venerdì 29 gennaio 2010

Detassazione per gli aumenti di capitale: 5 febbraio termine ultimo per usufruire dell’agevolazione

Per le società di capitali nonché i soggetti costituiti in forma societaria sottoposti alla disciplina delle società di capitali per espresso rinvio di legge (ad es. le società cooperative) e per le società di persone che svolgono attività d’impresa da qualunque fonte provengano e qualunque sia l’oggetto sociale, termine ultimo per effettuare gli aumenti di capitale (nel limite massimo di e 500.000), mediante conferimenti ai sensi degli artt. 2342 e 2464 c.c., per poter usufruire dell’esclusione da imposizione, per il periodo d’imposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento e per i quattro periodi d’imposta successivi, di un rendimento figurativo annuo calcolato nella misura del 3% annuo sull’importo del capitale effettivamente versato. Il limite massimo di e 500.000 è verificato tenendo conto di tutti gli aumenti di capitale perfezionati da persone fisiche a partire dal 5.8.2009 e fino al 5.2.2010 (art. 5, co. 3-ter, D.L. 78/2009, conv. con modif. dalla L. 102/2009 e C.M. 21.12.2009, n. 53/E)
In particolare l'Amministrazione finanziaria con Circolare 21 dicembre 2009, n. 53 ha precisato quanto segue:
•i beneficiari dell'agevolazione sono le società di capitali, comprese le cooperative, e le società di persone che svolgono attività d'impresa;
•rilevano gli aumenti mediante immissione di nuove risorse, comprese le costituzioni di capitale sociale di nuove società, effettuate fra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010;
•gli aumenti sono perfezionati alla data di iscrizione della delibera nel registro imprese; qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva fa riferimento la data di deposito degli amministratori dell'iscrizione nel registro imprese dell'attestazione dell'esecuzione dell'aumento;
•il limite di aumento dei 500.000 euro va riferito alle sole persone fisiche (sia vecchi che nuovi soci), a nulla rilevando la quota riferibile a soggetti diversi dalle persone fisiche; inoltre le persone fisiche possono effettuare più aumenti di capitali a favore di diverse società;
•l'esclusione da imposizione fiscale del 3% rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP e concorre a determinare il risultato anche in presenza di perdite.

giovedì 28 gennaio 2010

Bollo auto: scade il 1 febbraio il termine per il pagamento per l’anno 2010

Bollo auto, via al countdown. È infatti il 1° febbraio (il 31 gennaio è domenica) l’ultimo giorno utile per versare il tributo dovuto dai proprietari di veicoli per i quali il precedente pagamento ha avuto validità fino al 31 dicembre 2009.
Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sono on line una guida pratica, per saperne di più in materia di delibere regionali relative a agevolazioni destinate a determinati territori e a particolari tipologie di veicoli, e un prodotto informatico che consente il calcolo dell’importo dovuto attraverso due modalità: in base alla potenza del veicolo (kw o cv) o alla targa.
Devono pagare il bollo auto i proprietari di veicoli iscritti nel Pubblico registro automobilistico, per essere precisi chi risulta “titolare” del mezzo l’ultimo giorno stabilito per il versamento.
Il quantum è desunto a seconda della tipologia del veicolo. Per gli autocarri, ad esempio, va considerata la portata espressa in quintali, per i ciclomotori esiste un sistema di tassa fissa, mentre per le automobili e i motocicli la tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in kw.
Versare il bollo è oramai diventata un’operazione più che semplice. Oltre alle tradizionali modalità effettuabili presso uffici postali, rivendite tabacchi e delegazioni Aci, è possibile anche pagare on line, collegandosi ai siti che offrono questo servizio.
Fermo restando che chi versa in ritardo è soggetto sempre a interessi e sanzioni, va detto che in caso di ravvedimento operoso nel termine di 30 giorni dalla scadenza, oltre al bollo, è necessario pagare una sanzione pari al 2,5% dell’importo della tassa (misura ridotta dallo scorso anno grazie alle disposizioni contenute nel primo decreto anticrisi – Dl 185/2008). La “penalità” sale al 3% se il ravvedimento avviene dopo i 30 giorni, ma in ogni caso entro un anno. Sanzione piena, invece, per chi “sfora” i dodici mesi: 30 per cento.
A parte, gli interessi (al tasso legale dell’1% annuo), che vanno calcolati giorno per giorno a decorrere da quello successivo alla data di scadenza del mancato pagamento e fino al momento della regolarizzazione.
Naturalmente, per beneficiare degli sconti “da ravvedimento”, è necessario provvedere al pagamento di tutte e tre le voci: tassa, sanzione e interessi.
Fonte: Italia Oggi

mercoledì 27 gennaio 2010

Ravvedimento acconto iva: oggi 27 gennaio ultimo giorno per la regolarizzazione breve

"Ritardatari" all'appello. Mercoledì 27 gennaio è l'ultimo giorno utile per i titolari di partita Iva per poter sanare la propria posizione debitoria tramite il ravvedimento breve. In pratica, coloro che non hanno pagato in tutto o in parte l'acconto Iva del 2009 entro il 28 dicembre scorso (la scadenza ordinaria del 27 dicembre cadeva di domenica) possono avvalersi, entro trenta giorni da questa data, del ravvedimento breve, versando l'imposta dovuta, con l'aggiunta degli interessi legali, e la sanzione ridotta al 2,5%. A chi salta anche questo appuntamento, resta come ultima chance il ravvedimento lungo, che consente di regolarizzare entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, pagando la sanzione del 3 per cento.
Ravvedimento: cambiano sanzioni e interessi
Dal 1° gennaio 2010 la misura degli interessi legali applicabili alle somme da pagare in ritardo è scesa dal 3% al 1% (come stabilito dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2009). Pertanto, poiché in caso di ravvedimento gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza ordinaria fino al giorno in cui si esegue il versamento, gli interessi sull'Iva dovuta vanno calcolati al 3% dal 29 al 31 dicembre; dal 1° gennaio in poi, invece, gli interessi sono applicati con il tasso dell'1 per cento.
Ma i ritardatari possono beneficiare della misura ridotta delle sanzioni, che sono state ulteriormente ridimensionate dal decreto "anticrisi" (Dl 185/2008).
Per il ravvedimento breve, la sanzione, infatti, è passata dal 3,75% al 2,5%; per il ravvedimento lungo, invece, sanzione ribassata al 3% (e non più al 6%).
Come effettuare il versamento
Per pagare basta utilizzare il modello F24 telematico, inserendo gli appositi codici tributo:
•6013 versamento acconto Iva mensile
•6035 versamento Iva - acconto
•8904 sanzione pecuniaria Iva
•1991 interessi sul ravvedimento Iva.
Fonte: Fisco oggi

martedì 26 gennaio 2010

Inail: entro il 1 febbraio il rinnovo dell’assicurazione contro gli infortuni domestici

Quest'anno coloro che si occupano della cura della propria famiglia e della propria casa hanno tempo fino al 1° febbraio per assicurarsi contro gli infortuni domestici. La scadenza naturale del 31 gennaio cade di domenica e viene prorogata di diritto al giorno seguente non festivo.
L'obbligo, introdotto dalla legge n. 493/1999, riguarda chiunque - uomo o donna, di età compresa tra i 18 e i 65 anni - svolga l'attività di casalinga o casalingo a tempo pieno; resta escluso dall'adempimento chi svolge altra attività che comporta l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.
L'importo del premio assicurativo annuo è di 12,91 euro (rimasto invariato dal 2001), non è frazionabile mensilmente ed è deducibile ai fini fiscali.
L'Inail, nello scorso mese di dicembre, ha provveduto a inviare una lettera con il bollettino postale precompilato contenente i dati dell'assicurato e l'importo da versare a tutti coloro che si sono già iscritti negli anni passati.
Le persone che maturano i requisiti assicurativi nel corso del 2010 devono ritirare il bollettino (intestato a INAIL Assicurazione Infortuni Domestici, P.le Pastore, 6 - 00144 Roma) presso gli uffici postali, le sedi Inail o le associazioni di categoria, inserirvi i propri dati personali e il codice fiscale, e provvedere al pagamento nel momento in cui si verificano le condizioni di legge previste.
In particolare, la maturazione dei requisiti assicurativi avviene allorquando si abbia una età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti; si svolga, in via non occasionale, una attività in ambito domestico finalizzata alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell'ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare; questa attività venga svolta senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito; non venga svolta altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale. Rientrano in queste categorie, ad esempio, gli studenti (anche se studiano e vivono in una località diversa dalla città di residenza), i titolari di pensione Inps, i titolari di pensione di invalidità (indipendentemente dal grado di invalidità posseduto), i lavoratori in mobilità e quelli in cassa integrazione a zero ore, i lavoratori che svolgono un'attività che non copre l'intero anno (stagionali, temporanei e a tempo determinato).
Dal 2009 si può effettuare il pagamento del premio assicurativo anche online, utilizzando una carta di credito, una carta prepagata Postepay o il conto Bancoposta, e da quest'anno è possibile richiedere il bollettino online registrandosi al portale dell'Inail.
Fonte: Fisco Oggi

lunedì 25 gennaio 2010

Tosap: per i cartelloni pubblicitari niente tassa per l’occupazione del suolo pubblico

Con Ordinanza 8 gennaio 2010, n. 105, la Corte di Cassazione ha stabilito che le imprese che pagano l'imposta sulla pubblicità per i cartelloni stradali non devono pagare anche la TOSAP.
Infatti, l'imposta sulla pubblicità si versa non solo per il messaggio, ma anche per l'occupazione del suolo pubblico strettamente funzionale.
Sul punto così si legge nell'Ordinanza citata: "gli impianti pubblicitari sono soggetti a imposta di pubblicità e non alla tassa di occupazione del suolo pubblico, poiché gli impianti pubblicitari o per pubbliche affissioni occupano necessariamente una parte di suolo pubblico".
Fonte: Seac

Agevolazioni fiscali: deduzioni per le imprese che aiutano i Paesi colpiti da calamità naturali

Le imprese italiane che decidono di effettuare erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità naturale pubblica e/o da altri eventi di natura straordinaria, possono beneficare di importanti agevolazioni fiscali, anche se tali eventi si verificano in altri Paesi (ad esempio, il terremoto che ha colpito lo Stato di Haiti).
Le imprese possono scegliere di dedurre dalla base imponibile il 10% del reddito (massimo euro 70.000), oppure dedurre, in caso di erogazioni in denaro, fino a euro 2.065 o il 2% del reddito dichiarato. Altre agevolazioni fiscali sono invece previste dal D.Lgs. n. 460/97 per le cessioni gratuite di farmaci, prodotti alimentari e altri beni non di lusso, funzionanti ma difettosi e quindi inadatti alla vendita al pubblico.
Fonte: Seac

giovedì 21 gennaio 2010

Noleggio di posti barca: niente regime di esenzione IVA

Con Risoluzione 19 gennaio 2010, n. 1, l'Agenzia delle Entrate si è espressa riguardo al trattamento IVA riservato alle locazioni di posti barca, affermando che tali operazioni, in quanto assimilabili alle locazioni di aree destinate al parcheggio di veicoli, non possono beneficiare del regime di esenzione dall'imposta.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, in accordo con l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia UE, il noleggio di posti barca non è inquadrabile tra le locazioni di beni immobili e deve dunque scontare l'aliquota IVA ordinaria del 20%.