martedì 5 aprile 2011

Reverse charge telefonini e microprocessori: ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 31 marzo 2011, n. 36, è tornata ad occuparsi delle ipotesi di esclusione dall'obbligo di reverse charge, sulla linea della precedente Circolare n. 59/2010, che già limitava il meccanismo speciale alle sole cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, fissandone la decorrenza al 1° aprile 2011.

Con tale nuovo documento di prassi, l'Amministrazione finanziaria ha precisato principalmente che:
• il meccanismo non si applica alle cessioni di componenti e accessori dei telefonini, se ceduti autonomamente. Diversamente, se gli accessori o componenti sono ceduti nel quadro dell'operazione principale di cessione del telefono cellulare, devono comunque essere assoggettati al medesimo trattamento dell'operazione principale (reverse charge);
• sono escluse dall'obbligo di inversione contabile le cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato effettuate (si tratta delle cessioni fatte dalle compagnie telefoniche);
il meccanismo dell'inversione contabile si applica alla cessione di tutti i "dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione", compresa quella dei beni da installare in apparati analoghi ai personal computer, ad esempio i server aziendali.
Pertanto quando la vendita del cellulare è accessoria alla fornitura del traffico telefonico non c’è spazio per il reverse charge. Via libera invece all’inversione contabile per i componenti destinati all’installazione in server aziendali.
Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella risoluzione 36/E del 31 marzo, con cui l’Agenzia delle Entrate, in risposta a un’istanza di consulenza giuridica presentata da un’associazione di categoria, chiarisce ulteriormente la portata dell’obbligo di inversione contabile (reverse charge) per le cessioni di “telefoni cellulari” e “dispositivi a circuito integrato”. Il nuovo documento di prassi, insieme alla circolare 59/2010, completa il quadro delle istruzioni necessarie per applicare correttamente il meccanismo alle cessioni dei beni in argomento effettuate dal 1° aprile 2011.
Va ricordato, innanzitutto che, con la decisione di esecuzione del Consiglio Ue del 22 novembre 2010 (la n. 2010/710/Ue), l’Italia, in deroga al principio di carattere generale, è stata autorizzata a designare quale debitore dell’Iva il soggetto passivo destinatario della cessione di:
• telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo
• dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
Con la risoluzione odierna, l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi – sotto il profilo soggettivo – sulle ipotesi di esclusione dall’obbligo di reverse charge.
In proposito, con la circolare 59/2010, l’Amministrazione finanziaria aveva già specificato – secondo un’interpretazione conforme alla ratio della richiamata decisione del Consiglio Ue – che l’obbligo del meccanismo dell’inversione contabile alle fattispecie in esame, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del Dpr 633/1972, trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.
Con il nuovo documento di prassi viene, pertanto, precisato che sono escluse dall’obbligo di inversione contabile le cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato effettuate:
1. dai commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante (articolo 22, Dpr 633/1972). Ciò in quanto, in tali ipotesi, le cessioni dei beni in argomento sono, di regola, effettuate direttamente a cessionari - utilizzatori finali dei beni, ancorché soggetti passivi Iva
2. dai soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 22 che, tuttavia, effettuano (in favore di cessionari - utilizzatori finali) cessioni di telefoni cellulari in via accessoria alla fornitura principale del cosiddetto “traffico telefonico”.
È evidente, infatti, che in quest’ultima ipotesi – evidenzia l’Agenzia – la cessione del “telefono cellulare” è effettuata non per la successiva rivendita dello stesso a terzi ma costituisce il mezzo per consentire al cessionario - utilizzatore finale la fruizione del servizio di traffico telefonico. Ciò, anche nei casi in cui nell’ambito del medesimo rapporto principale di cessione del traffico telefonico siano ceduti all’utente (titolare di una o più simcard) più “telefoni cellulari” (anche in sostituzione di altri) che appaiono, ragionevolmente, riconducibili a un rapporto di accessorietà con l’operazione principale di cessione del traffico telefonico. Circostanza che può ritenersi sussistente quando il numero dei telefoni cellulari ceduti non ecceda del 10% il numero delle simcard cedute all’utente del rapporto contrattuale principale di fornitura del traffico telefonico.
Sotto il profilo oggettivo, la risoluzione precisa che il riferimento ai “telefoni cellulari” deve intendersi riferito a quei dispositivi la cui funzione principale sia quella di permettere di fruire dei servizi di fonia in mobilità. Mentre, il reverse charge non torna applicabile alle cessioni di componenti e accessori dei “telefoni cellulari”, salvo che gli stessi risultino ceduti unitamente alla vendita principale del telefono cellulare, al fine di completare o integrare quest’ultima e devono, pertanto, essere assoggettati, ai fini Iva, al medesimo trattamento fiscale previsto per l’operazione principale (articolo 12, comma 1, del Dpr 633/1972).
Riguardo alle cessioni di “dispositivi a circuito integrato”, l’Agenzia ha chiarito, altresì, che,per individuare i beni riconducibili in quella definizione, può farsi riferimento al codice NC 8542 3190 della nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (allegato I del Regolamento Cee n. 2658/87).
In particolare, in linea con quanto già affermato dalla circolare 59/2010 a proposito di “cessioni di personal computer e dei loro componenti e accessori”, nella risoluzione viene ribadito che il meccanismo dell’inversione contabile si applica alla cessione di tutti i “dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione”, compresa quella dei beni da installare in apparati analoghi ai personal computer, ad esempio i server aziendali.
Per tali dispositivi, il reverse charge si applica a tutte le cessioni degli stessi effettuate prima della loro installazione in beni destinati al consumo finale, indipendentemente dalla circostanza che il cessionario abbia intenzione di provvedere, dopo l’acquisto, all’installazione/assemblaggio dei beni su prodotti destinati al consumo finale.
Di conseguenza, il cessionario – soggetto passivo d’imposta – che acquista dispositivi a circuito integrato, è debitore dell’Iva mediante il meccanismo dell’inversione contabile. Questi, a sua volta, emetterà una fattura senza applicazione dell’imposta quando opererà la successiva cessione dei componenti in argomento, mentre utilizzerà l’ordinaria modalità di fatturazione quando venderà un bene complesso, nel quale il componente si è incorporato o quando renderà una prestazione di servizi (ad esempio, una riparazione) per la quale ha utilizzato il dispositivo.
Altri chiarimenti contenuti nel documento di prassi riguardano i profili procedurali connessi all’applicazione del reverse charge.
In proposito, è stato chiarito che:
• nel caso di rettifica degli imponibili o dell’imposta – in aumento o in diminuzione – il meccanismo dell’inversione contabile torna applicabile anche alle note di variazione (articolo 26, Dpr 633/1972) sempre che l’operazione principale cui si riferisce la variazione sia stata anch’essa soggetta al meccanismo dell’inversione contabile. In tali casi, l’obbligo/facoltà di rettifica deve intendersi posto in capo al cessionario (debitore dell’imposta) sotto la propria responsabilità nei casi e nei termini consentiti dall’articolo 26
• per le cessioni dei beni in discorso, che si verificano in tutte le fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio, il destinatario della cessione ancorché non residente nel territorio dello Stato, ma identificato ai fini Iva in Italia, è obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente
• il reverse charge è applicabile alle fattispecie in esame anche nei passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione (articolo 2, comma 2, n. 3), del Dpr 633/1972)
• non sussiste l’obbligo da parte del cedente di acquisire specifica attestazione e/o dichiarazione del cessionario in ordine allo status di utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo Iva.
Fonte: Fisco Oggi

venerdì 1 aprile 2011

Schede carburante per i professionisti: chiarimenti 2011

Sulla scia della recente sentenza emanata dalla Suprema Corte in materia di compilazione della scheda carburante per i veicoli aziendali (Cass. 18 febbraio 2011 n. 3947), pare utile analizzare la disciplina anche sotto il profilo dei professionisti.
Nonostante il DPR 444/97 disciplini la compilazione della scheda carburante per gli acquisti di carburante per autotrazione (benzina normale, verde o super; miscela di carburante e lubrificante; gasolio, gas metano o GPL), effettuati presso impianti stradali di distribuzione, da parte di tutti i soggetti IVA (nell’esercizio d’impresa, arte o professione), per alcuni aspetti occorre distinguere tra soggetti operanti nell’esercizio d’impresa e quelli esercenti arti e professioni.
L’obbligo di compilazione della scheda carburante e delle annotazioni relative ai singoli acquisti si applica a tutti i contribuenti che intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72, nonché della deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette.
Elemento in comune tra titolari di reddito d’impresa e professionisti è l’obbligo di indicare gli estremi di identificazione del veicolo (casa costruttrice, modello e targa) e i dati del soggetto che acquista il carburante (denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e nome, il domicilio fiscale e il numero di partita IVA); tali elementi possono essere indicati anche a mezzo di apposito timbro ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DPR 444/97.
In relazione alla periodicità, si osserva che ciascun contribuente può scegliere liberamente se istituire una scheda mensile o trimestrale, non essendo correlata alla periodicità della liquidazione IVA.
Fermo restando quanto esposto, i professionisti sono agevolati nella compilazione della scheda carburante.
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR 444/97, è obbligatorio, prima della registrazione, indicare il numero di chilometri rilevabili alla fine di ogni mese o trimestre dall’apposito dispositivo esistente sul veicolo. L’adempimento, che è ispirato a motivi di cautela fiscale, è diretto a facilitare l’accertamento del consumo del veicolo in rapporto ai chilometri percorsi, allo scopo di evitare artificiose ricostruzioni postume del contenuto della scheda (in tal senso, CM 205/98 paragrafo 3.3).
La citata norma dispone, testualmente, l’obbligo di annotazione dei chilometri per “l’intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell’esercizio d’impresa”.
Stante il tenore letterale della norma, è ormai consolidato l’orientamento in base al quale l’indicazione dei chilometri debba essere effettuata dai soli esercenti attività d’impresa e non anche dagli artisti e professionisti.
Si osserva altresì che, nonostante la CM 205/98 si limiti a riportare la lettera della norma senza fornire chiarimenti, l’esclusione per gli esercenti arti e professioni dall’obbligo di dichiarare i chilometri percorsi è espressamente prevista nella Guida dell’Amministrazione finanziaria “Fisco e motori: istruzioni di guida” del 2006.
All’atto di ogni rifornimento, l’addetto alla distribuzione di carburante deve indicare sulla scheda carburante i seguenti elementi (art. 3 del DPR 444/97):
- data del rifornimento;
- ammontare del corrispettivo del rifornimento al lordo dell’IVA;
- denominazione o ragione sociale, ovvero cognome e nome (se persona fisica) dell’esercente l’impianto stesso (tale indicazione può essere effettuata anche a mezzo timbro);
- ubicazione dell’impianto di rifornimento;
- firma dell’esercente per convalida.
Riguardo a quest’ultima, la Corte di Cassazione ha affermato che l’apposizione della firma sulla scheda carburante da parte dell’esercente l’impianto di distribuzione non rappresenta elemento meramente formale della scheda; piuttosto, avendo una funzione di convalida del rifornimento, la sottoscrizione costituisce elemento essenziale ai fini della legittima detrazione dell’imposta (in tal senso, si veda Cass. 19 ottobre 2007 n. 21941).
È stato inoltre precisato che le schede carburanti devono essere complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l’adempimento ammetta equipollente alcuno (Cass. 5 novembre 2008 n. 26539).
Fonte: Eutekne

giovedì 31 marzo 2011

SCIA e SUAP: dal 29 marzo 2011 la SCIA diventa telematica e il SUAP entra nella procedura di Comunicazione Unica

Il SUAP comincia ad operare in modalità telematica per le attività non soggette ad autorizzazioni amministrative.
Tuttavia, tenuto conto che in alcune realtà territoriali il processo di informatizzazione del SUAP è in corso di completamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il 25 marzo 2011 una nota con la quale consente di ricorrere alle modalità tradizionali di presentazione delle SCIA.
Il sito web www.impresainungiorno.gov.it viene identificato come unico punto nazionale di accesso agli uffici amministrativi dello Stato per il completo svolgimento delle pratiche amministrative necessarie all’avvio, svolgimento e cessazione delle attività produttive in modalità completamente telematica.
Sul sito si potranno trovare informazioni in merito a:
•Il SUAP competente per il territorio in cui verrà svolta l’attività
•Il tipo di SCIA da presentare
•La documentazione da allegare
•La modulistica da utilizzare
•Lo stato di avanzamento della SCIA presentata e gli applicativi online per:
- Compilare la SCIA
- irmarla digitalmente
- Trasmetterla direttamente al SUAP o
- Scaricarla per allegarla alla pratica di Comunicazione Unica
- Effettuare il pagamento degli oneri connessi alla SCIA (al momento ancora in corso di definizione).
La casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del professionista incaricato e/o dell’impresa verrà utilizzata dal SUAP per inviare:
•le ricevute di presentazione della SCIA che costituiranno titolo autorizzatorio per l’avvio immediato dell’attività
•le richieste di integrazione documentale della SCIA.
Nel caso in cui la SCIA sia contestuale agli altri adempimenti d’impresa nei confronti di uno o più degli enti (RI, AE, INPS e INAIL) già coinvolti nella procedura di Comunicazione Unica – necessariamente in caso di primo inizio dell’attività d’impresa, facoltativamente in caso di inizio attività successive, variazioni e cessazioni – dovrà essere allegata alla pratica Comunicazione Unica. In tal caso il Registro Imprese si occuperà di inoltrare la SCIA al SUAP come già inoltra gli altri moduli ai rispettivi enti.

mercoledì 30 marzo 2011

DURC: novità 2011 e aggiornamento del servizio web www.sportellounicoprevidenziale.it.

Con la circolare 22 del 24 marzo 2011, l’INAIL ha reso noto l’intervento di aggiornamento effettuato sull’applicazione online www.sportellounicoprevidenziale.it, dedicata alla richiesta e al rilascio del DURC, apportando nuove funzionalità e una rinnovata veste grafica.
Lo stesso Ente spiega, nel suo intervento di prassi, che la finalità dell’aggiornamento è migliorare il funzionamento del servizio telematico attraverso l’implementazione di funzionalità aggiuntive riguardanti i contratti per forniture e servizi (anche in economia), i consorzi, la gestione di ulteriori tipologie di richieste, la grafica e il contenuto dei certificati, nonché l’emissione di un nuovo DURC in sostituzione di un precedente certificato, oggetto di annullamento.
In particolare nella Circolare in esame, l'Istituto fornisce indicazioni in merito a:
- Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici,
- validità temporale del DURC;
- aggiornamento del servizio on-line;
- i comportamenti che devono essere adottati dal personale di INAIL, INPS e Casse edili, nonché
assistenza tecnica all'utilizzo della procedura telematica in oggetto.
Entrando nel merito, nella parte della circolare di maggior interesse per aziende e intermediari, l’INAIL segnala che con la nuova versione – la 4.0 – nulla è cambiato per quanto concerne l’accesso al sito da parte di coloro che devono continuare a utilizzare le utenze già in uso per i servizi online del medesimo Ente assicurativo e dell’INPS. A tal proposito, le relative informazioni sono pubblicate sul sito e raggiungibili seguendo il percorso: “Info” – “Informazioni per l’accesso”. Inoltre, per operare la consultazione delle richieste effettuate con la precedente versione, l’INAIL ricorda che tutte le richieste inoltrate dal 1° gennaio 2006 (data di attivazione del servizio) al 24 marzo 2011 sono presenti nella nuova versione e possono essere quindi essere consultate dagli utenti con le consuete modalità.
Non sono invece più consultabili, in quanto cancellate, tutte le richieste di DURC che alla data del 24 marzo 2011 sono state inserite nella precedente versione dell’applicativo (la 3.5), ma che non sono state inoltrate: si tratta delle pratiche c.d. “incomplete”. Continuando con le novità, si segnala l’inserimento di due nuove tipologie di richiesta di DURC, ovvero: “Contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto” (i cui dati da inserire sono riportati sul quadro C del modello, sostanzialmente analogo a quello già in uso, con indicazione dell’oggetto del contratto che viene riportato sul DURC) e “Altri usi consentiti dalla legge”. In particolare, quest’ultima tipologia è prevista per gestire le richieste inerenti rapporti contrattuali tra privati, ancorché il DURC non sia espressamente previsto da una specifica norma di legge ovvero per gestire richieste di DURC non previste dall’applicativo, ma necessarie a dimostrare il possesso del requisito della regolarità contributiva in base a una specifica disposizione di legge.
Tra le modifiche più significative apportate alle tipologie di richiesta del DURC, ne segnaliamo alcune di particolare interesse, presenti sempre nella circ. 22/2011 dell’INAIL. La prima riguarda la richiesta di DURC per appalti pubblici di forniture e servizi, che ora segue le stesse modalità previste per gli appalti di lavori pubblici. Un’ulteriore e significativa modifica è relativa agli appalti di lavori, forniture e servizi, per i quali è previsto il tipo contratto “affidamento” per la gestione delle richieste relative alle imprese mandanti – in caso di raggruppamento temporaneo di imprese – e alle imprese consorziate. Si punta così a “tracciare”, in relazione a un determinato appalto, il legame tra l’appaltatore/mandatario/consorzio e le imprese esecutrici/mandanti/consorziate. Si segnala, poi, l’obbligo di selezionare, in tutte le richieste di DURC, una delle specifiche previste nella sezione “tipo ditta” (“datori di lavoro”, “lavoratori autonomi”, “gestione separata - committente associante” e “gestione separata - titolare di reddito di lavoro autonomo, di arte e professione”). Si tratta di tipologie che si riferiscono all’iscrizione presso l’INPS al fine di individuare le posizioni contributive oggetto di verifica di regolarità.
Per quanto concerne le modifiche riguardanti i DURC emessi nella nuova versione dell’applicativo, si segnalano alcuni importanti interventi. Ad esempio, per gli appalti pubblici occorre effettuare la descrizione completa della tipologia della richiesta, con indicazione del tipo (appalto, subappalto, affidamento), della fase (es. stipula contratto) e, nel caso di contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, della descrizione dell’oggetto del contratto (es. acquisto cancelleria) indicata nella richiesta; nel caso di subappalto e di affidamento, è necessaria l’indicazione della stazione appaltante e del subappaltatore/mandante/consorziata. Invece, per la tipologia “altri usi consentiti dalla legge”, occorre descrivere lo specifico motivo della richiesta indicato dall’utente. Il DURC verrà emesso nel momento in cui tutti gli enti abbiano inserito nella procedura l’esito della propria verifica e, comunque, al 31° giorno dalla data di richiesta, salvo eventuale sospensione, ai fini istruttori, della durata massima di 15 giorni. Infine, nella circ. 22/2011 l’INAIL precisa che, nella nuova versione 4.0, è stata eliminata la possibilità di effettuare, contestualmente alla richiesta di DURC, la denuncia di nuovo lavoro temporaneo allo stesso INAIL, poiché è stato rilasciato apposito servizio online su www.inail.it - Punto Cliente.
Fonte: Eutekne

martedì 29 marzo 2011

Schede carburante: indeducibili senza indicazione dei chilometri

Con la sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2011, la Cassazione ha affermato che, ai fini della deducibilità dei costi per l’acquisto di carburante, la scheda carburante deve essere compilata indicando tutti i dati previsti dal DPR 444/97, compresi i chilometri percorsi a fine mese e quelli complessivi indicati dall’apposito contachilometri del veicolo; diversamente, i costi non sono deducibili dal reddito d’impresa.
La sentenza in esame, in realtà, si allinea ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in virtù del quale tutti gli elementi della scheda carburante (quali appunto i chilometri o la firma dell’esercente dell’impianto di distribuzione) sono essenziali ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA (cfr. Cass. 5 novembre 2008 n. 26539, Cass. 19 ottobre 2007 n. 21941).
Nella fattispecie oggetto della controversia, l’impresa aveva dedotto integralmente i costi relativi all’acquisto di carburante relativo a veicoli utilizzati per il trasporto benché non tutte le schede carburanti contenessero l’indicazione dei chilometri. I giudici della Commissione Regionale avevano convalidato tale comportamento affermando che, risultando depositate centinaia di schede carburante debitamente compilate, la ripetitività delle schede relative all’automezzo consentiva di ritenere deducibile il costo per il carburante anche per le schede che non contenevano l’indicazione della percorrenza, posto che risultava rispettato il requisito dell’inerenza. L’Agenzia delle Entrate impugnava tale decisione.
Riprendendo brevemente la disciplina generale della scheda carburante, si ricorda che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione devono risultare da apposite annotazioni eseguite in una scheda conforme al modello allegato al DPR 444/97; tale scheda è sostitutiva della fattura di cui all’art. 22 comma 3 del DPR 633/72. L’obbligo dell’istituzione della scheda carburante e delle annotazioni relative ai singoli acquisti si applica ai contribuenti che intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72, nonché della deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte dirette (cfr. CM 205/E/98).
Sulla scheda carburante devono essere indicati, ad opera dell’acquirente:
- gli estremi d’individuazione del veicolo, ossia la casa costruttrice, il modello e la targa, ovvero, in alternativa, il numero di telaio o altri elementi identificativi apposti dall’impresa costruttrice;
- la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e nome, il domicilio fiscale e il numero di partita IVA del soggetto che acquista il carburante;
- per i soggetti domiciliati all’estero, l’ubicazione della stabile organizzazione in Italia.
Indicazione dei chilometri obbligatoria
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR 444/97, è obbligatorio, prima della registrazione, indicare il numero di chilometri rilevabili alla fine di ogni mese o trimestre dall’apposito dispositivo esistente sul veicolo. In particolare, secondo la CM 205/E/98, § 3.3, occorre riportare il dato complessivo e non solo i chilometri effettivamente percorsi nel periodo.
La Suprema Corte, nella sentenza in esame, ribadisce la natura “essenziale” di tutti gli elementi richiesti dalla normativa affinché la scheda carburanti possa rappresentare un costo deducibile, analogamente alla fattura.
È infatti evidente, continua la sentenza, la finalità antielusiva perseguita dal Legislatore, nel senso di consentire sempre una pronta verifica documentale sia della riferibilità (es. indicazione della targa) sia dei “quantitativi di carburante che si assumono acquistati in riferimento al concreto consumo di ogni automezzo, intuitivamente verificabile solo in base all’annotazione dei chilometri di percorrenza”.
Pertanto, la correlazione tra la scheda carburante e la fattura esclude la possibilità di utilizzare qualsiasi elemento equipollente – quale la ripetitività assunta dalla C.T. Reg – dovendo essere documentata l’effettività del costo e non solo l’inerenza dello stesso.
Fonte: Eutekne

Erogazioni liberali alle ONLUS: deduzione dal reddito d’impresa

Per le imprese è possibile dedurre dal reddito le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché a favore di iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR nei Paesi non appartenenti all’OCSE.
Ciò significa che se l’erogazione è inferiore a 2.065,83 euro, ma è maggiore al 2% del reddito d’impresa, la deduzione è garantita. Nel caso in cui, invece, la donazione sia superiore a 2.065,83 euro, occorre considerare l’altro limite collegato al reddito d’impresa. In questo caso, secondo quanto precisato dalle istruzioni al modello UNICO 2011, l’ammontare pari al 2% del reddito d’impresa va calcolato al netto dell’erogazione stessa.
Per fruire della deducibilità prevista dall’art. 100, comma 2, lett. h) del TUIR, è necessario che il soggetto destinatario delle erogazioni liberali abbia la qualifica di ONLUS (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 24 ottobre 2008 n. 401).
In merito ai requisiti necessari per assumere la qualifica di ONLUS, l’art. 10, comma 1 del DLgs. 4 dicembre 1997 n. 460 stabilisce che dette organizzazioni devono operare in uno o più dei settori tassativamente indicati nella lett. a) del medesimo comma. Secondo tale disposizione, le ONLUS devono operare tassativamente nei seguenti settori:
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione o formazione;
- sport dilettantistico;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche;
- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- promozione della cultura e dell’arte;
- tutela dei diritti civili;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente.
Attenzione al coordinamento con altre agevolazioni
Sempre con riferimento alle ONLUS, occorre tenere presente, quale norma alternativa, l’art. 14 del DL 35/2005, che prevede la deducibilità delle erogazioni a beneficio degli enti in argomento nel limite del 10% del reddito dichiarato, ma nella misura massima di 70.000 euro annui.
La disposizione citata, infatti, prevede un divieto di cumulo con altre agevolazioni. Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 19 agosto 2005 n. 39 (§ 7), il soggetto erogatore, se usufruisce delle deduzioni previste dal citato art. 14, non può usufruire, per analoghe erogazioni effettuate a beneficio delle ONLUS, di deduzioni o detrazioni fiscali previste da altre norme agevolative. La non cumulabilità prescinde, inoltre, dall’importo delle liberalità erogate.
Ove, per esempio, il contribuente eroghi (anche a più beneficiari) liberalità per un valore superiore al limite massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, in relazione alla parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge.

Acquisto microprocessori, unità centrali e telefoni cellulari: dal 1 aprile 2011 si applica il reverse charge

Dal 1° aprile 2011, sarà obbligatoria l’applicazione del reverse charge sulle cessioni di telefonini e sui dispositivi a circuito integrato, salvo quelle poste in essere, al dettaglio, nei confronti di imprese e professionisti.
La decorrenza del nuovo obbligo è stata stabilita dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 59/2010, a seguito della decisione del Consiglio europeo con la quale l’Italia, al pari dell’Austria e della Germania, è stata autorizzata ad applicare il sistema di inversione contabile per le vendite dei beni di cui all’art. 17, comma 6, lett. b) e c) del DPR n. 633/1972.
Alla luce dell’autorizzazione concessa all’Italia, tale sistema si applica ai telefonini e non anche ai relativi componenti ed accessori, nonché ai dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; rispetto a quest’ultima categoria di beni, la definizione prevista dalla lett. c) del sesto comma dell’art. 17 è più ampia, dato che fa riferimento ai personal computer ed ai relativi componenti ed accessori
Dato che la decisione di autorizzazione ha ristretto l’ambito oggettivo di applicazione del reverse charge, parrebbe preferibile che la fattura, emessa senza addebito dell’imposta, il cessionario, dal canto suo, deve integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, annotando il documento nel registro delle fatture emesse (o in quello dei corrispettivi), entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; ai fini della detrazione, la fattura integrata va annotata nel registro degli acquisti, anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale viene esercitato il relativo diritto.
Come chiarito dalla circolare n. 59/2010, per le violazioni dell’obbligo di applicazione dell’imposta con il meccanismo del reverse charge si applica l’apposita disciplina sanzionatoria di cui al comma 9-bis dell’art. 6 del DLgs. n. 471/1997. In pratica, verrà irrogata la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro, a carico del cessionario che non assolve l’imposta, nonché a carico del cedente che l’abbia irregolarmente addebitata in fattura senza versarla all’Erario; tra le parti (cedente e cessionario) sussiste il vincolo di responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta e della sanzione.
È, tuttavia, prevista l’irrogazione della sanzione ridotta del 3%, sempre con un minimo di 258 euro, qualora l’imposta, anche se applicata irregolarmente, sia stata comunque assolta dal cessionario o dal cedente; in tal caso, resta fermo il diritto di detrazione da parte del cessionario. Riguardo alla sanzione ridotta, è dato osservare che la circolare non richiama la soglia di 10.000 euro “per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo”. Come, infatti, indicato dalla risoluzione n. 140/2010, il limite in oggetto valeva, in via transitoria, per i primi tre anni di applicazione della disciplina sanzionatoria, introdotta dalla L. 244/2007 (Finanziaria 2008), ossia per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Come anticipato, a livello interpretativo, l’Agenzia delle Entrate ha limitato l’obbligo del reverse charge alle “sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio”, la cui nozione – peraltro – dovrebbe desumersi dall’art. 4, lett. b) ed h) del DLgs. n. 114/1998, recante la riforma della disciplina del settore del commercio.
L’intervento, sul punto, dell’Agenzia è stato, dunque, quanto mai opportuno per evitare l’applicazione generalizzata, nei confronti di tutti i soggetti passivi acquirenti, del sistema di reverse charge, quale che fosse.
Fonte: Eutekne