mercoledì 30 novembre 2011

Unico 2011, 770/2011 e Dichiarazione di successione: ravvedimento operoso per la tardiva presentazione delle dichiarazioni

L’omessa presentazione delle dichiarazioni Unico, IVA autonoma, IRAP, 770, degli atti relativi ad imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali e imposta e di successione/donazione entro il termine stabilito può essere regolarizzata con la presentazione di una dichiarazione nel termine non superiore ai 90 giorni successivi alla scadenza, utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso.
Ecco che allora la dichiarazione diventa tardiva.
Perché si possa usufruire del ravvedimento è necessario che le violazioni non siano ancora state constatate e comunque non siano ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il soggetto obbligato al pagamento abbia avuto formale conoscenza.
Nel caso di dichiarazioni periodiche quali, ad esempio, il modello Unico, la scadenza del termine dei 90 giorni impedisce la possibilità per il contribuente di usufruire della sanatoria e, pertanto, la presentazione con un termine superiore – quindi, regolarmente, oltre il 29 dicembre dell’anno nel quale si presenta la dichiarazione – costituisce violazione.
In questo caso la dichiarazione è omessa.
In riguardo alla tardiva presentazione della dichiarazione e, quindi, dell’utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso, si devono tener in considerazione due violazioni:
• la mancata trasmissione telematica della dichiarazione da parte dell’intermediario incaricato; nel caso intenda ravvedersi, egli dovrà corrispondere la sanzione di Euro 516,00, ridotta a 1/10, per ciascuna trasmissione telematica tardiva, che dovrà versare con modello F24 utilizzando il codice tributo 8924.
La medesima sanzione è applicata in capo al sostituto d’imposta, in caso di tardiva presentazione del modello 770.
• la mancata presentazione della dichiarazione da parte del contribuente; nel caso intenda ravvedersi, dovrà corrispondere una sanzione pari a Euro 258,00, ridotta a 1/10 e quindi pari a d Euro 25,00 (per effetto dell’arrotondamento per troncamento di decimali) , per ciascuna dichiarazione presentata tardivamente, che dovrà versare con modello F24 utilizzando il codice tributo 8911. Inoltre, se sono dovute imposte, dovrà sanare l’omesso versamento corrispondendo la sanzione specificatamente prevista, nonché gli interessi dovuti per legge.
La sanzione per tardiva presentazione, invece, non è applicata alla Comunicazione IVA, la cui natura non dichiarativa comporta l’inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione, come specificato nelle Istruzioni Ministeriali per la compilazione della stessa.
Nel caso di atti e denunce proprie dell’imposta di registro e di dichiarazione di successione, per le quali non è prevista l’omissione di una presentazione con un ritardo superiore a un certo termine, la regolarizzazione dell’omessa presentazione può essere ravveduta effettuando il versamento di una sanzione pari a 1/8 del minimo – Euro 32,00 – entro un anno dall’omissione.

martedì 29 novembre 2011

Bonus ricerca: con la Circolare del 28/11/2011 n.51 libero acceso a tutte le imprese

Con la Circolare 28 novembre 2011, n. 51, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al c.d. "bonus ricerca" per le imprese.
Innanzitutto, i soggetti che hanno disposto finanziamenti in progetti di ricerca delle Università o di enti pubblici di ricerca, possono già utilizzare il credito d'imposta maturato tramite il Mod. F24 ed il relativo codice tributo "6835".
Per quanto riguarda la determinazione del beneficio, pari al 90% della differenza tra la media degli investimenti in ricerca effettuati durante il triennio 2008-2010 ed i finanziamenti per gli anni 2011 e 2012, è stato chiarito che:
• il calcolo deve essere effettuato su tre annualità, anche se in un anno non sono stati fatti investimenti ed a prescindere dal periodo d'imposta dell'impresa;
• per le imprese che si sono costituite successivamente all'introduzione del bonus, il periodo da prendere in considerazione per effettuare il calcolo è il minor periodo che decorre dall'esercizio di costituzione.
Libero accesso al credito per la ricerca (di cui all’art. 1 del DL n. 70/2011), quindi, per tutte le imprese, anche quelle costituite dopo l’entrata in vigore del Decreto Sviluppo, nonché per le stabili organizzazioni e gli enti non commerciali; sono agevolabili la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, con la sola esclusione della ricerca interna.
Sotto il profilo soggettivo, stante il richiamo del comma 1 della norma alle “imprese che finanziano progetti di ricerca”, la circ. chiarisce che il credito d’imposta è riservato a tutte le imprese che - indipendentemente da forma giuridica, dimensioni aziendali, settore economico in cui operano, nonché regime contabile adottato - effettuano investimenti in progetti di ricerca commissionati a Università o enti pubblici di ricerca. Possono quindi godere dell’agevolazione anche gli enti commerciali, per l’attività commerciale eventualmente esercitata, le stabili organizzazioni, le imprese che hanno intrapreso l’attività a partire dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del DL Sviluppo).
Con riferimento all’ambito oggettivo, l’Agenzia precisa che, alla luce del generico riferimento a “progetti di ricerca”, gli investimenti ammessi al beneficio sono relativi alle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale come definite dalla disciplina comunitaria (Comunicazione della Commissione europea, G.U.U.E. del 30 dicembre 2006 n. C 323), purché svolte su commissione da Università ed enti pubblici di ricerca; restano escluse le attività di “ricerca interna“ e le spese di ricerca sostenute direttamente dalle imprese anche se relative a beni o servizi messi a disposizione di Università o enti per la realizzazione del progetto di ricerca finanziato. Fermo restando quanto affermato dal DL 70/2011, secondo cui l’attività di ricerca può essere commissionata, oltre che a Università ed enti pubblici di ricerca, all’ASI, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli organismi di ricerca (o ad ulteriori strutture individuate con apposito decreto), la circ. n. 51 conferma che non sono previste esclusioni fondate sulla residenza dell’Università o dell’ente pubblico.
Per ciò che concerne i costi, mutuando quanto affermato dalla circ. 46/2008 con riferimento alla precedente versione del credito d’imposta per la ricerca (art. 1, commi 280-283 della L. n. 296/2006), quelli relativi alla “ricerca contrattuale” sono considerati ammissibili, “nella misura congrua e pertinente“, purché i risultati di tale ricerca siano acquisiti “nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione”. Ai fini della deducibilità integrale dei costi di ricerca ex art. 108 del TUIR, viene sottolineato il necessario rispetto del requisito dell’inerenza, previsto all’art. 109, comma 5 del TUIR.
Con riferimento all’ambito temporale, ricordando che, per i soggetti solari, l’agevolazione spetta per gli investimenti realizzati in ciascuno degli anni 2011 e 2012, la circ. 51 (§ 2.3) precisa che, trattandosi di ricerca “commissionata”, il momento di realizzazione dell’investimento coincide con la data di ultimazione delle prestazioni oppure, in caso di stato avanzamento lavori, con la data di accettazione dei SAL da parte del committente, indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto. Viene altresì chiarito che sono agevolabili tutti gli investimenti effettuati nel periodo “agevolato”, anche se già avviati.
Ulteriori chiarimenti sono poi forniti sul calcolo dell’agevolazione. Ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3, lett. b), n. 2) dell’art. 1 del DL Sviluppo, il credito d’imposta compete in misura pari al 90% dell’investimento incrementale sostenuto rispetto alla media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Di conseguenza, occorre calcolare la media degli investimenti effettuati nel triennio 2008-2010 per confrontarla con l’importo degli investimenti realizzati in ogni periodo agevolabile. Ad esempio, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ai quali compete il credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, il triennio di riferimento per il calcolo della media è compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. Ai fini del calcolo della media, andranno considerati solo gli investimenti agevolabili, ossia quelli relativi a progetti realizzati con Università ed enti di ricerca.
Se in nessuno dei tre esercizi di riferimento sono stati sostenuti costi agevolabili, la percentuale del 90% andrà applicata sull’intero ammontare dei costi sostenuti in ciascun periodo agevolabile. Per le imprese di recente costituzione, che non hanno maturato un triennio di riferimento per il calcolo, la media è calcolata sul minor periodo che decorre dall’esercizio di costituzione. La circ. 51 precisa anche che il credito è cumulabile con altre agevolazioni o contributi pubblici concessi per la stessa tipologia di spese in ricerca.
Fonte: Eutekne

lunedì 28 novembre 2011

PEC: prorogato al 31 dicembre 2011 il termine per la comunicazione al Registro Imprese

È del 25 novembre 2011 la lettera circolare n. 224402 con la quale il Ministero dello Sviluppo economico ha diffuso alcune importanti indicazioni integrative alla sua precedente circolare n. 3645/C del 3 novembre 2011 sull’obbligo per le società di comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese.
Oggetto dei chiarimenti, resi ormai a pochissimi giorni dalla scadenza del termine – prevista per il 29 novembre 2011 dall’art. 16, comma 6, del DL 185/2008 (conv. in L. 2/2009) – è la sanzione applicabile alle società inadempienti.
Con la precedente circolare n. 3645/C-2011, il Ministero ha espressamente sancito l’applicabilità a carico delle imprese ritardatarie della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 2630 c.c. per l’“omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi” al Registro delle imprese, in capo al legale rappresentante dell’impresa stessa.
Si segnala che l’mporto della sanzione che è stato dimezzato dal comma 5 dell’art. 9 della L. 11 novembre 2011 n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d`impresa. Statuto delle imprese”: si passa, infatti, dagli importi di 206 e di 2065 euro a 103 e 1.032 euro. Se, poi, la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria viene ridotta a un terzo.
Ciò posto, il Ministero sembra fare un passo indietro. Di fronte alle numerose segnalazioni dei soggetti gestori del sistema PEC di non riuscire a far fronte alle richieste di nuovi indirizzi PEC concentratasi – come prevedibile – in questi ultimi giorni, il Ministero “suggerisce” alle Camere di Commercio – così si legge nella lettera circolare in commento – di ritenere come “corretto adempimento” anche quello tardivo.
Troppo grande, insomma, la mole di richieste da parte delle società nell’imminenza del termine, che rende impossibile per i gestori PEC il rilascio a tutte le società medesime della casella certificata nei tempi sanciti dalla normativa.
Per il Ministero, si tratterebbe di una situazione di oggettiva difficoltà, generalizzata e comunque transitoria. Questo almeno fino “all’inizio del nuovo anno”.
A giustificazione di tale rinvio – perché di rinvio si ritiene nella sostanza si tratti – il Ministero richiama la mancanza dell’elemento soggettivo, quindi dolo o colpa, in capo ai soggetti obbligati per l’applicazione della sanzione amministrativa (art. 3 della L. 689/81).
Pertanto, al fine di evitare contenziosi presumibilmente di esito negativo per le ragioni sopra esposte, il Ministero rileva l’“opportunità” per le Camere di Commercio di astenersi dall’applicazione delle sanzioni previste.
Tali indicazioni, si aggiungono a quelle rese lo scorso 24 novembre 2011 con il parere n. 223761 dello stesso Ministero sulle società soggette a procedure concorsuali.
Le società in stato di fallimento non rientrano – secondo il Ministero – tra i soggetti obbligati alla comunicazione dell’indirizzo PEC. Il curatore fallimentare, però, può iscrivere l’indirizzo PEC – della società o il proprio – al Registro delle imprese.
Tale parere è arrivato in concomitanza con una nota del CNDCEC resa in stessa data, nella quale è stato precisato che, ove si fossero ritenute soggette all’adempimento della comunicazione PEC le società dichiarate fallite, l’obbligo avrebbe riguardato il rappresentante legale dell’impresa della società (e non il curatore).
In caso di concordato, il Ministero fa una distinzione. Nei concordati preventivi, nella fase precedente l’omologa e in quelli non liquidatori o “in prosecuzione dell’attività”, la comunicazione della PEC spetta al rappresentante legale della società, anche con indicazione di un autonomo indirizzo PEC. Nel caso di concordati liquidatori nella fase successiva all’omologa, l’obbligo di comunicazione passa al liquidatore, che può indicare anche la propria casella PEC.
Fonte: Eutekne

Cedolare secca e contribuenti minimi: il secondo acconto 2011 a seguito della riduzione all’82% ai sensi del DPCM 21/11/2011

Così come per l'Irpef, diventa più leggero, per i due regimi sostitutivi, l’anticipo d’imposta da versare a novembre. Il recupero della differenza con il saldo, a giugno 2012
Si allarga la platea delle imposte interessate dalla riduzione dell’acconto 2011 da versare entro il 30 novembre.
L’anticipo da pagare diminuisce, infatti, di 17 punti percentuali anche per la seconda o unica rata relativa alla cedolare secca e per l’imposta sostitutiva dell’Irpef prevista per contribuenti “minimi”.
E' una conseguenza di quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si tratta, per intenderci, del Dpcm che ha tagliato l’acconto Irpef. A darne notizia un comunicato stampa diffuso oggi dall’Agenzia delle Entrate.
Riassumendo, pertanto, entro il 30 novembre:
• chi ha optato per l’imposta piatta sugli affitti di immobili a uso abitativo versa l’acconto nella misura del 68% e non più dell’85
• i contribuenti “minimi”, sull’importo forfetario del 20% di Irpef, dovranno pagare un anticipo d’imposta dell’82% anziché del 99.
Il recupero della differenza, insieme al saldo, nell’agenda di giugno.
I contribuenti che possono regolare i conti con il fisco in due rate, la seconda delle quali scade il 30 novembre, hanno la possibilità di ricalcolare l’importo sottraendo dall’acconto dovuto la somma versata in occasione della prima rata.
Diventano, invece, creditori d’imposta, quelli che hanno assolto l’acconto in misura piena. La “taglia" del credito corrisponde al maggiore anticipo versato.
Fonte: Fisco Oggi

venerdì 25 novembre 2011

Cedolare secca: il 2 acconto 2011 a seguito della riduzione all'82% del DCM 21/11/2011

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2011, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha stabilito la riduzione degli acconti IRPEF per il periodo d'imposta 2011, del 17%, ossia dal 99% all'82%.
Tale riduzione è applicabile alla cedolare secca.
Pertanto, i proprietari di casa che hanno optato per la “tassa piatta sugli affitti” hanno tempo ancora una settimana per versare l’acconto, pari all’85% dell’imposta dovuta per il 2011. L’appuntamento, new entry assoluta di quest’anno, riguarda i titolari di contratti in corso al 31 maggio 2011, o scaduti o risolti entro la stessa data, che sono tenuti al pagamento dell’intero acconto o della seconda e ultima tranche. Stessa deadline per chi ha affittato casa, optando per il prelievo alternativo, con un contratto che parte dal 1° giugno. In tutti i casi, chi ha scelto la cedolare avrà un motivo in più per tagliare l’acconto Irpef 2011. Quest’ultimo, infatti, si considera correttamente determinato se risulta almeno pari all’82% dell’imposta dovuta sulla base della dichiarazione relativa al 2010, assumendo il reddito complessivo al netto del reddito fondiario prodotto l’anno scorso dagli immobili per i quali, nel 2011, si è optato per la cedolare.
Cedolare “star” di fine mese
La scadenza del 30 novembre rappresenta uno step importante per i proprietari che hanno colto l’opportunità della tassazione alternativa dei redditi da locazione. Molti di loro, infatti, esplicitano la loro opzione proprio con il pagamento della seconda rata di acconto. Nel dettaglio, l’appuntamento riguarda i titolari di contratti in corso al 31 maggio 2011, o scaduti o risolti entro la stessa data, che sono tenuti, a seconda dell’importo dell’acconto, al pagamento dell’intero o della seconda e ultima tranche: la rata singola con deadline a fine mese scatta per le somme inferiori a 257,52 euro, mentre “si sdoppia” per importi superiori o pari a questo tetto (il 40% dell’85% entro il 6 luglio 2011, il 60% entro il prossimo 30 novembre).
Cerchio rosso sul calendario anche per chi ha affittato casa, optando per il nuovo tipo di prelievo, con un contratto che parte dal 1° giugno 2011. Anche in questo caso, l’acconto è dovuto per intero. L’appuntamento lascia del tutto fuori, invece, tutti i casi in cui l’importo su cui calcolare l’85% è inferiore o pari a 51,65 euro, oltre che i contratti decorrenti dal 1° novembre, per i quali l’acconto non è dovuto.
Il versamento della seconda o dell’unica rata viaggia in F24, indicando “1841” come codice tributo e 2011 come anno di riferimento.
Versamenti in acconto della “tassa piatta” : Versamenti in acconto dell’85% per il 2011
Contratti in corso al 31 maggio 2011o scaduti entro il 31 maggio 2011
Unica rata (se acconto < 257,52 euro) - scadenza: 30 novembre
2 rate (se acconto = 257,52 euro) - scadenza: Prima rata (40%) il 6 luglio,Seconda rata (60%) il 30 novembre
Contratti decorrenti dal 1° giugno
Unica rata - scadenza: 30 novembre
Contratti decorrenti dal 1° novembre
Acconti non dovuti
In tutti i casi
Acconto non dovuto se l’importo su cui calcolarlo è = 51,65 euro
La tassa piatta “appiattisce” anche l’acconto Irpef
Per quest’anno, che segna il debutto del nuovo regime, l’acconto Irpef è pari all’82% dell’imposta relativa al 2010, che può essere “ripulita” dalla parte di reddito fondiario 2010 riferita agli immobili per i quali, nel 2011, ci si è avvalsi della cedolare secca per l’intero periodo di imposta.
Chi, invece, si è avvalso della “tassazione piatta” solo per una parte del periodo di imposta, dovrà riportare questa situazione, come un “calco”, nel periodo d’imposta precedente. Ad esempio: se nel 2011 ci si è avvalsi della cedolare solo per i mesi da settembre a dicembre 2011, non dovrà essere considerato il reddito fondiario prodotto dagli stessi immobili un quei mesi.
Porta a zero Irpef, registro e bollo, la cedolare in pillole
Aliquota secca del 21% sul canone annuo, che scende al 19% per i contratti a canone concordato riferiti a immobili siti nei comuni ad alta densità o con carenze di disponibilità abitative. Il regime entrato in vigore lo scorso aprile, riservato alle abitazioni affittate da proprietari persone fisiche (e non nell’esercizio di impresa o di lavoro autonomo) azzera in un solo colpo l’Irpef e le relative addizionali, ma anche l’imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione. “In soffitta” anche l’adeguamento Istat: il locatore che opta per la cedolare, infatti, non può richiedere agli inquilini variazioni del canone derivanti dall’applicazione degli indici di aggiornamento. Una rinuncia che va esplicitata con raccomandata, pena l’inefficacia dell’opzione stessa, da inviare al conduttore prima della scelta del regime.
Con Siria registrare fa rima con cedolare
Registrare un nuovo contratto, optando contemporaneamente per il nuovo regime di tassazione è semplice con Siria, il programma messo a disposizione online dall’Agenzia delle Entrate. Basta indicare i dati del locatore, del conduttore, dell’immobile, del canone di locazione e la durata del contratto, e il gioco è fatto. L’applicazione è riservata ai contratti, contenenti esclusivamente il rapporto di locazione, stipulati tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione. Inoltre può essere utilizzata se il numero dei proprietari e degli affittuari non è superiore a tre, si è in presenza di una sola unità abitativa con un massimo di tre pertinenze e tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita.
Fonte: Fisco Oggi

giovedì 24 novembre 2011

Acconto IRPEF 2011: ridotti gli importi da pagare dal 99% all’82% ma solo per le persone fisiche

L’acconto IRPEF da versare nel 2011 scende dal 99% all’82%; la differenza di 17 punti percentuali sarà versata nel 2012, in sede di saldo. È questa la novità contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio firmato il 21 novembre scorso e reso noto ieri.
Buone notizie, quindi, per i contribuenti persone fisiche, in vista della prossima scadenza del 30 novembre.
Il provvedimento in esame costituisce l’attuazione dell’art. 55, commi 1 e 2, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122, e riprende le disposizioni dell’analogo intervento di due anni fa, operato con l’art. 1 del DL 23 novembre 2009 n. 168 (che aveva previsto una riduzione del 20%).
Il Dpcm, firmato il 21 novembre e in corso di pubblicazione (come preannunciato da un comunicato stampa del dipartimento delle Finanze), fa calare l’acconto per il 2011 dal 99 all’82%, prevedendo il “recupero” della differenza in sede di versamento del saldo da effettuare a giugno 2012. Ne consegue una temporanea maggiore disponibilità economica ai contribuenti.
Vengono poi fornite indicazioni ai contribuenti e ai sostituti d’imposta su come operare nel caso in cui il versamento dell’acconto sia già stato effettuato applicando la percentuale del 99%.
La riduzione all’82% riguarda tutti i soggetti tenuti al versamento dell’acconto IRPEF e quindi, in particolare, gli imprenditori individuali, i professionisti, i soci di società di persone, i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di ulteriori redditi (es. redditi fondiari o compensi per prestazioni occasionali), che entro fine novembre devono versare la seconda o unica rata di acconto IRPEF.
In pratica, l’ammontare dell’acconto IRPEF 2011 va calcolato applicando la percentuale dell’82% (anziché del 99%) all’importo indicato nel rigo RN33 (“Differenza”) del modello UNICO 2011 PF (a condizione che sia pari o superiore a 52 euro), scomputando quanto già eventualmente versato come prima rata. Qualora il contribuente utilizzi il cosiddetto metodo previsionale, il versamento dell’acconto sarà considerato “sufficiente” se almeno pari all’82% (e non più al 99%) dell’IRPEF che sarà indicata nel corrispondente rigo “Differenza” del modello UNICO 2012 PF.
Se l’acconto è già stato versato
Coloro che hanno già pagato l’acconto nella misura ordinaria del 99% potranno fruire di un credito d’imposta pari a quanto versato in più, da utilizzare in compensazione con il modello F24.
Ai contribuenti infatti che, alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento in esame, hanno già effettuato il versamento dell’acconto IRPEF senza tenere conto della suddetta riduzione, è riconosciuto un credito d’imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione nel modello F24 secondo le consuete modalità, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/1997. Al riguardo, dovrà presumibilmente essere istituito un apposito codice tributo, in quanto il codice tributo “4035”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 15 dicembre 2009 n. 284, era specifico per la riduzione dell’acconto IRPEF disposta dal citato DL 168/2009.
Per i contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale
Per i contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, saranno i sostituti d’imposta ad applicare la nuova percentuale dell’82 per cento.
Se il pagamento dello stipendio o rateo di pensione di novembre è stato erogato senza tener conto della riduzione, la differenza sarà restituita nel mese di dicembre o, se ciò non sarà possibile, con gli emolumenti del mese di gennaio 2012.
Per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, presentando il modello 730/2011, quindi i sostituti d’imposta (es. datori di lavoro, committenti, enti previdenziali) devono trattenere l’acconto IRPEF dovuto dai propri sostituiti (es. dipendenti, lavoratori a progetto o pensionati) tenendo conto della nuova misura dell’82%. Occorre quindi procedere a ricalcolare quanto indicato nei modelli 730-4 inviati dai CAF, dai professionisti o dall’Agenzia delle Entrate, oppure nei modelli 730-3 direttamente elaborati dal sostituto d’imposta, in caso di prestazione di assistenza fiscale diretta. Qualora i sostituti d’imposta non abbiano tenuto conto della riduzione, in quanto nel mese di novembre è già stato effettuato il pagamento dello stipendio, del compenso o della pensione, devono provvedere a restituire le maggiori somme trattenute al lavoratore/pensionato, nell’ambito della retribuzione/pensione erogata nel mese di dicembre. Nel caso in cui non sia possibile effettuare questa restituzione nel prossimo mese di dicembre, i sostituti d’imposta dovranno provvedervi nella retribuzione/pensione successiva.
Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d’imposta secondo le disposizioni generali in materia di scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte operate in eccedenza rispetto a quanto dovuto, ai sensi del DPR n. 445/1997.
Come accennato, quanto corrisposto in meno in sede di seconda o unica rata di acconto IRPEF 2011, rispetto all’ammontare che sarebbe risultato dovuto se la percentuale di computo fosse rimasta ferma al 99%, sarà recuperato all’atto del versamento del saldo IRPEF per il 2011, nei limiti dell’imposta dovuta. L’appuntamento alla cassa, pertanto, è rimandato, di regola, entro il 18 giugno 2012 (il giorno 16, infatti, cade di sabato), ovvero entro il 16 luglio 2012 (con la maggiorazione dello 0,4%), ferma restando la disciplina dei conguagli in caso di presentazione del modello 730/2012.
Nessuna riduzione per gli acconti IRES ed IRAP
Nessun rinvio, invece, per il versamento degli acconti IRES e IRAP relativi al 2011, questi ultimi anche se dovuti da persone fisiche.
Il parziale differimento del versamento dell’acconto IRPEF è invece previsto anche nel 2012, nella misura di tre punti percentuali, quindi con l’acconto che si riduce dal 99% al 96%, con conguaglio a saldo nel 2013.

mercoledì 23 novembre 2011

Definizione delle liti fiscali pendenti: come effettuare il pagamento con f24 entro il 30/11/2011

I versamenti devono essere effettuati entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione.
Gli importi da versare per la definizione delle liti fiscali pendenti sono rapportati al valore della lite che è dato dall’l’importo delle imposte contestate in primo grado ad esclusione degli interessi, indennità di mora e sanzioni.
Le somme da versare sono le seguenti:
• 150 euro per la lite inferiore ai 2mila euro
• 10% del valore della lite se l’ultima sentenza è stata favorevole al contribuente
• 50% del valore della lite se l’ultima sentenza è stata favorevole all’Agenzia
• 30% se non c’è stata ancora alcuna sentenza.
Al fine di consentire il versamento delle suddette somme, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, è istituito il seguente codice tributo: “8082” denominato “Liti fiscali pendenti – Definizione ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
Il suddetto codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione nel campo “codice ufficio” del codice della Direzione provinciale o regionale dell’Agenzia delle entrate competente parte nel giudizio, nel campo “tipo” è indicato il carattere “R”, nel campo “elementi identificativi” è indicato la sigla “DLF” (= definizioni liti fiscali), mentre nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta cui si riferisce l’atto impugnato, nel formato “AAAA”.
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, nella sezione “CONTRIBUENTE”, nel campo “Codice Fiscale” è indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado.
Qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nella sezione “CONTRIBUENTE”, nel campo “Codice fiscale” è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento; nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del codice “71” denominato “soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio”, che viene istituito con la presente risoluzione.
Come spiega la risoluzione n. 82/E del 5 agosto 2011, quindi, il codice tributo 8082 va indicato in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con l'indicazione nel campo "codice ufficio" del codice della Direzione provinciale o regionale dell'Agenzia delle Entrate parte nel giudizio.
Nel campo "tipo" va indicato il carattere R, mentre nel campo "elementi identificativi" è indicato la sigla DLF (= definizioni liti fiscali) e nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno d'imposta cui si riferisce l'atto impugnato.
Inoltre, l'Agenzia chiarisce che in sede di compilazione del modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, nella sezione "CONTRIBUENTE", il "Codice Fiscale" da inserire è quello del soggetto che ha proposto il ricorso.
La risoluzione, infine, ribadisce che nelle ipotesi in cui il versamento è effettuato da un soggetto diverso dal ricorrente, il codice fiscale da indicare è quello di chi ha eseguito il versamento.
Nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" deve essere inserito il codice fiscale di chi ha proposto l'atto introduttivo, unitamente al codice 71, denominato "soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio".
E' possibile presentare la domanda per via telematica mediante un professionista abilitato, ovvero consegnarla ad una qualsiasi Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che provvederà successivamente all'invio in formato elettronico.
Una copia cartacea del modello dovrà essere conservato a cura del contribuente o dell'intermediario sino alla completa chiusura del procedimento di definizione.
Attenzione:
per ciascuna lite fiscale deve essere effettuato un distinto versamento.
In caso di errore scusabile commesso dal contribuente, la Direzione regionale o provinciale competente comunica la differenza dovuta per la regolarizzazione. Le somme, maggiorate degli interessi legali applicati a decorrere dal 1° dicembre 2011 devono essere versate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.