’importo ridotto sarà pertanto pari ad Euro 91,56 o 274,66.
Riepilogando:
• in caso di deposito effettuato entro 30 gg dalla scadenza, pari ad Euro 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito
• in caso di deposito effettuato oltre 30 gg successivi alla scadenza, pari ad Euro 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito.
Fonte: Fisco7