venerdì 26 febbraio 2010

Certificazione utili distribuiti: consegna ai soci entro il 28 febbraio 2010

Entro la fine di febbraio i soggetti che nel 2009 hanno erogato dividendi e utili assimilati dovranno consegnare ai percettori la certificazione delle operazioni compiute per permettere loro di utilizzarne i risultati in dichiarazione.
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 21 dicembre 2009, ha emanato lo schema di certificazione degli utili e degli altri proventi corrisposti, da utilizzare per il 2010.
La certificazione prevista dall’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 deve essere rilasciata entro il 28 febbraio ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.
Si ricorda che possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzione di cui all’art. 47, comma 1, del TUIR. In tal caso, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile (Cir 26/E del 16 giugno 2004).
La certificazione deve essere inoltre rilasciata relativamente ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi, nonché relativamente alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili. La certificazione non è rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella presente certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.
La presente certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva (nella misura del 27 o dell’1,375%), anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. I soggetti non residenti possono utilizzare la certificazione per ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d’imposta relativo alle imposte pagate in Italia. Nel caso in cui tra l’Italia ed il Paese di residenza del percettore sia in vigore una Convenzione fiscale, l’eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità ivi previste.
La certificazione deve essere rilasciata ai percettori di utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20% ovvero del 15% qualora relativi alla gestione esente.
Gli utili o gli altri proventi da indicare nella certificazione sono quelli corrisposti nell’anno riportato nell’apposito spazio previsto nello schema.
L’esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l’indicazione del numero progressivo dei punti previsti nello schema di certificazione.
Qualora in relazione al medesimo soggetto siano certificati utili e uno o più proventi equiparati, anche se assoggettati ad aliquote diverse, devono essere rilasciate distinte certificazioni.

giovedì 25 febbraio 2010

Comunicazione annuale dati iva: invio telematico entro il 1 marzo 2010

Ultima settimana a disposizione dei contribuenti titolari di partita Iva per ottemperare all'obbligo di presentazione della comunicazione dei dati Iva relativa all'anno 2009. L'invio del modello, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 15 gennaio 2010, può essere effettuato, soltanto in via telematica, o direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato entro il mese di febbraio. Quest'anno il 28 febbraio viene di domenica; la scadenza è perciò prorogata a lunedì 1° marzo, primo giorno feriale successivo.
La comunicazione, prevista dalla normativa europea, consente di effettuare il calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. La natura non dichiarativa della comunicazione fa sì che siano inapplicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione e lo stesso istituto del ravvedimento operoso. Sono invece applicabili le sanzioni amministrative - da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro - per l'omessa comunicazione o per l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti. Va, infine, ricordato che non è possibile correggere né integrare una comunicazione dati già inoltrata: i dati definitivi andranno correttamente riportati nella dichiarazione annuale.
Contribuenti esonerati dall'obbligo della comunicazione
Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati Iva, in via generale, i titolari di partita Iva che devono presentare la dichiarazione annuale, anche se nel corso dell'anno non hanno eseguito operazioni imponibili o non sono tenuti a procedere alle liquidazioni periodiche.
Alcuni contribuenti, però, sono espressamente esonerati dall'adempimento:
•coloro che nel 2009 hanno effettuato solo operazioni esenti, anche se sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale per rettifiche della detrazione. Niente esonero, però, se sono state registrate operazioni intracomunitarie o sono stati effettuati acquisti per i quali è prevista l'applicazione del reverse charge (ad esempio, acquisti di oro e argento puro, rottami eccetera)
•i produttori agricoli che nel 2009 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7mila euro
•chi, esercitando attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e simili (tariffa allegata al Dpr 640/1972), è esonerato dagli adempimenti Iva (articolo 74, sesto comma, Dpr 633/1972) e non ha optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari
•le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e nel 2009 non hanno svolto altra attività rilevante ai fini Iva
•i soggetti passivi d'imposta residenti in altri Stati Ue che, nel 2009, hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette
•i soggetti extra Ue, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati in Italia secondo le modalità dell'articolo 74-quinquies del Dpr 633/1972 per i servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta
•chi, applicando il regime speciale ex legge 398/1991 (associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati), risulta esonerato dagli adempimenti Iva per i proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali
•gli organi e le amministrazioni dello Stato, gli enti locali e territoriali, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le Asl
•i soggetti sottoposti a procedure concorsuali
•le persone fisiche che nel 2009 hanno realizzato un volume di affari non superiore a 25mila euro
•coloro che si avvalgono del regime dei " contribuenti minimi"
•coloro - è questa una novità assoluta - che presentano la dichiarazione annuale autonoma entro il mese di febbraio per utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito risultante.
Come si effettua la comunicazione
Tenuto conto che l'invio della comunicazione può avvenire solo in via telematica ed è quindi esclusa ogni altra modalità di presentazione, il contribuente può effettuare l'adempimento direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Nel primo caso, si potranno utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia: Entratel (quando si è tenuti a presentare il modello 770 per più di venti soggetti) o Fisconline (se il 770 è presentato per non più di 20 soggetti o non si è affatto tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta).
Nel caso in cui la comunicazione venga trasmessa tramite un intermediario, quest'ultimo dovrà avvalersi esclusivamente del canale telematico Entratel.
Modalità di compilazione
Il modello è costituito di due facciate: la prima contiene l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali; nella seconda, divisa in tre sezioni, oltre ai dati identificativi del contribuente, vanno riportate le informazioni richieste.
La prima sezione raccoglie i dati di carattere generale (partita Iva, codice attività eccetera).
La seconda sezione riguarda i dati relativi alle operazioni effettuate; qui va segnalata una novità rispetto al modello utilizzato negli scorsi anni: sia nel rigo CD1 inerente le operazioni attive sia nel rigo CD2 relativo alle operazioni passive sono stati introdotti i campi 5 riservati all'indicazione, rispettivamente, delle cessioni e degli acquisti di beni strumentali, già compresi nei campi precedenti.
La terza sezione, infine, riguarda la determinazione dell'Iva dovuta o a credito.
Si tratta di un modello di facile redazione, almeno da un punto di vista meramente compilativo; l'attenzione maggiore va forse posta al regime Iva adottato e alla tipologia di operazioni effettuate, a quegli elementi, cioè, che determinano l'obbligo o l'esonero dalla comunicazione.
Fonte: Fisco Oggi

Intrastat: entro il 25 febbraio l’invio delle nuove dichiarazioni telematiche

Elenchi riepilogativi anche per le prestazioni di servizi in ambito comunitario, calendario abbreviato per la periodicità di presentazione degli Intrastat e relative nuove soglie per l'ammontare degli scambi effettuati, obbligo di invio telematico.
Sono alcune delle novità 2010 in tema di armonizzazione dell'Iva comunitaria, già annunciate e ora ufficializzate grazie alla firma del decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio. Il decreto segue e, in un certo senso, si fonde con il Dlgs 18/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 19, che trasferisce nella norma nazionale la "valanga" di novità comunitarie in materia di Iva, principalmente in relazione alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi Ue.
Sempre il 22 febbraio è arrivata inoltre, con la determinazione n. 22778 dell'Agenzia delle Dogane, l'approvazione dei modelli definitivi.
Intrastat più frequenti, meno spazio alle frodi comunitarie
La previsione di una periodicità accelerata per gli obblighi dichiarativi è sostanzialmente in linea con la necessità di velocizzare gli scambi di informazioni sulle movimentazioni delle merci tra Amministrazioni finanziarie. Ciò per vigilare con maggior attenzione sull'effettiva legalità fiscale delle operazioni.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2010, i modelli riepilogativi delle cessioni di beni e di alcune prestazioni di servizi tra soggetti Iva appartenenti a Paesi diversi dell'Unione europea, avranno cadenza trimestrale per coloro che realizzano un ammontare di operazioni rilevanti non superiore a 50mila euro. Chi invece supera tale soglia dovrà inviare gli elenchi ogni mese. Sparisce del tutto l'Intrastat annuale.
Per potersi collocare nella giusta tempistica (mensile o trimestrale), gli interessati dovranno fare riferimento a quanto realizzato nei quattro trimestri che precedono la presentazione. Riguardo alla rilevazione del quantum, il decreto stabilisce che il limite dei 50mila euro va rispettato per ciascuna categoria di operazioni. Questo vuol dire che, se un "trimestrale" è dentro la soglia per le cessioni di beni, ma la supera per le prestazioni di servizi, nel mese successivo a quello in cui è stato sorpassato il limite, diventa "mensile" per tutte le tipologie di operazioni.
Per i neo passivi Iva, cioè coloro che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri, la nuova norma deroga al riferimento temporale, ma rimane ferma la condizione dell'importo "vincolato" (non superiore ai 50mila euro) nei trimestri già trascorsi e, quindi, considerabili.
Infine, calendario obbligatoriamente mensile per chi effettua scambi intracomunitari di navi, aeromobili, energia elettrica, gas e merci acquisite o vendute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate.
Intrastat, cessioni e prestazioni
In conseguenza del recepimento delle modifiche apportate alla direttiva Ce 112/2006, relative, tra le altre, alla nuova territorialità delle prestazioni di servizi (Dlgs 18/2010), i modelli riepilogativi si adeguano e accolgono anche questa categoria di operazioni che, pertanto, dovranno essere incluse in particolare, si tratta di tutte le prestazioni elencate nella nuova formulazione dell'articolo 7 del Dpr 633/1972, tranne quelle descritte ai punti 7-quater e 7-quinquies dello stesso testo normativo.
In sostanza, derogano alla regola generale le prestazioni relative ai beni immobili (ad esempio, le perizie, le forniture di alloggio nel settore alberghiero, la concessione di diritti di utilizzo di immobili, eccetera), al trasporto passeggeri, ai servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, e ancora, alla ristorazione, catering, locazione a breve termine dei mezzi di trasporto. Tutte, in ogni caso, a determinate condizioni.
Va inoltre ricordato che le nuove regole dell'Iva comunitaria hanno ampliato la definizione di soggetto passivo ai fini della tassazione delle prestazioni di servizi. Dal 2010, infatti, sono considerati tali anche gli enti, soggetti passivi, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, nonché gli enti che non svolgono alcuna attività commerciale ma che sono comunque titolari di numero di partita Iva, avendo effettuato acquisti intracomunitari per un ammontare superiore a 10mila euro. Di conseguenza, anche questi soggetti sono tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi.
Intrastat, contenuti
I nuovi elenchi si compongono di una parte fiscale e una statistica. La prima non va compilata in caso di prestazioni di servizi non soggette a Iva nel territorio di destinazione.
Per quanto riguarda la seconda, nel Dm firmato il 22 febbraio, è precisato che è "appannaggio" esclusivo degli operatori con periodicità mensile.
Quando e come presentare i modelli
Gli Intrastat vanno trasmessi via web all'Agenzia delle Dogane entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
Fino al 30 aprile 2010, però, è ancora ammessa la presentazione in formato elettronico agli uffici doganali competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
Sull'argomento è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la circolare 5/E del 17 febbraio che, richiamando esplicitamente la norma dello Statuto del contribuente per la quale "le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza…", per venire incontro alle esigenze degli operatori alle prese con il recepimento delle nuove disposizioni, ha escluso l'applicazione di sanzioni per le violazioni - sanate entro il 20 luglio 2010 - riguardanti gli elenchi relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010, per gli obblighi mensili, e al primo trimestre 2010, per gli obblighi trimestrali.
Sono naturalmente rimaste invariate le scadenze e le modalità di presentazione relative alla chiusura del 2009, che hanno avuto come termine gennaio 2010.
Con la determinazione n. 22778 del 22 febbraio, l'Agenzia delle Dogane, di concerto con il direttore delle Entrate e d'intesa con l'Istat, ha approvato i 10 rinnovati Intrastat e le specifiche tecniche per la trasmissione. I nuovi modelli sono reperibili sul sito delle Dogane.
Fonte: Fisco Oggi

Iva: comunicazione dati iva da inviare entro il 1 marzo 2010

I contribuenti IVA, salvo alcune eccezioni espressamente previste, entro il mese di febbraio di ciascun anno, devono presentare la comunicazione annuale dei dati IVA relativi all'anno precedente.
Tale comunicazione viene utilizzata, dall'Amministrazione finanziaria per ottemperare, nei termini prescritti dalla normativa comunitaria, al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario.
Infatti, la natura e gli effetti dell'adempimento non sono quelli propri della "Dichiarazione IVA" bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie.
Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avviene invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.
•Contribuenti che devono presentare la comunicazione e contribuenti esonerati
•Quali dati vanno indicati nella comunicazione
•Termini e modalità di presentazione
•Sanzioni
Contribuenti che devono presentare la comunicazione e contribuenti esonerati
Come accennato, l'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA riguarda tutti i titolari di partita IVA, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.
Sono esclusi dall'adempimento:
•i contribuenti che per l'anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad esempio gli imprenditori agricoli in regime di esonero, oppure gli imprenditori individuali che hanno affittato l'unica azienda o, ancora, i contribuenti che, per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972);
•gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
•i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
•le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.000 euro anche se tenuti a presentare la dichiarazione annuale;
•le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi.
Attenzione
A partire da quest'anno, sono esonerati dalla presentazione della comunicazione Iva anche i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA, in forma autonoma, entro il mese di febbraio.
Quali dati vanno indicati nella comunicazione
Nel modello il contribuente deve sostanzialmente riportare l'indicazione complessiva del risultato delle liquidazioni periodiche (ovvero il dato annuale per i contribuenti non tenuti a quest'ultimo adempimento), al fine di determinare l'IVA dovuta o a credito.
Non si tiene conto, e pertanto non vano indicati:
•le eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo;
•le compensazioni effettuate nell'anno d'imposta;
•il riporto del credito IVA relativo all'anno precedente;
•i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito IVA concernente l'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso.
Tali dati, infatti, rilevanti per la definitiva liquidazione dell'imposta, devono essere indicati esclusivamente nella dichiarazione annuale IVA.
Termini e modalità di presentazione
Come accennato, il modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere presentato esclusivamente in via telematica, entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
Pertanto, relativamente ai dati del 2009, il termine di presentazione scade il 1° marzo 2010 (termine così prorogato in quanto la scadenza "naturale" cade di domenica).
La presentazione telematica può avvenire:
a) direttamente a cura del contribuente;
b) tramite intermediari abilitati.
La prova della presentazione della comunicazione dati IVA è data dall'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne conferma l'avvenuto ricevimento.
Tale attestazione è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio entro cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della comunicazione dati suddetta.
Sanzioni
La natura non dichiarativa della comunicazione annuale dati IVA comporta l'inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione nonché delle disposizioni in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione.
Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale.
Comunque, in caso di omissione della comunicazione o dell'invio della stessa con dati incompleti o inesatti si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.

lunedì 22 febbraio 2010

INTRASTAT: disponibile il software per l’invio della dichiarazione

L'agenzia delle Dogane ha reso disponibile sul proprio sito internet all'indirizzo web http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Intrastat/Software+Intrastat/Software+Intrastat+anno+2010/Installzione+completa+2010/il pacchetto software per la compilazione, il controllo formale degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e l'invio telematico degli elenchi prodotti anche con altri software. L'applicativo Intr@Web mette a disposizione degli operatori economici una serie di servizi che consentono di gestire gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni.
La caratteristica dell'applicazione informatica
La modularità è la caratteristica principale dell'applicazione Intr@Web che si compone di tre moduli strutturati:
•il primo è il modulo compilazione che permette di redigere gli elenchi Intrastat con efficacia e semplicità ed è caratterizzato da funzionalità guidate per acquisire i dati da flussi esterni sia in modo automatico che manuale
•il secondo è il modulo controllo a cui spetta il compito di effettuare l'analisi formale degli elenchi Intrastat su file prodotti anche con altri software
•il terzo è invece il modulo telematico che mette a disposizione dell'operatore una serie di funzionalità. In particolare l'invio telematico degli elenchi prodotti anche con altri software in maniera semplice e guidata. Il collegamento tra i sistemi informatici dell'operatore economico e di quello informativo doganale permette di effettuare l'invio telematico dei dati tra l'agenzia delle Dogane e l'interessato.
A chi si rivolge l'applicativo
Operatori economici (soggetti obbligati) che decidono di presentare direttamente le dichiarazioni Intrastat e soggetti delegati (commercialisti, spedizionieri, etc.) che predispongono e presentano le dichiarazioni Intrastat per conto terzi. Sono le due categorie di interessati a cui si rivolge l'applicazione Intr@Web. Alcune funzionalità aggiuntive sono state predisposte appositamente per venire incontro alle specifiche esigenze di chi ha funzioni delegate. L'applicativo Intr@Web è stato realizzato dall'agenzia delle Dogane con il contributo dell'Ufficio statistico dell'Unione.
Fonte: Fisco Oggi

venerdì 19 febbraio 2010

AAMS-SIAE : firmata la convenzione per combattere l’illegalità nel settore degli apparecchi da intrattenimento

Comunicato stampa del 17 febbraio 2010 - Per realizzare una sempre più forte attività di contrasto all’illegalità nei giochi, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) e la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) hanno firmato un accordo per rendere ancora più efficace la lotta all’utilizzo illegale degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.
In base all’accordo, di durata triennale, la SIAE, con la sua capillare organizzazione, collaborerà per il reperimento e l’acquisizione di tutti gli elementi utili al censimento e al controllo di tutti gli apparecchi da divertimento nei pubblici esercizi, ovunque installati sull’intero territorio nazionale, per verificare il compiuto rispetto di tutti gli obblighi, il cui assolvimento è condizione indispensabile per l’utilizzazione lecita degli apparecchi da gioco.
La SIAE si è impegnata ad effettuare ogni anno 20.000 controlli in bar, pub, ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi etc. etc. e a trasmettere per via telematica all’AAMS tutte le informazioni e i dati acquisiti.
Molte le annotazioni che dovranno essere riportate dagli ispettori SIAE negli “atti di segnalazione”: dal codice identificativo AAMS rilevato in ogni apparecchio da gioco, alla presenza della copia conforme del Nulla Osta di distribuzione e la sua apposizione sull’apparecchio, alla presenza dell’originale del Nulla Osta di messa in esercizio e la sua apposizione sull’apparecchio ecc.
.“Siamo particolarmente soddisfatti di questa convenzione - ha affermato il Direttore Generale Raffaele Ferrara - dalla quale deriverà un importante contributo nel contrasto all’illegalità, in un settore economicamente rilevante che oggi conta circa 340mila apparecchi, una raccolta di gioco annuo pari a circa 26 miliardi di euro (a cui corrispondono oltre 3 miliardi di gettito erariale) e un numero di operatori legali sul territorio che supera le 100mila unità”.
“Questo accordo - ha detto il Presidente della SIAE Giorgio Assumma - conferma ancora una volta l’importanza del lavoro che la SIAE svolge, quotidianamente, per il contrasto ai fenomeni di illegalità e di evasione fiscale nel settore dello spettacolo e dell’intrattenimento. Un lavoro importante per la SIAE che si affianca a quello della tutela delle milioni di opere affidatele dagli oltre 90.000 autori ed editori”.
Fonte : AAMS

giovedì 18 febbraio 2010

Intrastat: invio dichiarazioni 2010 sanabili fino al 20 luglio

Nessuna sanzione sarà applicata dall'Amministrazione finanziaria per le eventuali violazioni commesse nella compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 (obblighi mensili) e al primo trimestre 2010 (obblighi trimestrali), a patto che siano sanate trasmettendo, entro il prossimo 20 luglio, elenchi integrativi elaborati secondo i criteri fissati dalla normativa in materia in corso di emanazione.
E' quanto stabilito dalla circolare n. 5/E del 17 febbraio, con cui l'Agenzia delle Entrate, richiamandosi esplicitamente a una norma dello Statuto del contribuente (articolo 10, comma 3, della legge 212/2000): "le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza…", viene incontro alle esigenze degli operatori economici.
Questi ultimi, infatti, in attesa che venga pubblicata la normativa nazionale di recepimento delle modifiche apportate alla direttiva comunitaria 2006/112/Ce, potrebbero incorrere in errori nella compilazione degli elenchi, "toccati" da alcune importanti novità.
Le direttive 2008/8/Ce, 2008/9/Ce e 2008/117/Ce, intervenute sulla 2006/112/Ce, hanno infatti recato significative modifiche in materia di Iva, entrate in vigore il 1° gennaio scorso.
In particolare, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, le nuove norme estendono l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat anche alle prestazioni di servizio per le quali il committente è debitore dell'imposta, prevedono la possibilità di rendere obbligatoria la presentazione telematica degli elenchi a decorrere dal 2010, stabiliscono che la periodicità è in linea generale mensile, ma, a determinate condizioni, i singoli Stati la possono rendere trimestrale.
Pertanto, essendosi verificate obiettive condizioni di incertezza, non verranno applicate sanzioni per le violazioni - sanate entro il 20 luglio 2010 - riguardanti gli elenchi relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010, per gli obblighi mensili, e al primo trimestre 2010, per gli obblighi trimestrali.
Fonte: Fisco Oggi
Riportiamo il testo della Circolare del 17/02/2010:
OGGETTO: Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie –
Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE.
Come noto, dal 1° gennaio 2010 la Direttiva 2006/112/CE è stata modificata dalle Direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE. In particolare, la Direttiva 2008/8/CE e la Direttiva 2008/117/CE hanno modificato gli articoli 262 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE, relativi agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
I predetti articoli, nella nuova versione, prevedono quanto segue:
• gli elenchi riepilogativi comprendono, oltre agli acquisti e cessioni di beni, anche le prestazioni di servizio intracomunitarie, per le quali il committente è debitore dell’imposta ai sensi dell’art. 196 (prestazioni generiche);
• la periodicità degli elenchi in questione, come regola generale, è mensile;
• è prevista la facoltà per gli Stati membri di fissare una periodicità trimestrale al ricorrere di determinate condizioni;
• gli Stati membri possono esigere che la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.
La normativa interna di recepimento della novellata disciplina comunitaria non è stata ancora pubblicata. Ne consegue che ad oggi gli operatori non hanno la possibilità di conoscere compiutamente il quadro normativo che disciplina i nuovi obblighi in materia di elenchi riepilogativi (c.d. Intrastat).
Sussistendo, pertanto, “obiettive condizioni di incertezza”, è ragionevole ritenere che, nelle more dell’attuazione a regime della nuova disciplina, gli operatori possano incorre in errori nella compilazione degli elenchi in questione.
Pertanto, in applicazione dell’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei suddetti elenchi, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali.
Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi redatti secondo le modalità che saranno definite dalla normativa in corso di emanazione.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.