giovedì 1 luglio 2010

Diritti annuali CCIAA: prorogato il termine di pagamento al 6 luglio per i contribuenti con studi di settore

Il Ministero dello sviluppo economico, con Nota 23 giugno 2010, prot. 0077133, ha chiarito che la proroga dei versamenti delle imposte al 6 luglio 2010, disposta dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contribuenti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore, trova applicazione anche relativamente al pagamento dei diritti annuali.
Infatti, l'articolo 8, comma 2, D.M. 11 maggio 2001, n. 359 dispone che "il diritto annuale è versato dai contribuenti in un'unica soluzione.entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte". Pertanto, la proroga del versamento del primo acconto viene contestualmente estesa anche al diritto annuale.

mercoledì 30 giugno 2010

Guida al pagamento con f24: Circolare dell’Agenzia delle Entrate 29/E del 03/06/2010

Con la circolare n. 29/E, l'Agenzia delle Entrate risponde a quesiti inerenti la corretta modalità di esposizione delle compensazioni di crediti Iva e la compilazione del modello di pagamento F24.
La prima parte del documento dà istruzioni per procedere correttamente all'indicazione dei dati nei casi particolari di compensazione dell'Iva, come nell'ipotesi di adesione al regime di tassazione di gruppo o in presenza di operazioni straordinarie; la seconda parte affronta, invece, ulteriori problematiche.
Per accedere alle compensazioni è necessario presentare un F24 senza errori e, quindi, è fondamentale seguire passo passo, con attenzione, le regole illustrate dall'Agenzia.
Controllo delle compensazioni Iva
Diverse le precisazioni in merito alle novità, introdotte dal Dl 78/2009, sulle compensazioni di crediti Iva:
- ai fini del raggiungimento dei limiti di 10mila e 15mila euro (come già chiarito con la circolare 1/2010) non si tiene conto delle compensazioni interne se la loro esposizione nel modello F24 è solo una modalità alternativa per esercitare la detrazione, evidenziabile nella dichiarazione annuale. Pertanto, rilevano nel computo le compensazioni in cui il credito utilizzato è relativo a un periodo successivo a quello del debito, per le quali non c'è la possibilità di indicazione nella dichiarazione
- il codice identificativo "62" ("soggetto diverso dal fruitore del credito") va utilizzato soltanto nelle ipotesi in cui il credito utilizzato non risulti dalla dichiarazione dell'utilizzatore. Non rientrano pertanto in tale casistica, ad esempio, l'utilizzo, da parte della controllante in regime di liquidazione Iva di gruppo, del credito maturato dalle controllate (la circostanza risulta, infatti, nel quadro VY della dichiarazione annuale) e l'utilizzo, da parte del soggetto partecipante, del credito ricevuto per trasparenza dalla partecipata ed evidenziato nel quadro RU di Unico
- il codice identificativo "61" ("soggetto aderente al consolidato") va indicato anche quando il credito utilizzato dalla consolidante proviene (esclusivamente o prevalentemente) dalla posizione individuale della stessa consolidante; il suo codice fiscale, pertanto, andrà riportato sia nel campo "codice fiscale", in quanto utilizzatrice del credito, sia nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", in quanto cedente unica o della maggior parte del credito.
Inoltre, la precisazione già fornita con la risoluzione 286/2009, secondo cui, se il credito d'imposta della stessa natura è stato ceduto da più soggetti, deve essere indicato il codice fiscale di chi ha ceduto l'importo più elevato del credito, viene confermata anche per le ipotesi di crediti diversi
- i codici identificativi "61" e "62" vanno utilizzati dalla data di istituzione (22 dicembre 2009), indipendentemente dall'anno di riferimento dei crediti compensati
- nei casi in cui sia necessario indicare nell'F24 due diversi codici identificativi (possibilità non ammessa), andrà riportato quello più rilevante, tenendo presente che, per le compensazioni di crediti Iva, l'assenza dei codici "61" o "62" può determinare lo scarto della delega di pagamento.
Compilazione del modello F24
Sciolte anche le altre incertezze sulla predisposizione del modello, ed ecco che:
- il codice identificativo "60" ("garante/terzo datore") va utilizzato esclusivamente per il pagamento, da parte del garante, dell'importo richiesto a seguito della decadenza dalla rateazione per insufficiente, omesso o tardivo pagamento anche di una sola rata
- dal 18 maggio 2010 (risoluzione n. 40/E), in caso di versamento rateizzato dell'Iva dovuta per adeguamento agli studi di settore (codice tributo 6494), deve essere compilato il campo "rateazione", indicando il numero della rata in pagamento e quello complessivo delle rate
- i contribuenti che, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, applicano l'imposta sostitutiva alle somme percepite per premi di produttività, possono effettuarne il versamento utilizzando, anche per i periodi d'imposta 2009 e 2010, il codice tributo "1816", già istituito per i compensi ricevuti, nel secondo semestre del 2008, a titolo di lavoro straordinario, supplementare e per incrementi di produttività
- le società e associazioni che utilizzano in compensazione il credito derivante dalla riattribuzione delle ritenute che residuano dopo lo scomputo dall'Irpef dovuta dai singoli soci o associati devono indicare, nel modello F24, in corrispondenza del codice tributo "6830" ("credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir"), quale anno di riferimento, l'anno d'imposta relativo alla dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Ad esempio, per le ritenute subite nel 2009, la società espone il credito nel rigo RX19 di Unico SP 2010, relativo al periodo d'imposta 2009; nell'F24 in cui si utilizza il credito va riportato, quale anno di riferimento, il 2009.

martedì 29 giugno 2010

Studi di settore: il software delle Entrate per rispondere alle comunicazioni di anomalie

È disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate un software di "compilazione e predisposizione per l'invio di osservazioni e segnalazioni a fronte delle comunicazioni di anomalie da studi di settore (triennio 2006-2008)".
Il pacchetto software consente di predisporre, per il successivo invio telematico, la comunicazione finalizzata a segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia; indicare le motivazioni che hanno prodotto l'anomalia riscontrata e tutto ciò che si ritiene utile e rilevante rappresentare all'Amministrazione fiscale.
A chi si rivolge il software
Contribuenti e intermediari che, nel mese di giugno, hanno ricevuto una comunicazione riguardante anomalie riscontrate nel triennio 2006-2008, sulla base di dati considerati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, così come previsto dalla Circolare 4 giugno 2010, n. 30. Sono le due categorie di interessati a cui si rivolge l'applicazione informatica.
Modalità per l'invio telematico
L'invio della comunicazione per via telematica è possibile dal prossimo 5 luglio. Per farlo è necessario possedere il codice personale (Pincode) o, in alternativa, aver ottenuto l'autorizzazione ad accedere al servizio Entratel. Il codice personale è indispensabile per utilizzare i servizi Internet dell'Agenzia delle Entrate.

lunedì 28 giugno 2010

Moratoria dei debiti per le PMI: scadenza del 30 giugno 2010 prorogata fino al 31 gennaio 2011

Prorogati i termini per la moratoria dei debiti delle PMI. Alle imprese verranno concessi altri sette mesi per la presentazione della domanda per accedere alla procedura. Saranno ammesse alla sospensione soltanto le operazioni che non sono state già oggetto di moratoria.
La moratoria sui debiti bancari, in scadenza il 30 giugno 2010, è stata prorogata di altri sette mesi.
Le PMI avranno così tempo fino al 31 gennaio 2011 per chiedere la sospensione dei debiti.
È quanto stabilisce l’accordo di proroga raggiunto lo scorso 15 giugno tra Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), Associazione Bancaria Italiana (Abi) e associazioni rappresentative delle imprese.
La proroga, si legge nel comunicato del Mef n. 92 del 15 giugno 2010, viene incontro all'esigenza di rendere pienamente operativa la sospensione dei finanziamenti e delle operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica deliberata da numerosi enti pubblici, ammessa solamente dallo scorso 23 dicembre.
L'accordo di proroga prevede che restino invariate le condizioni di accesso fissate dall'Avviso comune sottoscritto tra le parti il 3 agosto 2009 (successivamente integrate dall’addendum del 23 dicembre 2009) e che possano essere accolte solo le operazioni che non siano già oggetto di moratoria. Ciò significa che possono essere ammesse non sono le imprese che finora non hanno ancora utilizzato la moratoria ma anche le aziende che vi sono già ricorse e ora vogliono beneficiarne per nuove operazioni.
L’iniziativa è rivolta alle piccole e medie imprese, che soddisfano, congiuntamente, i seguenti requisiti dimensionali fissati dall’art. 2 del DM 18 aprile 2005:
- fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, ovvero attivo patrimoniale non eccedente i 43 milioni di euro;
-numero di lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e non, inferiore alle 250 unità.
Tali parametri dovranno essere riscontrati esclusivamente sulla base del bilancio civilistico e sono riferiti alla singola impresa, indipendentemente dalla circostanza dell’eventuale appartenenza ad un gruppo residente nel territorio dello Stato, ovvero estero con stabile organizzazione in Italia.
Per accedere all’iniziativa le imprese devono:
-presentare una situazione economica e finanziaria tale da provare la continuità aziendale, nonostante la temporanea difficoltà ascrivibile all’attuale fase congiunturale negativa;
-non avere rate scadute, anche se parzialmente adempiute, da oltre 180 giorni dalla data della presentazione della domanda.
In particolare, è necessario che tali imprese:
-avessero, alla data del 30 settembre 2008, esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis”;
-non abbiano, alla data di presentazione della domanda di sospensione dei debiti, posizioni classificate come “ristrutturate”, “in sofferenza” o procedure esecutive in corso.
Le misure di sostegno a favore delle PMI previste dall’accordo siglato il 3 agosto 2009 consistono nelle seguenti fattispecie:
-sospensione, sino a 12 mesi, del pagamento della quota capitale dei mutui passivi a medio e lungo termine (cioè con durata superiore a 18 mesi), in essere al 3 agosto 2009 (data della firma dell’“Avviso comune”). Possono essere oggetto di sospensione le rate dei mutui in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda. Come chiarito dall’Addendum sottoscritto il 23 dicembre 2009, tale operazione potrà essere applicata anche mutui, di durata superiore a 18 mesi, assistiti di cambiali. Al termine del periodo di sospensione, riprenderà pieno vigore il piano di ammortamento, con conseguente proroga della durata del finanziamento per un periodo corrispondente a quello di sospensione, alle condizioni originariamente pattuite; a tal proposito l’ABI ha chiarito che “è come se il piano di ammortamento originario “slittasse” in avanti, per il periodo pari alla sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l’importo delle quote capitali fissate contrattualmente”;
-sospensione per 12 mesi (per operazioni di leasing immobiliare) oppure 6 mesi (nel caso di leasing mobiliare) del pagamento della quota capitale dei canoni di locazione finanziaria;
-estensione fino a 270 giorni delle scadenze del debito bancario a breve termine, con particolare riguardo alle operazioni di anticipazioni su crediti certi ed esigibili (salvo buon fine, factoring, anticipi su fatture, ecc.), comprese quelle concesse entro la data di scadenza della presentazione della domanda.
Il citato Addendum integra inoltre l’elenco delle misure che le banche possono assumere a vantaggio delle imprese in temporanea difficoltà finanziaria, aggiungendo la fattispecie dell’allungamento a 120 giorni delle scadenze del credito a breve termine stipulato ai sensi dell’articolo 43 del D.Lgs.1° settembre 1993, n. 385 (credito agrario di conduzione), perfezionato con o senza cambiali.
Ai fini dell’ammissibilità dell’operazione si deve trattare di prestito in essere al 23 dicembre 2009 e non ancora scaduto al momento della presentazione dalla domanda.
Nel caso in cui l’operazione di credito sia stata perfezionata con sottoscrizione da parte del debitore di cambiali agrarie, l’allungamento della scadenza del credito dovrà essere attuato mediante la proroga della scadenza della cambiale.
Un’ulteriore novità apportata dall’Addendum è l’estensione dell’ambito di applicazione dei benefici ai finanziamenti con contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale (in precedenza esclusi), a condizione che:
-l’ammissione ai benefici della sospensione/allungamento dei pagamenti sia stata deliberata con proprio atto vincolante dall’Ente erogante l’agevolazione;
-il piano originario di erogazione dei contributi pubblici, non debba essere modificato per effetto della sospensione/allungamento.
Come dimostrano i dati diffusi dall’Abi e dal Mef, la moratoria nel corso di questi mesi ha rappresentato uno dei principali strumenti di sostegno alle imprese.
Al 30 aprile 2010, infatti, le domande di sospensione presentate alle banche sono state circa 185 mila (+ 15 mila rispetto al 30 marzo) per un debito residuo pari a più di 55 miliardi di euro.
Tenendo conto dei tempi di istruttoria (circa 30 giorni), sono già state accolte fino ad aprile quasi 142 mila domande per circa 10 miliardi di euro di mutui e leasing sospesi (500 milioni in più rispetto a marzo).
Fonte: IpsoNews

Associazioni ed Onlus: entro il 30 giugno la dichiarazione sostitutiva per non perdere il diritto al beneficio del cinque per mille 2010

Cinque per mille 2010: ultima chiamata al 30 giugno. Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritti negli elenchi pubblicati lo scorso 25 maggio sul sito delle Entrate, hanno tempo fino a mercoledì prossimo per inviare la dichiarazione sostitutiva che attesta la persistenza dei requisiti necessari alla fruizione del beneficio.
È lo step finale, indispensabile per regolarizzare l’intera operazione.
Sono chiamati a effettuare l’adempimento i rappresentanti legali degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche.
I primi devono inviare la dichiarazione sostitutiva alla direzione regionale delle Entrate dove si trova la sede legale dell’ente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l’apposito modello, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione deve essere accompagnata da una copia del documento di riconoscimento di colui che la sottoscrive.
Stesso procedimento per i rappresentanti legali delle associazioni sportive dilettantistiche. Unica differenza la destinazione: in questo caso la spedizione della raccomandata va indirizzata all’ufficio del Coni, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale delle organizzazioni interessate.
La scadenza del 30 giugno finisce anche nell’agenda delle fondazioni esordienti, le nuove ammesse al 5 per mille per gli anni 2007 e 2008, grazie alla legge 73/2010 di conversione del decreto incentivi, che ha spalancato le porte al beneficio a nuovi destinatari.
In particolare, per l’esercizio finanziario 2007 possono accedere le fondazioni riconosciute che operano nei settori individuati dall’articolo 10 del Dlgs 460/1997, tra cui l’assistenza sociale e socio-sanitaria, l'istruzione e la formazione, lo sport dilettantistico, la promozione della cultura e dell’arte. Per il 2008, invece, l’estensione si applica alle fondazioni attive negli stessi settori, che operano senza fini di lucro e in via esclusiva o prevalente.
Nello specifico, le new entry tenute a spedire la dichiarazione sostitutiva sono unicamente quelle che non avevano provveduto a presentarla secondo i termini e che avevano inviato tempestivamente soltanto le domande di iscrizione telematica per gli anni 2007 e 2008.
Anche per loro, la via da seguire è la raccomandata con ricevuta di ritorno corredata dal documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente che firma la dichiarazione e indirizzata alla direzione regionale delle Entrate, nel cui ambito territoriale si trova la propria sede legale.
Fonte: Fisco oggi

mercoledì 23 giugno 2010

MUD: entro il 30 giugno 2010 la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale

Con l’emanazione del decreto legge del Consiglio dei Ministri, il termine ordinariamente fissato al 30 aprile per la presentazione alle Camere di Commercio del MUD da parte di tutti produttori di rifiuti (imprese, artigiani e commercianti), è stato prorogato al 30 giugno 2010.
Si avvicina la nuova scadenza per la presentazione del MUD 2010. La proroga concessa dal CdM ha fatto slittare dal 30 aprile al 30 giugno i termini per la dichiarazione secondo la nuova procedura telematica per le aziende che trattano rifiuti speciali.
Sono migliaia infatti le aziende che devono presentare il MUD sul trattamento di rifiuti, veicoli fuori uso, apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) con relativi rifiuti ed emissioni, che erano state colte impreparate
il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è obbligatorio per i soggetti che producono rifiuti pericolosi (articoli 189 e 220 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152), i gestori di impianti di trattamento e di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151), chi effettua la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso (articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209), gli iscritti al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (articolo 14 del del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151) e i soggetti previsti dall`articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
L'obbligo si applica a chi produce rifiuti pericolosi, mentre sono esenti coloro che producano solo rifiuti non pericolosi e i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in "enti" o "imprese" come i privati, i condomini e gli studi medici.
Adesione al Sistri
Con l’entrata in vigore del decreto ministeriale datato 17 dicembre 2009 viene istituito il Sistri, sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (le informazioni complete sono reperibili dal sito www.sistri.it).
Con il Sistri lo Stato intende dare, inoltre, un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali.
Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall’altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza.
Pertanto, il prossimo 30 giugno dovrebbe essere l’ultimo appuntamento con la dichiarazione Mud per i soggetti obbligati ad aderire al Sistri, il nuovo sistema che acquisirà i dati in tempo reale giorno per giorno.

Elenchi Intrastat: Circolare delle Entrate del 21/06/2010 e Modelli intra 12 ed intra 13 per gli enti e le associazioni

Circolare 21/06/2010
Con Circolare 21 giugno 2010, n. 36, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla nuova disciplina riguardante gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, a seguito dei mutati criteri di territorialità delle prestazioni di servizi introdotti dal D.Lgs. n. 18/2010.
In particolare, la prima parte del documento di prassi fornisce indicazioni di carattere generale, mentre la seconda parte è dedicata alle risposte ai quesiti sollevati dagli operatori attraverso il forum aperto in marzo sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
Di seguito si elencano alcuni dei principali chiarimenti contenuti nella Circolare:
- i contribuenti minimi devono compilare gli elenchi riepilogativi se effettuano acquisti intracomunitari presso un soggetto IVA di un altro paese UE. Diversamente, non sono tenuti alla compilazione in caso di cessione di beni o servizi;
- gli enti e le associazioni che svolgono attività commerciale in via secondaria sono comunque obbligati alla presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi.
Scarica la circolare
Enti ed associazioni
Ricordiamo a tal proposito che con il provvedimento 16 aprile 2010 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stati approvati i modelli INTRA 12 ed INTRA 13 destinati agli enti non commerciali per dichiarare e versare l’IVA sugli acquisti effettuati in ambito intracomunitario o da soggetti non stabiliti in Italia.
I nuovi modelli recepiscono, peraltro, le novità sulla territorialità delle prestazioni di servizi introdotte dal D.Lgs. n. 18/2010.
Una delle maggiori novità dei nuovi modelli consiste nel fatto che gli stessi non sono più in formato cartaceo, ma possono essere presentati esclusivamente in via telematica:
- direttamente dal contribuente;
- tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. n. 322/1998 (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati, etc.).
Secondo quanto previsto dal provvedimento di approvazione, i nuovi modelli sono utilizzati a partire dal 1° giugno 2010. Pertanto, il nuovo modello INTRA 12 troverà applicazione per gli acquisti registrati nel mese di maggio.
A tal fine, è previsto un periodo transitorio per gli acquisti registrati nei mesi da gennaio ad aprile 2010. Nelle “Motivazioni” del provvedimento direttoriale viene specificato che le dichiarazioni relative ai mesi da gennaio ad aprile 2010 vanno ripresentate integralmente solo se nel medesimo periodo sono state poste in essere operazioni i cui dati non potevano essere esposti nel (vecchio) modello INTRA 12 approvato con decreto 16 febbraio 1993.
INTRA 12
Il modello INTRA 12 va compilato dagli enti non commerciali non soggetti passivi, che hanno effettuato acquisti intracomunitari oltre il limite di 10.000 euro o che hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su queste operazioni, per dichiarare all’ufficio competente l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente, l’ammontare dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento.
La dichiarazione deve essere presentata - ed il relativo versamento effettuato - entro il mese successivo a quello in cui l’acquisto è stato registrato (per i termini di registrazione degli acquisti intracomunitari, si veda l’art. 47, comma 3, D.L. n. 331/1993).
Il modello, inoltre, deve essere utilizzato anche:
- per gli acquisti intracomunitari effettuati dai produttori agricoli esonerati (di cui all’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
- per gli acquisti di beni e servizi effettuati da enti non commerciali soggetti ad IVA in Italia, quando l’imposta deve essere applicata dall’ente con il meccanismo del reverse charge. Infatti, l’art. 30-bis, D.P.R. n. 633/1972 – introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera r), D.Lgs. n. 18/2010 – stabilisce che gli enti non commerciali tenuti all’applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c), D.P.R. n. 633/1972, relativamente alle operazioni di acquisto di beni e servizi realizzate nello svolgimento di attività non commerciali, per le quali hanno applicato l'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello stesso decreto, devono adempiere agli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento secondo le medesime modalità e termini previsti per gli acquisti intracomunitari di beni. Pertanto, il modello INTRA 12 deve essere utilizzato anche dagli enti non commerciali che applicano l’IVA in Italia per gli acquisti di beni e servizi da non residenti.
INTRA 13
Il modello INTRA 13 è riservato agli enti non commerciali non soggetti IVA che intendono effettuare acquisti intracomunitari cui si applica l’imposta e che, prima dell’acquisto, devono dichiararlo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Fino al raggiungimento del limite di 10.000 euro (cfr. art. 38, comma 5, lettera c, D.L. n. 331/1993), gli acquisti intracomunitari operati dai predetti enti non sono soggetti ad IVA in Italia, semprechè non sia stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato (art. 38, comma 6, del citato D.L. n. 331/1993).
Ai fini del controllo circa il superamento della citata soglia è previsto che l’ente, mediante presentazione del modello INTRA 13, dichiari all’ufficio competente in relazione al domicilio fiscale e anteriormente all’effettuazione di ogni acquisto intracomunitario, l’ammontare dell’acquisto in corso nonché l’ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell’anno.
Al superamento del limite di 10.000 euro, al solo fine del pagamento in Italia dell’IVA sugli acquisti intracomunitari di beni, è necessario richiedere l’attribuzione del numero di partita IVA mediante la presentazione del modello anagrafico AA7.
A partire dal momento in cui l’Ente ottiene la partita IVA, lo stesso deve applicare l’IVA sulle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti all’estero, quando la prestazione è soggetta ad IVA in Italia, ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972.