mercoledì 29 febbraio 2012

Tassa libri sociali 2012: pagamento entro il 16 marzo 2012

Entro il 16 marzo 2012 deve essere versata la tassa annuale forfetaria per la numerazione dei libri e registri di cui all’art. 2215 del codice civile.
L’obbligo di versamento, infatti, permane anche a seguito dell’abolizione dell’obbligo di numerazione e bollatura iniziale dei principali libri contabili obbligatori, disposta dall’art. 8 della L. 383/2001.
Sono tenuti al versamento le società di capitali (ad esempio spa, sapa e srl), fatta eccezione per le società cooperative e le mutue assicuratrici (in tal senso la C.M. n. 108 del 3 maggio 1996).
Peraltro, la tassa rimane applicabile sempreché permanga l’obbligo della tenuta di libri numerati (ad esempio libro giornale e libro inventari) e bollati (ad esempio libri sociali ex art. 2421 del codice civile) nei modi previsti dall’art. 2215 del codice civile. Lo stesso Ministero ha rilevato che sono soggetti passivi anche gli enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali (ris. n. 90 del 27 maggio 1996).
A parere dell’Amministrazione finanziaria (C.M. n. 108/96, in risposta al quesito 12.1.3), la tassa si applica anche alle società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile (per completezza si rileva che, secondo un orientamento giurisprudenziale, invece, non sono soggetti all’obbligo di pagamento le società o enti dichiarati falliti o in liquidazione coatta amministrativa; cfr. Tribunale di Udine, 7 marzo 1996).
A prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, l’ammontare della tassa è pari a:
- 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
- 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.
L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2012.
Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi.
Per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato all’Ufficio del Registro di Roma – Tasse di concessioni governative – c/c postale n. 6007, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (modello AA7/10) (su cui vanno riportati gli estremi di versamento). Unica eccezione, i versamenti di competenza della Regione Sicilia, per i quali occorre utilizzare il conto corrente postale n. 210906.
Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 7085 (“Tassa annuale vidimazione libri sociali”), indicando, quale periodo di riferimento, l’anno 2012.
Se il contribuente vanta crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa.
In conclusione, si ricorda che l’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 170 del 20 novembre 2000, ha chiarito che i pubblici ufficiali (ad esempio notai, funzionari del Registro delle imprese) sono autorizzati a provvedere alla numerazione (ed eventuale bollatura) dei libri e dei registri delle società di capitali, senza richiedere l’esibizione della ricevuta di pagamento della tassa forfetaria di concessione governativa, se tali libri e registri vengono presentati prima che sia decorso il termine del 16 marzo.
Gli eventuali controlli sul regolare pagamento della tassa, pertanto, saranno effettuati in un momento successivo, anche in occasione di accessi, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti.
Fonte: Eutekne

martedì 28 febbraio 2012

Permesso di soggiorno a punti 2012: dal 10 marzo 2012 le nuove regole per i lavoratori extracomunitari

Dal 10 marzo 2012 l'ingresso ed il soggiorno dei lavoratori extracomunitari in Italia non sarà subordinato unicamente al rispetto dei flussi e delle prescrizioni di carattere economico e abitativo, ma anche all'effettiva integrazione nel nostro tessuto socio-culturale. In particolare, come condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero che entri in Italia per la prima volta, è richiesta la stipula di un Accordo di integrazione, da sottoscrivere contestualmente alla presentazione dell'istanza del permesso di soggiorno. Nei successivi due anni il lavoratore è tenuto a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da valutarsi in sede di verifica ad opera dello Sportello Unico. Il presente approfondimento illustra i criteri e le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero dell'Accordo di integrazione, le ipotesi di esenzione e di sospensione, e le modalità di riconoscimento, o di decurtazione, dei crediti. In conclusione vengono analizzate le disposizioni in materia di verifiche finali ed il ruolo dell'Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione. In calce il fac-simile del modello da utilizzare per la stipula dell'Accordo di integrazione.
Dal 10 marzo 2012 l’ingresso ed il soggiorno dei lavoratori extracomunitari in Italia non sara` subordinato unicamente al rispetto dei flussi e delle prescrizioni di carattere economico e abitativo, ma anche all’effettiva integrazione nel nostro tessuto socio-culturale. Con l’obiettivo di garantire un’armonica convivenza tra culture differenti, il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 dell’11 novembre 2011, ha previsto che, nel periodo di validita` del permesso di soggiorno, tutti gli stranieri, salvo specifiche e rare eccezioni, debbano raggiungere specifici obiettivi di integrazione. In particolare, come condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero che entri in Italia per la prima volta, e` richiesta la stipula di un Accordo di integrazione, da sottoscrivere contestualmente alla presentazione dell’istanza del permesso di soggiorno. Nei successivi due anni il lavoratore e` tenuto a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da valutarsi in sede di verifica ad opera dello Sportello Unico. Una valutazione insufficiente puo` portare alla revoca del permesso di soggiorno e all’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. Nelle presenti note, dopo aver richiamato le disposizioni in materia di integrazione previste dall’art. 4-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (il Testo Unico dell’immigrazione, d’ora in avanti T.U.I.), si verificheranno i criteri e le modalita` per la sottoscrizione da parte dello straniero dell’Accordo di integrazione, le ipotesi di esenzione e di sospensione, e le modalita` di riconoscimento, o di decurtazione, dei crediti. Si concludera` analizzando le disposizioni in materia di verifiche finali ed il ruolo dell’Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.
Fonte: Ipsoa

lunedì 27 febbraio 2012

Il MODELLO IVA 2012 BASE: breve guida per la dichiarazione annuale IVA 2012

Il modello IVA BASE è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA e può essere utilizzato in alternativa a tale modello sia dai contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in forma unificata, sia, a partire dall’anno d’imposta 2010, dai contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma.
Soggetti che possono utilizzare il modello
Il modello IVA BASE può essere utilizzato dai soggetti IVA, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell’anno:
• hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali IVA quali, ad esempio, quelli previsti dall’art. 34 per gli agricoltori o dall’art. 74-ter per le agenzie di viaggio
• hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’art. 34-bis
• non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, eccetera)
• non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond di cui all’art.2, c. 2, della Legge n. 28 del 1997
• non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
Soggetti che NON possono utilizzare il modello
• soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta
• società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi
• soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE
• curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale
• società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo di cui all’art.73.
Le modalità ed i termini per la presentazione del modello sono le stesse previste per la presentazione del modello di dichiarazione annuale IVA in forma unificata.
Il modello è costituito dai seguenti quadri:
- Frontespizio che deve essere utilizzato esclusivamente se la dichiarazione IVA viene presentata in via autonoma (in caso di presentazione della dichiarazione unificata deve essere utilizzato il frontespizio del modello Unico)
- Quadro VA, esclusi i righi
VA1 – operazioni straordinarie e di soggetto non residente
VA3 – riservato a curatori fallimentari e commissari liquidatori
VA4 – relativo alle società di gestione del risparmio
VA12 – per la società controllante che ha partecipato all’IVA di gruppo
- Quadro VE, esclusi i righi
VE30 – relativo agli esportatori abituali che utilizzano il plafond
- Quadro VF
- Quadro VJ, esclusi i righi
VJ1 – acquisti da Vaticano e San Marino
VJ2 – estrazione di beni da depositi IVA
VJ4 – compensi trasporti pubblici e parcheggi
VJ5 – per provvigioni a intermediari di agenzie di viaggio
VJ9 – relativo agli acquisti intracomunitari
VJ10/11 – relativi ad importazioni di oro industriali, argento puro, ecc.
- Quadro VH, esclusi i righi da VH20 a VH31 – relativi ad immatricolazione auto UE
- Quadro VL, esclusi i righi
VL10 – eccedenza del credito non trasferibile
VL21 – ammontare dei crediti trasferiti
VL24 – versamenti auto UE
VL25 – trasferimenti anno precedente resi alla controllante
VL28 – col.2 – crediti d’imposta ricevuti da società di gestione del risparmio
VL30 – ammontare dei debiti trasferiti
VL35 – crediti ricevuti da società di gestione risparmio
VL37 – credito ceduto d società di gestione risparmio
- Quadro VR
- Quadro VT
- Quadro VX per l’inserimento dei dati relativi alla determinazione dell’Iva da versare o del credito d’imposta ed utilizzato da coloro che presentano la dichiarazione in via autonoma
Le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte sui redditi devono essere comunicate utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA e deve essere presentato nell’ambito della dichiarazione unificata.
Fonte: Fisco 7

venerdì 24 febbraio 2012

DURC 2012: le novità di febbraio 2012 da INPS e Ministero del Lavoro

- L'INPS, con il Messaggio n. 2860 del 17 febbraio 2012, che annulla e sostituisce il precedente Messaggio n. 2826/2012 di pari oggetto, rende noto l'aggiornamento dell'applicativo dello Sportello Unico Previdenziale 4.0 dovuto al recepimento delle più recenti disposizioni normative in materia di DURC.
In particolare, viene comunicata la chiusura (a partire dal 14 febbraio 2012) dell'applicativo alle aziende e loro intermediari con riferimento alle richieste di DURC per il settore degli appalti pubblici, in ragione dell'obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti di effettuare l'acquisizione d'ufficio del DURC nel caso di appalto, subappalto, affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni. Inoltre, l'Istituto fornisce indicazioni sulla sospensione del servizio di regolarità contributiva AGR-CAU.
- Il Ministero del Lavoro, nella Circolare n. 3 del 16 febbraio 2012, fornisce chiarimenti in merito al regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ed in particolare in merito alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, D.P.R. n. 207/2010 relativo all'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza.
Tale norma ha introdotto un meccanismo in base al quale, in presenza di Durc irregolare, le stazioni appaltanti si sostituiscono al debitore principale, versando in tutto o in parte, direttamente agli istituti previdenziali e casse edili interessate, le somme dovute in forza del contratto di appalto.

giovedì 23 febbraio 2012

TFM amministratori 2012: tassazione ordinaria ed abrogazione della tassazione separata

La tassazione degli amministratori di società è stata modificata in modo significativo da parte del “Decreto Monti”. L’art. 24, comma 31 del provvedimento ha infatti abrogato il regime di tassazione separata che caratterizzava le indennità di fine mandato corrisposte agli amministratori, le quali concorrono in questo modo alla formazione del reddito dell’amministratore secondo le regole ordinarie (con tassazione nel periodo d’imposta d’incasso delle somme in base ai corrispondenti scaglioni IRPEF).
La norma precisa che la tassazione ordinaria è prevista, per il TFM amministratori:
- “in ogni caso” (e, quindi, indipendentemente dall’entità dell’indennità corrisposta all’amministratore cessato);
- se il relativo diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Proprio la decorrenza della novità, per la quale è stato fatto ricorso espresso alla deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, è con tutta probabilità l’aspetto più problematico della nuova normativa.
La norma prevede, infatti, la tassazione ordinaria se il “diritto alla percezione” è sorto dal 1° gennaio 2011. Nell’ambito della prassi amministrativa relativa al TFR dei lavoratori dipendenti, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il diritto alla percezione dell’indennità si considerava acquisito il giorno successivo alla cessazione del rapporto.
Se questa impostazione fosse confermata nell’ambito della nuova normativa, ciò significherebbe che tutti gli amministratori il cui rapporto con la società si è interrotto dal 31 dicembre 2010 in poi vedrebbero attratte le loro indennità di fine mandato al regime previsto dal DL 201/2011; se, in particolare, le suddette indennità fossero state incassate nel corso del 2011, esse dovrebbero essere dichiarate nel modello UNICO 2012, tra i proventi assoggettati a tassazione ordinaria, con lo scomputo dall’imposta dovuta delle ritenute operate dalla società all’atto della corresponsione delle somme.
Non appare chiaro se possa invece rilevare, a tal fine, la data (certa) anteriore all’inizio del rapporto nella quale è stato accordato all’amministratore il diritto all’indennità. Se così fosse, per tutti i rapporti iniziati fino al 2010 (o, per meglio dire, per tutti i rapporti caratterizzati da atti di data certa anteriori al 1° gennaio 2011 nei quali era previsto il diritto per l’amministratore a percepire l’indennità) continuerebbe a sussistere la tassazione separata, indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto.
Si tratta, in ogni caso, di un’interpretazione non perfettamente aderente al testo del DL 201/2011, in quanto:
- quest’ultima norma prevede, come detto, che, se il “diritto alla percezione” del TFM è sorto dal 1° gennaio 2011, la tassazione è comunque ordinaria;
- il “diritto all’indennità” sembra, invece, rappresentare il diritto per l’amministratore di percepire il TFM una volta cessato il rapporto con la società.
La questione appare di estrema rilevanza, in particolar modo alla luce degli obblighi di consegna del modello CUD agli amministratori e, naturalmente, della stima delle imposte da effettuare nel prossimo modello UNICO 2012 (che, oltre all’IRPEF, comprenderebbero anche le relative addizionali, nonché il contributo di solidarietà del 3% per i redditi eccedenti i 300.000 euro).

mercoledì 22 febbraio 2012

Canone RAI: non è dovuto per il mero possesso di pc, tablet e smartphone (Comunicato stampa 20 febbraio 2012)

Con Comunicato stampa 20 febbraio 2012 la RAI ha chiarito che il pagamento del canone non è dovuto per il mero possesso di un personal computer collegato alla rete, un tablet o uno smartphone.
L’invito a sottoscrivere l’abbonamento speciale Rai, infatti, pareva rivolta a chiunque disponesse di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
Sulla base dell’analisi normativa in materia, il canone speciale potrebbe però essere richiesto solo con riferimento a soggetti in grado di porre in essere audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico
Il pagamento del canone speciale, pertanto, è obbligatorio per imprese, società ed enti nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori (digital signage); il canone non va corrisposto se tali imprese, società ed enti abbiano già provveduto al pagamento per il possesso di uno o più televisori.

martedì 21 febbraio 2012

Comunicazione dati iva 2012: esonero per chi presenta la dichiarazione iva autonoma entro il 29/02/2012

Entro la fine del mese di febbraio 2012, è dovuta la presentazione della comunicazione annuale dati IVA da parte di tutti i contribuenti, secondo le disposizione previste dall’art. 8-bis del DPR n. 322/1998.
Tale dichiarazione, come noto, è dovuta in sostituzione dell’obbligo di presentazione delle dichiarazioni IVA periodiche, abrogato dall’art. 11 del DPR n. 435/2001, a partire dal periodo d’imposta 2002, al fine di uniformare la normativa IVA nazionale a quella comunitaria.
Da notare, al riguardo, come sia tuttavia possibile ovviare a tale obbligo procedendo con la presentazione della dichiarazione annuale IVA in via autonoma, in luogo della comunicazione dati IVA. Tale opportunità, introdotta con il DL 78/2009, era inizialmente riservata ai contribuenti che “intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale” (cfr. art. 3, comma 1, secondo periodo del DPR 322/1998) ed è stata successivamente estesa a tutti i contribuenti, “indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale” (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 25 gennaio 2011).
Ciò risulta essere un’alternativa all’obbligo di presentazione del modello IVA nella dichiarazione unificata annuale entro il 30 settembre, cui sono soggetti i contribuenti (persone fisiche, società di persone e di capitali, enti anche non commerciali) con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (cfr. art. 3, comma 1, primo periodo del DPR 322/1998). In coerenza con quanto sopra, è stato inoltre previsto che quei “contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di Febbraio” sono esonerati dall’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA (cfr. art. 8-bis, comma 2, ultimo periodo del DPR 322/1998).
Tale alternativa rappresenta un importante beneficio per quei contribuenti che vantano posizioni creditorie nei confronti dell’Erario. La presentazione della dichiarazione IVA è, infatti, presupposto essenziale per poter beneficiare della compensazione del credito IVA eventualmente disponibile sul presupposto della inesistenza di cartelle esattoriali scadute e non pagate di importo superiore a 1.500 euro. La presenza di importi iscritti a ruolo inibisce, infatti, la possibilità di utilizzare somme in compensazione nel modello F24 e un comportamento contrario a questa regola implica una sanzione pari al “50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato” (cfr. art. 31 DL 122/2010 e DM 10 febbraio 2011).
Da notare, inoltre, che laddove non vi fossero iscrizioni a ruolo che inibiscano la compensazione in F24, la dichiarazione annuale dovrà essere munita del visto di conformità o della sottoscrizione del revisore legale, qualora si volesse utilizzare in compensazione un credito IVA per un importo superiore a 15.000 euro (ex art. 10, comma 7 del DL 78 citato). Coloro i quali presentano un posizione annuale IVA a debito, invece, dovranno procedere al versamento del saldo IVA esposto in dichiarazione a partire dal 16 marzo. Tale versamento potrà essere effettuato, anche ratealmente, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima. È pertanto preclusa, come già accennato, la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello UNICO (cfr. circ. 1/2011 e istruzioni al modello IVA 2012, pagine 8, 9).
Coloro i quali non intendono presentare la dichiarazione annuale sono obbligati, entro il 29 febbraio, alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA riferita all’anno solare precedente. Tale Comunicazione, al contrario della dichiarazione, non ha alcun effetto dichiarativo ma una mera valenza informativa e, soprattutto, non permette la compensazione di eventuali crediti IVA annuali.
Infine, per coloro i quali non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale unificata in ragione del periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, resta fermo l’obbligo, ex art. 8, comma 1 della L. 322/1998, di presentare “secondo le disposizioni di cui all’art. 3, tra il 1 Febbraio e il 30 Settembre, in via telematica, la dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno solare precedente”. Tali contribuenti saranno tenuti, nel caso in cui non presentassero entro il 29 Febbraio la dichiarazione annuale IVA, a presentare la comunicazione annuale dati IVA entro la medesima scadenza del 29 febbraio (cfr. art. 8-bis, comma 2 del DPR 322/1998, istruzioni alla comunicazione annuale dati IVA 2012).
Fonte: Eutekne