giovedì 30 settembre 2010

Dichiarazioni dei redditi, iva e irap relative all’anno d’imposta 2009: scade il 30 settembre il termine per l’invio telematico

Il 30 settembre 2010 è l’ultimo giorno utile per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2009.
Entro il 30 settembre infatti si deve procedere all’invio telematico del Mod. Unico 2010 per:
- Le persone fisiche obbligate all’invio telematico e per quelle non obbligate che optano per la trasmissione on-line e per le società di persone
- Le associazioni professionali, società semplici ed equiparate.
- I soggetti Ires (società di capitali, enti commerciali e non commerciali ed equiparati) con esercizio solare.
Per le persone fisiche, le società di persone ed i soggetti Ires con esercizio solare, il 30 settembre scade il termine per effettuare l’invio telematico della dichiarazione Irap 2010, relativa al 2009, in forma autonoma
Per i contribuenti che presentano la dichiarazione unificata, inoltre, il 30 settembre scade anche il termine per presentare l’eventuale richiesta di rimborso del credito Iva risultante dalle dichiarazioni relative al 2009, utilizzando il Mod. VR.
Per i contribuenti non tenuti a presentare la dichiarazione unificata annuale Mod. Unico (es. soggetti Ires con esercizio non solare), il 30 settembre scade il termine per effettuare l’invio telematico della dichiarazione Iva annuale
2010, relativa al 2009, in forma autonoma.
Entro tale data è altresì possibile trasmettere le dichiarazioni integrative relative al periodo d’imposta 2008, al fine di rimediare ad eventuali omissioni o errori commessi nella compilazione della dichiarazione trasmessa l’anno scorso.
Il D.P.R n. 322/1998 prevede le scadenze per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi disponendo:
•l’obbligo di invio telematico delle dichiarazioni dei redditi entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per le persone fisiche, le società semplici, in accomandita semplice e in nome collettivo, nonché le società e le associazioni ad esse equiparate;
•l’obbligo di invio telematico delle dichiarazioni dei redditi entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per coloro che sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche. Termine che corrisponde al 30 settembre per coloro che hanno periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

SISTRI: forse altri 30 giorni di proroga alla scadenza del 1 ottobre 2010 per l’avvio del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti

Nell'approssimarsi della scadenza del 1° ottobre 2010, data prevista per l'avvio del SISTRI, anche il Comitato di Vigilanza e controllo ha dovuto prendere atto del forte ritardo nella distribuzione dei dispositivi elettronici, non ancora completata. L'ipotesi più probabile sembra essere quella di una proroga di un altro mese consistente nell'estensione da 30 a 60 giorni del periodo di regime "a doppio binario" durante il quale il SISTRI verrebbe impiegato unitamente al vecchio sistema cartaceo.
Nel quadro generale che si è venuto a delineare “È emerso comunque un forte un segnale di disponibilità da parte delle principali organizzazioni del mondo produttivo di svolgere un ruolo attivo e di più ampia collaborazione per assicurare il pieno avvio, sul piano funzionale, del SISTRI”.
La strada della proroga sembra avallata anche dalle dichiarazioni rilasciate il 24 settembre al Sole24Ore (F. Milano, "Per il Sistri il Ministero studia una proroga") da Bonfiglio Mariotti, Presidente Assosoftware (Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale).
Per qualcuno, un mese in più sarebbe sufficiente per dare alle imprese il tempo necessario per dotarsi delle chiavette Usb e delle black box e poter passare alla fase successiva della obbligatorietà dell’utilizzo del SISTRI per “tracciare” la gestione dei rifiuti (anche se nei calendari di molte Camere di commercio figurano convocazioni per la consegna dei dispositivi fissate per la fine del mese di novembre).
È prevista, poi, per giovedì 30 settembre 2010 la prosecuzione dell’esame dello schema del decreto di recepimento della direttiva, che è destinato ad accogliere l’apparato sanzionatorio del SISTRI

lunedì 27 settembre 2010

Inail: esonero dall’obbligo di inviare il certificato medico per le aziende che inviano la denuncia di malattia per via telematica

L'INAIL, con la Circolare n. 36 del 15 settembre 2010, rende noto che, analogamente alla denuncia di infortunio:
- il datore di lavoro che effettua la denuncia di malattia professionale per via telematica,
- è esonerato dall'obbligo di inviare il certificato medico, salvo che l'INAIL non ne faccia espressa richiesta, qualora tale certificato non sia stato direttamente inviato all'Istituto dal lavoratore o dal medico certificatore

Microcredito: da agosto nuove norme per il microcredito alle persone ed alle imprese cooperative

Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha modificato il Testo Unico Bancario, aggiungendo gli artt. 111 e 113 dedicati al microcredito.
I soggetti che possono erogare il microcredito devono essere iscritti in un apposito elenco e agiscono in deroga rispetto a quanto previsto per gli intermediari finanziari dall’art. 106 del T.U.B.; essi possono concedere finanziamenti a:
1) persone fisiche, società di persone o società cooperative per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:
•siano di ammontare non superiore al 25.000 € e non siano assistite da garanzie reali;
•siano finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro;
•siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
2) persone fisiche in condizione di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi:
•siano di importo massimo di 10.000 € e non siano assistiti da garanzie reali;
•siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare;
•abbiano lo scopo di consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario;
•siano prestati a condizione più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato;
•siano stanziati dai soggetti autorizzati a svolgere tale attività in via non prevalente.
I soggetti che possono erogare il microcredito devono avere le seguenti caratteristiche:
a) forma di società di capitali;
b) capitale versato di ammontare non superiore a quanto stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
c) requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali;
d) oggetto sociale limitato alle sole attività di microcredito, nonché alle attività accessorie e strumentali;
e) presentazione di un programma di attività.
Anche soggetti giuridici senza fine di lucro, in possesso delle caratteristiche stabilite dal Ministero dell’Economia, sono in grado, se iscritti in una sezione separata dell’apposito elenco previsto dall’art. 113, svolgere le attività di microcredito a condizione che i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli prevalenti sul mercato.
Pur se tutte queste norme diventeranno realmente operative solo dopo l’emanazione di provvedimenti attuativi emessi dal Ministero dell’Economia, si tratta di disposizioni interessanti per tutti coloro che hanno difficoltà reali nel farsi prestare denaro dalle Banche.

Canone RAI: esenzione oltre i 75 anni e rimborso dei canoni versati

Con Circolare 20 settembre 2010, n. 46, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i criteri per beneficiare dell'esenzione dal canone RAI, ai sensi della Legge n. 244/2007.
Per ottenere l'esenzione dal pagamento del canone, l'Agenzia ha ricordato che è necessario:
- aver compiuto 75 anni entro il termine per il pagamento del canone medesimo (31 gennaio e 31 luglio);
- non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge;
- non superare, unitamente al coniuge, un reddito complessivo di euro 516,46 per tredici mensilità. Essendo inoltre la norma in vigore già dal 1° gennaio 2008, sarà possibile qualora ricorrano i requisiti richiedere tramite istanza di rimborso la restituzione dei canoni già versati

mercoledì 22 settembre 2010

Dichiarazione ICI: il 30 settembre 2010 scade il termine per la presentazione

Entro il 30 settembre prossimo, in concomitanza con la presentazione telematica di Unico 2010, i proprietari di immobili (o coloro che godono di diritti reali sugli stessi) oggetto di modifiche intervenute nel corso del 2009, che conducono a rideterminare l'ammontare dell'imposta comunale, devono presentare - direttamente al Comune competente o, per posta, tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno - la dichiarazione Ici. L'adempimento, però, non sempre è dovuto.
Si deve trattare, infatti, di variazioni per le quali non è stato possibile utilizzare il modello unico informatico (Mui), con il quale i notai registrano, trascrivono, effettuano le volture catastali e tutte le altre formalità relative ai diritti sugli immobili. Questo perché la presentazione del Mui attiva l'aggiornamento automatico del catasto ed esclude la necessità di ulteriori informazioni, come la dichiarazione in questione.
Il modello di denuncia Ici va, inoltre, compilato e presentato nei casi in cui gli immobili siano ubicati sul territorio di Comuni che non possono attingere alle informazioni necessarie per verificare il corretto assolvimento dell'adempimento tributario. Sono casi rari, in quanto l'Agenzia del Territorio ha attivato, con un provvedimento del 18 dicembre 2007, la piena operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni.
La dichiarazione, abolita nella maggior parte dei casi dal Dl 223/2006, rimane in vigore in specifiche ipotesi come, ad esempio:
- costituzione o estinzione di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie
- concessione in locazione finanziaria (leasing)
- mutazione delle caratteristiche degli immobili (terreno agricolo diventato area fabbricabile, immobili dichiarati inagibili e/o inabitabili; quelli ai quali viene riconosciuta la storicità o che hanno perduto tale requisito; immobili che non risultano più adibiti ad abitazione principale o viceversa).
Per sommi capi, è necessaria quando:
- gli immobili godono di riduzioni d'imposta
- gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il Mui
- il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.
In ogni caso, l'elenco completo delle situazioni per cui l'obbligo continua a sussistere è reperibile nelle istruzioni al modello ministeriale - approvato con decreto del 12 maggio 2009 - da utilizzare per la denuncia.
Una volta stabilito il "perché", chi deve presentarla?
Tra le varie ipotesi, ad esempio, nei casi di variazione di titolarità su diritti reali sugli immobili, l'obbligo riguarda sia colui che ha "smesso" di essere soggetto passivo sia chi ha acquisito la stessa passività; oppure, se ci sono più titolari di diritti reali su di un immobile, ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota a esso spettante e, ancora, se l'immobile è stato venduto nell'ambito di procedure fallimentari o di liquidazione coatta, la dichiarazione spetta al curatore o al liquidatore.
La dichiarazione Ici, quando dovuta, rispetta la stessa scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi. L'imposta comunale, però, a differenza dell'Irpef, deve essere versata nello stesso anno in cui si verifica il presupposto impositivo, mentre la denuncia va presentata nell'anno successivo. Pertanto, la scadenza del 30 settembre si riferisce, in sostanza, al perfezionamento di operazioni avvenute nel 2009 e già "saldate".
Fonte: Fisco Oggi

martedì 21 settembre 2010

Certificati di malattina on line: proroga al 31 gennaio 2010

In seguito alle obiettive difficoltà evidenziate dalla Commissione tecnica, composta da rappresentanti dei medici e del dipartimento della digitalizzazione della PA, incaricata di procedere al collaudo generale del nuovo sistema di invio telematico dei certificati da parte dei medici del SSN e di quelli ad esso convenzionati, il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha accolto la richiesta di prolungare fino al 31 gennaio 2011 il periodo di collaudo durante il quale:
- vige comunque l'obbligo di invio telematico dei certificati medici,
- ma di fatto non è applicabile il conseguente regime sanzionatorio.