mercoledì 22 dicembre 2010

Sicurezza: Valutazione dello Stress Lavoro-Correlato entro il 31/12/2010 la predisposizione del documento

Il 31 dicembre scade il termine per la compilazione del documento di “valutazione dello stress lavoro – correlato” per tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore (dipendente, collaboratore familiare, co.co.pro, stagista, socio, associato in partecipazione, ecc).
La mancata compilazione del documento comporterà l’applicazione di sanzioni da 2500 a 6400 euro o la reclusione da 3 a 6 mesi.
L'adempimento "Valutazione del Rischio Stress Lavoro - Correlato" è disciplinato dagli articoli 28 e 29, sezione II, del Testo Unico sulla Sicurezza. L’elaborazione dei sopracitati articoli è stata fortemente influenzata dai contenuti dell'Accordo quadro Europeo dell'8 ottobre 2004, recepito in Italia tramite l' "Accordo Interconfederale per il recepimento dell'accordo quadro europeo sullo stress lavoro - correlato tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES" concluso l’8 giugno 2008.
Le principali fonti normative alla base dell’adempimento "Valutazione del Rischio Stress Lavoro - Correlato" sono:
- Accordo Quadro Europeo del 8 ottobre 2004, recepito in Italia dall' “Accordo Interconfederale per il recepimento dell'accordo quadro europeo sullo stress lavoro - correlato tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES" concluso l’8 giugno 2008.
- Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, d.lgs. 81/2008
- D.Lgs. 106/09, Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/08
- D.Lgs. 78/2010, art. 8, Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 novembre 2010 della Commissione Consultiva per la Valutazione dello Stress Lavoro Correlato.
In particolare, l’articolo 28, comma 1 del D.Lgs. 81/08 dispone che “ La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro - correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, […].
Attenzione: gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti, ecc.) non rientrano tra i destinatari della tutela della sicurezza sul lavoro, come indicato nell’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/2008. Pertanto, in relazione a tali lavoratori decade l'obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato.
Sempre l’articolo 28, comma 1- bis del D.Lgs. 81/08 precisa che “ La valutazione dello stress lavoro – correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m – quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010”.
Il D.Lgs. 78/2010, art. 8, ha rinviato al 31 dicembre 2010 la scadenza per l’espletamento dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato: “Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche […] e dei datori di lavoro del settore privato, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato , è differito al 31 dicembre 2010 […]”.
Infine, la Circolare Ministeriale del 18 novembre 2010 contiene le indicazioni della Commissione Consultiva sulla metodologia da utilizzare per una corretta valutazione dello stress lavoro correlato.
La Commissione consultiva ha previsto che la valutazione del rischio da stress di lavoro-correlato si articoli in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); una eventuale e da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzioni adottate dal datore di lavoro si rivelino inefficaci.
La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, appartenenti a tre famiglie:
1. Eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate dai lavoratori.
2. Fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
3. Fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nell’organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (e incertezza in ordine alle prestazioni richieste).
Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere azioni correttive, il datore di lavoro è tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.
Se, invece, emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato, occorre pianificare interventi correttivi. Nel caso in cui tali interventi si rivelino inefficaci, il datore di lavoro dovrà effettuare una valutazione approfondita, che prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori attraverso strumenti quali questionari, focus group, interviste semi strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori previsti nella valutazione preliminare.

lunedì 20 dicembre 2010

31 DICEMBRE 2010: PRESCRIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI SU MODELLI UNICI 2006 E 2005

Il prossimo 31 dicembre 2010 costituisce l'ultimo giorno utile per l'Agenzia delle Entrate di notificare gli accertamenti relativi al modello Unico 2006 (anno d'imposta 2005) e modello Unico 2005 (anno d'imposta 2004) nel caso in cui sia stata omessa la presentazione della dichiarazione.
Come sottolineato dall'art. 43 e dall'art. 57 del D.P.R. 600/73 gli avvisi di accertamento sulle imposte dirette e sull'IVA, per non prescriversi, devono essere notificati al contribuente entro il 31 dicembre del IV anno successivo alla presentazione della dichiarazione (Unico 2006), oppure entro il 31 dicembre del V anno successivo a quello in cui la dichiarazione omessa doveva essere presentata (Unico 2005). Di conseguenza nel caso in cui venisse notificato al contribuente in data 2 gennaio 2011 un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005 quest'ultimo potrebbe richiedere la nullità dell'atto poichè i termini di decadenza non possono essere interrotti.
Bisogna però considerare le vari eccezioni verificatesi fino ad oggi quali:
- la proroga che il Legislatore concesse all'Agenzia delle Entrate per gli accertamenti sulle dichiarazioni di coloro che aderirono al condono nel 2002. In questi casi infatti la decadenza degli accertamenti non avveniva più entro il 2007, bensì nel 2009;
- il raddoppio dei termini di constatazione delle violazioni penali introdotto dal D.Legge 223 del 2006 che praticamente trasla da 4 ad 8 anni il tempo dell'agenzia delle Entrate per la notifica degli atti che ha permesso all'Amministrazione di Finanziaria di aggirare il termine dei 4 anni anche se soltanto in presenza di reati gravi;
- la possibilità di prolungare la decadenza degli atti notificati al decimo anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi qualora i contribuenti siano non residenti.
- Per quanto riguarda invece i tributi locali, la Legge 296 del 2006 ha unificato a 5 anni successivi alla data di versamento delle imposte il termine di prescrizione degli avvisi di accertamento locali.
- Per le imposte indirette quali successioni donazioni ed imposte di registro la prescrizione viene definita all'interno dei vari istituti.

Interessi legali: dal 1 gennaio 2011 aumento del tasso al 1,5%

Con Decreto 7 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2010, n. 292, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aumentato di mezzo punto la percentuale di calcolo per la determinazione degli interessi legali.
Pertanto, per il calcolo degli interessi legali si applica:
- fino al 31 dicembre 2010, la "vecchia" percentuale dell'1%;
- dal 1° gennaio 2010, la "nuova" percentuale dell'1,5%.
L'aumento del saggio di interessi legali interessa anche l'ambito fiscale in particolare per quanto riguarda il calcolo degli interessi dovuti a seguito di ravvedimento operoso, i quali sono dovuti dal giorno successivo alla scadenza del termine di versamento dell'imposta e fino alla data di effettivo pagamento.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Il tasso da applicare è quindi pari:
- all’1,5%, dal 1° gennaio 2011 fino al giorno di versamento compreso;
- all’1%, dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2010;
- al 3%, fino al 31 dicembre 2009.
La nuova misura dell’1,5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:
- ai capitali dati a mutuo (art. 45, comma 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89, comma 5 del TUIR).
L’aumento del tasso legale all’1,5% non rileva, invece, in relazione alla rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.
In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.
Al nuovo tasso di interesse legale dell’1,5% saranno adeguati, con un successivo decreto, i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione, delle rendite perpetue o a tempo indeterminato, delle rendite o pensioni a tempo determinato, delle rendite e delle pensioni vitalizie e dei diritti di usufrutto a vita. I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dal 1° gennaio 2011.
La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116, comma 15 della L. n. 388/2000 (Finanziaria 2001).
In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni sono ridotte alla misura del tasso legale, quindi all’1,5% dal 1° gennaio 2011, in caso di oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo, fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria ovvero in caso di crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore.

venerdì 17 dicembre 2010

5 per mille 2011: requisiti per usufruire dei benefici e modalità di rendicontazione

Con Circolare 10 dicembre 2010, n. 56, l'Agenzia delle Entrate, a seguito anche dei recenti interventi legislativi, ha specificato i criteri che gli enti devono avere per poter giovare dei benefici del 5 per mille dell'IRPEF.
In sintesi i requisiti che devono avere gli enti:
- personalità giuridica di diritto privato (D.P.R. n. 361/2000);
- operare senza scopo di lucro;
- svolgere una delle attività previste dall'art. 10, comma 1 D.Lgs. n. 460/1997.
Se viene accertato che prima dell'assegnazione del contributo gli enti beneficiari hanno cessato la propria attività o non svolgono più l'attività che ha dato diritto al beneficio, si verifica la decadenza dall'agevolazione (mancata erogazione degli importi previsti o recupero di quelli già attribuiti).
Da qualche giorno sono inoltre disponibili sul sito del Ministero del Lavoro il modello e le linee guida per la rendicontazione delle quote percepite dall’anno 2008 in poi.
L’obbligo di rendicontazione, introdotto dalla L. 244/2007 (Finanziaria 2008) per le somme percepite sulla base della dichiarazione IRPEF dell’anno 2008 e successivi, è stato previsto per monitorare l’effettiva destinazione dei contributi, imponendo ai beneficiari di garantire che siano stati impiegati “per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti percettori”. La misura è entrata in vigore a decorrere dall’anno finanziario 2008, a esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, per le quali (ai sensi del DM 2 aprile 2009) l’obbligo parte invece dall’anno finanziario 2006.
Stando alle Linee-guida, sono tenuti alla compilazione:
- gli enti che abbiano percepito quote del 5 per mille dell’IRPEF, i quali devono predisporre distinti rendiconti a seconda della relativa annualità;
- gli enti che abbiano percepito il beneficio in seguito alla proroga dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al 5 per mille stesso (ad esempio, per la riapertura dei termini disposta dalla L. 25/2010);
- la struttura “centrale” di una federazione o di un soggetto con articolazioni territoriali, qualora abbia ricevuto la quota di 5 per mille provvedendo poi a “smistarla” fra i diversi snodi periferici: in tal caso, il rendiconto dev’essere unico.
Al contrario, i soggetti che abbiano redatto il bilancio di esercizio in base alle “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit” (www.agenziaperleonlus.it > atti di indirizzo) non sono tenuti alla compilazione del rendiconto. A patto che il bilancio di esercizio illustri in dettaglio la destinazione della quota del 5 per mille.
Il modello disposto dal Ministero (www.lavoro.gov.it > volontariato > contributo 5 per mille) non è vincolante, verranno presi in considerazione anche modelli eventualmente “autoprodotti”, purché contenenti tutti i dati richiesti. Quanto al fac-simile ministeriale, consta di due parti: con la prima, “Anagrafica”, il soggetto fornisce le coordinate utili all’individuazione dell’ente, quali denominazione sociale, nominativi e recapiti; nella seconda, devono essere elencati gli importi dei costi coperti con la quota percepita: risorse umane, costi di funzionamento, acquisto di beni e servizi, erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale e altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale. Le somme eventualmente indicate ai capitoli “Erogazioni” e “Altre voci” (punti 4 e 5 del fac-simile) devono essere integrate con una relazione descrittiva dettagliata sugli interventi realizzati e relativi costi.
Il Ministero consiglia di scaricare il fac-simile e compilarlo in formato elettronico, così da aggiungere altre righe per le sottocategorie (ad esempio specificando, sotto la voce “Risorse Umane”, gli importi utilizzati per l’assicurazione dei volontari e per i rimborsi spese).
Le Linee-guida illustrano, in breve, il significato delle singole voci di spesa segnalate nel modello. “Risorse umane” corrisponde ai costi sostenuti per il personale operante in modo continuativo per l’ente, anche a titolo gratuito. “Costi di funzionamento” si riferisce alle spese per la gestione della struttura dell’ente (es. canoni di locazione) e ai costi di svolgimento delle attività (es. cartoleria). “Acquisto beni e servizi” include tutte le spese riguardanti apparecchiature, immobili, macchinari (beni), ma anche l’affitto di locali per eventi, il noleggio attrezzature e i compensi per prestazioni di lavoro occasionale (servizi). La voce “Erogazioni ai sensi della finalità istituzionale” concerne soprattutto gli enti che svolgono attività di sostegno nei confronti di altri soggetti secondo il proprio scopo istituzionale, anche non esclusivo. Infine, nella sezione “Altre voci” possono confluire tutte le spese non assimilabili ai punti precedenti.
La compilazione del rendiconto – va infine sottolineato – è obbligatoria per tutti gli enti, ma sono tenuti a trasmetterlo al Ministero del Lavoro soltanto quelli che abbiano percepito, per l’anno 2008, un importo pari o superiore a 15mila euro, e per gli anni successivi un importo pari o superiore a 20mila euro. Per tutti gli altri, il Ministero si riserva comunque la facoltà di chiedere la trasmissione.
L’invio deve perfezionarsi nei trenta giorni successivi al compimento di un anno dalla percezione dell’importo.
Per l’inoltro via PEC, occorre inviare all’indirizzo dgvolontariato@mailcert.lavoro.gov.it un’e-mail contenente il modello compilato (allegati inclusi) in formato .pdf, e un altro .pdf riportante la firma del rappresentante legale. Per l’invio cartaceo, invece, la documentazione dev’essere spedita per posta raccomandata, con la dicitura “Rendiconto 5‰ dell’IRPEF” sulla busta, all’indirizzo: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G. per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali – Divisione I – Via Fornovo n. 8 00192 Roma.
In caso di mancato o erroneo adempimento, il Ministero del Lavoro può – previa contestazione – aprire un contradditorio e, qualora l’esito sia sfavorevole al soggetto beneficiario, provvedere al recupero delle somme erogate.

giovedì 16 dicembre 2010

Ravvedimento operoso: dal 1 febbraio 2011 aumentano le sanzioni

La Legge di stabilità 2011, ha previsto un sensibile inasprimento delle sanzioni nei casi di utilizzo dei vari strumenti a disposizione del contribuente che intende sanare la propria posizione con il Fisco (ravvedimento operoso, accertamento con adesione, definizione agevolata, ecc.).
In particolare, in tema di ravvedimento operoso le "nuove" misure delle sanzioni risultano essere le seguenti:
- un decimo del minimo (e non più 1/12) se la regolarizzazione dell'omesso versamento viene effettuata entro 30 giorni;
- un ottavo del minimo (e non più 1/10) se la regolarizzazione di una violazione sostanziale avviene entro il termine della dichiarazione successiva;
- un decimo del minimo (e non più 1/12) se la dichiarazione omessa viene regolarizzata entro i 90 giorni successivi.
Si ricorda inoltre che per l'accertamento con adesione le sanzioni passano da un quarto del minimo a un terzo del minimo, mentre per l'adesione ai PVC ed agli inviti si passa da un ottavo del minimo ad un sesto del minimo.
Le nuove disposizioni entrano in vigore, per tutti gli istituti, a partire dal 1° febbraio 2011.
Fonte: seac

mercoledì 15 dicembre 2010

Ambiente: dal 1 gennaio 2011 vietata la commercializzazione dei sacchetti in plastica

A partire dal 1 gennaio 2011 sarà vietata la commercializzazione e l'utilizzo dei sacchetti non biodegradabili. La proroga (che spostava l'originario termine fissato al 1 gennaio 2010 entro il quale recepire le disposizioni comunitarie) prevista nella passata Finanziaria scade, infatti, il 31 dicembre 2010. Attraverso l'imposizione di tale divieto si intende contribuire a ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera, a rafforzare la protezione ambientale, a sostenere le filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali nonché a raggiungere gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto.
Il Ministero dell'Ambiente ha recentemente aperto un tavolo di lavoro con le categorie della distribuzione direttamente coinvolte, stante la mancata adozione delle misure originariamente previste nella Legge Finanziaria 2007: l'avvio, cioè, di un programma sperimentale volto alla progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchetti nonché l’adozione di un provvedimento per regolamentare più nel dettaglio l'introduzione del divieto.
ll Ministero ha comunque confermato la disponibilità, ferma restando la data del 1 gennaio 2011, a presentare un provvedimento che consenta di "smaltire le scorte" ancora in carico alla distribuzione, specialmente quella piccola.
Il Ministero ha, inoltre, presentato la campagna di sensibilizzazione e informazione rivolta ai cittadini che intenderebbe portare avanti insieme alle principali categorie distributive. La campagna dovrebbe essere lanciata prima della fine dell'anno sui principali mass media e sarà incentrata sul concetto di riutilizzo.
Data la rilevanza e l'impatto che avrà tale normativa è importante richiamare alcuni aspetti normativi di ordine generale.
In primo luogo va sottolineato che il recepimento del dettato comunitario è avvenuto all'interno della legge finanziaria 2007 come puro atto di indirizzo al quale avrebbe dovuto far seguito un regolamento attuativo che avrebbe disciplinato anche gli aspetti sanzionatori. Tale regolamento, però, non è stato mai emanato. Di conseguenza, allo stato attuale, non sono previste sanzioni amministrative e pecuniarie per chi non si adeguerà al dettato normativo. Saranno eventualmente i Comuni, con loro specifiche ordinanze, in ottemperanza al potere regolamentare di cui dispongono in materia di gestione dei rifiuti, a prevedere la possibilità e l'entità delle sanzioni.
Si ricorda poi che il divieto alla produzione, commercializzazione ed utilizzo riguarda i sacchetti in plastica non biodegradabili così come definiti dalla norma tecnica EN 13432.
Tale norma "Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione", adottata anche in Italia con la denominazione UNI EN 13432, definisce le caratteristiche che un materiale deve possedere per poter essere definito "compostabile":
- biodegradabilità, ossia la conversione metabolica del materiale compostabile in anidride carbonica;
- disintegrabilità, cioè la frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale (assenza di contaminazione visiva);
- bassi livelli di metalli pesanti e assenza di effetti negativi sulla qualità del compost (esempio: riduzione del valore agronomico e presenza di effetti ecotossicologici sulla crescita delle piante).
È importante, inoltre, ricordare, che la norma UNI EN 13432 è una norma armonizzata, ossia fornisce presunzione di conformità alla Direttiva Europea 2004/12/CE che modifica la direttiva 94/62/CE 94/62 EC, sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio.
Fonte: il sole 24 Ore

Accertamento lavoro sommerso: istruzioni INPS per le sanzioni

Già il Ministero del Lavoro, nella Circolare n. 38 del 12 novembre 2010, aveva fornito istruzioni in merito alle novità contenute nell'articolo 4 della Legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) in tema di maxisanzione per il lavoro sommerso, al fine di garantire uniformità di comportamento al personale ispettivo.
In particolare il Ministero aveva chiarito che la maxisanzione:
- è una "misura sanzionatoria aggiuntiva" che va a sommarsi a tutte le altre sanzioni previste nelle ipotesi di irregolare instaurazione del rapporto di lavoro;
- ha ad oggetto l'impiego di "lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro" alle dipendenze di datori di lavoro privati o di enti pubblici economici;
non si applica se dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti si evidenzi la volontà di non occultare il rapporto.
Recentemente l'INPS, nella Circolare n. 157 del 7 dicembre 2010, commenta le novità introdotte dall'articolo 4 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) per quanto concerne le misure contro il lavoro sommerso.
Tra le principali novità introdotte l'Istituto ricorda che in caso di accertamento di lavoro irregolare, oltre alla maxisanzione, devono essere applicate le sanzioni civili il cui importo è aumentato del 50%, mentre non trova più applicazione la sanzione civile minima di 3.000 euro. In merito l'Istituto precisa che:
In base alle nuove disposizioni, infatti, l’importo di tali sanzioni connesse all’evasione di contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare va “aumentato del 50 per cento”. Ferma restando la disciplina dettata dall’art. 116, comma 8, lett. b) della L. 388/2000, è stata, dunque, eliminata la previsione che stabiliva che l’importo delle suddette sanzioni non potesse essere inferiore a 3.000 euro per ciascun lavoratore, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata; ciò con evidente vantaggio per il trasgressore, per lo meno nel caso di violazioni di breve periodo.
In caso di lavoro irregolare – spiega l’INPS – le sanzioni civili continueranno ad essere calcolate, in ragione d’anno, nella misura del 30% della contribuzione evasa, fino ad un massimo del 60%, come previsto dal citato art. 116, comma 8, lett. b) della L. 388/2000 per l’ipotesi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, ossia l’ipotesi in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi, occulti rapporti di lavoro in essere. L’importo così determinato dovrà essere maggiorato del 50%. La nuova modalità di calcolo si applica per gli accertamenti iniziati dopo l’entrata in vigore della L. 183/2010 (24 novembre 2010), ancorché le connesse evasioni si riferiscano a periodi di lavoro irregolare antecedenti alla riformulazione della norma. Anche le sanzioni civili “maggiorate” di cui si tratta, peraltro, potranno essere applicate solo per i contributi per i quali, al momento dell’accesso ispettivo, siano già scaduti i termini di versamento.
Il fatto che il collegato lavoro abbia modificato il presupposto stesso di individuazione del lavoro sommerso – ora costituito, dall’impiego di lavoratori dipendenti in assenza di preventiva comunicazione di assunzione – comporta inoltre che, al pari delle sanzioni amministrative, anche la nuova misura delle sanzioni civili non possa essere applicata a rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato, quali rapporti di lavoro autonomi e parasubordinati (es. collaborazioni a progetto). Restano esclusi anche i rapporti di lavoro domestico. Come chiarito nella circolare del Ministero del Lavoro, la nuova misura delle sanzioni civili può, invece, essere applicata nel caso in cui il datore di lavoro dichiari di aver attivato una prestazione di lavoro autonomo, in assenza di documentazione atta a consentire di verificare la pretesa autonomia del rapporto.
Sempre sulla base della circolare ministeriale, l’Istituto afferma, inoltre, l’applicabilità delle nuove sanzioni nell’ipotesi di prestazione di lavoro occasionale accessorio per la quale non siano state effettuate le previste comunicazioni all’INAIL o all’INPS. Al riguardo, va ricordato come, con riferimento alle prestazioni occasionali accessorie, così come alle prestazioni rese da soci e coadiuvanti familiari ex art. 4, comma 1, n. 6 e 7 del DPR 1124/65, la predetta circolare avesse effettivamente statuito che, in caso di mancata effettuazione degli adempimenti “formalizzanti” previsti nei confronti della P.A., “il requisito della subordinazione è dato per accertato” e, quindi, “troverà applicazione la maxisanzione”. Tale affermazione aveva, tuttavia, sollevato perplessità, a fronte delle quali, nel corso del “Forum Collegato Lavoro” del 17 novembre 2010, si era specificato che la circolare n. 38/2010 non aveva inteso stabilire, per le suddette tipologie di rapporti, una “presunzione di subordinazione” nei casi di mancata denuncia preventiva, ma solo indicare una “metodologia ispettiva” ai funzionari di vigilanza. Ciò significa che – e in tal senso si è espresso anche l’INAIL nella nota n. 8513/2010 – per tali tipologie lavorative, gli ispettori devono acquisire tutte le prove utili a dimostrare, con certezza e in modo inconfutabile, la qualificazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che la maxisanzione potrà essere applicata soltanto nei casi in cui risulti accertato che il rapporto di lavoro ha le caratteristiche del lavoro subordinato. L’INPS, riguardo al lavoro accessorio non denunciato, sembrerebbe, invece, riproporre una sorta di “presunzione di subordinazione”, ritenendo estensibile a tale fattispecie, sulla base del solo presupposto della mancata comunicazione, la nuova misura delle sanzioni per il lavoro nero.
Si fa presente, infine, che la nuova modalità di calcolo delle sanzioni civili trova applicazione per gli accertamenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del c.d. "Collegato Lavoro" (24 novembre 2010), ancorché le stesse si riferiscano a periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente alla riformulazione della norma in parola