venerdì 23 dicembre 2011

Le scadenze fiscali al 31/12/2011 aggiornate con le manovre fiscali del 2011

- IVA al 21% (art. 2, comma 2-bis, D.L. 138/2011). Scadenza: 27/12/2011.
Eventuali errori commessi nell’applicazione della nuova aliquota al 21% possono essere risolti entro il 27 dicembre. Molti contribuenti non hanno potuto aggiornare tempestivamente i software con la conseguenza che le operazioni dopo il 17 settembre sono state effettuate con IVA al 20%.
La circolare n. 45/E/2011 ha concesso una moratoria nell’applicazione delle sanzioni dando la possibilità di correggere gli errori commessi fino a novembre per i “mensili” (settembre per i “trimestrali”), versando solo la maggiore imposta unitamente agli interessi.
Per le irregolarità relative al mese di dicembre (o del quarto trimestre) la data ultima per fruire della sanatoria è fissata al 16/03/2012.
- Dividendi su partecipazioni non qualificate (art. 2, comma6, Dl 138/2011). Scadenza 31/12/2011.
Fino al 31 dicembre le partecipazioni non qualificate (entro il 20% dei diritti di voto) usufruiscono ancora dell’imposta del 12,5% su dividendi e capital gain.
Si può dunque distribuire gli utili, evitando la nuova aliquota del 20% in vigore da gennaio.
- Cessioni di partecipazioni non qualificate (art. 2, comma 6, D.l. 138/2011 e art. 7, comma 2, D.L. 70/2011). Scadenza 31/12/2011.
Per i capital gain non qualificati andrà considerata la possibile rivalutazione entro il 30 giugno 2012 con imposta sostitutiva del 2 per cento.
Per le cessioni fino al 31 dicembre, la convenienza della sostituiva scatta se la plusvalenza supera il 16% del valore; con il 2012 la rivalutazione diventa opportuna se questo rapporto è superiore al 10 per cento.
Per i dividendi serve, oltre alla delibera, il pagamento entro fine anno; si dovrà però valutare la posizione di soci qualificati o di soci-imprese per i quali una distribuzione anticipata potrebbe non convenire.
- Società in perdita sistemica (ex art. 24 del D.L 78/2010). Scadenza 31/12/2011.
Entro il 31 dicembre occorre prendere adeguate contromisure da parte delle società che hanno esposto una perdita nelle dichiarazioni 2009 e 2010.
Per evitare di entrare nelle liste dei controlli è necessario un aumento di capitale non inferiore alle perdite (al netto di quelle generate da compensi agli amministratori).
- Società in “perdita triennale”(art. 2, comma 36-decies D.L. 138/2011) Scadenza 31/12/2011.
Con l’esercizio 2011 si chiude il primo triennio di applicazione del nuovo test sulle perdite che fa scattare dal 2012 la disciplina delle società non operative.
Le società di cui al punto precedente devono essere monitorate al fine di verificare il possibile risultato per il 2011: con tre anni di perdite, infatti, la società diventa non operativa nel 2012, salva l’esistenza di possibili cause di disapplicazione, che è opportuno vagliare sin d’ora.
- Beni assegnati in uso ai soci (art. 2, comma 36-terdecies, D.L. 138/2011). Scadenza 31/12/2011.
È consigliabile monitorare gli eventuali beni (immobili, veicoli, imbarcazioni) che le società (anche non di comodo) concedono in uso a soci a titolo gratuito o a corrispettivi non di mercato.
Dal 2012 scatta infatti la tassazione sul socio e l’indeducibilità del costo per la società, con nuove comunicazioni alle Entrate.
- Nuovo regime del riporto delle perdite delle società di capitali (Art. 23, comma 9, d.L. 98/2011). Scadenza 31/12/2011.
Infine, con tutti i dubbi che accompagna l’argomento, entra in vigore il nuovo regime del riporto delle perdite.
La nuova disciplina consente la riportabilità delle perdite senza limiti temporali nella soglia dell’80% del reddito imponibile della società.
I punti da chiarire sono però ancora molti.
In tema di riportabilità delle perdite per i soggetti IRES non è ancora chiara la disciplina da applicare per le perdite ante manovra nonché la decorrenza della nuova disciplina per via del conflitto di norme con lo Statuto del Contribuente.
Lo spesometro presenta ancora aspetti critici rispetto alle operazioni da comunicare, così come in tema di beni assegnati ai soci i dubbi non sono ancora risolti.
- Spesometro (art. 21, D.L. 78/2010) Scadenza: 31/12/2011 prorogata al 31/01/2012.
Per la fine dell’anno debutta la comunicazione ai fini del nuovo accertamento sintetico.
I soggetti IVA devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco “clienti/fornitori” per prestazioni effettuate nel 2010 di importo superiore ai 25.000 euro.
- Comunicazione società di leasing (provvedimento Agenzia entrate del 5/8/2011). Scadenza: 31/12/2011 prorogata al 31/01/2012.
Le società di leasing e di noleggio comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti in essere negli anni 2009 e 2010.

giovedì 22 dicembre 2011

Comunicazioni delle operazioni rilevanti Iva 2010 (spesometro): prorogato al 31 gennaio 2011 il termine per l’invio

Un mese di tempo in più per trasmettere i dati di acquisti, cessioni e prestazioni, rese e ricevute, nel corso dello scorso anno, di importo non inferiore a 25mila euro
Slitta al 31 gennaio 2012 la scadenza per l’invio telematico della comunicazione relativa alle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo non inferiore a 25mila euro, riferite al periodo d’imposta 2010.
Il nuovo termine subentra al vecchio (fissato al 31 dicembre 2011), con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Si tratta della comunicazione obbligatoria prevista, in applicazione della disciplina sullo “spesometro” (articolo 21, Dl 78/2010), per gli acquisti e le cessioni di beni, le prestazioni di servizi effettuate e ricevute che, a regime, dovrà essere trasmessa, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo alla scadenza del periodo d’imposta di riferimento, per tutte le movimentazioni di valore pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’Iva ovvero a 3.600 euro, Iva compresa, nel caso di operazioni senza obbligo di emissione della fattura.
Tempi e valori differenti, esclusivamente, quindi, per il primo periodo di applicazione e cioè per le informazioni riguardanti il 2010.
L’ulteriore “eccezione”, il rinvio al 31 gennaio 2012 del termine di presentazione, pur non condizionando l’attività di controllo da parte dell’Agenzia, concede più tempo ai titolari di partita Iva per adeguare i loro sistemi informatici al nuovo tipo di adempimento.
In materia di spesometro, sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili i relativi documenti di normativa e di prassi amministrativa, e le risposte fornite dall’Amministrazione finanziaria ai quesiti posti dalle associazioni di categoria.

martedì 20 dicembre 2011

Decreto salva Italia : agevolazioni fiscali per le attività trasparenti

A decorrere dal 1° gennaio 2013, per promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, sono previste una serie di agevolazioni a favore dei lavoratori autonomi, degli imprenditori individuali e dei soggetti che esercitano l'attività in forma associata ex art. 5, TUIR, che:
- provvedono all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi, delle fatture emesse/ricevute e delle risultanze degli acquisti/cessioni non soggetti a fattura;
- istituiscono un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata.
In particolare sono previsti, fra l'altro, i seguenti benefici:
- semplificazione degli adempimenti amministrativi;
- assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- accelerazione del rimborso o della compensazione del credito IVA.
A detti soggetti, se in contabilità semplificata, potrà altresì essere riconosciuta la possibilità di determinare il reddito con il principio di cassa, farsi predisporre dall'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi, ed essere esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, dai versamenti periodici e dall'acconto IVA.

lunedì 19 dicembre 2011

Iscritti all’Albo dei Gestori Ambientali: entro il 25 dicembre 2011 la domanda di aggiornamento della iscrizione pena la cancellazione dall’albo

Nella deliberazione dell’Albo nazionale dei Gestori Ambientali del 26 ottobre 2011 n. 4 è stato deciso che saranno cancellati dall’Albo coloro che non provvederanno ad inviare entro il 25 dicembre la richiesta di aggiornamento. Pertanto la mancata presentazione della domanda di aggiornamento comporta la cancellazione dall’Albo
L’art. 212, comma 8 del DLgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale), come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. c) del DLgs. 3 dicembre 2010 n. 205 (in vigore dal 25 dicembre 2010), prevede che le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi, in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, devono essere rinnovate ogni 10 anni. Prevede, altresì, che le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008 debbano essere aggiornate entro un anno dall’entrata in vigore del DLgs. n. 205/2010, ossia entro il 25 dicembre 2011.
Il mancato invio della richiesta di aggiornamento comporterà la cancellazione dall’Albo.
Fornite le istruzioni sul contenuto della domanda
Al fine di disciplinare la procedura relativa all’aggiornamento delle suddette iscrizioni, il Ministero dell’Ambiente, con la circolare n. 432 del 15 marzo 2011, ha messo a disposizione lo schema di domanda di aggiornamento approvato dal Comitato nazionale.
La domanda di aggiornamento dell’iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali è composta dal modello di comunicazione stesso, dall’attestazione del versamento del diritto di segreteria (pari a 10 euro) e dalla fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del titolare o del legale rappresentante.
Il modello deve essere compilato indicando nell’intestazione i dati principali del soggetto richiedente, il codice fiscale, il numero di iscrizione e altri dati quali telefono, fax ed e-mail.
I soggetti devono altresì dichiarare di voler aggiornare l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali relativamente alla raccolta e al trasporto dei propri rifiuti non pericolosi oppure riguardo alla raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi non eccedenti alcune soglie quantitative giornaliere. Devono essere indicate, inoltre, le caratteristiche dell’attività svolta, le modalità di trasporto e le tipologie di rifiuti trattate.
La dichiarazione avviene sotto la responsabilità degli stessi dichiaranti che, nel caso, potranno rispondere penalmente di quanto dichiarato.
La suddetta domanda deve essere sottoscritta con firma semplice dal titolare dell’impresa individuale ovvero da tutti i legali rappresentanti della società e deve essere corredata dalle fotocopie dei documenti d’identità in corso di validità del sottoscrittore, oltre alla copia di un eventuale permesso di soggiorno in corso di validità.

giovedì 15 dicembre 2011

Decreto Salva Italia: deducibilità IRAP del costo del lavoro e bonus IRAP per dipendenti donne e under 35

Il c.d. "Decreto Salva-Italia", all'art. 2, comma 1, ha previsto che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 (2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), è possibile dedurre dal reddito d'impresa l'IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. a), 1-bis, 4-bis1, D.Lgs. n. 446/1997.
Tale deduzionespetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia:
- le società di capitali e gli enti commerciali (art. 5, D.Lgs. n. 446/97);
- le società di persone e le imprese individuali (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97);
- gli esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata (art. 8, D.Lgs. n. 446/97);
- le banche, società finanziarie e le imprese di assicurazione (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 446/97);
e va effettuata in base all'art. 99, TUIR, ossia secondo il principio di cassa (imposta pagata).
L'art. 2, commi 2 e 3, D.L. n. 201/2011, c.d. "Decreto Salva-Italia", prevede l'aumento della deduzione IRAP per lavoratori dipendenti a tempo indeterminato a:
- 10.600 euro se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni;
- 15.200 euro se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.
L'aumento sarà applicabile dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.
Fonte: Seac

mercoledì 14 dicembre 2011

Decreto Salva Italia: dal 1° gennaio 2012 aumentano le aliquote contributive inps di artigiani e commercianti

Con il DL 6 dicembre 2011 n. 201, noto anche come Decreto “Salva Italia”, vengono definiti, all’art. 24, i pilastri portanti di una riforma delle pensioni finalizzata a garantire il rispetto dei vincoli di bilancio e la stabilità economico-finanziaria, oltre a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico. Tutto ciò, nel rispetto di criteri e principi quali l’equità attraverso l’abbattimento di privilegi e deroghe soltanto per le categorie più svantaggiate, nonché la flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa.
Una prima novità della riforma è costituita dall’introduzione del sistema di calcolo contributivo con il metodo del pro-rata; con questa modalità, dal 1° gennaio 2012, si calcolerà la quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva maturata a decorrere da tale data.
Un ulteriore intervento significativo è costituito dall’abrogazione delle finestre mobili – regime delle decorrenze – in quanto inglobate nei nuovi requisiti di accesso, e viene altresì soppresso il sistema delle quote legate alla somma di età anagrafica e contributiva, con conseguente venir meno delle pensioni di anzianità conseguibili attraverso di esse.
Per quanto concerne l’innalzamento dell’età pensionabile, l’intervento colpisce la generalità dei lavoratori, sia dipendenti che autonomi; per tutti i requisiti anagrafici si tiene conto degli incrementi della speranza di vita ex art. 12 del DL 78/2010. In sintesi, dal 1° gennaio 2012, l’età per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti del settore privato viene elevata a 62 anni e a 63 e 6 mesi per le lavoratrici autonome. L’equiparazione dell’età delle donne a quella degli uomini (66 anni) avverrà nel 2018, sempre tenendo conto della variazione della speranza di vita. Nel frattempo, dall’età di 62 anni all’età di 70 anni vige il pensionamento flessibile, con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni. Si segnala, in particolare, il permanere del requisito minimo dell’anzianità contributiva di 20 anni previsto dal precedente ordinamento per la pensione di vecchiaia.
Invece, l’accesso alla pensione anticipata – ex pensione di anzianità – è possibile, dal 2012, con un’anzianità di 42 anni e 1 mese per gli uomini e di 41 anni e 1 mese per le donne, anch’essa indicizzata alla longevità. Questi requisiti contributivi aumentano di un ulteriore mese sia nell’anno 2013 che nel 2014. Nel DL, si prevedono penalizzazioni percentuali del 2% per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni sulla quota retributiva dell’importo della pensione, tali da costituire un effettivo disincentivo al pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia.
E ancora, nel decreto in esame si prevede l’aumento graduale delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti, che sono incrementate progressivamente dal 1° gennaio 2012 dello 0,3% ogni anno, fino a raggiungere il livello del 22%.
In un documento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si evidenziano aspetti relativi all’entrata a regime del sistema, ovvero con pensioni totalmente contributive a partire dal 2035 circa.
In particolare, i requisiti di accesso alle prestazioni, nel sistema a regime, prevedono la coesistenza di un’anzianità contributiva di 20 anni, 67 anni di età e un importo della pensione non inferiore ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale (soglia indicizzata) per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia. Si prescinde dal requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica di 70 anni di età e di un’anzianità contributiva di almeno 5 anni. Con riferimento alla possibilità di accedere alla pensione anticipata, il diritto si acquisisce al compimento dei 63 anni di età, con un’anzianità contributiva di 20 anni e l’ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore ad un importo soglia (indicizzato) pari a 2,8 volte l’assegno sociale.
Infine, alcune importanti novità riguardano gli enti previdenziali di diritto privato dei professionisti. In particolare, nel decreto si dispone che le Casse di Previdenza autonome, comprese dunque quelle dei liberi professionisti, dovranno adottare, entro il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni. Se le delibere in materia non saranno approvate dai Ministeri vigilanti entro 30 giorni dalla ricezione delle medesime, ovvero in caso di parere negativo, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2012 le disposizioni relative al meccanismo del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni, nonché un contributo di solidarietà nella misura dell’1% a carico dei pensionati per gli anni 2012 e 2013

martedì 13 dicembre 2011

ICI 2011: saldo entro il 16 dicembre 2011 e dal 2012 si passa all’IMU

Entro venerdì 16 dicembre 2011 deve essere versata la seconda rata (saldo) relativa all’ICI dovuta per l’annualità d’imposta 2011. Rispetto allo scorso anno, non sono intervenute significative novità legislative in merito ai criteri che sottendono la liquidazione ed il versamento dell’imposta.
In relazione alla normativa ICI, infatti, consta soltanto il consueto aggiornamento dei coefficienti necessari per la capitalizzazione dei costi iscritti in bilancio riguardo ai fabbricati delle imprese del gruppo D non ancora dotati di rendita (DM 14 marzo 2011). Ancora per quest’anno, pertanto, non sono tenuti al versamento i titolari di immobili adibiti ad abitazione principale. Le regole cambieranno dal 2012 quando l’ICI sarà sostituita, in via sperimentale, dall’imposta municipale propria (cosiddetta IMU), prevista originariamente dall’art. 8 del DLgs. 14 marzo 2011 n. 23 ed istituita dall’art. 13 del DL n. 201/2011 (cosiddetto “Decreto Salva Italia”).
In primo luogo, sono tenuti al pagamento dell’ICI, ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 504/92, tutti coloro che possiedono immobili in Italia a titolo di proprietà. Allo stesso modo, sono soggetti passivi ICI coloro che possiedono immobili in Italia in base ad uno dei seguenti diritti reali di godimento, diversi dalla proprietà: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie (oltre al locatario finanziario e al concessionario).
Il presupposto per l’applicazione dell’ICI è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, situati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, salvo che questi siano esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta oppure esenti dall’imposta medesima.
Per quanto concerne l’abitazione principale e le relative pertinenze, si ricorda che sono escluse dal pagamento dell’ICI ai sensi dell’art. 1 del DL 27 maggio 2008 n. 93. L’esenzione, tuttavia, non riguarda gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); per tali immobili, si applica la detrazione pari a 103,29 euro (che può essere elevata dai singoli Comuni fino a 258,23 euro), ovvero, in alternativa, la riduzione fino al 50% dell’imposta dovuta, se prevista dal Comune.
L’abitazione principale è l’unità immobiliare adibita a dimora abituale dal soggetto che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, che si presume essere quella in cui ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria (è quel che accade, ad esempio, nel caso in cui il contribuente dimori in un Comune diverso da quello di residenza per motivi di lavoro, o nel caso di trasferimento di fatto del domicilio non ancora recepito dall’anagrafe. Confronta ris. Dipartimento delle Finanze n. 12 del 5 giugno 2008). Dal 2012 anche l’abitazione principale e le relative pertinenze saranno assoggettate all’IMU con aliquota dello 0,4%, che potrà essere aumentata o diminuita dall’ente locale sino allo 0,2%. Sarà prevista una detrazione di 200 euro, elevabile dai Comuni nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
In termini generali, l’ICI dovuta per il 2011 si determina applicando alla base imponibile la corrispondente aliquota deliberata per l’anno in corso dal Comune nel cui territorio l’immobile posseduto dal contribuente risulta in tutto o per la maggior parte ubicato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 6 comma 3 del DLgs. 504/92. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 del DLgs. 504/92, l’importo così ottenuto deve essere assunto proporzionalmente alla quota di possesso del contribuente, per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di possesso nel corso del 2011 (si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).
Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata (fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita catastale, fabbricati non iscritti in Catasto e non dotati di rendita catastale che risultino ad un tempo classificabili nel gruppo D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, aree fabbricabili, fabbricati in corso di costruzione o di ristrutturazione o terreni agricoli).
Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è individuata dalla rendita catastale iscritta presso il Catasto fabbricati, rivalutata del 5% e moltiplicata per i moltiplicatori: 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (esclusi quelli iscritti nelle categorie A/10 e C/1); 140 per i beni iscritti nel gruppo catastale B; 50 per i beni iscritti nel gruppo catastale D e nella categoria A/10 e 34 per i fabbricati iscritti nella categoria catastale C/1. Nel caso in cui i fabbricati non siano ancora stati accatastati, questi sono comunque soggetti al pagamento in base ad una rendita presunta.
Metodo di calcolo particolare per i beni iscrivibili nel gruppo catastale D
Una particolare metodologia di calcolo della base imponibile è prevista per i beni iscrivibili nel gruppo catastale D (stabilimenti e capannoni industriali), non iscritti a Catasto e contabilizzati in maniera distinta dalle imprese che li possiedono. Per questi beni la base imponibile si determina sommando i costi di acquisizione e quelli incrementativi e moltiplicando il risultato della sommatoria per degli specifici coefficienti di rivalutazione, aggiornati annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il saldo ICI per il 2011 si determina in linea di massima come differenza tra l’imposta dovuta per l’anno 2011, determinata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso e l’acconto versato entro il 16 giugno 2011, con eventuale conguaglio su quest’ultimo.
I versamenti dell’ICI dovuta a Comuni che non hanno deliberato di gestire in proprio la riscossione del tributo, possono essere effettuati presso un qualsiasi ufficio postale, presso lo sportello dell’Agente della Riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune, ovvero presso le banche convenzionate col suddetto Agente della Riscossione. In tali ipotesi, il versamento deve essere effettuato avvalendosi di un bollettino di c/c postale conforme al modello ministeriale approvato con DM 25 marzo 2009, opportunamente intestato all’Agente della Riscossione. Il versamento può essere operato anche tramite il servizio telematico gestito da Poste Italiane spa o tramite il modello F24.
Se i Comuni hanno deliberato di gestire in proprio la riscossione del tributo, i versamenti possono essere effettuati, in alternativa, direttamente alle casse comunali, sul c/c postale del Comune o presso gli sportelli del Tesoriere comunale, in base alle previsioni del regolamento comunale dell’imposta, presso un qualsiasi ufficio postale, utilizzando gli appositi bollettini di c/c, oppure tramite il modello F24.
A titolo d’esempio, si ipotizzi il caso di un immobile adibito ad abitazione principale, accatastato in A/1, sito nel Comune di Torino, posseduto interamente per l’intero anno 2011.
Rendita catastale: 2.500 euro;
Aliquota prevista: 5,25 per mille;
Detrazione per l’abitazione principale stabilita dal regolamento comunale del Comune di Torino: 132,00 euro.
Al fine di determinare la base imponibile si deve procedere alla rivalutazione del 5% della rendita (2.500 + 5%) e a moltiplicare il risultato per il relativo coefficiente (100). La base imponibile sarà pari a 262.500 su cui calcolare il 5,25 per mille.
ICI dovuta per l’anno 2011: 1.378 euro (di cui 689 euro pagati in sede di acconto e 689 euro in saldo).
Fonte: Eutekne