venerdì 30 luglio 2010

DPCM 27 luglio 2010: proroga al 20 agosto 2010 del termine per l’invio del modello 770/2010 semplificato e dei pagamenti delle imposte dovute dal 1 al 20 agosto

Il DPCM 27 luglio 2010, che dispone il differimento al 20 agosto 2010 di tutti i versamenti aventi scadenza nel periodo 1° agosto - 20 agosto 2010, senza alcuna maggiorazione, riguarda anche la presentazione in via telematica del modello 770/2010 Semplificato, in scadenza il 2 agosto (in quanto il 31 luglio cade di sabato).
In altre parole, pertanto, il termine ultimo di presentazione del modello 770/2010 Semplificato è fissato a venerdì 20 agosto 2010.
Resta confermata al 5 di agosto 2010, la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40%, dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera b) del DPCM 10 giugno 2010, concernente il differimento, per l'anno 2010, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore nonché il differimento.
Pubblichiamo il testo del DPCM 27/07/2010 che è attualmente in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Articolo 1
Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9/07/1997 n.241 che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto, 2010, possono essere effettuai entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.
Articolo 2
Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell’importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b) , del DPCM 10/06/2010, concernente il differimento, per l’anno 2010, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore nonché il differimento del termine per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni modello 730/2010

giovedì 29 luglio 2010

Sicurezza sul lavoro : valutazione stress lavoro correlato entro il 1 agosto 2010

Pochi giorni ancora e dovrebbe entrare in vigore, il 1° di agosto, l’obbligo per tutte le aziende di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.
Il condizionale è dovuto alla presenza di un emendamento nel testo della manovra finanziaria correttiva che prevedrebbe il rinvio del succitato termine al 31 dicembre 2010 per tutte le aziende, pubbliche e private.
Per ora l’unica cosa certa è che il 1 di agosto 2010 scade il termine per tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore (dipendente, collaboratore familiare, co.co.pro, stagista, socio, associato in partecipazione, ecc…) per la compilazione del documento di “VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO” per ogni unità produttiva omogenea e l’ apposizione della data certa, come previsto dal Testo Unico sulla sicurezza (Dlgs. 81/2008).
IN CASO DI OMISSIONE SONO PREVISTE PESANTI SANZIONI CHE VANNO DA 2.500 A 6.400 EURO O L’ARRESTO DA 3 A 6 MESI
La valutazione dovrebbe rivolgersi alla definizione dei rischi “residui”, ovvero quelli che permangono quando tutte le misure di prevenzione e protezione imposte dalla norma sono già state adottate, per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Contrastare lo stress sul posto di lavoro inoltre è importante e anche in quanto permette di avere questi vantaggi:
•ridurre i costi, perché spesso si traduce in bassa produttività, ore di lavoro perse e aumento delle assenze per malattia,
•difendersi nei casi di richieste danni del lavoratore qualora avvii una causa per stress sul lavoro, sempre più frequenti,
•ridurre il premio INAIL riconosciuto per le aziende in regola con le norme sulla sicurezza sul lavoro.
Attualmente, però, i lavori della Commissione sono stati sospesi a causa della divergenza di vedute tra i vari soggetti che la compongono (Governo, imprese, sindacati, Regioni) su quali debbano essere gli elementi da tenere in conto per procedere alla valutazione dei rischi.
Comunque sia, se il testo della manovra finanziaria correttiva passasse senza quell’emendamento,dal 1° agosto le aziende (tutte) dovranno procedere alla valutazione del rischio da stress, pur in assenza di un’indicazione ufficiale in merito.

martedì 27 luglio 2010

Intesa Fisco e SIAE in Friuli: dopo il Veneto anche per il Friuli viene siglato un accordo contro le violazioni tributarie e il sommerso

L'accordo Agenzia delle Entrate del Friuli e SIAE è finalizzato a contrastare ancora più efficacemente i fenomeni connessi all’evasione fiscale e contributiva, in particolare l'economia sommersa del mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento. L’intesa fa seguito alla convenzione già siglata a livello nazionale nel dicembre scorso.
La collaborazione mira anche ad arginare fenomeni di concorrenza sleale tra operatori del settore e ottimizzare così le risorse umane impiegate.
In particolare, l’attività consisterà nell’invio reciproco di segnalazioni qualificate e nella condivisione di dati e informazioni utili all’emersione di eventuali irregolarità. Previste inoltre operazioni congiunte sul territorio, in particolare nei confronti di enti non commerciali, associazioni sportive dilettantistiche e altre attività legate al settore dello spettacolo e dell’intrattenimento,
Per assicurare lo snellimento delle procedure di comunicazione e migliorare l’efficacia dell’accordo, è stata individuata una rete di referenti e stabilito un calendario di incontri periodici per pianificare e monitorare l’attività. All’occorrenza, verranno organizzati corsi di formazione ad hoc.
Fonte: Fisco Oggi

lunedì 26 luglio 2010

Versamento imposte di agosto 2010: pronta la proroga al 20/08/2010

È in corso di emanazione il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone:
•il rinvio dal 16 agosto al 20 agosto
•dei termini di pagamento in scadenza nelle prime tre settimane di agosto.
La proroga dovrebbe prevedere che tutte le scadenze comprese tra il 01 ed il 20 di agosto vengono unificate alla data del 20/08/2010. Ma attenzione la proroga come già specificato negli scorsi anni non si applicherà al pagamento delle imposte IRES/IRPEF ed IRAP a titolo di saldo per l’anno 2009 e del 1° acconto per l’anno 2010 per i soggetti interessati agli studi di settori che hanno optato per la dilazione di un mese con maggiorazione dello 0,4%. Il termine ultimo per il versamento di queste imposte rimarrà il 5 agosto 2010

giovedì 22 luglio 2010

Il gioco a distanza: analisi dei dati al 30 giugno

Con comunicato stampa del 20/07/2010 AAMS fornisce i dati relativi ai seguenti giochi a distanza aggiornati al 30 giugno 2010:
scommesse sportive a quota fissa
scommesse ippiche
lotterie istantanee (“Gratta e vinci”)
ippica nazionale e internazionale
concorsi pronostici (“Totocalcio”, “il9” e “Totogol”) e scommesse a totalizzatore (“Big Match” e “Big Race”)
giochi di abilità
“superenalotto” e “superstar”
bingo
“Win for life”
L’analisi conferma in generale l’orientamento delle preferenze del pubblico sulle due categorie più popolari (giochi di abilità e scommesse sportive), che insieme rappresentano, a giugno, ben il 93,4% della raccolta a distanza e che meglio si prestano alla fruizione “on line”. Per le restanti categorie, che conseguono complessivamente il 6,6%, continua a prevalere invece l’abitudine alla fruizione “fisica”, con l’eccezione del bingo che sembra avere la potenzialità di essere popolare sia on line che nelle sale
Scarica il comunicato stampa con i dati di analisi

mercoledì 21 luglio 2010

Studi di settore: adeguarsi o no? Le sentenze più recenti

CTP di Genova: gli scostamenti da Gerico non determinano da soli la rettifica del reddito
Con Sentenza n. 67/03/10 la CTP di Genova, annullando un avviso di accertamento emesso nei confronti di un agente di commercio, ha disposto che le risultanze del software Gerico non possono portare da sole alla rettifica del reddito dichiarato dal contribuente.
Secondo i giudici, infatti, lo scostamento dei ricavi evidenziati da Gerico deve essere comprovato da dati certi e documentati.
A tale proposito, si ricorda quanto stabilito dalla Sentenza 18 dicembre 2009, n. 26635, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha evidenziato che gli studi di settore ed i parametri sono semplicemente indici che evidenziano una possibile anomalia del reddito dichiarato e non tengono conto della singola posizione soggettiva del contribuente, in relazione all'attività di lavoro svolta (si veda SeacInfo del 21 dicembre 2009).
Sentenza della Corte di Cassazione: l'accertamento da studi di settore è presunzione semplice
Con Sentenza 7 luglio 2010, n. 16055, la Corte di Cassazione ha statuito che l'accertamento mediante applicazione degli studi di settore o dei parametri costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata dallo scostamento del reddito dichiarato, ma nasce in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente.
Secondo i giudici, in sede di contraddittorio:
- il contribuente ha l'onere di provare la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame;
- la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le condizioni sollevate dal contribuente.
Studi di settore: ai soggetti non congrui contestati i costi personali
Secondo l'Agenzia delle Entrate, il possesso ed il mantenimento di alcuni beni (ad esempio, un immobile, un'autovettura), è da considerarsi come ulteriore elemento che avvalora l'invito al contraddittorio per un accertamento presuntivo basato sugli studi di settore.
Per tale motivo, al fine di rettificare le dichiarazioni dei contribuenti in presenza di posizioni non congrue, secondo l'Amministrazione finanziaria, i soggetti che possiedono tali beni, oltre a quelli strettamente necessari alla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, "non possono" risultare non congrui agli studi di settore.
Sentenza della Corte di cassazione: prevalgono gli studi di settore sul criterio di cassa
Con Sentenza 9 luglio 2010, n. 16235, la Corte di Cassazione ha stabilito che gli studi di settore ed i coefficienti presuntivi prevalgono sul criterio di cassa.
In particolare, ciò significa che in fase di accertamento il professionista non può provare il suo reddito sulla base di quanto ha effettivamente incassato nell'anno di imposta contestato, ed eventuali compensi incassati nel periodo d'imposta successivo, ma riferiti all'anno oggetto dell'accertamento, risultano non rilevanti.

Videosorveglianza: per il Garante della Privacy no alle webcam a scopo di sicurezza senza accordo con le rappresentanze sindacali

Il Garante della privacy, nella newsletter n. 340 del 19 luglio 2010, interviene in merito all'utilizzo della webcam. In particolare, il Garante impedisce le videoriprese di una webcam, installata a scopo di sicurezza dal datore di lavoro in due negozi, poiché l'installazione era avvenuta senza il previsto accordo con le rappresentanze sindacali, senza il rispetto pertanto delle procedure previste in materia di videosorveglianza dallo Statuto dei lavoratori.
Riportiamo il testo della newsletter n.340/2010:
No alla webcam in negozio senza tutele per i lavoratori
Installa una webcam all'interno di due negozi a scopo di sicurezza, ma non rispetta le norme dello Statuto dei lavoratori che vietano il controllo a distanza dei dipendenti. E il Garante blocca le videoriprese.
Intervenuta a seguito della segnalazione di un ex addetta ai punti vendita, l'Autorità ha accertato che il dispositivo era stato installato senza che vi fossero cartelli che ne segnalassero la presenza e soprattutto senza rispettare le procedure previste a tutela dei lavoratori. Norme che obbligano il datore di lavoro - nei casi in cui per specifiche esigenze organizzative e di sicurezza abbia necessità di istallare nello spazio lavorativo impianti audiovisivi o altre apparecchiature analoghe - ad un previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna, o a ricorrere infine all'Ispettorato del lavoro. La titolare della ditta si era invece limitata ad informare sommariamente i lavoratori della presenza delle telecamere.
L'Autorità ha osservato, inoltre, che anche laddove vi fosse un uso sporadico delle telecamere, come nel caso di uno dei due negozi, la giurisprudenza della Cassazione afferma che il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non è escluso dal fatto che esso "sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente".
Il Garante (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti) ha dunque disposto il blocco del trattamento illecito in attesa dell'eventuale attuazione delle procedure previste dallo Statuto ed ha trasmesso all'autorità giudiziaria copia degli atti per l'accertamento di eventuali profili penali.
Riportiamo il testo del provvedimento:
[doc. web n. 1736167]
No alla webcam in negozio senza tutele per i lavoratori - 10 giugno 2010
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
VISTO il provvedimento generale del Garante del 29 aprile 2004 in materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza, recentemente sostituito dal provvedimento generale dell'8 aprile 2010 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680);
ESAMINATA la documentazione in atti;
VISTA la segnalazione inviata in data 29 settembre 2009 dalla sig.ra Fiorella Vaccaro, avente ad oggetto l'installazione, presso due distinti punti vendita siti in Maida e Soverato (CZ) e gestiti dalla ditta individuale Irene Curcio (in favore della quale la segnalante ha in passato operato in qualità di dipendente), di una webcam in asserita violazione della disciplina di protezione dei dati personali e della pertinente normativa di settore in tema di controlli a distanza sull'attività dei lavoratori (art. 4, legge n. 300/1970);
VISTE le risultanze degli accertamenti ispettivi svolti in loco in data 26 gennaio 2010, per conto del "Nucleo speciale privacy" della Guardia di finanza, su delega di questa Autorità;
VISTO che presso il punto vendita ubicato in Maida risulta predisposto un impianto per il quale non sono state espletate le procedure previste dall'art. 4, comma 2 della l. n. 300/1970, perché ancora "non […] entrato in funzione";
VISTO che, al contrario, presso il punto vendita di Soverato è già stata "messa in funzione da circa un anno" una webcam, "in grado di riprendere l'intera sala destinata ad esposizione e vendita";
PRESO ATTO che, in base alle dichiarazioni rese dalla titolare anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 168 del Codice, "l'impianto di videosorveglianza [presso il punto vendita di Soverato] è stato posto in essere esclusivamente ai fini di sicurezza" (dato anche il contesto territoriale di riferimento) e che lo stesso funge altresì da "deterrente […] contro eventuali furti da parte dei clienti", peraltro già verificatisi in passato;
VISTE le precisazioni rese in relazione alle "modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge nr. 300/1970", con specifico riferimento al fatto che alle singole dipendenti di volta in volta succedutesi presso il punto vendita di Soverato è stata "sempre rappresentat[a] la presenza della videocamera e le finalità di sicurezza cui [la stessa] era destinata", e che a ciò è sempre seguita l'acquisizione di un "consenso orale" da parte di costoro;
PRESO ATTO che la webcam, secondo quanto dichiarato, verrebbe "accesa sporadicamente", prevalentemente "nei giorni in cui [la titolare non è] presente presso […] il punto vendita";
RILEVATO che, in base alle osservazioni formulate dagli agenti verbalizzanti, non risulta essere stata "fornita alcuna informativa agli interessati" e che la medesima "informativa (minima o circostanziata) non è presente neanche all'esterno dei locali", ragion per cui non risulta che "gli avventori interessati [siano] informati del fatto che accedono in una zona videosorvegliata";
RILEVATO che tale circostanza è stata ribadita dalla titolare in sede di verbalizzazione delle operazioni compiute, alla luce delle quali risulta che non si è "provveduto alla posa di eventuali cartelli o altre segnalazioni per indicare l'esistenza della telecamera" a causa di "una […] dimenticanza";
PRESO ATTO, come da documentazione in atti, dell'attivazione dell'autonomo procedimento di contestazione della violazione amministrativa di cui all'art. 161 del Codice, rispetto alla quale la titolare ha fatto pervenire proprie osservazioni con nota del 2 marzo 2010 (da cui si evince, tra l'altro, che a seguito dell'ispezione si è provveduto a "ri-collocare l'informativa nel negozio");
PRESO ATTO di tali ultime dichiarazioni, alla luce delle quali, limitatamente a detto profilo (e ferma restando la valutazione dei presupposti per l'irrogazione della sanzione di cui al menzionato art. 161 del Codice), allo stato non si ritiene che sussistano elementi per formulare specifiche prescrizioni nei confronti della ditta individuale Curcio Irene;
RILEVATO che, in base alle risultanze degli accertamenti espletati, allo stato non risulta provato che l'installazione delle webcam ubicate presso i due punti vendita sia avvenuta nel rispetto della disciplina di settore prevista per i controlli a distanza sull'attività dei lavoratori (art. 4, comma 2 della legge n. 300/1970); ciò, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non è escluso né dalla circostanza che le apparecchiature installate non siano ancora funzionanti, né dal fatto che il controllo sia destinato ad essere discontinuo (cfr. Cass. 6 marzo 1986, n. 1490);
RILEVATO che, in ragione della violazione del predetto art. 4, comma 2 l. n. 300/1970, il trattamento di dati personali effettuato a mezzo webcam presso il punto vendita di Soverato, allo stato degli atti, non risulta lecito (artt. 11, comma 1, lett. a), e 114 del Codice);
CONSIDERATO che il Garante ha il compito di disporre il blocco del trattamento ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d) del Codice in caso di trattamento di dati illecito o, comunque, non corretto;
RITENUTO pertanto di dover disporre, nei confronti della ditta individuale Curcio Irene, in attesa dell'eventuale espletamento delle procedure previste dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il blocco del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza presso il punto vendita sito in Soverato;
RILEVATO, al contrario, che la webcam installata presso il punto vendita di Maida non è risultata in funzione, sicché, ferma restando l'inosservanza delle procedure di cui al predetto art. 4, in mancanza di un effettivo (e, allo stato, non comprovato) trattamento di dati personali, non sussistono i presupposti per l'emanazione di un provvedimento da parte di questa Autorità;
RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni (rispettivamente penale e amministrativa) di cui agli artt. 170 e 162, comma 2-ter, del Codice;
RITENUTO di dover disporre la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d) del Codice, dispone, nei confronti della ditta individuale Curcio Irene, in attesa dell'eventuale espletamento delle procedure previste dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il blocco del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza presso il punto vendita sito in Soverato.
Roma, 10 giugno 2010
IL PRESIDENTE - Pizzetti
IL RELATORE - Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE - De Paoli